Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari /* COM/2002/0456 def. - CNS 2002/0267 */
Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0194 - 0200
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. BASE GIURIDICA DEI PRESTITI EURATOM La facoltà dell'Euratom di contrarre prestiti fa capo alla decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (la "decisione istitutiva") negli Stati membri. Il massimale di tali prestiti è stato originariamente stabilito dalla decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, e poi aumentato da varie modifiche della decisione, l'ultima delle quali (decisione 90/212/Euratom del Consiglio del 23 aprile 1990) l'ha aumentato di 1 miliardo di ECU portandolo a 4 miliardi di ECU. La facoltà dell'Euratom di contrarre prestiti è stato estesa dalla decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (la "decisione di estensione del campo d'azione"). In particolare, a norma dell'articolo 1, la Commissione è "... abilitata a contrarre ...... prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare dei paesi terzi indicati nell'allegato." I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione sono: Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Lituania, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Federazione russa, Repubblica di Armenia e Ucraina. L'elenco comprende alcuni paesi candidati all'adesione alla Comunità. 2. MASSIMALE PER PRESTITI E MUTUI Una proposta di adeguamento del massimale dei prestiti sarà presentata separatamente al Consiglio. 3. UNIFICAZIONE DELLE DECISIONI La presente proposta è intesa a unificare le decisioni di cui sopra al fine di: * garantire un trattamento equo degli Stati membri attuali e, ad adesione avvenuta, di quelli futuri; * far sì che gli aspetti della sicurezza e dell'efficienza rimangano criteri importanti di ammissibilità dei progetti; * ammettere esplicitamente i progetti di smantellamento all'interno della Comunità, a certe condizioni, a fruire dei finanziamenti; * garantire che sia data la precedenza ai progetti relativi al miglioramento della sicurezza nucleare e dell'efficienza degli impianti in servizio o in costruzione e allo smantellamento degli impianti. La decisione istitutiva e la decisione di estensione del campo d'applicazione erano entrambe completate da linee guida [1]. La presente proposta di modifica della decisione istitutiva (come modificata dalla decisione di estensione del campo d'applicazione) è accompagnata da una proposta diretta a unificare queste linee guida e ad introdurre alcune modifiche, come precisato oltre. [1] "Linee guida relative al finanziamento del miglioramento del grado di efficacia e di sicurezza del parco nucleare di alcuni paesi terzi", concernenti la decisione 94/179/Euratom, incluse nelle parte A del verbale del Consiglio del 21 marzo 1994. Le linee guida confermano che "per i mutui Euratom destinati agli Stati membri, restano applicabili le linee guida relative alla decisione 77/270/euratom e figuranti nel verbale del Consiglio del 29 marzo 1977." Le linee guida del 1977 sono riportate nell'allegato IV di detto verbale. Restano valide, per quanto pertinente, le dichiarazioni [2] riguardanti l'organizzazione della cooperazione con la BEI e la partecipazione degli Stati membri (attraverso il comitato economico e finanziario) e le altre dichiarazioni allegate alla decisione istitutiva e alla decisione di estensione del campo d'applicazione. [2] LE DICHIARAZIONI CHE FIGURANO NEGLI ALLEGATI III E V DEL VERBALE DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA DECISIONE ISTITUTIVA E NELLE PARTI B E C DEL VERBALE DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA DECISIONE DI ESTENSIONE DEL CAMPO D'APPLICAZIONE. 4. PARTECIPAZIONE DI EURATOM AD UN PROGETTO Secondo le linee guida allegate alla decisione di estensione del campo d'applicazione (ossia per taluni paesi terzi): "la Commissione limiterà i suoi mutui al 50% del costo totale dei progetti" e "il totale dei finanziamenti comunitari non potrà superare, per un detereminato progetto, il 50 %." La decisione istitutiva limita questa partecipazione al 20% (per gli Stati membri). Si propone di mantenere il limite del 20% per i nuovi investimenti negli Stati membri attuali e, ad adesione avvenuta, nei nuovi Stati membri, come disposto nella decisione istitutiva; saranno invece esclusi da tale partecipazione i paesi terzi. Si propone inoltre di estendere la partecipazione massima di Euratom (50 %) prevista per i progetti in materia di sicurezza ed efficienza, compreso il completamento (secondo le disposizioni della decisione d'estensione del campo d'applicazione a taluni paesi terzi), applicandola anche ai progetti di tipo analogo realizzati all'interno della Comunità. 5. SMANTELLAMENTO Secondo le linee guida allegate alla decisione di estensione del campo d'applicazione (cioè per alcuni paesi terzi), i progetti di smantellamento sono espressamente ammessi a fruire di un finanziamento Euratom: "I progetti possono anche riguardare lo smantellamento di impianti il cui ammodernamento sia tecnicamente o economicamente ingiustificabile e quando tali impianti non possono essere abbandonati nello stato in cui si trovano senza che nascano rischi sotto il profilo della sicurezza." a certe condizioni: "Il finanziamento dei lavori sarà preso in considerazione solamente nella misura in cui non siano stati costituiti durante il periodo di gestione dell'impianto appositi fondi per finanziare tale operazione." Poiché, oltre ai paesi terzi, anche l'Unione allargata dovrà nel prossimo futuro affrontare le sfide dello smantellamento, si propone di modificare le linee guida in modo che risulti chiaro che i progetti di questo tipo all'interno della Comunità sono ammessi a fruire dei finanziamenti Euratom. Inoltre, per permettere l'intervento di Euratom in tali progetti (all'interno e all'esterno della Comunità), si propone che nel riferimento alla disponibilità di fondi per lo smantellamento sia precisato che il finanziamento sarà preso in considerazione "solamente nella misura in cui non siano stati costituiti durante il periodo di gestione dell'impianto fondi adeguati per finanziare tale operazione, in particolare se la chiusura deve avvenire prima della data originariamente prevista." Un adattamento tecnico è proposto per ragioni linguistiche al punto 2.4.4.3 delle linee guida. 6. CONCLUSIONE Queste proposte permetteranno una maggiore flessibilità nell'applicazione dei finanziamenti Euratom, che saranno orientati verso progetti che rispondono, in particolare, alle preoccupazioni reali legate alla sicurezza nucleare ed allo smantellamento delle centrali in Europa. I singoli progetti continueranno ad essere valutati in base ai loro meriti particolari, secondo le linee guida, e richiederanno un'approvazione specifica della Commissione. La Commissione è del parere che nulla, nelle linee guida allegate al progetto di decisione del Consiglio, giustifichi una classificazione formale. Essa propone inoltre che le linee guida siano incluse come allegato della decisione del Consiglio. 2002/0246 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 1, 2, 172 e 203, vista la proposta della Commissione [3], [3] (...) visto il parere del Parlamento europeo [4], [4] (...) considerando quanto segue: (1) La decisione 77/270/Euratom del Consiglio [5] abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per finalità attinenti ai paesi terzi. [5] GU L 88 del 6.4.1977, p. 9. Decisione modificata dalla decisione 94/179/Euratom del Consiglio (GU L 84 del 29.3.1994, p. 41) (2) L'energia nucleare deve essere considerata come una delle opzioni generali in materia d'energia, all'interno e all'esterno della Comunità. (3) L'adesione alla Comunità di alcuni dei paesi elencati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom del Consiglio non deve avere come conseguenza un'ingiustificata differenza di trattamento, per quel che riguarda la possibilità di fruire dei finanziamenti Euratom, tra Stati membri nuovi e preesistenti, a scapito degli uni o degli altri. (4) La questione dello smantellamento degli impianti nucleari esistenti sta assumendo uguale importanza negli Stati membri e nei paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom. (5) La questione della sicurezza degli impianti nucleari è negli Stati membri importante quanto in quei paesi. (6) Occorre dare la precedenza ai progetti relativi alla sicurezza nucleare e all'efficienza degli impianti in servizio o in costruzione, nonché allo smantellamento degli impianti. (7) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 77/270/Euratom, DECIDE: Articolo unico L'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom è sostituito dal seguente: "Articolo 1 La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi saranno destinati a finanziare, sotto forma di mutui, progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali dei ciclo del combustibile. La Commissione è inoltre abilitata a contrarre, entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare degli Stati membri o dei paesi terzi indicati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom." Per essere ammessi a fruire dei finanziamenti, i progetti devono: - riguardare le centrali elettronucleari o gli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione, o i reattori di prova di combustibili e materiali necessari per migliorare la sicurezza e l'efficienza o lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile;" - avere ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni a livello nazionale e in particolare l'approvazione delle autorità preposte alla sicurezza; - avere ottenuto il parere favorevole della Commissione per quanto riguarda i loro aspetti tecnici ed economici. La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate. Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sono espresse nella stessa unità monetaria e vengono effettuate alle stesse condizioni per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Le spese incorse dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione di ciascuna operazione sono sostenute dalle imprese beneficiarie." Le disposizioni dell'allegato formano parte integrante della presente decisione. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO LINEE GUIDA Il Consiglio invita la Commissione a conformarsi alle linee guida seguenti, che essa ha convenuto di adottare per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate in applicazione della decisione 77/270/Euratom del Consiglio, come modificata. 1. PRESTITI 1.1. I costi inerenti alla conclusione dei prestiti dovranno corrispondere a quelli pagati dagli emittenti di prima categoria; la Commissione adotterà adeguati provvedimenti affinché i prestiti Euratom beneficino delle stesse favorevoli condizioni degli altri prestiti della Comunità. 1.2. Tenuto conto della natura degli investimenti da finanziare, i prestiti dovranno essere contratti sul più lungo termine possibile; nel caso in cui alcune imprese dovessero manifestarne l'esigenza, potranno essere conclusi anche prestiti a breve o a medio termine. 1.3. Il piano di ammortamento dei prestiti dovrà contemplare, per quanto possibile, un periodo di franchigia. 2. MUTUI 2.1. I mutui Euratom possono essere concessi per progetti di due tipi: - nuovi investimenti negli Stati membri; - progetti destinati a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti negli Stati membri e nei paesi terzi ammessi. 2.2. È data precedenza ai progetti relativi alla sicurezza e all'efficienza degli impianti in servizio o in costruzione, compreso lo smantellamento degli impianti. 2.3. NUOVI INVESTIMENTI NEGLI STATI MEMBRI 2.3.1. Accettabilità delle domande Dal punto di vista della politica energetica, la Commissione accorderà mutui soltanto per progetti di investimenti che le siano stati notificati secondo la procedura di cui agli articoli 41 e seguenti del trattato Euratom e che abbiano ricevuto l'approvazione della Commissione, in particolare alla luce degli obiettivi della politica della Comunità nei settori dell'energia e dell'ambiente. Dal punto di vista finanziario, la Commissione, tenuto conto dei risultati dell'esame della domanda di mutuo effettuato dal suo agente, accorderà mutui soltanto: - dopo aver verificato la solidità finanziaria dell'impresa e, in particolare, dopo averne esaminato il bilancio patrimoniale; - sulla base di garanzie di prim'ordine, ad esempio: - garanzie immobiliari, stimate prudenzialmente e soggette a clausole restrittive; - garanzie di banche di prim'ordine o garanzie private di pari valore; - cessione di introiti su contratti a lungo termine di fornitura di energia elettrica; - eventuali garanzie pubbliche. Se del caso, più garanzie possono essere combinate. Per quanto riguarda le priorità o le condizioni di erogazione dei mutui, non sarà fatta alcuna discriminazione fra le due forme, privata o pubblica, di garanzia. Tuttavia, qualora risulti, durante o dopo l'esame della domanda di mutuo, che le garanzie private, in base ai criteri bancari usuali, non sono sufficienti a coprire tutti i rischi del progetto, la Commissione dovrà esigere una garanzia pubblica per la concessione del mutuo. 