21980D0623(02)

Decisione n. 3/79 della commissione mista CEE-Svizzera - Transito comunitario - del 6 dicembre 1979, recante emendamento alle appendici I, II e III dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 23/06/1980 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 1522/80 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 1980 relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, nonché all'applicazione nella Comunità della decisione n. 3/79 della commissione mista istituita da detto accordo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario ; che l'emendamento prospettato è oggetto della raccomandazione n. 1/79 della commissione mista CEE-Svizzera - Transito comunitario;

considerando che tale raccomandazione prevede che le disposizioni relative all'unità di conto attualmente in vigore si applichino a tutte le operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata anteriormente al 1º luglio 1980 ; che è necessario prendere le misure richieste ai fini dell'applicazione nella Comunità di tale disposizione;

considerando che è opportuno disporre che la decisione n. 3/79 della commissione mista si applichi nella Comunità contemporaneamente all'accordo da approvare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato 1.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La decisione n. 3/79 della commissione mista CEE-Svizzera - Transito comunitario - del 6 dicembre 1979, recante emendamento alle appendici I, II e III dell'accordo è applicabile nella Comunità contemporaneamente all'accordo di cui all'articolo 1.

Il testo della decisione figura nell'allegato 2.

Articolo 4

Per quanto riguarda l'unità di conto attualmente in vigore, le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario (1) si applicano a tutte le operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata anteriormente al 1º luglio 1980.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA (1)GU n. 294 del 29.12.1972, pag. 1.

ALLEGATO 1 ACCORDO sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

Bruxelles, addì ...

Signor Ambasciatore,

La commissione mista CEE-Svizzera - Transito comunitario - ha proposto, con raccomandazione n. 1/79 del 6 dicembre 1979, taluni emendamenti all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario. Gli emendamenti previsti figurano in allegato alla presente lettera. Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo su questi emendamenti e Le propongo che i medesimi entrino in vigore il 1º luglio 1980. Le sarei grato se volesse confermarmi che la Confederazione svizzera è d'accordo su questi emendamenti e sulla data prevista per la loro entrata in vigore.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Bruxelles, addì ...

Signor Presidente,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna così redatta:

«La commissione mista CEE-Svizzera - Transito comunitario - ha proposto, con raccomandazione n. 1/79 del 6 dicembre 1979, taluni emendamenti all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario. Gli emendamenti previsti figurano in allegato alla presente lettera. Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo su questi emendamenti e Le propongo che i medesimi entrino in vigore il 1º luglio 1980. Le sarei grato se volesse confermarmi che la Confederazione svizzera è d'accordo su questi emendamenti e sulla data prevista per la loro entrata in vigore.».

Mi pregio confermarLe che la Confederazione svizzera è d'accordo sul contenuto della Sua lettera, nonché sulla data proposta per l'entrata in vigore di questi emendamenti.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

A nome del Governo della Confederazione svizzera

APPENDICE Proposta relativa all'emendamento da apportare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

1. Il testo dell'articolo 13 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

1. Non sono applicabili le disposizioni racchiuse tra parentesi quadre riportate nelle appendici I e II ed enumerate di seguito:

APPENDICE I

Articolo 1, paragrafo 4 ; articolo 2, paragrafo 2, secondo comma ; articoli 3, 4 e 10 ; articolo 12, paragrafo 1, ultima frase ; articolo 15 ; articolo 22, paragrafo 1, ultima frase ; articolo 26, paragrafo 2 ; articolo 29 ; articolo 30, paragrafo 3 ; articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 ; articolo 39, paragrafo 1, ultima frase ; articolo 41 ; articolo 44, paragrafi 1 e 2 ; articolo 45, paragrafo 2 ; articolo 47 ; articolo 48, paragrafo 2 ; articoli da 50 a 53 e da 55 a 61.

APPENDICE II

Articolo 1, paragrafo 3, paragrafo 6, prima frase, e paragrafo 9 ; articolo 2, paragrafo 11 ; articolo 4 ; articolo 7, paragrafo 3 ; articoli da 10 a 14 ; articolo 15, paragrafo 2 ; articolo 22 ; articolo 24, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase ; articoli da 27 a 34 ; articolo 35, lettera a) ; articolo 42, paragrafi 2 e 4 ; articolo 50, lettera a) ; articolo 51 ; articolo 54, secondo comma ; articolo 68, paragrafo 1, articolo 74.

Tuttavia, le disposizioni degli articoli 4, 15 e 41, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, degli articoli 47 e da 50 a 53 dell'appendice I, come pure quelle dell'articolo 24, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, degli articoli da 27 a 34, dell'articolo 35, lettera a), dell'articolo 42, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 50, lettera a), dell'articolo 51, dell'articolo 54, secondo comma, dell'articolo 68, paragrafo 1, e dell'articolo 74 dell'appendice II restano applicabili negli Stati membri.

