31993D0723

93/723/CE: Decisione del Consiglio del 23 novembre 1993 concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 31/12/1993 pag. 0083 - 0083
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0003


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1993 concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini (93/723/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo negoziato tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini consentirà di promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore vinicolo conformemente all'accordo europeo di associazione e all'accordo interinale sugli scambi e le misure di accompagnamento, conclusi tra la Comunità e l'Ungheria; che è pertanto opportuno approvare l'accordo suddetto;

considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, è necessario che la Commissione possa adottare le modalità di applicazione dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo(1)

considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla politica commerciale ed agricola comune, è necessario concludere tale accordo sul piano comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a concludere, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli atti recanti modalità d'applicazione dell'accordo ai sensi del punto 6, secondo trattino e del punto 8 dell'accordo stesso.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).