31978R2765

Regolamento (CEE) n. 2765/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa, per il periodo 1° novembre 1978 - 31 ottobre 1979, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 29/11/1978 pag. 0023


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2765/78 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1978

relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato originario della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la decisione n . 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia del 17 maggio 1977 , relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità , in particolare l ' allegato IV ,

considerando che occorre approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia , che fissa , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia , è approvato a nome della Comunità .

Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine d ' impegnare la Comunità .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 23 novembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia , che fissa , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato originario della Turchia

Lettera n . 1

Signor ... ,

l ' allegato IV della decisione n . 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia , del 17 maggio 1977 , relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 2 della decisione , possa essere maggiorato d un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l ' applicazione delle disposizioni sopra citate .

Ho l ' onore di comunicarLe che per il periodo tra il 1 novembre 1978 e il 31 ottobre 1979 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinché l ' importo aggiuntivo resti fissato a 9 unità di conto per 100 chilogrammi .

Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede .

Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n . 2

Signor ... ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

" L ' allegato IV della decisione n . 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia , del 17 maggio 1977 , relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodott agricoli turchi nella Comunità dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 2 della decisione , possa essere maggiorato d un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l ' applicazione delle disposizioni sopra citate .

Ho l ' onore di comunicarLe che per il periodo tra il 1 novembre 1978 e il 31 ottobre 1979 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinché l ' importo aggiuntivo resti fissato a 9 unità di conto per 100 chilogrammi .

Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede " .

Mi pregio confermare l ' accordo del mio governo su quanto precede .

Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione .

Per il presidente

della Repubblica di Turchia