31993R0593

Regolamento (CEE) n. 593/93 del Consiglio, dell' 8 marzo 1993, relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 settembre 1993, i diritti di pesca e i contributi previsti nell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 16/03/1993 pag. 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 593/93 DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 1993 relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1o gennaio 1992 al 30 settembre 1993, i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca, firmato a Maputo il 30 settembre 1988, le parti contraenti hanno proceduto a negoziati per definire le modifiche da inserire nel protocollo accluso all'accordo al termine del periodo d'applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 15 ottobre 1991 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1o gennaio 1992 al 30 settembre 1993, i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1o gennaio 1992 al 30 settembre 1993, i diritti di pesca e i contributi previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

(1) Parere reso il 12 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).