77/715/CEE: Decisione del Consiglio, del 28 ottobre 1977, relativa alla conclusione dell'accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari nonche del protocollo addizionale a detto accordo
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 18/11/1977 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0194
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0159
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0159
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1977 relativa alla conclusione dell ' accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari nonchù del protocollo addizionale a detto accordo ( 77/715/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che l ' accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari , elaborato su iniziativa del Consiglio d ' Europa , prevede all ' articolo 5 , paragrafo 1 , che le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie al fine di esentare da qualsiasi dazio all ' importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari messi a loro disposizioni dalle altre Parti ; considerando che qualsiasi deroga alla tariffa doganale comune , autonoma o convenzionale che sia , rientra nella competenza esclusiva della Comunità ; considerando che l ' inserzione nell ' accordo in questione di un protocollo permetterà alla Comunità economica europea di diventare Parte contraente dell ' accordo stesso , e di esercitare quindi la suddetta competenza ; considerando che è pertanto opportuno concludere tale accordo , nonchù tale protocollo addizionale , DECIDE : Articolo 1 Sono approvati , a nome della Comunità , l ' accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari , nonchù il protocollo addizionale a detto accordo . I testi dell ' accordo e del protocollo addizionale sono allegati alla presente decisione . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l ' accordo e il protocollo addizionale ed a conferire loro i poteri necessari allo scopo di impegnare la Comunità . Fatto a Lussemburgo , addì 28 ottobre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente G . SPITAELS ACCORDO EUROPEO SULLO SCAMBIO DI REAGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI TISSULARI GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D ' EUROPA , firmatari del presente accordo , considerando che i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari sono disponibili soltanto in quantità limitata ; considerando che , in uno spirito di solidarietà europea , è vivamente auspicabile che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nella fornitura di tali reagenti qualora se ne presenti la necessità ; considerando che questa reciproca assistenza è possibile soltanto se le caratteristiche e l ' impiego dei reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari sono soggetti a norma concordate tra gli Stati membri e se l ' importazione dei medesimi beneficia delle necessarie agevolazioni ed esenzioni . HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : Articolo 1 1 . Ai fini dell ' applicazione del presente accordo , l ' espressione « reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari » designa tutti i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari di origine umana , animale , vegetale o altra . 2 . Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del presente accordo si applicano anche alle cellule di composizione antigenica nota , impiegati nello studio dei reagenti di cui trattasi . Articolo 2 Le Parti contraenti , semprechù dispongano di riserve sufficienti per il proprio fabbisogno , si impegnano a fornire i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari alle altre Parti che ne abbiano necessità , senza richiedere alcun compenso , salvo quello necessario per il rimborso delle spese di raccolta , di preparazione e di trasporto di tali sostanze , nonchù , se del caso , delle spese d ' acquisto delle medesime . Articolo 3 I reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari sono messi a disposizione delle altre Parti contraenti a condizione che non siano luogo ad alcun profitto e siano utilizzati soltanto a fini medici e scientifici , vale a dire non commerciali , e potranno essere consegnati soltanto ai laboratori designati dai governi interessati in conformità dell ' articolo 6 del presente accordo . Articlo 4 1 . Le Parti contraenti garantiscono l ' osservanza delle disposizioni definite nel protocollo del presente accordo . 2 . Inoltre , esse si conformeranno alle norme cui hanno aderito in materia di standardizzazione internazionale in questo campo . 3 . Ogni spedizione di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari sarà corredata da un certificato comprovante che la spedizione stessa è stata predisposta in conformità di quanto specificato nel protocollo . Il certificato sarà compilato secondo il modello riportato nell ' allegato al protocollo . 4 . Il protocollo ed il relativo allegato costituiscono un accordo amministrativo e potranno essere modificati o completati dai governi delle Parti contraenti del presente accordo . Articolo 5 1 . Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie al fine di esentare da qualsiasi dazio all ' importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari messi a loro disposizione dalle altre Parti . 2 . Esse prenderanno altresì tutte le misure necessarie per garantire per la via più diretta la rapida consegna di queste sostanze ai destinatari di cui all ' articolo 3 del presente accordo . Articolo 6 Per il tramite del segretario generale del Consiglio d ' Europa , le Parti contraenti si comunicheranno l ' elenco dei laboratori di riferimento nazionali e/o regionali autorizzati a rilasciare il certificato previsto dall ' articolo 4 del presente accordo ed a distribuire i reagenti per la classificazione tissulare importati . Articolo 7 1 . Il presente accordo è aperto alla firma degli stati membri del Consiglio d ' Europa che possono divenire Parti contraenti mediante : a ) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione , oppure b ) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita da ratifica o accettazione . 2 . Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio d ' Europa . Articolo 8 1 . Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del consiglio saranno divenuti Parti dell ' accordo , in conformità alle disposizioni dell ' articolo 7 . 2 . Per gli Stati membri che firmeranno l ' accordo in seguito , senza riserva di ratifica o di accettazione , oppur che lo ratificheranno o lo accetteranno , l ' accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione . Articolo 9 1 . Dopo l ' entrata in vigore dell ' accordo , il comitato dei ministri del Consiglio di Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderirvi . 2 . L ' adesione avverrà mediante il deposito presso il segretario generale del Consiglio d ' Europa di uno strumento d ' adesione che prenderà effetto un mese dopo la data del deposito stesso . Articolo 10 1 . All ' atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica , di accettazione o di adesione , ciascuna Parte contraente può designare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente accordo . 2 . All ' atto del deposito del proprio strumento di ratifica , di accettazione o di adesione , o in qualsiasi altro momento , ciascuna Parte contraente può , previa dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio d ' Europa , estendere l ' applicazione del presente accordo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per quale essa sia autorizzata a sottoscrivere impegni . 3 . Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo precedente potrà essere revocata , in ordine a qualsiasi territorio designato nella stessa , secondo le condizioni previste all ' articolo 11 del presente accordo . Articolo 11 1 . Ciascuna Parte Contraente può , per quanto la riguarda , denunciare il presente accordo mediante notifica al segretario generale del Consiglio d ' Europa . 2 . La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del segretario generale . Articolo 12 Il segretario generale del Consiglio d ' Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito all ' accordo : a ) le firme senza riserva di ratifica o di accettazione ; b ) le firme con riserva di ratifica o di accettazione ; c ) il deposito degli strumenti di ratifica , di accettazione o di adesione ; d ) le date di entrata in vigore del presente accordo in applicazione delle disposizioni dell ' articolo 8 ; e ) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell ' articolo 10 ; f ) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell ' articolo 11 e la data a decorrere dalla quale prende effetto la denuncia ; g ) ogni modifica o aggiunta al protocollo ed al suo allegato ai sensi del paragrafo 4 dell ' articolo 4 del presente accordo . In fede di quanto sopra , i firmatari , debitamente autorizzati a tale scopo , hanno firmato il presente accordo . Fatto a Strasburgo , il 17 settembre 1974 , in francese e in inglese , i due testi facenti ugualmente fede , in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d ' Europa . Il segretario generale del Consiglio d ' Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti . PROTOCOLLO ALL ' ACCORDO DISPOSIZIONI GENERALI 1 . Specificità A . Reagenti per la classificazione tissulare da impiegare nelle tecniche di citotossicità su linfociti Se impiegati secondo la tecnica raccomanda dal fabbricante , questi reagenti devono reagire con tutti i linfociti noti per contenere l ' antigene o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull ' etichetta . Essi non devono reagire con nessuna cellula nota per non contenere tale antigene ( o tali antigeni ) . Se i reagenti sono impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante , non deve verificarsi alcun fenomeno sierologico d ' interferenza , quale , ad esempio : a ) un effetto di prozona , b ) una anticomplementarità . B . Reagenti per la classificazione tissulare da impiegare in una tecnica di fissazione del complemento su piastrine Se impiegati secondo la tecnica raccomanda dal fabbricante , questi reagenti devono dare una fissazione del complemento con tutte le piastrine note per contenere l ' antigene o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull ' etichetta . Essi non devono dare fissazione del complemento con piastrine note per non contenere tale antigene ( o tali antigeni ) . Se i reagenti sono impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante , non deve verificarsi alcun fenomeno sierologico d ' interferenza , quale , ad esempio : a ) un effetto di prozona , b ) una anticomplementarità . 2 . Attività A . Reagenti per la classificazione tissulare impiegati nelle tecniche di citotossicità su linfociti Il titolo dei reagenti di questo tipo si determina procedendo a duplici diluzioni successive del reagente studiato in siero AB inattivato proveniente da un donatore negativo all ' antigene ( o agli antigeni ) corrispondente ( i ) all ' anticorpo ( o agli anticorpi ) contenuto ( i ) nel reagente stesso . Inoltre , il donatore non deve essere stato immunizzato contro gli antigeni tissulari a seguito di trasfusioni , gravidanza , ecc . Ogni diluzione viene quindi verificata con linfociti noti per contenere l ' antigene ( o gli antigeni ) corrispondente ( i ) nel reagenti , secondo la tecnica raccomanda dal fabbricante . Il titolo è il reciproco del valore che rappresenta la massima diluzione del siero in cui si osservi una reazione nettamente positiva , ove la diluzione è calcolata senza tener conto del volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo contenuto nel volume totale . B . Reagenti per la classificazione tissulare da impiegare nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine Il titolo di un reagenti di questo tipo si determina procedendo a duplici diluzioni successive del reagente studiato in siero AB inattivato al 10 % su tampone veronal . Ogni siero viene quindi analizzato con piastrine note per contenere gli antigeni omologhi agli anticorpi contenuti nel reagente , secondo la tecnica raccomanda dal fabbricante . Il titolo è il reciproco del valore che costituisce la massima diluzione del siero in cui si osservi una reazione nettamente positiva , la diluzione essendo calcolata senza tener conto del volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo contenuto nel volume totale . Altre disposizioni per i reagenti per la classificazione tissulare da impiegare nelle tecniche di citotossicità su linfociti e per i reagenti da impiegare nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine . 3 . Conservazione I reagenti per la classificazione tissulare possono essere conservati allo stato liquido o in forma disidratata . I reagenti liquidi devono essere conservati ad una temperatura che non superi - 70 °C ed i reagenti disidratati ad una temperatura che non superi + 4 °C . Per quanto possibile , occorre evitare di scongelare e ricongelare i reagenti nel periodo di stoccaggio . I reagenti disidratati devono essere conservati in un ' atmosfera di gas inerte o sotto vuoto nel recipiente in cui sono stati disidratati e che dev ' essere chiuso in modo da evitare qualsiasi penetrazione di umidità . Un reagente disidratato non deve perdere più dello 0,5 % del suo peso quando viene analizzato accentuandone la disidratazione per mezzo dell ' anidride fosforosa ad una pressione non superiore a 0,02 mm di mercurio per 24 ore . I reagenti devono essere preparati con le necessarie precauzioni di asepsi e devono essere esenti da qualsiasi contaminazione batteriologica . Per evitare la comparsa di batteri , il fabbricante può prescrivere che al reagente venga aggiunto un antisettico e/o un antibiotico . In questi casi ( in presenza della sostanza aggiunta ) il reagente deve continuare a soddisfare le condizioni di specificità e di attività . Ciò vale anche per qualsiasi altro additivo , ad esempio , gli anticoagulanti . I reagenti , dopo essere stati scongelati o ricostituiti , devono essere trasparenti e non devono contenere nù residui nù tracce di coagulazione , nù tanto meno particelle visibili . 4 . Stabilità e data di scadenza Ogni reagente conservato in adeguate condizioni di stoccaggio deve mantenere le proprietà richieste per almeno un anno . La data di scadenza di un reagente allo stato liquido indicata sull ' etichetta non può prolungarsi oltre un anno dalla data dell ' ultima prova soddisfacente di attività . La durata di validità può essere prolungata per ulteriori periodi di un anno , qualora vengano ripetute le prove di attività . La data di scadenza dei reagenti in forma disidratata che figura sull ' etichetta deve essere conforma alle conclusioni tratte dalle prove di stabilità . 5 . Preparazione e volume per campione I reagenti per la classificazione tissulare saranno preparati e suddivisi in modo che i reagenti contenuti in un recipienti consentano di effettuare , oltre alle prove con le cellule sconosciute , anche prove con cellule di controllo positivo e negativo . Il volume contenuto in un recipiente sarà tale da poter essere eventualmente utilizzato per effettuare gli appropriati test d ' attività descritti nel presente protocollo . 6 . Registrazione dei risultati e campioni Il laboratorio di produzione deve registrare per iscritto tutte le fasi relative alla produzione e al controllo dei reagenti per la classificazione tissulare . Esso deve altresì conservate adeguati campioni di tutti i reagenti prodotti fino a che si siano valide ragioni di ritenere che la partita non è più utilizzata . 7 . Spedizione I reagenti congelati devono essere spediti in modo da rimanere congelati sino all ' arrivo . Occorre prendere le precauzioni necessarie per evitare che i reagenti siano inattivati per penetrazione di CO2 . I reagenti disidratati possono essere spediti alle temperature ambiente . 8 . Etichette , fogli illustrativi e certificati Su ciascun contenitore definitivo saranno applicate due etichette , stampate in nero su carta bianca , una in inglese ed una in francese , che conterranno le seguenti informazioni : a ) nome e indirizzo del fabbricante ; b ) nome del reagente quale figura nel titolo della specificazione in oggetto ; c ) nome e quantità di antisettico e/o di antibiotico , se presenti , oppure menzione di assenza dei medesimi ; d ) dose o , se il reagente è disidratato , dose e composizione del liquido necessario alla sua ricostituzione ; e ) data di scadenza ; f ) numero della partita ; g ) condizioni di immagazzinaggio ; h ) risultati della prova HB-Ag . Inoltre , su queste etichette o su quelle apposte sulla scatola di cartone contenente più recipienti definitivi , oppure sul foglio illustrativo che accompagna i recipienti figureranno le seguenti informazioni : a ) nome e indirizzo completo del fabbricante ; b ) nome del reagente quale figura nel titolo della specificazione in oggetto ; c ) dose , oppure , se il reagente è disidratato , dose e composizione del liquido necessario alla sua ricostituzione ; d ) data dell ' ultima prova di attività ; e ) data di scadenza ( se del caso ) ; f ) numero della partita ; g ) una descrizione chiara delle istruzioni per l ' uso raccomandate dal fabbricante . h ) le condizioni di stoccaggio delle fiale non aperte e le precauzioni da adottare dopo l ' apertura delle medesime ; i ) la composizione esatta , ivi compresi , eventualmente , gli antisettici e/o gli antibiotici ; j ) l ' indicazione che il prodotto contiene o non contiene materiali di origine umana . Ogni invio deve essere corredato da un certificato in conformità delle disposizioni dell ' articolo 4 dell ' accordo e dell ' allegato al presente protocollo . Al presente protocollo è allegato il fac-simile di un ' etichetta e di un foglio illustrativo . DISPOSIZIONI PARTICOLARI ( 1 ) ( 1 ) Da completare ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 4 , dell ' accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari . FAC-SIMILE DI ETICHETTA CONSIGLIO D ' EUROPA Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari 1 . Nome e indirizzo del fabbricante 2 . Reagente per la classificazione tissulare anti HL-A 3 . 1 ml oppure ricostituire con 1 ml di acqua distillata 4 . Data dell ' ultimo controllo di attività 5 . Data di scadenza 6 . Numero della partita 7 . Tecnica da impiegare : linfocito-tossicità NIH 8 . Da conservare ... ( temper . , ecc . ) 9 . Composizione 10 . Il reagente contiene siero umano . Questa etichetta sarà apposta sull ' imballaggio contenente più recipienti definitivi . FAC-SIMILE DI FOGLIO ILLUSTRATIVO CONSIGLIO D ' EUROPA Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione deigruppi tissulari 1 . Laboratorio nazionale di riferimento per la classificazione tissulare ; I Main Street , Metropolis , Westland 2 . Reagente per la classificazione tissulare anti HL-A I 3 . È stata aggiunta una soluzione di N3Na 0,1 g % 4 . 1 ml oppure , ricostituire con 1 ml di acqua distillata 5 . Data di scadenza : 5 dicembre 1975 6 . Numero della partita : 7257 7 . Da conservare a - 70 °C 8 . Risultato della prova per individuare HB-Ag : negativo Questo foglio illustrativo sarà fissato su ciascun recipiente definitivo . ALLEGATO AL PROTOCOLLO CONSIGLIO D ' EUROPA Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari CERTIFICATO ( Articolo 4 ) DA NON STACCARE DALL ' INVIO : luogo * data * 19 .. * Numero di colli * lo sottoscritto dichiaro che l ' invio specificato a margine * * preparato sotto la responsabilità di * Designazione * * N . della partite * organismo di cui all ' articolo 6 dell ' accordo , è conforme alle specificazioni del protocollo all ' accordo e può essere consegnato immediatamente * * al destinatario ( nome e indirizzo ) * ( timbro ) * ( firma ) * ( titolo ) * PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL ' ACCORDO EUROPEO SULLO SCAMBIO DI REAGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI TISSULARI GLI STATI FIRMATARI DELL ' ACCORDO SULLO SCAMBIO DI REAGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI TISSULARI qui di seguito denominato « accordo » , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , dell ' accordo , ai termini del quale le Parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di esonerare da qualsiasi dazio all ' importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tissulari messi a loro disposizione dalle altre Parti ; considerando che , per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità economico europea , l ' impegno di accordare tale esenzione è di competenza della citata Comunità , che dispone al riguardo dei poteri necessari in virtù del trattato che l ' ha istituita ; considerando quindi che , per l ' applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , dell ' accordo , è necessario che la Comunità economica europea possa essere Parte contraente dell ' accordo , HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : Articolo 1 La Comunità economico europea può diventare Parte contraente dell ' accordo mediante firma dello stesso . Articolo 2 Il presente protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati firmatari dell ' accordo , che possono diventare Parti del protocollo addizionale seguendo la procedura di cui all ' articolo 7 dell ' accordo . Articolo 3 Nessuno Stato può diventare Parte contraente dell ' accordo senza diventare , nello stesso tempo , Parte contraente del presente protocollo addizionale , che fa parte integrante dell ' accordo . Articolo 4 Il presente protocollo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente all ' accordo . Articolo 5 Il segretario generale del Consiglio di Europa notificherà agli Stati membro del Consiglio ed alla Comunità economico europea : a ) ogni firma del presente protocollo addizionale ; b ) il deposito di ogni strumento di ratifica o d ' accettazione ; c ) la data d ' entrata in vigore del presente protocollo addizionale .