52002PC0413

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea 2002-2006 (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0413 def. - COD 2001/0202 */

Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0489 - 0491


Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea 2002-2006 (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2001/0202 (COD)

Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea 2002-2006

1. oggetto della proposta

La proposta ha lo scopo di fissare le regole di partecipazione e di diffusione dei risultati (Programma CE) per l'attuazione del 6°Programma quadro. Queste regole sono state elaborate con la preoccupazione di adattare le disposizioni sulla partecipazione e la diffusione alle caratteristiche del nuovo programma quadro e semplificare e ridurre queste disposizioni rendendole più comprensibili.

Notisi che le disposizioni in materie di proprietà intellettuale sono state considerevolmente semplificate per garantire il buon svolgimento di progetti che possono implicare un numero elevato di partecipanti nell'ambito di partnership suscettibili di cambiare col tempo.

2. Cronistoria del dossier

- Il 9 settembre 2001, la Commissione ha adottato la proposta (CE) [COM(2001) 500 def.].

- Il 10 gennaio 2002, la Commissione ha adottato una proposta (CE) modificata della Commissione [COM(2001) 822 def. 2001/0202 (COD)], in seguito all'accordo politico concluso in seno al Consiglio sugli strumenti del 6° Programma quadro il 10 dicembre 2001.

- Il 3 luglio 2002, dopo diversi contatti informali tripartiti per permettere di concludere in prima lettura, il Parlamento europeo ha adottato 32 emendamenti in prima lettura.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

3.1 Valutazione generale

Tutti i cambiamenti introdotti dal Parlamento europeo sono in linea con la proposta della Commissione e apportano utili chiarimenti per l'attuazione del 6° Programma quadro. La Commissione può quindi accoglierli tutti.

3.2 Esame degli emendamenti

- Qualificazione giuridica della proposta (Titolo):

Il Parlamento raccomanda l'adozione della proposta sotto forma di regolamento, nella misura in cui potenzialmente si applica a tutti i soggetti della Comunità scientifica ed ha pertanto una portata generale. La Commissione può accogliere questo emendamento.

- Soglie minime di partecipazione (articolo 5):

Il Parlamento propone di stabilire una soglia identica di almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati di cui almeno due Stati membri o Stati candidati associati per tutti gli strumenti, ad eccezione delle azioni di sostegno specifico e delle azioni per promuovere le risorse umane e la mobilità. La Commissione ritiene che tale soglia rafforzi il carattere sopranazionale delle azioni indirette e contribuisca a riunire una massa critica di competenze.

- Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi (articolo 6):

Si propone anche di subordinare la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi alla conclusione di accordi di natura reciproca, che potrebbero assumere la forma di un accordo scientifico e tecnologico. La Commissione considera che le modifiche apportate costituiscono un compromesso che riflette correttamente l'importanza attribuita dal Parlamento a questi aspetti.

- Inviti a presentare proposte (articolo 9):

Il Parlamento raccomanda la possibilità di una valutazione delle proposte in due tappe e prevede anche che gli inviti a manifestazioni di interesse, ai quali la Commissione potrebbe avere ricorso per identificare e valutare obiettivi e richieste precise in un dato settore, non avranno alcuna incidenza sulle decisioni successive della Commissione. La Commissione sostiene l'utilità di una valutazione in due tappe e di una chiarificazione rispetto agli inviti a manifestazioni di interesse.

- Criteri di valutazione e di selezione delle azioni di ricerca (articolo 10):

Il Parlamento desidera introdurre alcuni criteri facoltativi nella proposta, come il riferimento al ruolo delle donne nella ricerca, la sinergia con la formazione e gli impatti sulla società. La Commissione può accettare l'aggiunta di criteri supplementari, dal momento che non sono obbligatori.

Il Parlamento propone anche di eliminare l'esigenza dell'anonimato in occasione della valutazione, in mancanza di una menzione contraria nell'invito a presentare proposte. È invece sottolineata l'importanza della riservatezza del processo di valutazione. La Commissione considera che la modifica apportata è un compromesso accettabile nei confronti dei principi che sottendono la procedura di valutazione.

- Firma del contratto ed accordo di consorzio (articolo 12):

Oltre alla menzione del nuovo sistema di entrata in vigore di un contratto tramite la sua firma da parte della Commissione ed il coordinatore, il Parlamento desidera introdurre l'obbligo per i partecipanti di concludere un accordo di consorzio, salvo se diversamente previsto negli inviti a presentare proposte. Il Parlamento prevede anche di citare i principali elementi che devono apparire nell'accordo di consorzio. La Commissione considera che la modifica riflette il suo desiderio di un approccio flessibile e semplificato.

- Responsabilità in solido (articolo 13):

Il Parlamento riprende i principi di attuazione della responsabilità in solido dei partecipanti come descritti nella nota verbale distribuita dalla Commissione al Consiglio sull'argomento, prevedendo una responsabilità finanziaria dei partecipanti proporzionale alla loro partecipazione ed ad altezza massima del contributo loro assegnato. Il Parlamento tuttavia ha eliminato ogni riferimento esplicito alla solidarietà tra i partecipanti. La Commissione considera che la modifica apporta un utile chiarimento nei confronti dell'attuazione della responsabilità in solido.

- Contributo finanziario (articolo 14):

Per le reti di eccellenza, il Parlamento chiarisce il modo in cui sarà calcolato il contributo finanziario della Comunità, ossia l'importo sarà determinato in funzione delle capacità e risorse che i partecipanti propongono di integrare, tenuto conto delle specificità del settore di ricerca e del programma comune di attività interessati.

Il Parlamento desidera anche imporre una limitazione dei costi delle attività di gestione di un'azione indiretta al 7% del contributo finanziario della Comunità.

La Commissione ritiene che queste modifiche chiariscono le modalità di finanziamento delle azioni indirette.

- Regole di proprietà intellettuale (in particolare articoli 18,.20 e 21):

Il Parlamento desidera citare il principio del non trasferimento dei diritti ed obblighi della Commissione e dei partecipanti nel quadro della trasmissione da parte della Commissione di informazioni utili sulla conoscenza derivata dalle azioni indirette agli Stati membri o soci che ne farebbero richiesta, a scopi di politiche pubbliche, e purché i partecipanti interessati non si oppongano in modo giustificato.

Il Parlamento desidera anche introdurre nelle disposizioni il riferimento all'accordo di consorzio e il termine durante il quale la Commissione ed i partecipanti possono obiettare ad un trasferimento di conoscenze.

Il Parlamento prevede inoltre la possibilità per un partecipante di pubblicare i risultati di cui non è proprietario nel caso delle azioni di ricerca collettiva e cooperativa (PMI), a condizione che la Commissione e i partecipanti non vi si oppongano.

La Commissione considera che le modifiche proposte rispondono all'approccio di flessibilità e di semplificazione che disciplina le norme di proprietà intellettuale.

4. conclusioni

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nei termini che precedono.