52002PC0076

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese /* COM/2002/0076 def. */

Gazzetta ufficiale n. 262 E del 29/10/2002 pag. 0001 - 0008


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese (in appresso indicata dalla sigla "RPC") è stata avviata dalla Commissione il 20 dicembre 2000.

Nel settembre 2001 il regolamento (CE) n. 1827/2001 ha istituito un dazio antidumping provvisorio.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, che confermano l'opportunità delle misure antidumping provvisorie. Dato che alcuni dei produttori cinesi per i quali si è fissata un'aliquota specifica esportano tramite società commerciali, si propone che questi produttori presentino relazioni periodiche alla Commissione. In tal modo, le aliquote specifiche saranno applicate solo all'ossido di zinco di loro produzione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 16 marzo 2002.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1827/2001 [2] (in appresso denominato "il regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese (in appresso indicata con la sigla "RPC").

[2] GU L 248 del 18.9.2001, pag. 17.

(2) Oltre alle visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori della RPC di cui al punto (7) del regolamento provvisorio, si noti che sono state effettuate visite di verifica anche presso le sedi di numerose società commerciali di esportazione collegate, vale a dire:

Guangxi Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Import & Export Co., Ltd, Liuzhou

Rickeed Industries Ltd, Hong Kong

Yinli Import and Export Co. Ltd, Liuzhou,

e presso una società cinese collegata:

Gredmann Guangzhou Ltd, Guangzhou.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "il regolamento di base"), a tutte le parti interessate che ne avevano fatto richiesta è stata data la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Si è inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative alla comunicazione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove lo si è ritenuto opportuno, le risultanze sono state debitamente modificate.

(7) Dal riesame delle risultanze provvisorie, effettuato in base alle informazioni raccolte successivamente, si conclude che le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio sono confermate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Successivamente alla pubblicazione del regolamento provvisorio, numerose parti interessate hanno sostenuto che la definizione del prodotto in esame non era corretta. Secondo queste parti, infatti, sul mercato c'erano diverse qualità di ossido di zinco, che avevano proprietà ed applicazioni diverse in base alla loro purezza. Queste diverse qualità di ossido di zinco non si potevano quindi considerare un prodotto omogeneo. Si sosteneva inoltre che le varie qualità di ossido di zinco non erano abbastanza intercambiabili. Anche ammettendo che le qualità più pure potevano teoricamente essere utilizzate per qualsiasi applicazione, infatti, lo stesso non si poteva dire per le qualità meno pure, data la percentuale di impurità contenute.

(9) Il fatto che l'intercambiabilità possa funzionare solo in un senso a causa dei diversi livelli di purezza di determinate qualità, tuttavia, non si considera di per sé una prova sufficiente del fatto che le stesse qualità costituiscono prodotti diversi, da trattare separatamente ai fini dell'inchiesta. Il fatto che le qualità più pure possano essere utilizzate per tutte le varie applicazioni dell'ossido di zinco dimostra invece che tutte le qualità si possono considerare un unico prodotto. Se determinati utilizzatori accettano una percentuale di impurità superiore, lo fanno soprattutto per considerazioni di prezzo.

(10) Le osservazioni presentate dalle parti interessate, quindi, non sono assolutamente sufficienti a provocare una revisione delle conclusioni precedenti, esposte al punto (11) del regolamento provvisorio, in base alle quali tutte le qualità del prodotto in esame vanno considerate un unico prodotto.

(11) Si confermano le conclusioni esposte ai punti da (9) a (11) del regolamento provvisorio per quanto riguarda il prodotto in esame.

2. Prodotto simile

(12) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i produttori di ossido di zinco della Comunità e quelli della RPC utilizzavano processi di produzione diversi, per cui l'ossido di zinco prodotto nella RPC avrebbe goduto di notevoli vantaggi sui costi, rispetto alle materie prime e ad altri costi. I produttori cinesi, infatti, avrebbero utilizzato soprattutto il processo americano o "diretto", mentre quelli comunitari avrebbero utilizzato quasi esclusivamente il processo francese o "indiretto". Il processo diretto ha questo nome perché l'ossido di zinco è prodotto direttamente a partire da materiali di zinco ossidati. Queste materie prime sarebbero meno costose del metallo di zinco raffinato e degli altri residui di zinco utilizzati nel processo indiretto.

(13) In primo luogo, si considera irrilevante ai fini della presente inchiesta la questione dei diversi processi di produzione, in quanto gli ossidi di zinco prodotti con l'uno e con l'altro processo hanno le stesse proprietà e le stesse caratteristiche chimiche di base (ZnO). Inoltre, una notevole percentuale delle vendite dell'industria comunitaria consiste in prodotti ottenuti tramite il processo diretto, e l'inchiesta ha tenuto conto dei costi relativi all'uno e all'altro processo.

(14) Non sono stati portati all'attenzione della Commissione elementi nuovi tali da indurla a modificare le conclusioni raggiunte nella fase provvisoria, vale a dire che l'ossido di zinco prodotto e venduto dai produttori comunitari e quello prodotto nella RPC ed esportato nella Comunità sono prodotti simili.

(15) Si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile esposte ai punti da (12) a (14) del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Status di economia di mercato

(16) Alcuni produttori cinesi hanno contestato come un'incoerenza il fatto che si sia riconosciuto lo status di economia di mercato (punto (18) del regolamento provvisorio), ma successivamente la Commissione si sia rifiutata di utilizzare i prezzi pagati dalla società in questione per la materia prima di zinco (punto (47) del regolamento provvisorio). Secondo queste società, infatti, non si sarebbe dovuto riconoscere lo status di economia di mercato poiché la Commissione ha riscontrato che i prezzi della materia prima di zinco, vale a dire il principale elemento di costo, non rispecchiavano i valori di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(17) Nel corso della seconda e più dettagliata inchiesta in loco, con cui si sono verificate le risposte date al questionario dagli esportatori, e dopo il riconoscimento dello status di economia di mercato, la Commissione ha scoperto che alcuni elementi di costo, vale a dire i prezzi pagati per la materia prima di zinco, non erano affidabili. La Commissione ha quindi adeguato i costi basandoli sulle quotazioni dello zinco della Borsa metalli di Londra (in appresso indicata con la sigla "BML"). È prassi consueta adeguare i costi se essi non appaiono accurati, affidabili o corrispondenti alle normali condizioni del mercato. L'obiezione è quindi respinta e si confermano le conclusioni di cui ai punti da (15) a (24) del regolamento provvisorio.

2. Trattamento individuale

(18) In mancanza di qualsiasi osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai punti da (25) a (27) del regolamento provvisorio.

3. Valore normale

Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato riconosciuto lo status di economia di mercato

Scelta del paese analogo

(19) Gli utilizzatori comunitari di ossido di zinco hanno contestato la scelta degli Stati Uniti d'America (in appresso indicati con la sigla "USA") quale paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale, sostenendo che i costi della RPC e quelli degli USA sono diversi. Questo specifico aspetto era già stato affrontato nel dettaglio ai punti da (28) a (36) del regolamento provvisorio, che sono confermati.

(20) In mancanza di qualsiasi nuova osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai punti da (37) a (39) del regolamento provvisorio.

Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato riconosciuto lo status di economia di mercato

(21) Gli "utilizzatori" e alcuni produttori cinesi hanno sostenuto che i prezzi della materia prima di zinco cinese erano determinati dal mercato cinese e che si dovevano quindi utilizzare tali prezzi senza apportarvi adeguamenti basati sulle quotazioni dello zinco della BML. Come si è spiegato ai punti (46) e (47) del regolamento provvisorio, i prezzi dell'offerta e della domanda dello zinco o dei prodotti collegati nei paesi ad economia di mercato di tutto il mondo si basano sulle quotazioni dello zinco della BML. Si noti inoltre che, quando vendono o acquistano concentrato di zinco sul mercato internazionale, le società cinesi utilizzano come riferimento la BML, come qualsiasi altro operatore. Per avere dei costi attendibili, si sono dovuti adeguare i prezzi delle materie prime di zinco cinesi, che non rispecchiavano pienamente l'impatto delle quotazioni dello zinco della BML. Le obiezioni vanno dunque respinte e si conferma il metodo utilizzato per adeguare i prezzi delle materie prime di zinco in base alle quotazioni dello zinco della BML.

(22) Successivamente alla pubblicazione del regolamento provvisorio, un produttore cinese ha chiesto che il suddetto adeguamento del costo delle materie prime di zinco fosse effettuato sul prezzo dei concentrati di zinco, anziché sul prezzo dello zinco calcinato, sostenendo che il suo processo di produzione partiva dai concentrati di zinco. La questione è stata riesaminata, e si è accertato che effettivamente questo produttore acquistava concentrati di zinco, ma subappaltava a un terzo lo stadio di produzione successivo - vale a dire la produzione di zinco calcinato a partire dai concentrati di zinco. Dall'inchiesta è anche emerso che la società produceva almeno in parte a partire da zinco calcinato che aveva acquistato sul mercato cinese e il cui prezzo doveva essere adeguato come sopra indicato. Dato che si cercava di stabilire un valore normale delle materie prime e dato che il processo di produzione della società in questione partiva effettivamente dallo zinco calcinato, non si è potuta accogliere la tesi di questa società e si è dovuto confermare il metodo descritto nel regolamento provvisorio.

(23) Un altro produttore cinese ha sostenuto che, nel costruire il valore normale, si era utilizzata una cifra inesatta per le spese generali, amministrative e commerciali, e ha presentato dei dati a suffragio di quanto affermava. Si è accertato che la richiesta era giustificata, e i dati sono stati modificati di conseguenza.

(24) Una società ha sostenuto che si dovevano utilizzare le spese generali, amministrative e commerciali relative alle vendite di tutti i prodotti, anziché quelle specifiche relative alle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale. Non si è potuta accogliere questa osservazione. La costruzione di un valore normale, infatti, serve a calcolare un surrogato del prezzo del prodotto simile sul mercato nazionale. Le spese generali, amministrative e commerciali utilizzate in questo calcolo dovrebbero quindi riferirsi alla produzione e alle vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Si è dovuto pertanto respingere il reclamo della società e si confermano qui i risultati iniziali.

(25) I produttori cinesi cui è stato riconosciuto lo status di economia di mercato hanno sostenuto che gli utili realizzati vendendo i prodotti collaterali derivanti dalla produzione di zinco calcinato e/o di ossido di zinco andrebbero dedotti dai costi di produzione dell'ossido di zinco. Dall'inchiesta però è emerso che le società tenevano una contabilità separata per i prodotti collaterali. Gli utili registrati da questi prodotti collaterali hanno subito notevoli fluttuazioni nel tempo e venivano indicati separatamente come utili straordinari nella contabilità. Le società non hanno mai considerato i proventi derivanti dalle vendite dei prodotti collaterali un credito che riducesse i costi dell'ossido di zinco. Questa stessa impostazione è stata seguita ai fini delle risultanze provvisorie. Il reclamo è stato pertanto respinto e si confermano qui le conclusioni provvisorie.

(26) Gli stessi operatori hanno sostenuto che per stabilire il livello di utili nel calcolo del valore normale costruito la Commissione doveva fare riferimento agli utili dei produttori comunitari anziché a quelli registrati dal produttore del paese analogo. L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede che il valore normale sia determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli USA. Si prendono in considerazione altri metodi per stabilire il valore normale solo quando i dati relativi al paese analogo del caso non sono disponibili. L'utilizzo del margine di utile dei produttori comunitari va dunque respinto.

(27) Un produttore cinese ha dichiarato che le spese generali, amministrative e commerciali relative alle vendite sul mercato nazionale comprendevano le spese di vendita diretta relative alle sole esportazioni. Questo reclamo, adeguatamente documentato, è risultato giustificato. I calcoli sono stati corretti di conseguenza.

(28) Per quanto riguarda la metodologia illustrata ai punti da (40) a (47) del regolamento provvisorio, tali risultanze sono qui confermate.

4. Prezzi all'esportazione

(29) Un produttore cinese ha sostenuto che nel calcolo dei prezzi all'esportazione alcune spese erano state detratte due volte. Questo reclamo è stato verificato e accettato, e i dati sono stati corretti di conseguenza.

(30) In mancanza di qualsiasi altra osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al punto (48) del regolamento provvisorio.

5. Confronto

(31) In mancanza di qualsiasi osservazione a questo riguardo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando (49) e (50) del regolamento provvisorio.

6. Margini di dumping

Per i produttori esportatori che hanno collaborato cui è stato riconosciuto lo status di economia di mercato e il trattamento individuale

(32) Un produttore cinese ha sostenuto che nel suo caso il calcolo del dumping doveva basarsi sulle vendite e/o sui costi dei suoi prodotti, sia per il valore normale sia per le esportazioni, e che il volume di ossido di zinco acquistato da altri produttori doveva essere escluso dai calcoli sui costi. Il reclamo è stato verificato in maniera più dettagliata ed è stato possibile isolare le operazioni in questione. Questa richiesta è stata quindi accolta e si è proceduto a un nuovo calcolo limitato alle vendite e/o ai costi dell'ossido di zinco prodotto dalla società stessa.

(33) La media ponderata definitiva dei margini di dumping espressi come percentuale del prezzo comunitario CIF, dazio non corrisposto, per il prodotto fabbricato dai seguenti produttori è:

Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd // 6,9 %

Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd // 11,0 %

Gredmann Guigang Chemical Ltd // 19,3 %

Liuzhou Longcheng Chemical General Plant // 64,5 %

Per tutti gli altri produttori esportatori

(34) Si conferma il livello di dumping stabilito in via provvisoria al 69,8 % del prezzo CIF franco frontiera comunitaria.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(35) Alcune parti hanno sostenuto che, stando a quanto emerge dal punto (57) del regolamento provvisorio, 15 dei 21 produttori comunitari di ossido di zinco non avrebbero collaborato all'inchiesta. Si è quindi ipotizzato che la denuncia non soddisfacesse i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Si ricordi che i sei produttori che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano una notevole percentuale della produzione comunitaria di ossido di zinco nel periodo dell'inchiesta (in appresso indicato con la sigla "PI"), vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in questo caso più del 75 % della produzione delle 21 società note, cosicché i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 4, erano soddisfatti. Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla definizione dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni esposte ai punti da (57) a (59) del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(36) In assenza di obiezioni, si confermano il metodo utilizzato per stabilire il livello delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità di cui al punto (60) del regolamento provvisorio e quello utilizzato per stabilire il consumo comunitario di ossido di zinco (punti (62) e (63)).

2. Situazione dell'industria comunitaria

(37) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria comunitaria.

(38) Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni della Commissione in materia di pregiudizio. Secondo loro, infatti, da alcuni dati relativi al rendimento operativo dell'industria comunitaria, quali la produzione, la capacità produttiva e i livelli di utilizzo della capacità produttiva, contenuti nella versione non riservata della denuncia e dalle risposte ai questionari della Commissione sarebbero emerse tendenze stabili o al rialzo. Una parte interessata ha inoltre sostenuto che le conclusioni della Commissione erano erronee, in quanto i dati sui flussi di cassa utilizzati al punto (82) del regolamento provvisorio erano incompleti. Le stesse parti interessate hanno anche sottolineato che alcune case madri delle entità che costituivano l'industria comunitaria non avevano sofferto un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

(39) Non si sono potute accogliere queste osservazioni. In primo luogo, infatti, queste parti interessate hanno basato i loro reclami su informazioni parziali relative solo ad alcuni membri dell'industria comunitaria. Esse non hanno tenuto conto dei risultati dell'inchiesta della Commissione di cui ai punti da (72) a (89) del regolamento provvisorio, che rappresentano la situazione generale dell'industria comunitaria. In secondo luogo, si ricordi che l'oggetto dell'inchiesta attualmente in corso si limita al prodotto in esame, come definito al punto (9) del regolamento provvisorio. Se è vero che le case madri di alcuni membri dell'industria comunitaria hanno registrato degli utili durante il PI, il livello generale di redditività delle loro attività connesse all'ossido di zinco nella Comunità è stato negativo in questo periodo, come indicato al punto (77) del regolamento provvisorio.

