92/9/CEE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativa alla conclusione in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/1992 pag. 0033
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1991 relativa alla conclusione in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994 (92/9/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (1), firmato a Bruxelles il 20 luglio 1988, in appresso denominato « accordo », vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo di applicazione del primo protocollo; considerando che, in seguito a questi negoziati, il 16 luglio 1991 è stato siglato un nuovo protocollo; considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994; considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 20 luglio 1991 al 19 luglio 1994. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità (2). Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 19. (2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.