Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi /* COM/2002/0298 def. */
Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0497 - 0501
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE I. Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del 5 ottobre 1987 ha modificato lo statuto, aggiungendovi un allegato X contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi. In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico, le cui modalità applicabili ai funzionari con sede nei paesi suddetti vengono specificate negli articoli 11, 12 e 13 del nuovo allegato. Secondo questo regime, la retribuzione è pagata in Belgio in euro, ma può anche essere pagata, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest'ultimo caso, alla parte della retribuzione pagata in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore. Conformemente all'articolo 13 dell'allegato X, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi. L'incidenza finanziaria è minima per quanto riguarda il bilancio globale di funzionamento delle delegazioni. II. Con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. I coefficienti correttori sono stati successivamente fissati dal Consiglio ogni sei mesi, da ultimo con il regolamento n. 302/2002 del 12 febbraio 2002, entrato in vigore il 1° luglio 2001. Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori della Comunità si basa sul principio dell'equivalenza del potere d'acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale ai funzionari in servizio nei paesi terzi e quelle di Bruxelles. L'applicazione di questo principio è basata sulle parità economiche calcolate da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L'operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità economiche fra le diverse sedi di servizio e Bruxelles. I tassi di cambio contabili utilizzati sono quelli del mese di dicembre 2001. La tabella A indica, per ogni sede di servizio e per il mese di gennaio 2002, le nuove parità economiche, i tassi di cambio corrispondenti e i coefficienti correttori risultanti. La tabella B indica, per ogni sede di servizio, l'andamento percentuale dei dati della tabella A rispetto al semestre precedente. ALLEGATO TABELLA A >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO TABELLA B >SPAZIO PER TABELLA> Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 [2], in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X, [1] GU n. L 56 del 04.03.1968, pag. 1. [2] GU n. L 345 del 29.12.2001, pag. 1. vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi. (2) Ai sensi dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori e dovrà quindi stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri. (3) I coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2002, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni. (4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori. (5) Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2002. (6) Tuttavia, per motivi di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 1° gennaio 2002, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma. Articolo 2 A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttori. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2002. Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori. Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un ricupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il ricupero potrà essere ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi 2. LINEA DI BILANCIO A 6000 3. BASE GIURIDICA Articoli 12 e 13 dell'allegato X dello statuto 4. INCIDENZA FINANZIARIA 4.1 Importo provvisorio delle spese EUR 100 884 000 effettive per il 2002 (EUR 8 407 000 al mese) (1) 4.2 Stima dell'incidenza dei coefficienti correttori di gennaio 2002 - EUR 65 045 (2) 4.3 Stima della spesa semestrale [(2) x 6] - EUR 390 271 4.4 Incidenza rispetto all'importo provvisorio delle spese effettive [(2) : (1)] - 0,7737028% Questa incidenza finanziaria non comprende l'incidenza risultante dai coefficienti correttori intermedi fissati mensilmente dalla Commissione.