31990D0041

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1990 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca (90/41/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 27/01/1990 pag. 0074 - 0074


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca

(90/41/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca (1), firmato a Maputo il 30 settembre 1988,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica popolare del Mozambico hanno proceduto a negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nel protocollo allegato all'accordo sulle relazioni in materia di pesca al termine del periodo d'applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 13 settembre 1989 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, in virtù di questo protocollo, i pescatori comunitari ottengono possibilità di pesca nelle acque che rientrano sotto la sovranità o la giurisdizione della Repubblica popolare del Mozambico per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dalla data di scadenza del protocollo precedente; che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato e in attesa della successiva entrata in vigore del protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 12.