DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1989 al 20 maggio 1992 (89/485/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 16/08/1989 pag. 0001 - 0001
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1989 al 20 maggio 1992 (89/485/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (1), firmato ad Antananarivo il 28 gennaio 1986 e modificato dall'accordo firmato a Bruxelles il 12 novembre 1987 (2), vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità e la Repubblica democratica del Madagascar hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo del Madagascar al termine del periodo di applicazione dei primi protocolli; considerando che, in seguito a questi negoziati, il 28 aprile 1989 è stato siglato un nuovo protocollo; considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1989 al 20 maggio 1992; considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dei protocolli attualmente in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 21 maggio 1989 al 20 maggio 1992. I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989. Per il Consiglio Il Presidente M. CHARASSE (1) GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26. (2) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 9.