2.3.2. Limiti dell'importo dei mutui a) La Commissione accorderà soltanto mutui complementari a quelli che l'impresa dovrà procurarsi altrove. b) La Commissione limiterà di norma i suoi mutui al 20% del costo totale dei progetti (in una o più quote). 2.3.3. Ordine di concessione dei mutui a) Saranno prese in considerazione le domande riguardanti il finanziamento di spese d'investimento effettuate dopo il 1° gennaio 1976 e relative a progetti commissionati in modo definitivo dopo il 1° gennaio 1974. b) I fondi saranno presi in prestito in funzione delle domande di mutuo di cui la Commissione avrà approvato il finanziamento. c) A caratteristiche uguali, la Commissione prenderà in particolare considerazione i progetti interessanti più Stati membri. 2.4. SICUREZZA ED EFFICIENZA (Stati membri e paesi terzi ammessi) 2.4.1. Accettabilità delle domande dal punto di vista tecnico ed economico 2.4.1.1. Tipi di progetti considerati I progetti devono in via prioritaria mirare al miglioramento del grado di efficienza e di sicurezza delle centrali nucleari per la produzione di elettricità e degli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione (cfr. punti 2.4.1.2 e 2.4.1.3). Possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti i progetti riguardanti la costruzione o il miglioramento dei reattori di prova di combustibili e materiali I progetti possono anche riguardare lo smantellamento di impianti il cui adeguamento a norme di sicurezza accettabili per l'Unione europea sia tecnicamente o economicamente ingiustificabile e quando tali impianti non possono essere abbandonati nello stato in cui si trovano senza che nascano rischi sotto il profilo della sicurezza. Il finanziamento potrà riguardare gli investimenti da accordare tra il periodo d'arresto dell'impianto e l'inizio dello smantellamento, nonché i provvedimenti adottati per assicurare lo smantellamento stesso. Il finanziamento delle operazioni di smantellamento sarà preso in considerazione solamente nella misura in cui non siano stati costituiti durante il perido di gestione dell'impianto fondi adeguati per finanziare tali operazioni, in particolare se la chiusura deve avvenire prima della data originariamente prevista. 2.4.1.2. Concessione delle autorizzazioni a livello nazionale I finanziamenti saranno accordati solamente per progetti che abbiano ricevuto l'approvazione da parte delle competenti autorità nazionali ed in particolare degli organi responsabili della sicurezza. 2.4.1.3. Emissione del parere favorevole della Commissione sotto il profilo tecnico ed economico a) Sotto il profilo tecnico la Commissione esaminerà (con l'assistenza di esperti degli Stati membri nel caso di progetti nei paesi terzi ammessi a fruire dei finanziamenti) in quale misura il progetto apporti una soluzione al problema della sicurezza. La fase istruttoria comporta anche una valutazione delle ripercussioni del progetto sull'ambiente. Per i progetti nei paesi terzi ammessi a fruire dei finanziamenti, nel suo esame la Commissione farà riferimento agli studi in materia di sicurezza nucleare effettuati dagli organismi internazionali AIEA e WANO, nonché nel quadro dei programmi PHARE e TACIS, e valuterà con l'assistenza di esperti degli Stati membri il progetto confrontandolo con i provvedimenti adottati negli Stati membri per far fronte agli stessi tipi di problemi e tenendo conto delle raccomandazioni formulate dagli organismi internazionali. Il Consiglio invita la Commissione a prendere particolarmente in considerazione le seguenti azioni di ammodernamento, senza che l'elenco abbia un carattere limitativo: - miglioramento del sistema di isolamento del circuito primario (incamiciatura del reattore e canalizzazioni del primario); - miglioramento del sistema di raffreddamento dei reattori e particolarmente del raffreddamento di emergenza; - sistemi di individuazione e di spegnimento incendio; - installazione di sistemi d'allarme specifici ed indipendenti; - miglioramento del sistema di protezione e di sorveglianza del reattore; - attrezzature