31989D0485

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1989 al 20 maggio 1992 (89/485/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 16/08/1989 pag. 0001 - 0001


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1989 al 20 maggio 1992 (89/485/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (1), firmato ad Antananarivo

il 28 gennaio 1986 e modificato dall'accordo firmato a Bruxelles il 12 novembre 1987 (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica democratica del Madagascar hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo del Madagascar al termine del periodo di applicazione dei primi protocolli;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 28 aprile 1989 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1989 al 20 maggio 1992;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dei protocolli attualmente in vigore; che occorre

concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1989 al 20 maggio 1992.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHARASSE

(1) GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26.

(2) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 9.