31999D0457

1999/457/CE: Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1999 pag. 0020 - 0020


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1o gennaio 1997

(1999/457/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 75 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti(3), in particolare l'articolo 1, stabilisce che, con effetto dal 1o gennaio 1997, si applica un regime di ecopunti analogo a quello disposto dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994;

considerando che occorre autorizzare uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini della definizione del metodo di calcolo, delle regole dettagliate e delle procedure di controllo e gestione degli ecopunti,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno in transito attraverso l'Austria, con effetto a partire dal 1o gennaio 1997.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1999.

Per il Consiglio

il Presidente

W. MÜLLER

(1) GU C 342 del 10.11.1998, pag. 7.

(2) GU C 150 del 28.5.1999, pag. 163.

(3) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 62.