(40) Per quanto riguarda le informazioni sui flussi di cassa di cui al punto (82) del regolamento di base, è vero che alcune entità che costituivano l'industria comunitaria non sono state in grado di fornire informazioni particolareggiate sulle loro attività relative alla produzione di ossido di zinco. Le entità che sono state in grado di farlo e le cui informazioni verificate sono state utilizzate dalla Commissione per giungere a formulare le sue conclusioni provvisorie, tuttavia, rappresentavano più dell'80 % della produzione dell'industria comunitaria nel PI. Si è quindi considerato che i dati verificati erano rappresentativi della situazione dell'industria comunitaria nel suo complesso.

3. Sviluppi precedenti e successivi al periodo dell'inchiesta

(41) Numerose parti interessate, in particolare utilizzatori del prodotto in esame, hanno chiesto alla Commissione di ampliare il campo dell'analisi e di tener conto degli sviluppi avvenuti prima dell'inizio del periodo analizzato (dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000) e dopo la fine del PI. A loro dire, infatti, per farsi un'idea più chiara del mercato si doveva tener conto degli anni 1993, 1994 e 1995. Sempre a loro giudizio, i produttori comunitari stavano approfittando del calo dei prezzi dello zinco metallico dopo il PI per aumentare i loro margini e quindi l'istituzione di misure non era giustificata.

(42) Si ricordi che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base di norma non si devono prendere in considerazione le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d'inchiesta. Le informazioni fornite dalle parti interessate rispetto agli avvenimenti verificatisi dopo il PI, e consistenti essenzialmente nei riferimenti al calo delle quotazioni dello zinco sulla BML, non hanno fornito alcuna base a partire dalla quale poter dire che le conclusioni cui era giunta l'inchiesta non erano più valide. L'inchiesta, in effetti, ha stabilito che, in condizioni di mercato normali, i prezzi del mercato dell'ossido di zinco hanno seguito l'evoluzione dei prezzi della materia prima e soprattutto la quotazione dello zinco presso la BML. Le fluttuazioni dei prezzi e dei costi nel settore dell'ossido di zinco erano quindi collegate alla quotazione della BML, e gli sviluppi verificatisi dopo il PI non erano che una manifestazione del normale funzionamento del mercato; non si poteva quindi dire che si fosse verificato un cambiamento di carattere strutturale nel mercato che rendesse palesemente inopportuno basare le conclusioni sui dati relativi al PI. Si respinge pertanto la richiesta di tener conto degli avvenimenti verificatisi dopo il PI.

(43) Analogamente, è bene ricordare che le risultanze relative al pregiudizio sono state raggiunte in base alle informazioni relative al PI. Lo scopo per cui si presentano dati relativi agli anni precedenti è capire meglio e contestualizzare il PI, illustrando lo svilupparsi delle tendenze. A tal fine, si considera che la presentazione di dati relativi ai quattro anni precedenti il PI (1996-1999) sia sufficiente. Si respinge pertanto la richiesta di ampliare il periodo analizzato sino a comprendere gli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Conclusioni in materia di pregiudizio

(44) Poiché non sono pervenute ulteriori osservazioni relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si confermano le conclusioni, esposte ai punti da (72) a (89) del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Osservazioni generali sulle conclusioni della Commissione relative al nesso di causalità

(45) Una parte interessata ha sostenuto che il presunto pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe il risultato di fattori diversi dalle importazioni in questione, pur non specificando quali. A suo dire, nonostante le importazioni oggetto di dumping, nel periodo analizzato l'industria comunitaria era riuscita a mantenere i suoi livelli di produzione e ad aumentare i prezzi. Un'altra parte interessata ha sostenuto che il regolamento provvisorio non aveva tenuto debitamente conto della svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro USA nella seconda metà del periodo analizzato e che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria andava imputato a questo fattore, più che alle importazioni dalla RPC.

(46) Dato che la prima parte interessata non aveva indicato alcun altro fattore che a suo parere poteva essere responsabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, questo reclamo non aggiunge nulla di nuovo all'inchiesta e dev'essere quindi respinto.

