31999D0061

1999/61/CE: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998 relativa all'approvazione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 27/01/1999 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 relativa all'approvazione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari (1999/61/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 54, 57, 63, 66, da 73 B a 73 F, 99, 100, 100 A e 113, in collegamento con la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 228, e con il primo comma del paragrafo 3 dell'articolo 228,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli accordi connessi, nonché le decisioni e dichiarazioni ministeriali e l'intesa sugli impegni in materia di servizi finanziari sono stati approvati dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (4);

considerando che il complesso degli impegni in materia di servizi finanziari negoziato dalla Commissione a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri costituisce un esito soddisfacente ed equilibrato dei negoziati;

considerando che il 12 dicembre 1997 il Consiglio ha adottato, salvo approvazione definitiva dopo il completamento delle procedure interne, l'elenco definitivo degli impegni della Comunità europea e dei suoi Stati membri (GATS/SC/31/Suppl. 4) e ha autorizzato la Commissione a presentare tale elenco, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, all'OMC;

considerando che alla stessa data il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad approvare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il risultato finale dei negoziati stabilito nel quinto protocollo al GATS (S/L/45), la decisione relativa all'adozione di tale protocollo (S/L/44) e la decisione relativa agli impegni in materia di servizi finanziari (S/L/50);

considerando che la competenza della Comunità a concludere accordi internazionali deriva non solo dai poteri ad essa esplicitamente conferiti dal trattato, ma può anche derivare da altre disposizioni del trattato e da atti adottati in base a tali disposizioni da istituzioni comunitarie;

considerando che, laddove sono state adottate norme comunitarie per conseguire gli obiettivi del trattato, gli Stati membri non possono, al di fuori del quadro delle istituzioni comuni, assumersi impegni che possano incidere su tali norme o modificarne la portata;

considerando che alcuni impegni in materia di servizi finanziari rientrano tra le competenze della Comunità a norma dell'articolo 113 del trattato; che inoltre altri impegni in materia di servizi finanziari incidono sulle norme comunitarie adottate sulla base degli articoli 54, 57, 63, 66, 99, 100 e 100 A e possono quindi essere sottoscritti unicamente dalla sola Comunità;

considerando, in particolare, che l'uso dell'articolo 100 del trattato quale base giuridica per questa decisione è giustificato nella misura in cui i suddetti impegni in materia di servizi finanziari incidono sulla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (5) e sulla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (6), che si basano sull'articolo 100 del trattato;

considerando che, per quanto riguarda i movimenti di capitali figuranti nell'elenco degli impegni specifici della Comunità e degli Stati membri e nella situazione attuale del diritto comunitario, la competenza generale appartiene alla Comunità; che gli Stati membri rimangono comunque competenti ad agire entro i limiti fissati dalle disposizioni dell'articolo 73 C del trattato;

considerando che, per la loro natura, è improbabile che si faccia direttamente riferimento all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e ai protocolli all'accordo generale sugli scambi di servizi di fronte agli organi giurisdizionali della Comunità o degli Stati membri,

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvato a nome della Comunità, per quanto riguarda la parte di sua competenza, il quinto protocollo all'accordo generale sugli scambi di servizi relativo ai servizi finanziari (S/L/45).

2. Il testo del quinto protocollo, nonché l'elenco degli impegni specifici (GATS/SC/31/Suppl. 4) e l'elenco delle esenzioni all'articolo II dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS/EL/31) della Comunità e degli Stati membri relativi ai servizi finanziari sono allegati alla presente decisione, così come le seguenti decisioni:

- la decisione del comitato per gli scambi di servizi finanziari relativa all'adozione del quinto protocollo dell'accordo generale sugli scambi di servizi (S/L/44);

- la decisione del dicembre 1997 del Consiglio per gli scambi di servizi relativa agli impegni in materia di servizi finanziari (S/L/50).

3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il quinto protocollo all'accordo generale sugli scambi di servizi allo scopo di impegnare la Comunità per quanto riguarda la parte del protocollo di sua competenza.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 400 del 22. 12. 1998, pag. 26.

(2) GU C 379 del 7. 12. 1998.

(3) GU C 407 del 28. 12. 1998, pag. 279.

(4) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

(5) GU L 225 del 20. 8. 1990, pag. 1.

(6) GU L 225 del 20. 8. 1990, pag. 6.