52002PC0593

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo /* COM/2002/0593 def. */

Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0191 - 0193


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo con la Repubblica ceca, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Repubblica ceca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti; e che il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità produttiva globale.

(2) Tale periodo iniziale è scaduto nel 31 dicembre 1996 per la Repubblica ceca.

(3) Nel febbraio 1998, la Repubblica ceca ha chiesto la proroga di tale periodo.

(4) La concessione della proroga del periodo durante il quale la Repubblica ceca può concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione è subordinata alla presentazione di un programma di ristrutturazione realistico, comprendente piani di redditività delle singole imprese, secondo i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo 2 dell'accordo europeo.

(5) Nel maggio 2002, la Commissione ha proposto un'estensione del periodo durante il quale la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia e la Romania possono concedere aiuti di Stato per la ristrutturazione del settore siderurgico, considerato l'urgente bisogno di trovare una soluzione accettabile per far progredire il processo di ristrutturazione nei paesi candidati suddetti, in modo da agevolare la chiusura del capitolo "Concorrenza" dei negoziati di adesione.

(6) La proroga costituirebbe la base giuridica per la concessione degli aiuti nel periodo di preadesione nell'ambito dei programmi di ristrutturazione (gli aiuti concessi sarebbero quindi limitati e proporzionali alla riduzione della capacità di produzione), oltre a legalizzare retroattivamente gli eventuali aiuti concessi illegalmente dopo l'entrata in vigore dell'accordo europeo.

(7) La proroga entrerebbe in vigore solo previa adozione e valutazione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali conformi ai criteri del protocollo 2 degli accordi europei.

(8) A questo scopo, e poiché il protocollo 2 dell'accordo europeo con la Repubblica non autorizza, a differenza dell'accordo europeo con la Polonia, il Consiglio di associazione a decidere detta proroga, è stato stilato un protocollo aggiuntivo con la Repubblica ceca.

(9) Il protocollo aggiuntivo è stato firmato dalla Comunità e della Repubblica ceca il 9 ottobre 2002. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione (CE) n. [...]/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, il protocollo aggiuntivo viene applicato in via provvisoria, prima di entrare in vigore, conformemente all'articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

(10) Il protocollo aggiuntivo proroga il periodo di cui al protocollo 2 di altri otto anni, a decorrere dal 1° gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea; detta proroga è subordinata all'osservanza di alcune condizioni.

(11) La prima condizione è stata soddisfatta in quanto al Repubblica ceca ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e i piani aziendali che sono stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Ufficio per la difesa della concorrenza economica).

(12) La seconda condizione è rappresentata dalla valutazione finale da parte della Commissione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali, per verificare se essi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo europeo.

(13) La Commissione ha proceduto a tale valutazione, concludendo che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati dalla Repubblica ceca sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo europeo.

(14) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la Commissione propone una decisione del Consiglio con cui viene approvata la valutazione finale della Commissione. Se il Consiglio approva la valutazione, le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo saranno soddisfatte e la proroga del periodo prevista dal protocollo 2 entrerà in vigore.

(15) Si chiede pertanto al Consiglio di approvare la proposta allegata di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista al decisione (CE) n. [.....]/2002 del Consiglio del 29 luglio 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo [Rif. Consiglio 10752].

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3;

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 4° ottobre 1993 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [1];

[1] GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo con la Repubblica ceca, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1 iii) dello stesso articolo, la Repubblica ceca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e che il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità di produzione nella Repubblica ceca;

(3) Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1996;

(4) Nel febbraio 1998, la Repubblica ceca ha chiesto la proroga di tale periodo;

(5) È opportuno prorogare il periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1° gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea;

(6) A tale scopo, il 9 ottobre 2002, la Comunità e la Repubblica ceca hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data;

(7) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione da parte della Repubblica ceca alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Ufficio per la difesa della concorrenza economica).

(8) Nel giugno, luglio e settembre 2002, la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali valutati e approvati dall'Ufficio per la difesa della concorrenza economica;

(9) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione;

(10) La Commissione ha proceduto a tale valutazione, concludendo che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati dalla Repubblica ceca sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo europeo.

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati alla Commissione da parte della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2.

Articolo 2

Il periodo durante il quale la Repubblica ceca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1° gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea, ai sensi dall'articolo 1 del protocollo aggiuntivo.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente