31995D0546

95/546/CE: Decisione del Consiglio, del 17 aprile 1995, relativa alla firma e all' applicazione provvisoria dell' accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e il Canada nell' ambito della convenzione NAFO

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 21/12/1995 pag. 0079 - 0079


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 aprile 1995 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e il Canada nell'ambito della convenzione NAFO (95/546/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità europea e il Canada si sono impegnati ad una maggiore cooperazione in materia di conservazione e di gestione razionale degli stock ittici, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO);

considerando che, dato il reciproco interesse per la conservazione delle risorse, la Comunità europea e il Canada hanno convenuto di proseguire la collaborazione in materia di gestione delle specie contemplate dalla Convenzione NAFO, in particolare l'ippoglosso nero;

considerando che l'accordo raggiunto si compone di un verbale concordato e dei relativi allegati, di uno scambio di lettere e di uno scambio di note;

considerando che la Comunità europea e il Canada intendono adoperarsi per far adottare, dalla NAFO, le misure e le modalità contenute nel verbale concordato e solleciteranno a tal fine il sostegno delle altre parti contraenti della NAFO;

considerando che l'accordo raggiunto deve essere firmato e applicato in via provvisoria, ai fini di un immediato conseguimento degli obiettivi auspicati dalle parti contraenti,

DECIDE:

Articolo 1

1. È firmato a nome della Comunità l'accordo in materia di pesca tra la Comunità e il Canada nell'ambito della Convenzione NAFO, costituito da un verbale concordato e dai relativi allegati, da uno scambio di lettere e da uno scambio di note.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

3. L'accordo viene applicato in via provvisoria dal momento della firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio autorizza la Commissione a firmare l'accluso verbale concordato ed i relativi allegati, lo scambio di lettere e lo scambio di note, al fine di impegnare provvisoriamente la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