31983R3757

Regolamento (CEE) n. 3757/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco (1984)

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1983 pag. 0013


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3757/83 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1983

relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco ( 1984 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ( 1 ) è stato firmato in data 27 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ;

considerando che è opportuno approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco riguardante l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco è approvato a nome della Comunità .

Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzano a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine di impegnare la Comunità .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . VARFIS

( 1 ) GU n . L 264 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco

Signor ... ,

ai fini dell ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , prevista all ' articolo 20 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alla quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a ) ex 9 e 20.06 B II b ) ex 9 della tariffa doganale comune , originarie del Marocco , ho l ' onore di comunicarLe che il governo marocchino s ' impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 , le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate .

Il governo marocchino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dall ' Office de commercialisation et d ' exportation ( OCE ) ( Ufficio per la commercializzazione e l ' esportazione ) .

Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra l ' Ufficio per la commercializzazione e l ' esportazione ( OCE ) e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .

Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo della Comunità su quanto sopra .

Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia alta considerazione .

Per il governo marocchino

Signor ... , ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , il cui testa figura in appresso :

« Ai fini dell ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , prevista all ' articolo 20 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alla quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva di cui alle sottovoci 20.06 B II a ) ex 9 e 20.06 B II b ) ex 9 della tariffa doganale comune , originarie del Marocco , ho l ' onore di comunicarLe che il governo marocchino s ' impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 , le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate .

Il governo marocchino precisa pertanto che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente tramite esportatori la cui attività è controllata dall ' Office de commercialisation et d ' exportation ( OCE ) ( Ufficio per la commercializzazione e l ' esportazione ) .

Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra l ' Ufficio per la commercializzazione e l ' esportazione ( OCE ) e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .

Le sarei grato se Ella volesse gentilmente confermarmi l ' accordo della Comunità su quanto sopra . » .

Posso confermarLe l ' accordo della Comunità su quanto precede e , di conseguenza , l ' applicazione della riduzione del 55 % dei dazi della tariffa doganale comune , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 , ai quantitativi di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco indicati nella Sua lettera .

Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee