Regolamento (CEE) n. 1503/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che reca conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1976 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0010
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 8 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 6 pag. 0123
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 6 pag. 0123
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1503/76 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1976 che reca conclusione dell ' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 113 e 114 , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che occorre concludere l ' accordo di cooperazione commerciale negoziato tra la Comunità e la Repubblica islamica del Pakistan , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 È concluso a norme della Comunità l ' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan il cui testo è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio notifica all ' altra parte contraente , in applicazione dell ' articolo 15 dell ' accordo , che , per quanto riguarda la Comunità , le procedure necessarie per l ' entrata in vigore di tale accordo sono state espletate ( 1 ) . Articolo 3 Nella commissione mista di cui all ' articolo 8 dell ' accordo , la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee , assistita dai rappresentanti degli Stati membri . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1976 . Per il Consiglio Il Presidente J . HAMILIUS ( 1 )Poichù lo scambio degli instrumenti di notifica dell ' espletamento delle procedure necessarie all ' entrata in vigore dell ' accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan firmato a Bruxelles il 1° giugno 1976 , ha avuto luogo il 25 giugno 1976 a Bruxelles , l ' accordo entra in vigore , conformemente all ' articolo 15 , il 1° luglio 1976 . ACCORDO di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea a la Repubblica islamica del Pakistan IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , da una parte , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN , dall ' altra , TENDONO CONTO delle relazioni amichevoli e dei legami tradizionali esistenti tra gli Stati membri della Comunità economica e la Repubblica islamica del Pakistan , nonchù del comune desiderio di consolidare e di estendere i loro rapporti economici e commerciali , ANIMATI dall ' interno di rinsaldare , approfondire e diversificare questi rapporti economici e commerciali sulla base di vantaggi relativi e del profitto reciproco , PERSUASI che una moderna politica commerciale costituisca un ottimo strumento per favorite la cooperazione economica internazionale , AFFERMANDO la comune volontà di contribuire ad una nuova fase di cooperazione economica internazionale e di facilitare lo sviluppo delle rispettive risorse umane e materiali fondato sulla libertà , l ' uguaglianza e la giustizia , HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione commerciale ed hanno a tale scopo designato come loro plenipotenziari : IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN : I QUALI , dopo aver scambiato i loro pieni poteri , riconosciuti in buona a debita forma , HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI : Articolo 1 Le parti contraenti sono decise a sviluppare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi e del loro comune profitto , in maniera da contribuire al loro progresso economico e sociale ed all ' equilibrio dei loro mutui scambi al livello più alto possibile . Articolo 2 Le parti contraenti si accordano , nei loro rapporti commerciali , il trattamento della nazione più favorita conformemente all ' accordo generale sulle tariffe dogonali e sul commercio . Articolo 3 Le parti contraenti si accordano a vicenda il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse applicano nei confronti dei paesi terzi in generale e cercheranno di concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e gli obblighi rispettivi , riguardo ai prodotti che interessano l ' una o l ' altra parte . Articolo 4 Le parti contraenti si impegnano a promuovere , fino al più alto livello possibile , lo sviluppo e la diversificazione dei loro mutui scambi . Esse convengono di applicare tutte le misure atte a tal fine , comprese le misure specifiche rese necessarie dalle caratteristiche e dalla possibilità dei reciproci scambi . Articolo 5 Le parti contraenti possono sviluppare la cooperazione economica , quand ' essa è collegata agli scambi commerciali , nei settori che presentano per esse un comune interesse ed in base all ' evoluzione delle rispettive politiche economiche . Articolo 6 Ai fini dell ' applicazione degli articoli 4 e 5 le parti contraenti convengono di intensificare i contatti e la cooperazione fra le loro organizzazioni economiche e di appoggiare le istituzioni create o da creare a tal fine . Articolo 7 Le parti contraenti si adoperano per incrementare la loro cooperazione nei paesi terzi , per quanto riguarda le questioni commerciali ed economiche , qualora tale cooperazione risponda al loro reciproco interesse . Articolo 8 1 . È istituita una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e del Pakistan . La commissione mista si riunisce una volta all ' anno . A richiesta di una delle parti contraenti possono essere convocate di comune accordo altre sessioni . 2 . La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro . 3 . La commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate che dovranno assisterla nell ' esecuzione di taluni compiti che essa loro affida . Articolo 9 La commissione mista ha il compito di assicurare il buon funzionamento del presente accordo , di elaborare e raccomandare le misure pratiche volte a raggiungerne gli obiettivi . Essa esamina le difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra le parti contraenti . Articolo 10 La commissione mista deve in particolare : a ) studiare e mettere a punto i mezzi che consentono di superare gli ostacoli agli scambi , in particolare quelli non tariffari e paratariffari esistenti in vari settori del commercio , tenendo conto dei lavori intrapresi in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti ; b ) ricercare i mezzi che consentano di favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti qualora ciò possa contribuire allo sviluppo ed alla diversificazione degli scambi commerciali ; c ) facilitare gli scambi di informazioni ed incoraggiare i contatti su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione economica fra le parti contraenti su basi di reciproco vantaggio , nonchù la creazione di condizioni favorevoli a tale cooperazione . Articolo 11 La commissione mista cura inoltre il buon funzionamento degli accordi settoriali tra le parti contraenti e , a tal fine , svolge i compiti assegnati agli organi misti che sono o saranno istituiti da tali accordi . Articolo 12 Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono alle disposizioni degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità ed il Pakistan ove queste ultime siano con esse incompatibili i identiche ad esse . Articolo 13 Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo . Articolo 14 Il presente accordo si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni da questo fissate , ed ai territori nei quali si applica la costituzione della Repubblica islamica del Pakistan . Articolo 15 1 . Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l ' espletamento delle procedure all ' uopo necessarie . 2 . Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e sarà prorogato di anno in anno si nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza . 3 . Le parti contraenti possono nondimeno concordare in qualsiasi momento eventuali modifiche del presente accordo per tener conto di nuove situazioni nel settore economico e dell ' evoluzione delle rispettive politiche economiche . Articolo 16 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese , olandese , inglese , francese , tedesca e italiana , ciascun testo facente ugualmente fede . ALLEGATO I Dichiarazione comune relativa al funzionamento della commissione mista 1 . I rappresentanti delle parti contraenti nella commissione mista trasmetteranno le raccomandazioni concordate alle rispettive autorità , affinchù queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera più rapida ed efficace possibile . Se la commissione mista non è in grado di emettere una raccomandazione su una questione considerata urgente o importante da una delle parti contraenti , essa presenterà il parere delle due parti alle rispettive autorità per ulteriore esame . 2 . Nel fare proposte e raccomandazione , la commissione mista terrà nel debito conto i piani di sviluppo della Repubblica islamica del Pakistan , l ' evoluzione delle politiche della Comunità in campo economico , industriale , sociale , ecologico e scientifico , nonchù il livello di sviluppo economico delle parti contraenti . 3 . La commissione mista studierà la possibilità e farà raccomandazioni per un ' efficace utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili , oltre alle tariffe applicabili ai sensi della clausola della nazione più favorita ed alle preferenze generalizzate , al fine di promuovere il commercio di articoli di interesse per la Repubblica islamica del Pakistan . ALLEGATO II Dichiarazione della Comunità economica europea in merito agli adeguamenti tariffari ed altri provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali 1 . Il 1° luglio 1971 la Comunità ha istituito in via autonoma un regime di preferenze generalizzate sulla base della risoluzione n . 21 ( II ) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo , tenutasi nel 1968 . La Comunità è disposta , nell ' ambito degli sforzi rivolti a migliorare tale regime , a tenere conto dell ' interesse della Repubblica islamica del Pakistan ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità . 2 . La Comunità è anche disposta ad esaminare , in sede di commissione mista , la possibilità di operare adeguamenti tariffari per promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con il Pakistan . 3 . Riconoscendo la vitale importanza delle esportazioni di prodotti di cotone e di riso di tipo Basmati per lo sviluppo economico del Pakistan , la Comunità è disposta ad esaminare in sede di commissione mista la situazione del commercio pakistano di questi prodotti con la Comunità stessa ed a ricercare le possibilità di agevolare tale commercio , per quanto riguarda i prodotti di cotone , compatibilmente con l' attuale accordo tra le parti contraenti ed i rispettivi obblighi multilaterali . 4 . La Comunità prende atto che anche la Repubblica islamica del Pakistan è disposta ad esaminare in sede di commissione mista eventuali proposte della Comunità in merito all ' introduzione da parte della Repubblica islamica del Pakistan di adeguamenti tariffari ai fini dell ' incremento degli scambi degli commerciali tra le parti contraenti , tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Pakistan . ALLEGATO III Diachiarazione della Repubblica islamica del Pakistan in merito agli adeguamenti tariffari ed altri provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali 1 . La Repubblica islamica del Pakistan prende atto che la Comunità è disposta , nell ' ambito degli sforzi rivolti a migliorare il regime delle preferenze generalizzate , a tener conto dell ' interesse della Repubblica islamica del Pakistan ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità stessa . A tal riguardo la Repubblica islamica del Pakistan segnalerà all ' attenzione della Comunità gli elementi del regime comunitario delle preferenze generalizzate che possono essere migliorati , più particolarmente nel contesto delle disposizioni della dichiarazione comune d ' intenzioni . 2 . La Repubblica islamica del Pakistan prende inoltre atto che la Comunità è disposta ad esaminare , in sede di commissione mista , la possibilità di operare adeguamenti tariffari per promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con il Pakistan . A tal fine , la Repubblica islamica del Pakistan potrà comunicare alla Comunità , ai fini di un esame in sede di commissione mista , i prodotti per i quali essa desidera concessioni . 3 . La Repubblica islamica del Pakistan prende inoltre atto che la Comunità è disposta ad esaminare , in sede di commissione mista , la situazione del commercio pakistano con la Comunità dei prodotti di cotone e di riso di tipo Basmati ed a ricercare le possibilità di agevolarli , per quando riguarda i prodotti di cotone , compatibilmente con l ' attuale accordo fra le parti contraenti ed i rispettivi obblighi multilaterali . 4 . La Repubblica islamica del Pakistan è inoltre disposta ad esaminare in sede di commissione mista eventuali proposte della Comunità in merito all ' introduzione da parte della Repubblica islamica del Pakistan di adeguamenti tariffari ai fini dell ' incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti , tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Pakistan .