21994A1231(48)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1994 pag. 0205 - 0205


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna

A. Lettera della Repubblica di Lituania

Signore,

mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lituania nel quadro dei negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Lituania accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordoba, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

La Lituania accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lituana.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo

della Repubblica di Lituania

B. Lettera della Comunità

Signore,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Lituania nel quadro di negoziati relativi all'accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Lituania accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le province di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordoba, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

La Lituania accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria lituana.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.»

Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio

dell'Unione europea