Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura /* COM/2002/0442 def. */
Gazzetta ufficiale n. 331 E del 31/12/2002 pag. 0001 - 0011
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Tale regolamento deve essere modificato in seguito a decisioni recentemente adottate nell'ambito di organismi internazionali, a nuovi pareri scientifici e alla giurisprudenza della Corte di giustizia: (1) Il regolamento contiene numerose misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). La Comunità è parte contraente della NAFO ed è tenuta ad attuazione le misure adottate da tale organizzazione. Durante la sessione straordinaria della NAFO del febbraio 2002 sono state adottate le seguenti misure: (a) L'introduzione di una dimensione di maglia superiore per la pesca della razza. A decorrere dal 1° luglio 2002 tale dimensione è di 280 mm per il sacco della rete. (b) L'introduzione di un sistema di dichiarazione delle catture dei gamberetti nella divisione NAFO 3L. (c) La proroga fino al 31 dicembre 2002 del periodo di fermo per la pesca dei gamberetti in alcune zone della divisone NAFO 3M, che andava precedentemente dal 1° giugno al 30 settembre 2002. (d) L'incremento del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione NAFO 3M. (e) L'incremento del TAC di ippoglosso nero nella divisione NAFO 3LMNO. (2) Il 14 febbraio 2002 si sono concluse le consultazioni tra la Comunità, a nome della Svezia, e la Federazione russa sulla cooperazione in materia di pesca per il 2002. Le conclusioni di dette consultazioni, che riguardano gli scambi di possibilità di pesca sotto forma di contingenti e di licenze, devono ora essere attuate attraverso normative comunitarie che consentano ai pescatori di avvalersi delle nuove possibilità di pesca. (3) Nel corso delle consultazioni in materia di pesca tra l'UE e la Norvegia sul regolamento per la pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2002 le due parti hanno concordato quanto segue: «Considerate le particolari circostanze in cui è stato elaborato il parere per la passera per il 2002, le parti concordano di chiedere al CIEM di riesaminare il proprio parere relativo allo stock per il 2002 non appena saranno disponibili le statistiche ufficiali sulle catture di passera nel 2001». Nelle conclusioni del parere sulla passera nello Skagerrak e nel Kattegat il CIEM dichiara che «i dati relativi al 2001 consentono di prevedere, per il 2002, un livello di status quo superiore del 32% a quanto prospettato nel 2001, con la conseguenza che il TAC per il 2002 potrebbe essere aumentato fino al 32% senza seri rischi supplementari per lo stock.» Il TAC è stato modificato di conseguenza. Per quanto riguarda lo Skagerrak la Norvegia ha accettato di aumentare il TAC. (4) La Comunità europea e la Norvegia hanno raggiunto un accordo secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord vengono trasferite alla Norvegia, mentre 1 500 t di passera nella stessa zona sono trasferite dalla Norvegia alla Comunità. (5) Alla riunione del Consiglio del dicembre 2001 la Commissione e il Consiglio hanno concordato di chiedere ulteriori pareri scientifici al CIEM e allo CSTEP sullo stato dello stock di sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b e sul livello adeguato di catture per il 2002. Né il CIEM né lo CSTEP hanno reputato opportuno modificare le precedenti valutazioni del CIEM. Nell'elaborare le proposte relative ai TAC e ai contingenti per la ricostituzione degli stock la Commissione aveva stabilito, l'anno scorso, TAC corrispondenti a sbarchi che, secondo le previsioni di cattura del CIEM, avrebbero consentito per il merluzzo bianco e la sogliola un incremento del 30% dell'SSB e per il nasello un aumento del 15%. Ogniqualvolta ciò significava una riduzione del TAC di oltre il 50%, è stato proposto un TAC pari al 50% del TAC del 2001. Il TAC proposto non è stato tuttavia mai fissato ad un livello che comportasse una mortalità per pesca superiore all'Fpa. Conformemente al parere del CIEM e in base agli stessi principi utilizzati nel fissare il TAC per l'anno scorso, il TAC per l'intero 2002 sarà di 2 710 t per la sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b (regola dell'Fpa). (6) In un nuovo parere scientifico sulla gestione dell'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k, la CIEM raccomanda che la mortalità per pesca nel 2002 venga fissata ad un livello pari o inferiore a 0,35, che corrisponde a catture di non oltre 11 000 t per l'intero anno. Il TAC è stato modificato di conseguenza. (7) Nel procedimento C-61/96 la Corte di giustizia ha stabilito che consentire al Portogallo di pescare, nell'ambito del TAC per l'acciuga nelle divisioni CIEM IX, X, COPACE 34.1.1, una parte del contingente ad esso assegnato nella divisione CIEM VIII potrebbe pregiudicare la stabilità relativa di questa divisione. Il trasferimento dev'essere pertanto interrotto. (8) Durante la riunione annua dell'ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente per il tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t. Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT e della sottoutilizzazione e sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione del contingente di tonno rosso e pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2555/2001 relativo alla ripartizione annua dei TAC. (9) Durante la sessione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), svoltasi nel novembre 2000, è stata formulata la raccomandazione di introdurre contingenti per il marlin bianco e il marlin azzurro dell'oceano Atlantico. Le raccomandazioni sono entrate in vigore il 26 giugno 2001 e la Comunità è tenuta, quale parte contraente, ad attuarle. (10) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 973/2001 è necessario determinare il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio, in base alla media di pescherecci comunitari che hanno catturato tale specie durante il periodo 1993-1995. Il numero complessivo di pescherecci, fissato a 1 253, è distribuito nel seguente modo tra gli Stati membri: Irlanda 25, Spagna 751, Francia 155, Regno Unito 12 e Portogallo 310. Il numero totale non può essere superato. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001 il numero complessivo di pescherecci, stabilito in base all'articolo 10, paragrafo 1, viene ripartito tra gli Stati membri. Il numero di pescherecci che intendono partecipare alla pesca dell'alalunga nel 2002, secondo i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, è superiore a 1 253. In base alla dichiarazione rilasciata dalla Spagna, dalla Francia e dall'Irlanda al momento dell'adozione del regolamento, la Spagna e la Francia rinunceranno ad un massimo di 25 pescherecci a favore dell'Irlanda, qualora ciò fosse necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3. La riduzione sarà proporzionale al numero di pescherecci stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Ciò significa che la Spagna dovrà ridurre il numero dei propri pescherecci di 21 unità, portandolo a 730, e la Francia di 4 unità, portandolo a 151, mentre l'Irlanda aumenterà il numero dei propri pescherecci da 25 a 50. (11) Il regolamento stabilisce numerose misure di conservazione e di esecuzione da applicare alla pesca nel mar Baltico. Queste misure sono state raccomandate dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC). La Comunità è tenuta, quale parte contraente, ad attuare queste misure. Durante la sessione straordinaria del marzo 2001 l'IBSFC ha adottato una raccomandazione relativa ad una maggiore selettività degli attrezzi nella pesca del merluzzo con reti da traino. Le disposizioni relative allo spessore del filo ritorto per le reti da traino di 130 mm debbono essere inserite nell'allegato V del regolamento. Il Consiglio è pregato di adottare la presente proposta il più rapidamente possibile per consentire ai pescatori di programmare le proprie attività per la campagna di pesca. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, [1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1). vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C [...]del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Nel febbraio 2002 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato vari emendamenti delle proprie misure di conservazione e di esecuzione che riguardano le dimensioni delle maglie per la pesca della razza, disposizioni in materia di dichiarazione delle catture per la pesca dei gamberetti nella divisione 3L, la proroga del fermo di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione 3M, una modifica del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti nella divisione 3M e il totale ammissibile di catture (TAC) dell'ippoglosso nero. (2) Secondo la procedura prevista dall'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2002. (3) In base agli studi scientifici più recenti e di concerto con la Norvegia è possibile aumentare il TAC per il 2002 per la passera di mare nella sottodivisione CIEM [3] IIIa (Kattegat e Skagerrak). [3] Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. (4) È intervenuto un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia, secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord sono state trasferite alla Norvegia e 1 500 t di passera nella stessa zona sono state trasferite dalla Norvegia alla Comunità. (5) Conformemente agli studi scientifici più recenti occorre ridurre il TAC per la sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b. È inoltre opportuno, in considerazione del nuovo parere scientifico del CIEM, stabilire il TAC per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k per l'intero anno 2002. (6) A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2002 nel procedimento C-61/96 è necessario sopprimere la nota in calce 2 relativa alla voce acciuga nella zona IX, X, COPACE 34.1.1. (7) Durante la sessione annua dell'ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre 2001, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente di tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t. (8) Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT nonché della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione dei contingenti di tonno rosso e di pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2555/2001 relativo alla ripartizione annua dei TAC. (9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori [4], occorre determinare il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio basandosi sulla media dei pescherecci che hanno catturato tale specie durante il periodo 1993-1995. Il numero di pescherecci va ripartito tra gli Stati membri. [4] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. (10) Durante la sessione straordinaria del novembre 2000, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha raccomandato che vengano introdotti contingenti per il marlin bianco e il marlin azzurro dell'oceano Atlantico. (11) La Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha raccomandato, nel marzo 2001, misure tecniche di conservazione per la pesca del merluzzo con reti da traino. Occorre pertanto modificare il punto 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2555/2001, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [5]. [5] GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1. (12) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 dev'essere pertanto modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue: (1) All'articolo 17, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: «È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie elencate nell'allegato IX. Tale dimensione può essere ridotta a un minimo di 60 mm per la pesca diretta del totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae) la dimensione delle maglie è aumentata, a decorrere dal 1° luglio 2002, ad un minimo di 280 mm nel sacco della rete.» (2) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 5: "5 Gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberello boreale (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità.» (3) L'allegato 1A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. (4) L'allegato 1B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. (5) L'allegato 1D è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento. (6) L'allegato 1E è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento. (7) L'allegato 1F è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento. (8) Nell'allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente testo: « (3) In deroga alle disposizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe è di 130 mm. Lo spessore massimo del filo ritorto è di 6 mm se si utilizza un filo unico e di 4 mm se si utilizza un filo doppio. Tale dimensione di maglia e lo spessore del filo ritorto si applicano a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio e che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I L'allegato 1A del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue: 1) La voce relativa alla specie Spratto nella zona «IIIbcd (acque CE)» è sostituita dal seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> È aggiunta la seguente voce: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Nell'allegato 1B del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Cicerelli nella zona «IIa, mare del Nord», alla specie Passera di mare nelle zone «Skagerrak», «Kattegat» e nella zona «IIa (acque CE), mare del Nord» sono sostituite dal seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Nell'allegato 1D del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Aringa nella zona «VIIg,h,j,k», alla specie Acciuga nella zona «IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)» e alla specie Sogliola nella zona «VIIIa,b» sono sostituite dal seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Nell'allegato 1E del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Gamberello boreale nella zona «NAFO 3M» e alla specie Ippoglosso nero nella zona «NAFO 3LMNO» sono sostituite dal seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V L'allegato 1F del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue: 1) Le voci relative alla specie Tonno rosso nella zona «oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo», alla specie Pesce spada nelle zone «oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» e «oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N» e alla specie Alalunga nella zona «oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» sono sostituite dal seguente testo: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2) Sono inserite le seguenti voci relative alle specie Marlin azzurro e Marlin bianco nella zona «oceano Atlantico»: >SPAZIO PER TABELLA>