Regolamento (CEE) n. 2765/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa, per il periodo 1° novembre 1978 - 31 ottobre 1979, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 29/11/1978 pag. 0023
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2765/78 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1978 relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato originario della Turchia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la decisione n . 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia del 17 maggio 1977 , relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità , in particolare l ' allegato IV , considerando che occorre approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia , che fissa , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario della Turchia , è approvato a nome della Comunità . Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine d ' impegnare la Comunità . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , add 23 novembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia , che fissa , per il periodo 1 novembre 1978 _ 31 ottobre 1979 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato originario della Turchia Lettera n . 1 Signor ... , l ' allegato IV della decisione n . 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia , del 17 maggio 1977 , relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 2 della decisione , possa essere maggiorato d un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l ' applicazione delle disposizioni sopra citate . Ho l ' onore di comunicarLe che per il periodo tra il 1 novembre 1978 e il 31 ottobre 1979 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinché l ' importo aggiuntivo resti fissato a 9 unità di conto per 100 chilogrammi . Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede . Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione . A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n . 2 Signor ... , ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue : " L ' allegato IV della decisione n . 1/77 del Consiglio di associazione CEE-Turchia , del 17 maggio 1977 , relativa alle nuove concessioni all ' importazione di prodott agricoli turchi nella Comunità dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 2 della decisione , possa essere maggiorato d un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l ' applicazione delle disposizioni sopra citate . Ho l ' onore di comunicarLe che per il periodo tra il 1 novembre 1978 e il 31 ottobre 1979 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinché l ' importo aggiuntivo resti fissato a 9 unità di conto per 100 chilogrammi . Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede " . Mi pregio confermare l ' accordo del mio governo su quanto precede . Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione . Per il presidente della Repubblica di Turchia