2. Quando le appendici del presente accordo fanno riferimento alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le presenti disposizioni si riferiscono soltanto al regime doganale delle merci all'interno della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo per «unità di conto europea (UCE)» si intende l'insieme delle seguenti monete: >PIC FILE= "T0015039">

Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è uguale alla somma dei controvalori in tale moneta degli importi nelle monete indicate al comma precedente.»

2. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c) gli emendamenti al presente accordo aventi un rapporto diretto con l'adesione alle Comunità europee di nuovi Stati membri;».

3. All'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il punto d) seguente:

«d) gli adattamenti della definizione dell'UCE di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del presente accordo resi necessari dalle modifiche della relativa normativa della Comunità.»

4. L'appendice I è modificata come segue:

sono soppresse le parentesi quadre intorno all'articolo 8.

ALLEGATO 2

DECISIONE N. 3/79 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-SVIZZERA - Transito comunitario - del 6 dicembre 1979 recante emendamento alle appendici I, II e III dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),

considerando che la normativa in materia di transito comunitario è stata modificata per l'applicazione, a decorrere dal 1º luglio 1980, dell'unità di conto europea nel quadro del sistema di garanzia forfettaria ; che è pertanto opportuno adattare detto accordo e le sue appendici;

considerando che gli emendamenti dell'accordo formano oggetto della raccomandazione n. 1/79 che la commissione mista ha indirizzato alle parti contraenti;

considerando che gli emendamenti delle appendici previsti nella presente decisione sono direttamente connessi con gli emendamenti dell'accordo proposti in detta raccomandazione ; che sembra quindi opportuno mettere simultaneamente in applicazione gli emendamenti delle appendici e quelli dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice I dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario è modificata come segue: a) Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 32 1. Ogni Stato membro può accettare che la persona terza, fisica o giuridica, che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca, con un solo atto e per un importo forfettario di settemila unità di conto europee per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto fra l'altro dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri, l'importo forfettario è fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore.

[La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all'allegato.]

2. Il controvalore in monete nazionali dell'unità di conto europea applicabile nel regime di transito comunitario è stabilito una volta all'anno.

[3. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 57:

a) i transporti di merci che possono dar luogo all'aumento dell'importo forfettario, nonché le condizioni in cui tale aumento è applicabile;

b) le condizioni in cui è stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario;

c) le modalità di applicazione del controvalore in monete nazionali dell'unità di conto europea.]»

b) Il testo dell'articolo 49 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 49 1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali.

2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtù del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario: a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione;

b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci.»

Articolo 2

L'appendice II dell'accordo è modificata come segue: a) Nel testo dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, le parole «5 000 unità di conto» sono sostituite con «7 000 unità di conto europee».

b) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5. Il controvalore in monete nazionali degli importi in unità di conto europee di cui al presente regolamento è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.

Quando, per una determinata moneta nazionale, tale tasso non è disponibile, ad essa viene applicato il tasso dell'ultimo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso. [Ai fini di tale disposizione, sono applicabili i tassi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.]

Il controvalore dell'unità di conto europea da prendere in considerazione per l'applicazione del primo comma è quello applicabile alla data della registrazione della dichiarazione di transito comunitario accompagnata dal/dai titoli di garanzia forfettaria.»

c) L'allegato X è sostituito dal modello riportato nell'allegato A della presente decisione.

d) L'allegato XIII è sostituito dall'allegato B della presente decisione.

Articolo 3

Il modello III dell'appendice III dell'accordo è sostituito dal modello di cui all'allegato C della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente agli emendamenti dell'accordo che formano oggetto della raccomandazione n. 1/79 del 6 dicembre 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1979.

Per la commissione mista

Il Presidente

F. KLEIN

ALLEGATO A

ALLEGATO X

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ALLEGATO B

ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA >PIC FILE= "T0015041">

ALLEGATO C

MODELLO III

TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

(Sistema di garanzia forfettaria)

I. Costituzione di garanzia 1. Il (la) sottoscritto(a) ... (1)

domiciliato(a) in ... (2)

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di ... nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Repubblica d'Austria e della Confederazione svizzera, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, per i quali il (la) sottoscritto(a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 7 000 unità di conto europee per certificato.

2. Il (la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, senza poterlo differire e sino a concorrenza di 7 000 unità di conto europee per ogni singolo certificato di garanzia.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal(la) sottoscritto(a) nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente. (1)Nome e cognome o ragione sociale. (2)Indirizzo completo.

4. (1) Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio a ... (2) nonché, in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, ai sottoindicati indirizzi: >PIC FILE= "T0015042">

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno fatte, a tutti gli effetti, a lui (lei) stesso(a).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ..., addì ...

... (Firma) (3)

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia ...

Costituzione di garanzia accettata il ...

... (Timbro e firma) (1)Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere qualsiasi comunicazione a lui (lei) destinata. Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, capoverso secondo e quarto, devono essere enunciati mutatis mutandis. (2)Indirizzo completo. (3)Colui che sottoscrive deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente : «Buono a titolo di garanzia».