Regolamento (CEE) n. 3954/92 del Consiglio, del 19 dicembre 1992, relativo alla conclusione dell' accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione
Gazzetta ufficiale n. L 407 del 31/12/1992 pag. 0001
REGOLAMENTO (CEE) N. 3954/92 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1992 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e recante disposizioni per la sua applicazione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno negoziato e siglato il 15 maggio 1992 un accordo sulle loro relazioni in materia di pesca marittima il quale garantisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco e comporta una contropartita della Comunità comprensiva, tra l'altro, di una concessione tariffaria nel quadro del regime degli scambi stabilito nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco; considerando che a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre quindi stabilire le modalità applicabili nella fattispecie; considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Onde tener conto degli interessi di Ceuta e Melilla, l'accordo e - per quanto necessario alla sua attuazione - le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche sono anche applicabili ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati, a Ceuta e Melilla, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (2). Articolo 3 Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 20 dell'accordo (3). Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. N. L 407/2 31. 12. 92 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) Parere reso il 15 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1. (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.