(47) Per quanto riguarda la questione della svalutazione dell'euro, sollevata dall'altra parte interessata, il punto (61) del regolamento provvisorio ammetteva che questo poteva avere amplificato l'incremento del costo dello zinco come materia prima. Ciò potrebbe aver avuto ripercussioni negative sul rendimento finanziario di alcuni produttori comunitari, dato che la quotazione della BML si fa in dollari, mentre la maggior parte delle loro vendite avviene in euro. Si ricordi però che, nello stesso periodo, l'industria comunitaria è stata in grado, in qualche misura, di alzare i prezzi di vendita per rispecchiare l'aumento dei suoi costi di produzione. Il fatto che tale aumento non abbia rispecchiato sino in fondo l'aumento di costo dello zinco conformemente alle quotazioni della BML illustra l'effetto di compressione dei prezzi esercitato dalle importazioni oggetto di dumping sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria nel corso del PI. Nel corso del PI, in effetti, il volume delle importazioni dalla RPC ha raggiunto livelli record, conquistando una quota di mercato del 18,4 %, mentre i loro prezzi sottoquotavano abbondantemente quelli dell'industria comunitaria. Si nota inoltre che nel periodo analizzato le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite, e avevano una quota di mercato del 7,3 % nel PI. Non è irragionevole concludere che, in assenza delle importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria avrebbe potuto ricaricare pienamente - o quasi completamente - l'aumento dei costi. Si respinge pertanto il reclamo che le importazioni oggetto di dumping non erano state responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(48) Alla luce delle considerazioni precedenti e non essendo state presentate altre osservazioni valide rispetto alla possibile causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si conferma che le importazioni oggetto di dumping di ossido di zinco originarie della RPC hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(49) Successivamente alla pubblicazione del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto un gran numero di lettere, tutte con lo stesso testo, da utilizzatori di ossido di zinco del settore delle piastrelle di ceramica spagnolo, in particolare da produttori di fritte, smalti e vetrini e da produttori di piastrelle di ceramica. Molte di queste società non si erano precedentemente manifestate presso la Commissione né avevano cooperato con l'inchiesta, benché si debba ricordare che le loro rispettive associazioni di settore avevano esposto le loro osservazioni.

(50) Questi utilizzatori hanno sollevato numerose osservazioni rispetto alla definizione del prodotto in esame, alla scelta del paese analogo e all'andamento finanziario dell'industria comunitaria, già analizzate più sopra.

(51) Le loro osservazioni relative agli aspetti dell'interesse comunitario dell'inchiesta si possono raccogliere in due grandi categorie. La prima riguarda la perdita di competitività che un aumento del costo dell'ossido di zinco comporterebbe per il loro rendimento finanziario e le sue conseguenze per il perdurare degli investimenti nella produzione di fritte e piastrelle di ceramica nella Comunità. La seconda riguarda il modo in cui la Commissione ha tenuto conto dell'equilibrio di interessi tra le varie parti interessate nel fare la sua valutazione dell'interesse generale della Comunità. Questi operatori hanno sostenuto che la Commissione si era indebitamente concentrata sul numero relativamente contenuto di perdite di posti di lavoro nell'industria comunitaria nel periodo analizzato e non aveva tenuto conto delle migliaia di posti di lavoro creati nello stesso periodo nel settore delle ceramiche. A suffragio di queste affermazioni, però, non si è presentato alcun elemento di prova.

(52) Le osservazioni presentate da queste parti interessate, dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio e dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si proponeva di istituire dazi antidumping definitivi, non hanno aggiunto alcun nuovo elemento o indizio di cui non si fosse già tenuto conto. Si conferma pertanto la conclusione che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure, come indicato al punto (151) del regolamento provvisorio.

I. MISURE ANTIDUMPING

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(53) Numerose parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non aveva confrontato correttamente i prezzi dell'ossido di zinco originario della RPC e di quello prodotto dall'industria comunitaria, dato che la maggior parte dell'ossido cinese era prodotto tramite il processo americano ed era di qualità modesta.

(54) Questa osservazione non è corretta. In effetti, si sono messi a confronto i prezzi di vendita sul mercato comunitario nel corso del PI, confrontando i prezzi dell'industria comunitaria con quelli dei produttori esportatori che hanno collaborato sulla base di qualità e stadi commerciali paragonabili (prezzi praticati a importatori/operatori indipendenti). Questo corretto confronto è stato effettuato sia per stabilire il margine di pregiudizio, sia per calcolare la sottoquotazione.

(55) Questi confronti tra l'ossido di zinco prodotto dall'industria comunitaria e quello esportato nella Comunità dai produttori esportatori cinesi sono stati fatti sulla base dello stesso tipo di ossido di zinco (vale a dire un ossido di zinco prodotto per processo diretto con un tenore di ossido di zinco compreso tra il 95 e il 99,8 %).

(56) In assenza di ulteriori obiezioni, si conferma il metodo utilizzato per calcolare i margini di pregiudizio illustrato ai punti (154) e (155) del regolamento provvisorio.

(57) Per quanto riguarda il calcolo del prezzo non pregiudizievole, si è rilevato che alcuni prodotti di un produttore comunitario erano stati classificati erroneamente, nella tabella dei costi di produzione, come appartenenti a una qualità superiore; tali prodotti sono stati adeguatamente riclassificati. Questo ha avuto l'effetto di ridurre leggermente il prezzo non pregiudizievole e i margini già stabiliti.

2. Forma e livello dei dazi

(58) Tre dei quattro produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno esportato i loro prodotti direttamente o tramite le loro società commerciali collegate. Dall'inchiesta tuttavia è emerso che le società commerciali collegate avevano esportato anche ossido di zinco da esse acquistato da produttori che non hanno collaborato all'inchiesta. Solo i prodotti di ossido di zinco delle società produttrici possono beneficiare del margine di dumping specifico calcolato per ciascun produttore interessato. Il quarto produttore ha venduto parte della sua produzione a un altro produttore coinvolto nel procedimento. Inoltre, dato l'elevato livello di non collaborazione (35 %) e dato che anche i produttori che non hanno collaborato hanno esportato tramite le stesse società commerciali collegate, si ritiene in via eccezionale che in questo caso siano necessarie disposizioni speciali per assicurare una corretta applicazione dei dazi antidumping.

(59) Tali disposizioni speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al regolamento. Solo le importazioni accompagnate da una fattura di questo tipo saranno dichiarate in corrispondenza dei codici addizionali Taric applicabili al produttore in questione. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori. Le società interessate sono state inoltre invitate a presentare periodiche relazioni alla Commissione per permetterle di seguire adeguatamente le loro vendite di ossido di zinco nella Comunità. Qualora tali relazioni non siano presentate, o qualora dalle relazioni emerga che le misure non sono adeguate ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(60) Le correzioni apportate ai margini di pregiudizio non hanno avuto alcun effetto sull'applicazione della norma del dazio inferiore e si conferma pertanto il metodo utilizzato per stabilire le aliquote di dazio antidumping esposto ai punti da (156) a (159) del regolamento provvisorio.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori e altre disposizioni

(61) Considerate l'entità del dumping rilevato per i produttori esportatori e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori all'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono inferiori ai dazi provvisori, gli importi depositati che superano tale livello dovrebbero essere liberati.

(62) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e all'estero, connessi ad esempio al cambiamento di ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modifica il regolamento di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote del dazio individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di zinco (formula chimica: ZnO) di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco, di cui al codice NC ex 2817 00 00 (codice TARIC 2817 00 00 11) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile, prima del dazio, al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dei prodotti delle seguenti società, a condizione che essi siano importati conformemente al paragrafo 3, sarà la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. L'applicazione delle aliquote di dazio specifiche indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 sarà soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall'Allegato al presente regolamento. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applicherà l'aliquota di dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1827/2001 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi antidumping definitivi è liberata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente [...]

ALLEGATO

La fattura commerciale valida deve comprendere una dichiarazione firmata così formulata:

Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

"Il sottoscritto certifica che le merci vendute per l'esportazione nella Comunità europea e coperte dalla presente fattura:

1. sono state prodotte da [ragione sociale e indirizzo della società],

2. hanno un tenore di ossido di zinco del (indicare la percentuale esatta),

3. hanno un volume di (tonnellate).

Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."