della sala di controllo. Dovranno essere presi anche in considerazione altri provvedimenti derivanti dagli studi in corso. b) Per ciò che riguarda l'aspetto economico, la Commissione deciderà che i progetti sono accettabili confrontando le caratteristiche economiche e l'efficacia dei progetti in questione con quelle delle alternative che non facciano ricorso all'energia nucleare, allorquando queste sussistano. Gli investimenti devono riguardare impianti validi sotto il profilo economico. Il parere farà riferimento al piano energetico globale che sarà stato elaborato per il paese beneficiario, nella misura in cui tali orientamenti esistano. Gli studi economici e di efficacia saranno condotti sulla base di ipotesi realistiche che traducano la realtà di un'economia di mercato sia per ciò che riguarda i flussi finanziari positivi (prezzi e quantità prodotte) sia per ciò che riguarda i flussi finanziari negativi (costi dell'investimento, dei fattori messi in opera ecc.). c) Per i progetti nei paesi terzi ammessi a fruire dei finanziamenti, la Commissione stabilirà con la BERS contatti regolari, mediante i quali cercherà di promuovere la cooperazione reciproca più stretta possibile. 2.4.2. Necessità di una stretta cooperazione con almeno un'impresa della Comunità Questa condizione sarà considerata soddisfatta se una parte importante dei beni d'investimento o dei servizi da finanziare sarà fornita da un'impresa della Comunità. 2.4.3. Garanzie Per i progetti nei paesi terzi ammessi a fruire dei finanziamenti, è richiesta la garanzia dello Stato sul cui territorio sarà realizzato il progetto e la Commissione assicurerà che in termini prudenziali le garanzie ottenute siano equivalenti a quelle previste per le operazioni all'interno della Comunità. Se del caso, potranno esser contemplate anche altre garanzie di prim'ordine. Per i progetti negli Stati membri sono richieste le garanzie specificate al punto 2.3.1. 2.4.4. Limiti dell'importo dei mutui 2.4.4.1. La Commissione accorderà soltanto mutui complementari a quelli che l'impresa dovrà procurarsi altrove. 2.4.4.2. La Commissione limiterà i suoi mutui al 50% del costo totale dei progetti di cui al punto 2.4.1.1 (in una o più quote). Il totale dei finanziamenti comunitari non potrà superare, per un determinato progetto, il 50 %. 2.4.4.3. In caso di cofinanziamento con la BERS, il cumulo con i finanziamenti comunitari non dovrà in alcun caso superare il 70% del costo totale del progetto di cui al punto 2.4.1.1. 2.4.5. Ordine di concessione dei mutui 2.4.5.1. Saranno prese in considerazione le domande riguardanti il finanziamento di spese effettuate dopo il 1° luglio 1992. 2.4.5.2. La Commissione, nel quadro dello studio tecnico ed economico del dossier, valuterà l'eventuale priorità da accordare ad ad alcuni progetti. 2.4.6. Altre condizioni di finanziamento 2.4.6.1. Valuta I mutui saranno versati in varie valute (un "assortimento") o in una sola, a seconda delle preferenze del mutuatario e delle disponibilità. Le principali valute utilizzate saranno quelle degli Stati membri della CE, l'euro, il dollaro degli Stati Uniti, il franco svizzero e lo yen. 2.4.6.2. Durata I mutui saranno erogati a medio e a lungo termine, a seconda del tipo di progetto e della durata di vita degli attivi finanziati. La durata massima dei mutui sarà di 20 anni. 2.4.6.3. Tassi d'interesse I tassi d'interesse seguiranno strettamente il costo dei prestiti sui quali verranno accordati i mutui e non varieranno in funzione della natura o della localizzazione del progetto, né del tipo o della nazionalità del mutuatario. I tassi saranno fissati per ognuna delle monete in cui è stato erogato il mutuo. I mutui saranno a tasso fisso o a tasso variabile, a seconda delle preferenze del mutuatario e delle disponibilità. 2.4.7. Rimborso Il rimborso dei mutui avverrà conformemente a quello dei prestiti utilizzati. I rimborsi saranno effettuati nelle stesse monete e nelle stesse proporzioni dei versamenti. La decisione e le presenti linee guida lasciano impregiudicate le disposizioni del trattato CE e del trattato Euratom. Le presenti linee guida sostituiscono quelle figuranti nel verbale relativo alla decisione 77/270/Euratom del Consiglio e quelle figuranti nel verbale relativo alla decisione 94/179/Euratom del Consiglio.