Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004) /* COM/2002/0472 def. - CNS 2002/0210 */
Gazzetta ufficiale n. 331 E del 31/12/2002 pag. 0177 - 0180
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il Fondo internazionale per l'Irlanda è stato costituito nel 1986 per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 10, lettera a) dell'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985, che prevede quanto segue: "i due governi collaborano per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone situate in entrambe le parti d'Irlanda che hanno maggiormente sofferto in conseguenza dell'instabilità degli ultimi anni ed esaminano la possibilità di ottenere appoggi internazionali a tal fine". Gli obiettivi del Fondo internazionale per l'Irlanda consistono nel "promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda" [1]. [1] Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo dell'Irlanda concernente il Fondo internazionale per l'Irlanda, 18 settembre 1986 (modificato da ultimo il 10 ottobre 2000); UK Treaty Series N°58 (1987) Cm 266 / Republic of Ireland N°1 (1986) Cmnd 9908 Successivamente all'invio, nei primi tempi, di contributi dagli Stati Uniti ed altri paesi, la Comunità europea, riconoscendo che gli obiettivi del Fondo rispecchiavano i suoi stessi fini, ha voluto fornire un sostegno pratico all'iniziativa ed ha cominciato a contribuire al Fondo nel 1989. I finanziamenti comunitari rappresentano ormai il 34% dei contributi annui al Fondo e il 38% del contributo globale finora ricevuto. Dai primi del 1989 la Commissione è rappresentata da un osservatore a tutte le riunioni del consiglio di gestione del Fondo. Il quadro politico della regione ha subito un'evoluzione nel corso degli anni: nel 1994 i principali gruppi paramilitari annunciavano un cessate il fuoco; nell'aprile 1998 l'Accordo di Belfast ("Accordo del venerdì santo") ha avviato una composizione politica nella prospettiva del processo di pace, che prevede fra l'altro il trasferimento dei poteri ad un Comitato esecutivo e ad una assemblea nordirlandesi istituiti alla fine del 1999. Sussiste tuttavia un grado elevato di violenza e divisione tra le principali comunità, e varie iniziative di sospensione delle istituzioni così create hanno messo in luce le minacce e le incertezze che pesano sul processo di pace nella regione. In questo quadro, lo sviluppo economico e sociale a sostegno della pace e della riconciliazione a livello di base costituisce un processo di lunga durata. In quanto strumento orientato a tale fine, il Fondo internazionale integra l'azione attuata dai programmi dell'UE per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda ("PEACE I" 1995-1999, and "PEACE II" 2000-2004). Nel quadro dell'attuale giro di consultazioni [2], la Commissione europea ha recentemente presentato all'autorità di bilancio una valutazione delle attività del Fondo [3] in cui prende atto delle iniziative molto importanti e positive attuate dal Fondo per la pace e la riconciliazione nella regione, e quindi della realizzazione dei suoi obiettivi. La relazione conclude che, a giudizio della Commissione, dopo il 2002 i finanziamenti debbano essere erogati sulla base delle osservazioni formulate nella relazione stessa, che potrebbero rispecchiarsi o nel futuro regolamento del Consiglio sul contributo della Comunità al Fondo, o in altri idonei mezzi di collaborazione tra la Commissione e il Fondo. [2] Regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000; GU L 24, pag. 7 [3] COM(2001) 548 def. del 1° ottobre 2001 Sulla base della valutazione di cui sopra si propone che la Commissione adotti la presente proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi della Comunità al Fondo, che: - confermerà l'erogazione di contributi comunitari di 15 milioni di EUR l'anno al Fondo per un altro biennio. Il nuovo periodo proposto scadrà pertanto nel 2004, data che coinciderebbe con la fine del programma PEACE II; - terrà conto delle osservazioni formulate nella relazione della Commissione, in particolare quelle che rafforzano la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il programma PEACE. 2002/0210 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione [4], [4] GU C [...], del [...], pag. [...] visto il parere del Parlamento europeo [5], [5] GU C [...], del [...], pag. [...] considerando quanto segue: (1) il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "il Fondo") è stato costituito nel 1986 dall'Accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda [6] (in appresso denominato "l'accordo") per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985. [6] UK Treaty Series N°58 (1987) Cm 266 / Republic of Ireland N°1 (1986) Cmnd 9908 (2) Dal 1989 al 1995 sono stati stanziati 15 milioni di ECU l'anno nel bilancio comunitario a favore di progetti del Fondo aventi un'autentica incidenza aggiuntiva sulle zone interessate. (3) A norma del regolamento (CE) n. 2687/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda [7], per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 è stata stanziata la somma di 20 milioni di ECU nel bilancio comunitario. [7] GU L 286 del 5.11.1994, pag. 5 (4) A norma del regolamento (CE) n. 2614/97 del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda [8], per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è stata stanziata la somma di 17 milioni di ECU nel bilancio comunitario. [8] GU L 353 del 24.12.1997, pag. 5 (5) A norma del regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda [9], per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio comunitario. [9] GU L 24 del 29.1.2000, pag. 7 (6) Le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo rafforzando al contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominato "il programma PEACE"). (7) Il regolamento (CE) n. 214/2000 del Consiglio viene a scadenza il 31 dicembre 2002. (8) Il processo di pace nell'Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno della Comunità europea al Fondo al di là di tale data. (9) Nella riunione tenutasi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 il Consiglio europeo aveva deciso che il programma PEACE dovesse continuare per cinque anni, ossia dal 2000 al 2004, con un contributo comunitario totale di 500 milioni di EUR. (10) Il contributo comunitario al Fondo dovrà assumere la forma di contributi finanziari per gli anni 2003 e 2004, venendo pertanto a scadenza alla stessa data del programma PEACE. (11) Nell'assegnare il contributo comunitario il Fondo dovrà conferire la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2000 - 2004. (12) Conformemente all'accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio di gestione del Fondo internazionale per l'Irlanda. (13) È assolutamente necessario garantire un adeguato coordinamento tra le attività del Fondo e quelle finanziate nel quadro dei Fondi strutturali comunitari di cui all'articolo 159 del trattato, in particolare il programma PEACE. (14) Gli aiuti del Fondo saranno considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiranno ad un durevole progresso economico e sociale e non saranno utilizzati come sostituto di altre spese pubbliche o private. (15) Entro il 1° aprile 2004 sarà effettuata una valutazione dei risultati ottenuti dal Fondo e della necessità di un eventuale ulteriore sostegno comunitario. (16) Un importo finanziario di riferimento ai sensi del punto 33 dell'Accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio è inserito nel presente regolamento per l'intera durata del programma, senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato. L'importo del contributo comunitario al Fondo dovrebbe essere di 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2003 e 2004, espressi in valori correnti. (17) Tale sostegno contribuirà a rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e fra i loro popoli. (18) I soli poteri d'azione previsti dal trattato, ai fini dell'adozione del presente regolamento, sono quelli di cui all'articolo 308, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Fatta salva la procedura annuale di bilancio e in conformità del secondo paragrafo del punto 34 dell'Accordo istituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [10], per ciascuno degli anni 2003 e 2004 viene erogato un contributo annuo di 15 milioni di EUR, per un importo complessivo di 30 milioni di EUR, al Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "il Fondo"). [10] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1 Articolo 2 Il Fondo si avvale di tale contributo conformemente alle disposizioni dell'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "l'accordo") nell'ambito del quale esso è stato costituito, conferendo la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone di entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominato "il programma PEACE"). Il contributo è utilizzato in modo tale da contribuire ad un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate e non come sostituto di altre spese pubbliche e private. Articolo 3 La Commissione rappresenta la Comunità in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "il consiglio di gestione"). Il Fondo è rappresentato come osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE ed eventualmente di altri interventi dei Fondi strutturali. Articolo 4 La Commissione favorisce il coordinamento a tutti i livelli tra gli agenti e il consiglio di gestione del Fondo e gli organismi di gestione costituiti nel quadro degli interventi dei Fondi strutturali interessati, in particolare nell'ambito del programma PEACE. Articolo 5 La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione del Fondo, determina le idonee procedure di pubblicità e di informazione destinate a rendere noto il contributo della Comunità ai progetti finanziati dal Fondo. Articolo 6 Non oltre il 31 marzo 2004 la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione in cui valuta i risultati delle attività del Fondo e la necessità di continuare a contribuire dopo il 2004, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel processo di pace nordirlandese. Nella relazione figurano tra l'altro: (a) un bilancio delle attività del Fondo; (b) un elenco dei progetti beneficiari di aiuti; (c) una valutazione della natura e dell'impatto delle attività del Fondo, particolarmente in relazione ai suoi obiettivi e ai criteri di cui agli articoli 2 e 8; (d) una valutazione delle iniziative intraprese dal Fondo per assicurare la collaborazione e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, tenendo conto in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5; (e) un allegato in cui figurano i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente all'impegno di cui all'articolo 7. Articolo 7 La Commissione amministra i contributi subordinatamente ad una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo, effettuata dalla Commissione sulla base del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Il contributo annuo viene erogato di norma a rate, secondo le seguenti modalità: (a) un primo acconto del 40% è versato dopo che la Commissione avrà ricevuto un impegno, firmato del presidente del consiglio di gestione del Fondo, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni che accompagnano la concessione del contributo, conformemente al presente regolamento; (b) un secondo acconto del 40% è versato sei mesi più tardi; (c) un pagamento finale del 20% è versato dopo che la Commissione avrà ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l'anno in questione. Se la valutazione di cui al secondo comma induce a concludere che, alla data in questione, il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il pagamento di una delle rate, tale pagamento è sospeso fino a quando la Commissione concluderà che esso è giustificato sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo. Articolo 8 Il contributo di cui all'articolo 1 è soggetto alla condizione che, nel caso di un'operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento del Fondo strutturale, il contributo del Fondo possa essere destinato a tale operazione soltanto se l'importo ottenuto quando la cifra che rappresenta il 40% dell'importo del contributo del Fondo è sommata alla cifra che rappresenta l'importo dell'aiuto dei Fondi strutturali non supera il 75% dei costi totali ammissibili dell'operazione. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA 1. Denominazione dell'azione CONTRIBUTO COMUNITARIO AL FONDO INTERNAZIONALE PER L'IRLANDA (2003-2004) 2. Linea di bilancio B2-604 3. Base giuridica Articolo 308 del trattato CE 4. Descrizione dell'azione 4.1 Obiettivo generale Favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione fra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda promuovendo il progresso socioeconomico delle due comunità 4.2 Periodo interessato e disposizioni per rinnovo o proroga 2003, 2004 5. Classificazione delle spese o delle entrate 5.1 Spese obbligatorie/non obbligatorie 5.2 Stanziamenti dissociati/non dissociati 6. Natura delle spese - Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico e/o privato 7. Incidenza finanziaria 7.1 Scadenzario indicativo degli stanziamenti 7.2 Scadenzario della nuova azione proposta Stanziamenti di impegno e di pagamento in milioni di euro (a prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 8. Disposizioni antifrode previste La Commissione è rappresentata nel Consiglio di gestione del Fondo e il contributo annuale finale è versato soltanto previo ricevimento e approvazione della relazione annuale e della revisione contabile. Le operazioni del Fondo sono inoltre controllate dai servizi di audit e di controllo della DG REGIO. 9. Elementi dell'analisi costo/efficacia 9.1 Obiettivi specifici e quantificati; popolazione beneficiaria - Obiettivi: promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione fra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda. - Il Fondo interviene principalmente nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda; dei suoi interventi beneficiano zone designate come svantaggiate. - Per un'analisi dettagliata delle attività del Fondo, cfr. relazione della Commissione SEC(2001)1579 / COM(2001) 548 del 1° ottobre 2001. 9.2 Giustificazione dell'azione - Riconoscendo che gli obiettivi del Fondo rispecchiano i suoi stessi fini, la Commissione ha fornito un aiuto concreto (15 milioni di EUR l'anno dal 1989; 20 milioni di EUR per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997; 17 milioni di EUR per gli anni 1998 e 1999; 15 milioni di EUR per gli anni 2000, 2001 e 2002). Il proseguimento di tale contributo per altri due anni fornisce una chiara indicazione del sostegno comunitario al processo di pace nell'Irlanda del Nord. 9.3 Controllo e valutazione dell'azione - La Commissione vigila sulle attività del Fondo tramite la sua continua presenza nel consiglio di gestione in qualità di osservatore. La Commissione viene informata di tutte le decisioni proposte dal Fondo prima che esse vengano presentate al consiglio di gestione. Le operazioni del Fondo sono inoltre controllate dai servizi di audit e di controllo della DG REGIO. 10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio) Nulla