52002PC0615

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania /* COM/2002/0615 def. - ACC 2002/0262 */

Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0270 - 0272


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 116 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1998, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Sebbene il suddetto accordo europeo non preveda esplicitamente l'istituzione di un meccanismo consultivo per lo svolgimento del dialogo tra le autorità locali e regionali di entrambe le Parti, la Commissione propone che il Consiglio di associazione istituisca un comitato consultivo paritetico che rappresenti le autorità locali e regionali di entrambe le Parti, in risposta al notevole interesse manifestato al riguardo da quest'ultime, rappresentate dal Comitato delle regioni, per la Comunità, e da otto esponenti delle autorità locali e regionali, per la Lituania.

3. Il comitato consultivo paritetico proposto costituirà una sede di dialogo tra le autorità locali e regionali delle due Parti da cui trarrebbero vantaggio in egual misura sia le autorità locali e regionali lituane, che avranno la possibilità di familiarizzarsi con il processo di consultazione che avviene all'interno del Comitato delle regioni e, più in generale, con il dialogo tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea, sia le stesse autorità locali e regionali dell'UE, che potranno acquisire maggiore consapevolezza della dimensione regionale dell'attuale processo di riforma in corso in Lituania. Il Consiglio di associazione potrà inoltre consultare, a sua discrezione, il comitato consultivo paritetico prima di prendere decisioni sulle questioni di chiaro interesse regionale.

4. L'istituzione del comitato consultivo paritetico non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità, poiché le spese dei partecipanti lituani e comunitari vengono coperte, rispettivamente, dalla Lituania e dal bilancio del Comitato delle regioni.

5. In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 riguardante la conclusione del summenzionato accordo europeo. Si chiede al Consiglio di adottare il testo in questione previa consultazione del Parlamento europeo.

2002/0262 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visto l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra,

vista la proposta della Commissione, [1]

[1] GU C [...] del [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 116 del suddetto accordo europeo, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni;

(2) Il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Lituania possono dare un contributo prezioso alla piena applicazione dell'accordo europeo;

(3) Detta cooperazione dovrebbe svolgersi tra i membri del Comitato delle regioni delle Comunità europee e i rappresentanti delle autorità locali e regionali della Lituania,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'articolo 111 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo misto si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N...../2001 del Consiglio di associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione (2001/.../CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [2], in particolare l'articolo 116,

[2] GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

considerando quanto segue:

(1) il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Lituania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Lituania,

(2) si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni delle Comunità europee, da una parte, e i rappresentanti delle autorità locali e regionali della Lituania, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico;

(3) occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione 1/98,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

"Articolo 15

Comitato consultivo paritetico

È istituito un comitato consultivo paritetico incaricato di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali della Comunità europea e della Lituania. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti regionali delle relazioni tra la Comunità europea e la Lituania inerenti all'attuazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo paritetico si pronuncerà sulle questioni sollevate in questi settori.

Articolo 16

Il comitato consultivo paritetico è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni delle Comunità europee e da otto rappresentanti delle autorità locali e regionali della Lituania.

Il comitato consultivo paritetico svolge le sue attività previa consultazione del Consiglio di associazione o di sua iniziativa.

I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo paritetico rifletta il più fedelmente possibile le varie autorità locali e regionali della Comunità europea e della Lituania.

Il comitato consultivo paritetico è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni delle Comunità europee e da un membro lituano.

Il comitato consultivo paritetico adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Il Comitato delle regioni delle Comunità europee, da una parte, e le autorità locali e regionali della Lituania, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni delle Comunità europee, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il lituano, che sono a carico delle autorità locali e regionali della Lituania.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente