21997A0811(01)

Protocollo n. 11 che disciplina l'adesione della Repubblica sudafricana alla quarta convenzione di Lomé ACP-CE riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1997 pag. 0002 - 0005


PROTOCOLLO N. 11 che disciplina l'adesione della Repubblica sudafricana alla quarta convenzione di Lomé ACP-CE riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995

Articolo 1 Adesione condizionata

Le parti contraenti della convenzione concordano che l'adesione del Sudafrica alla convenzione sarà subordinata a talune condizioni di cui al presente protocollo.

Articolo 2 Risorse finanziarie

1. Ad eccezione dell'assistenza di cui all'articolo 255 della convenzione, nessun riferimento nella convenzione all'impiego di risorse finanziarie ai sensi della convenzione stessa si applica al Sudafrica.

2. L'assistenza ai sensi dell'articolo 255 può essere concessa nel caso di un afflusso di rifugiati provenienti da Stati ACP limitrofi del Sudafrica.

3. Ogni altra assistenza eventualmente messa a disposizione del Sudafrica dalla Comunità proverrà da fonti diverse dalle risorse finanziarie della convenzione.

Articolo 3 Cooperazione commerciale

Nessuno dei riferimenti nella convenzione alla cooperazione commerciale e all'impiego della cooperazione commerciale si applica al Sudafrica, fatte salve le disposizioni relative all'origine cumulativa di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del protocollo n. 1 e all'allegato LXXXVI della convenzione.

Articolo 4 Applicabilità

La tabella seguente elenca gli articoli della convenzione che si applicano e quelli che non si applicano al Sudafrica.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATI AL PROTOCOLLO DI ADESIONE

Allegato 1

Dichiarazione congiunta della Comunità e dei suoi Stati membri, degli Stati ACP e del Sudafrica sulle dichiarazioni congiunte allegate alla quarta convenzione ACP-CE di Lomé

La Comunità e i suoi Stati membri, gli Stati ACP e il Sudafrica decidono che le dichiarazioni congiunte contenute negli allegati della quarta convenzione ACP-CE di Lomé elencati in appresso si applicano anche al Sudafrica: allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXXII, L, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXVIII, LXXIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, LXXXIII, LXXXIX insieme alle dichiarazioni congiunte contenute nei seguenti allegati del verbale della firma della quarta convenzione ACP-CE: allegati I e II.

Allegato 2

Dichiarazione della Comunità sulle dichiarazioni della Comunità allegate alla quarta convenzione ACP-CE di Lomé

La Comunità ritiene che le dichiarazioni della Comunità contenute negli allegati della quarta convenzione ACP-CE di Lomé elencati in appresso si applicano anche al Sudafrica: allegati III, III A, XVII A, XIX, LXIX, LXX, LXXI, LXXII.

Allegato 3

Dichiarazione del Sudafrica sulle dichiarazioni ACP allegate alla quarta convenzione ACP-CE di Lomé

Il Sudafrica si associa alle dichiarazioni ACP contenute negli allegati della quarta convenzione ACP-CE di Lomé elencati in appresso: allegati XVII B, XVIII, XXIV, LI.

Allegato 4

Dichiarazione del Sudafrica sul cumulo

Il Sudafrica desidera ricordare che l'integrazione economica tra gli Stati ACP è di estrema importanza per la promozione del loro sviluppo. Questo vale specialmente nella regione dell'Africa australe, in cui l'unione doganale dell'Africa australe (SACU) e il protocollo commerciale della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) sottolineano i tentativi di promuovere tale integrazione.

Il Sudafrica desidera inoltre attirare l'attenzione sul fatto che attualmente esso è classificato come paese in via di sviluppo dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE.

Al fine di ridurre il fattore di incertezza che potrebbe condizionare gli investitori e altri operatori economici, avendo così un impatto negativo anche sulla summenzionata integrazione economica e sullo stimolo allo sviluppo, il Sudafrica invita le altre parti contraenti a chiarire quanto prima le condizioni in base alle quali le elaborazioni o trasformazioni originarie del Sudafrica possono essere considerate ammissibili per la procedura di cumulo di cui all'articolo 6, paragrafo 5 del protocollo 1.