31985R3825

Regolamento (CEE) n. 3825/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d' Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d' Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall' altro, sul regime applicabile dal 1o gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l' Austria, la Finlandia, l' Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall' altro

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 25 pag. 0061
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 25 pag. 0061


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3825/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1o gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 179 e 366,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'atto di adesione, gli accordi del 22 luglio 1972 e del 5 ottobre 1973 e le intese tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, devono essere applicati al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese a decorrenza dal 1o gennaio 1986;

considerando che è tuttavia opportuno concludere con detti paesi dei protocolli che stabiliscano gli adattamenti e le misure transitorie necessarie per l'applicazione di detti accordi e intese;

considerando che la Commissione ha condotto a tal fine negoziati con i detti paesi e che i negoziati sono sfociati in accordi sul regime da applicare agli scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato, e i detti paesi, dall'altro, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 28 febbraio 1986;

considerando che i negoziati sul regime transitorio da applicare oltre il 28 febbraio 1986 sono tuttora in corso e che il presente regolamento deve lasciarne impregiudicato l'esito;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che dette misure entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1o gennaio al 28 febbraio 1986 gli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro.

Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS