52002PC0304(01)

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0304 def. - COD 2001/0077 */

Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0393 - 0439


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Principi

1. Il 13 marzo 2001, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

2. Il 13 marzo 2002, il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. Il Parlamento europeo approva i principali elementi della proposta della Commissione. La Commissione ha esposto a grandi linee la sua posizione sugli emendamenti indicando quali gruppi di emendamenti poteva accettare, con una leggera riformulazione, quelli che poteva accettare nel merito o in parte e quelli che non poteva accettare. Le modifiche apportate alla proposta iniziale rispecchiano tale posizione.

3. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere sulla proposta il 3 ottobre 2001. Esso contiene numerosi suggerimenti interessanti che sono stati presi in considerazione nella proposta modificata.

4. Nell'ambito del Consiglio, le discussioni iniziate nel marzo 2001 hanno portato alla proposta, da parte delle successive presidenze, di modifiche da apportare alla proposta della Commissione. Molte di queste modifiche costituiscono chiarimenti utili e sono accettabili per la Commissione e compatibili con gli emendamenti parlamentari che la Commissione approva.

5. Il 16 marzo 2002 il Consiglio europeo di Barcellona ha adottato importanti conclusioni sul mercato interno dell'energia di cui la Commissione e gli altri legislatori terranno conto nell'ambito della procedura di codecisione.

6. Nell'ambito del processo di adesione, i paesi candidati, in fase di negoziato si sono assunti degli impegni per quanto riguarda le direttive sul gas e sull'elettricità vigenti. La Commissione auspica che i nuovi Stati membri si conformino agli obblighi imposti dalla nuova direttiva, ma è consapevole che, in casi eccezionali debitamente giustificati, sarà necessario prevedere un periodo transitorio per l'introduzione progressiva nei mercati del gas e dell'elettricità maggiormente sviluppati. La Commissione parte in ogni caso dal presupposto che non saranno acceptate deroghe permanenti.

7. Alla luce di tali sviluppi, la Commissione ha elaborato la presente proposta modificata.

B. Emendamenti del Parlamento europeo

Gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati ripresi come segue:

I. Emendamenti accolti nel merito o in parte

Considerandi

L'emendamento 4 specifica in quali settori sussistono ostacoli al funzionamento del mercato. L'idea di definire tali settori è accettabile, benché la Commissione abbia indicato nel quarto considerando della sua proposta iniziale che i principali ostacoli sono legati a questioni di accesso alla rete e ai vari gradi di apertura dei mercati. L'aggiunta riguardante la necessità di garantire la parità delle condizioni di concorrenza a livello di generazione, la protezione dei diritti dei piccoli consumatori vulnerabili e la maggiore disponibilità di informazioni sulle fonti energetiche è, tuttavia, accettabile (considerando 2). Il riferimento alla separazione della proprietà (cfr. motivazione all'emendamento 164) non può essere accolto. Il riferimento alla necessità di contrastare la tendenza del mercato ad incrementare la domanda di elettricità figurerà nella prossima proposta della Commissione di direttiva quadro sull'efficienza energetica.

L'emendamento 6 precisa che i diversi approcci all'internalizzazione dei costi esterni non contribuiscono alla creazione di condizioni di concorrenza eque. La Commissione ha sempre sostenuto questa tesi, come dimostra, ad esempio, la sua proposta del 1997 sulla tassazione dell'energia (considerando 6). Sulla questione del sostegno ad alcuni segmenti del settore energetico, la Commissione sta realizzando attualmente uno studio sui tipi di sostegno a favore delle diverse fonti energetiche. La relazione sarà pubblicata nel corso dell'anno e, qualora opportuno, proporrà alcune misure.

L'emendamento 7 sottolinea l'importanza di un accesso non discriminatorio alla rete e dell'esistenza di condizioni d'investimento favorevoli (considerando 7).

L'emendamento 8 afferma che la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete contribuiranno a un approvvigionamento stabile. La Commissione concorda su tale punto, ma lo trasferisce dal considerando 5 al considerando 20 che riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento.

L'emendamento 12, relativo alla regolamentazione, sottolinea l'esistenza di una regolamentazione efficace e la necessità di istituire quantomeno metodi giuridicamente vincolanti di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione, invece di mettere l'accento sull'esistenza di autorità di regolamentazione cui sia demandata la fissazione o l'approvazione delle tariffe. Tale emendamento è accettabile nel merito, poiché l'elemento istituzionale è meno importante della garanzia di una regolamentazione efficace. La pratica negli Stati membri che vantano un'efficace regolamentazione prevede l'approvazione o la fissazione della metodologia da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, mentre la pubblicazione delle varie tariffe è assicurata dai gestori della rete. Applicando i metodi in modo non discriminatorio e pubblicandoli prima dell'entrata in vigore si può garantire una regolamentazione efficace. Il requisito dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali dai governi non può essere accettato (considerando 12).

L'emendamento 59 impone alle autorità di regolamentazione nazionali di stabilire meccanismi di mercato per il bilanciamento dell'energia elettrica, non appena i livelli di liquidità del mercato lo consentono. Detto emendamento è ripreso nel considerando 13 e viene esteso al bilanciamento della rete del gas. La Commissione non può accettare la parte dell'emendamento secondo il quale l'autorità di regolamentazione nazionale non solo fissa o approva le tariffe, ma inoltre le pubblica. Ciò non spetta necessariamente all'autorità di regolamentazione, ma può essere garantito dagli operatori che forniscono tali servizi.

Con l'emendamento 75, alle autorità nazionali di regolamentazione viene attribuito il compito di tenere conto, in occasione dell'approvazione o della fissazione delle tariffe di trasmissione e di distribuzione, dei vantaggi della produzione distribuita e delle misure di gestione sul fronte della domanda. Ciò viene preso in considerazione nel considerando 14 e nell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g).

L'emendamento 14 stabilisce che i vantaggi che risultano dal mercato interno sono principalmente di natura economica e l'impatto positivo sull'occupazione è dovuto ad una riduzione dei costi energetici. L'ultima parte può essere accettata, ma è leggermente riformulata per tener conto del fatto che sono i miglioramenti dell'efficienza che costituiscono il vantaggio; questi ultimi possono tradursi in riduzioni di prezzo, ma i prezzi dipendono anche da altri fattori esterni. Per contro, i vantaggi del mercato interno non sono soltanto di natura economica (considerando 15).

L'emendamento 18 contiene le disposizioni per l'esame della situazione della sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, tenendo conto della capacità d'interconnessione tra Stati membri. Si precisa che tale controllo deve essere sufficientemente tempestivo in modo da consentire che le misure necessarie possano essere adottate in tempo. La Commissione concorda su tale punto. L'ultima frase dell'emendamento 18 stabilisce che occorre promuovere misure di efficienza energetica e di risparmio energetico attraverso incentivi fiscali. La Commissione non può accogliere tale punto in quanto troppo restrittivo. Gli incentivi fiscali costituiscono uno strumento importante per promuovere l'efficienza energetica e i risparmi d'energetici, ma altre misure, come la fissazione di obiettivi o gli incentivi positivi saranno altrettanto utili (considerando 20).

L'emendamento 95/96 invita a tener conto dell'aumento della dipendenza esterna dell'Unione europea per quanto riguarda il gas naturale e a considerare misure che mirino a favorire la reciprocità delle condizioni d'accesso alle reti dei paesi terzi. La Commissione approva tale aggiunta, che va pienamente nel senso della sua politica in materia di sicurezza d'approvvigionamento e di paesi candidati e paesi terzi (considerando 5).

Gli emendamenti 103 e 104 possono essere accolti nella misura in cui sono compatibili con l'obiettivo di una normativa efficace (e non implicano che la direttiva sia divisa in due) (considerando 12). Tuttavia, il riferimento all'approvazione preventiva delle tariffe o dei metodi di fissazione delle tariffe di accesso agli impianti di stoccaggio va al di là della proposta della Commissione. Quest'ultima, infatti, consente di scegliere tra l'accesso negoziato e l'accesso regolamentato a tali impianti, in quanto esistono diversi meccanismi di flessibilità che possono essere presi in considerazione nelle negoziazioni. Quest'ultima proposta pertanto non può essere accettata.

L'emendamento 110 stabilisce che il biogas e il gas proveniente dalla biomassa possano avere accesso alla rete del gas per ragioni connesse alla tutela ambientale, a condizione che ciò sia compatibile con la sicurezza e l'efficienza della rete. La Commissione ha riformulato tale considerando per renderlo più chiaro (considerando 21).

L'emendamento 111 stabilisce che i contratti a lungo termine del tipo "take-or-pay" continuano a costituire un elemento importante e indispensabile per la fornitura di gas negli Stati membri e che dovrebbero essere mantenuti come opzione. La Commissione ritiene che i contratti a lungo termine dovrebbero essere mantenuti come opzione (considerando 22).

L'emendamento 112 impone, in un considerando, l'obbligo di assicurare l'approvvigionamento di gas di tutti i consumatori. La Commissione può accettare la nozione d'obbligo di approvvigionamento solo per i consumatori collegati alla rete del gas. Contrariamente all'elettricità, il gas è una fonte energetica sostituibile e non si può imporre l'obbligo di rifornire tutti i consumatori (considerando 23).

Articolo 1

L'emendamento 118 aggiunge, all'articolo 1 della direttiva "gas" modificata, la menzione secondo la quale direttiva si applica anche al biogas e al gas proveniente dalla biomassa. La Commissione può accettare tale aggiunta, ma inserisce una clausola per precisare che ciò si applica a tali gas nella misura in cui sia tecnicamente possibile iniettarli nella rete del gas naturale senza rischi (articolo 1 e articolo 10, paragrafo 3, della direttiva sul gas).

Articolo 2 - Definizioni

Lo spirito dell'emendamento 30 sulla definizione delle nozioni di efficienza energetica e di gestione della domanda è accolto dalla Commissione, ma la definizione è rielaborata poiché la sua formulazione non era abbastanza precisa (articolo 2, paragrafo 30 della direttiva sull'elettricità).

L'emendamento 33 che definisce l'impianto di generazione connesso è stato riformulato come generazione distribuita collegata alla rete di distribuzione, in quanto questo è il termine più comunemente utilizzato (articolo 2, paragrafo 32 della direttiva sull'elettricità).

L'emendamento 39 riguardante la definizione di divulgazione è stato riformulato ed il requisito è stato reso meno rigoroso. Il riferimento all'indicazione dei costi dovrebbe essere soppresso, poiché - come rilevato nella motivazione dell'emendamento 6 - le differenze nell'internalizzazione dei costi esterni e nel sostegno concesso a certe risorse energetiche danno luogo a confronti distorti (articolo 2, paragrafo 33 sella direttiva sull'elettricità).

Gli emendamenti 119 e 120 modificano le definizioni di impianti di stoccaggio e di impianti di GNL in modo da chiarire la loro relazione con lo stoccaggio. La Commissione accoglie questi emendamenti pur riformulandoli (articolo 2, paragrafo 9 e articolo 2, paragrafo 11 della direttiva sul gas).

L'emendamento 124 propone di aggiungere una definizione del termine "strumento di flessibilità". Il principio è accolto, ma la formulazione è stata leggermente modificata (articolo 2, paragrafo 15 della direttiva sul gas).

Articolo 3 - Obblighi di servizio universale e di servizio pubblico

L'emendamento 40 che aggiunge lo sviluppo sostenibile all'obiettivo della direttiva è stato sintetizzato, senza alterarne il significato.

Gli emendamenti 41 e 125 aggiungono i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la ricerca e lo sviluppo alle materie che possono essere oggetto di obblighi di servizio pubblico. La Commissione riconosce l'importanza di tali aspetti e accetta l'inserimento delle misure riguardanti l'efficienza energetica e i cambiamenti climatici in quanto estensione della protezione ambientale già prevista all'articolo 3, paragrafo 2. Sebbene la ricerca e lo sviluppo possano, in determinati casi, essere svolti nell'ambito di obblighi di servizio pubblico non è necessario specificarlo all'articolo 3, paragrafo 2.

L'emendamento 125 afferma che gli obblighi di servizio pubblico non devono limitare in modo sproporzionato la concorrenza. Questo emendamento trova riscontro nel fatto che, nella relazione della Commissione sulle misure nel settore degli obblighi del servizio pubblico, la Commissione valuterà i loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'elettricità e del gas. Ciò deriva anche dagli emendamenti 127 e 128. I riferimenti riguardanti il monitoraggio delle tariffe di vendita al dettaglio da parte delle autorità di regolamentazione, la concertazione con le associazioni di consumatori e la possibilità di applicare massimali tariffari sono troppo dettagliati per la presente direttiva quadro. Inoltre, l'esistenza di massimali tariffari ha contribuito alla crisi di approvvigionamento in California in quanto i segnali di prezzo erano alterati. Tali aspetti dovrebbero rientrare nel principio di sussidiarietà (articolo 3, paragrafi 2 e 8, articolo 26, paragrafo 1, della direttiva sull'elettricità, e articolo 3, paragrafi 2 e 7, articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sul gas).

Gli emendamenti 42 e 126 rafforzano le disposizioni concernenti la protezione dei consumatori vulnerabili e impongono agli Stati membri di garantire che siano poste in atto procedure efficaci per permettere ai singoli clienti di cambiare fornitore. La Commissione ha leggermente modificato quest'ultima disposizione e fa riferimento ai clienti idonei, poiché questi ultimi hanno il diritto di scegliere il loro fornitore e dovrebbero di conseguenza poterlo cambiare. L'aggiunta della frase "la nozione di prezzi accessibili è opportunamente definita" non è adatta per un articolo di una direttiva. L'affermazione secondo la quale il servizio universale è un concetto dinamico o che niente in tale direttiva deve impedire agli Stati membri di rafforzare la posizione dei piccoli consumatori non aggiunge alcun valore alla direttiva. Nell'emendamento 126, la restrizione del paragrafo 3 dell'articolo 3, ai clienti domestici non può essere accolta (articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva sull'elettricità, articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul gas).

L'emendamento 43 introduce l'obbligo di precisare le fonti energetiche nel corpus della direttiva. Nella proposta iniziale ciò faceva parte dell'allegato. D'altra parte, esso descrive più dettagliatamente le esigenze in materia di divulgazione delle informazioni. La Commissione ritiene che l'informazione sia importante per permettere una scelta efficace e non si oppone all'aggiunta di tale punto nell'articolo, né a un certo grado di precisazione. Tuttavia, l'emendamento è troppo dettagliato e la Commissione ha pertanto ridotto in una certa misura gli obblighi in materia di divulgazione. L'obbligo di imporre sanzioni alle imprese che non si conformano alle esigenze di menzionare la percentuale d'elettricità prodotta dagli impianti di cogenerazione o di istituire un organismo autorizzato che garantisca la trasparenza per quanto riguarda la quantità e i metodi di produzione è troppo dettagliato e dovrebbe rientrare nel principio di sussidiarietà (articolo 3, paragrafo 5, della direttiva sull'elettricità).

L'emendamento 45 obbliga gli Stati membri a fissare criteri minimi da applicare per quanto riguarda i tempi entro i quali i gestori delle reti devono procedere alle operazioni di allacciamento e di riparazione. La Commissione ha aggiunto ai compiti dell'autorità di regolamentazione il rispetto delle misure adottate dagli Stati membri in tal senso (articolo 22, paragrafo 1, lettera d), delle direttive sull'elettricità e sul gas).

L'emendamento 46 stabilisce che gli Stati membri devono notificare tutte le misure adottate per adempiere gli obblighi di servizio pubblico e universale, dopo il recepimento della direttiva e successivamente, ogni due anni, eventuali modifiche di tali misure. L'emendamento 46 ed una parte dell'emendamento 125 aggiungono esplicitamente obblighi di servizio pubblico riguardanti la tutela ambientale attraverso la promozione di fonti energetiche rinnovabili e le misure di efficienza energetica e di gestione della domanda (articolo 3, paragrafo 8, della direttiva sull'elettricità, articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sul gas).

Gli emendamenti 48 e 129 specificano che i clienti devono essere informati dei loro diritti in materia di servizi universali (allegato, lettera f).

Articolo 5 - Procedure di autorizzazione (elettricità)

L'emendamento 50 invita a prevedere procedure d'autorizzazione semplificate per gli impianti di generazione di piccole dimensioni o collegati che producono meno di 15 MW. La Commissione condivide tale principio, ma ha modificato la formulazione conformemente alla disposizione corrispondente della direttiva 2001/77/CE sulle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. La Commissione non è d'accordo con la parte dell'emendamento secondo cui tale autorizzazione non riguarda la generazione di elettricità a partire da pile a combustibile, micro-cogenerazione o tecniche paragonabili negli impianti domestici. Si dovrebbe prevedere invece un'autorizzazione per quanto riguarda, ad esempio, gli impianti vicini, il rumore, ecc., ma occorre che le procedure siano più rapide (articolo 5, paragrafo 3).

Articolo 6 - Bandi di gara (elettricità)

L'emendamento 51 aggiunge nell'ambito dei bandi di gara, la possibilità di pubblicare un bando di gara espressamente per le misure di efficienza energetica e di gestione della domanda nell'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione dell'ambiente. La Commissione riconosce l'importanza dell'efficienza energetica e del risparmio energetico sia per la sicurezza dell'approvvigionamento che per la protezione dell'ambiente. La disposizione secondo la quale la Commissione può coordinare i bandi di gara quando più Stati membri sono interessati è superflua, dato che i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sull'elettricità).

L'articolo 6 bis (elettricità), 4 bis (gas) - Controllo della sicurezza dell'approvvigionamento

Gli emendamenti 53, 54, 130 e 131 propongono la creazione, da parte della Commissione, di un gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nei settori dell'elettricità e del gas. La Commissione intende creare entro breve tale organismo consultivo con una decisione della Commissione. Questo gruppo mirerà ad incoraggiare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione per promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'elettricità e del gas e per assicurare un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di tale direttiva e di quelle del regolamento sugli scambi transfrontalieri di elettricità.

L'emendamento 109 include, tra i motivi della necessità di tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta, oltre alla sicurezza dell'approvvigionamento, le esigenze di protezione ambientale e del servizio pubblico. La Commissione può accettare questa aggiunta. Essa riconosce l'importanza dell'efficienza energetica e del risparmio energetico nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento, come si evince dall'emendamento 51 (articolo 6 bis della direttiva sull'elettricità e 4 bis della direttiva sul gas).

L'emendamento 132 aggiunge, alla relazione della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, un esame delle questioni relative ai livelli di capacità delle reti. Tale emendamento viene accolto; la Commissione ha proposto nella sua recente comunicazione sull'infrastruttura europea dell'energia di associare la relazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento ad una relazione sulla situazione concernente l'infrastruttura (articolo 26, paragrafo 1 della direttiva sull'elettricità, articolo 28, paragrafo 1 della direttiva sul gas).

Articolo 7 bis - articolo 10 - Separazione dei gestori della rete di trasmissione e distribuzione

Nell'emendamento 56, può essere accolta, previa una riformulazione del testo, la parte che modifica l'articolo 7, paragrafo 6, lettera c, che afferma che il gestore di rete dispone di effettivi poteri decisionali in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò vale anche per l'emendamento 163, che stabilisce lo stesso obiettivo con una formulazione diversa, e per l'emendamento 62 riguardante il gestore della rete di distribuzione. La Commissione ha modificato, in tal senso, anche il testo dell'emendamento 137 relativo ai gestori della rete del gas (articolo 7, paragrafo 4, lettera c delle direttiva sull'elettricità e articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera c della direttiva sul gas).

L'emendamento 135 stabilisce che almeno le metodologie per la fissazione delle tariffe e delle condizioni per il bilanciamento delle rete del gas devono essere approvate o fissate dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le tariffe e le condizioni sono pubblicate. Tale modifica è in linea con l'emendamento 76 (articolo 7, paragrafo 3 delle direttive sull'elettricità e sul gas).

Con l'emendamento 140 si propone, per ragioni di tutela ambientale, l'accesso del biogas e del gas da biomassa alla rete del gas, a condizione che ciò sia compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete. La Commissione propone di riscrivere questo emendamento per maggior chiarezza (articolo 10, paragrafo 3 direttiva sul gas).

Articolo 8 - Manutenzione e sviluppo della rete da parte dei GRT

L'emendamento 57 stabilisce che i costi per la connessione di impianti di produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione devono essere obiettivi, trasparenti e non discriminatori. La Commissione ritiene che i costi di connessione di tutti gli impianti di produzione devono essere non discriminatori, e che, inoltre, sarebbe opportuno tenere conto delle caratteristiche specifiche, nonché dei costi e dei benefici, della connessione alla rete di produttori di energie rinnovabili e cogenerazione. Ciò si evince dall'articolo 22. L'esplicito riferimento al fatto che occorre garantire che non sussistano ostacoli alla promozione della generazione dispersa è ripreso nell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), che stabilisce che le autorità di regolamentazione controllano le misure adottate dagli Stati membri al fine di garantire che si tenga conto dei benefici dell'allacciamento alla rete degli impianti di produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione (articolo 22, paragrafo 1, lettera g) delle direttiva sull'elettricità).

Articolo 13/14 - Separazione dei conti

L'emendamento 66 specifica che l'autorità nazionale di regolamentazione ha il diritto di accesso alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura. L'emendamento può essere accolto, ma è stato riformulato in modo che risulti chiaro che tali autorità avranno accesso a questi conti, anche qualora le attività non siano svolte da imprese distinte. Ciò era implicito nella proposta della Commissione. Il riferimento alla rivendita e alla vendita al dettaglio non può essere accettato, in quanto tali termini non sono utilizzati nella direttiva (articolo 13 della direttiva sull'elettricità).

Articoli 15 e 16 - Accesso alla rete

L'emendamento 172 introduce la nozione secondo la quale le tariffe dovrebbero tenere conto dei costi di rete marginali risparmiati nel lungo periodo, grazie alla produzione decentrata di elettricità e alle misure di gestione della domanda. La proposta della Commissione conferisce il compito di controllo/fissazione delle condizioni tariffarie alle autorità nazionali di regolamentazione. Dette autorità terranno conto dei lavori svolti in materia nell'ambito dei forum di Madrid e Firenze e nel quadro del regolamento (considerando 14 e articolo 22 delle direttive sull'elettricità e sul gas). Inoltre l'emendamento 172 introduce la nozione di tariffe di riferimento pubblicate. Questa parte dell'emendamento non può essere accolta perché consentirebbe deviazioni o negoziazioni rispetto alle tariffe pubblicate.

L'emendamento 70 obbliga i gestori della rete a specificare le condizioni per il potenziamento della stessa. Detto emendamento è accolto in linea di principio, ma per evitare effetti indesiderati che obblighino il gestore della rete ad effettuare studi di fattibilità e di costi particolarmente onerosi ogni volta che l'accesso è rifiutato, la Commissione ha modificato la formulazione in modo da precisare che queste informazioni saranno fornite su richiesta (articolo 16, paragrafo 2 direttiva sull'elettricità).

L'emendamento 145 riguarda l'accesso agli strumenti di flessibilità. La Commissione può accettare di aggiungere l'accesso agli strumenti di flessibilità all'accesso allo stoccaggio, che è uno degli strumenti di flessibilità più importanti nella maggior parte degli Stati membri. La Commissione tuttavia non può accettare che detto accesso debba essere giustificato sia da motivi tecnici che da motivi economici. Qualora fosse necessario per una sola di queste ragioni, l'accesso dovrebbe essere concesso (articolo 15, paragrafo 2 della direttiva sul gas).

Articolo 22 - Regolamentazione

Gli emendamenti 75, 76, 149 e 184 sulle autorità nazionali di regolamentazione possono essere parzialmente accettati. Per quanto riguarda l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione ritiene che sia importante che l'autorità di regolamentazione sia indipendente dagli interessi industriali. Il richiamo alle tariffe di riferimento nell'emendamento 75 ai sensi del paragrafo 1, lettera a) non può essere accolto. La Commissione accetta che l'autorità di regolamentazione approvi o fissi le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché le condizioni e le tariffe per la fornitura dei servizi di bilanciamento (ciò si applica anche all'emendamento 12) (articolo 22, paragrafo 2 e 22, paragrafo 4 delle direttive sull'elettricità e sul gas).

Gli emendamenti 77 e 78 possono essere accolti, tuttavia l'espressione "organismo competente" viene sostituito da "autorità nazionale di regolamentazione" dato che questo è l'organismo competente (articolo 22, paragrafo 1 delle direttive sull'elettricità e il gas).

Gli emendamenti 79, 149 e 151 aggiungono, ai compiti dell'autorità nazionale di regolamentazione, l'elaborazione della relazione sulle posizioni dominanti e sui comportamenti predatori e anticoncorrenziali. Questi requisiti sono aggiunti all'articolo 22 che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare l'effettiva concorrenza" (articolo 22, paragrafo 1 delle direttive sull'elettricità e sul gas).

Gli emendamenti 60 e 65 stabiliscono che al gestore della rete di trasmissione e di distribuzione è "imposto l'obbligo positivo" di comunicare i dati riguardanti l'allocazione di capacità. Sarà pertanto compito dell'autorità nazionale di regolamentazione garantire che i gestori della rete pubblichino effettivamente i dati aggregati concernenti i dispositivi di interconnessione, l'utilizzo della rete e l'allocazione alle parti interessate (articolo 22, paragrafo 1, lettera e) delle direttive sull'elettricità e sul gas).

L'emendamento 90 sul divieto di trasferimenti incrociati viene accolto in linea di principio e trova riscontro nell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f).

Articolo 23 (elettricità) - Importazioni UE

L'emendamento 82 porta l'obbligo di riferire sulle importazioni di elettricità da una volta l'anno ad una volta ogni tre mesi. In linea di principio la Commissione è disposta ad accettare che dette relazioni siano più frequenti (articolo 23, lettera a)).

Articolo 24 (elettricità)- Costi non recuperabili e piccole reti isolate

L'emendamento 84 sopprime l'articolo 24 (elettricità). Questa soppressione è accettata per i paragrafi 1 e 2 che si riferiscono ai costi non recuperabili (o costi "incagliati"), dato che tutti gli Stati membri hanno avuto la possibilità di presentare la loro richiesta ai sensi della direttiva, e il termine di cui al paragrafo 2 è scaduto. Tuttavia, il paragrafo 3, deve essere mantenuto in quanto potrebbero essere ancora necessarie delle deroghe per le piccole reti isolate.

Articolo 26 (elettricità) - 28 (gas) - Relazioni

Gli emendamenti 55, 130 e 132 (che si riferiscono all'articolo 6 che è stato trasposto nell'articolo 26, paragrafo 1) della direttiva sull'elettricità e nell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva sul gas) specificano le disposizioni relative all'esame della situazione dell'approvvigionamento nella Comunità, tenendo conto della capacità d'interconnessione tra Stati membri. Viene specificato che tale controllo deve essere eseguito sufficientemente in anticipo per consentire che vengano prese tutte le misure necessarie con tempestività. La Commissione approva queste disposizioni.

L'emendamento 86 riunisce in un solo articolo le varie relazioni che la Commissione è tenuta a pubblicare. La Commissione, pur sostenendo il principio del raggruppamento delle relazioni, ritiene che l'emendamento sia formulato in modo troppo restrittivo. La Commissione essenzialmente mantiene tutti gli elementi, e aggiunge la relazione sugli obblighi del servizio pubblico e sui requisiti dell'armonizzazione di cui rispettivamente agli articoli 3 bis e 25.

L'emendamento 153 concernente la relazione sulle importazioni di gas dai paesi terzi è ripreso dall'articolo 28 della direttiva "gas" modificata riguardante l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione.

Allegato

Gli emendamenti 89, 158, 159 e 160 specificano alcune disposizioni dell'allegato sulla tutela dei consumatori che, per la maggior parte, possono essere accolte. Tuttavia, siccome l'obbligo di divulgazione è stato spostato dall'allegato all'articolo 3, paragrafo 5 per l'elettricità, il punto d) dell'allegato viene soppresso. La parte sullo scaglionamento del debito è ritenuta troppo dettagliata e rientrerà sotto la tutela dei consumatori vulnerabili. L'obbligo di offrire ai consumatori con una capacità di connessione inferiore a 10 kW almeno un tipo di contratto senza prezzo minimo fisso dovrebbe rientrare nell'ambito della sussidiarietà.

II. Emendamenti respinti

Tutti gli emendamenti (1, 3, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 25, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 116, 156, 157) che si riferiscono, o che comportano la suddivisione della proposta della Commissione in due proposte separate, una che modifica la direttiva sull'elettricità 96/92/CE e una che modifica la direttiva sul gas 98/30/CE, non sono accolti. I mercati dell'elettricità e del gas sono sempre più interdipendenti e perciò devono essere trattati in parallelo. La maggior parte delle nuove centrali elettriche sono alimentate a gas. Dotare gli operatori di entrambi i settori di due insiemi di norme ostacolerebbe significativamente il funzionamento efficace del mercato interno. Inoltre, la suddivisione della proposta porterebbe ad uno sfasamento delle date di adozione.

Considerandi

L'emendamento 9 stabilisce che solo le imprese di distribuzione locali possono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di separazione applicabile ai gestori di reti di distribuzione nelle imprese di distribuzione che riforniscono oltre 100 000 clienti. Si tratterebbe di una distinzione discriminatoria tra imprese.

L'emendamento 16 stabilisce che l'applicazione di norme uguali in materia di sussidi, agevolazioni fiscali e sovvenzioni costituisce la base di un mercato efficiente. L'Unione europea non è giunta ad un tale livello di armonizzazione, tuttavia non si può sostenere che il mercato non sia efficiente, anche se si possono apportare miglioramenti. A questo proposito la Commissione ha presentato la sua proposta sulla tassazione dell'energia, ed attualmente sta esaminando la situazione concernente il sostegno alle risorse energetiche.

Con gli emendamenti 19 e 83 si invita la Commissione a elaborare proposte rispettivamente sulla produzione combinata di calore ed elettricità e sull'accesso delle importazioni provenienti dai paesi terzi. Sebbene la Commissione intenda presentare quest'anno la proposta sulla cogenerazione e, ove necessario, sulle misure per l'accesso dai paesi terzi, una direttiva non è la sede adeguata per invitare la Commissione a presentare proposte.

Articolo 2 - Definizioni

Gli emendamenti 180, 27, 29, 31, 35, 36, 37, e 38 riguardano emendamenti che introducono definizioni troppo dettagliate o inutili nell'ambito di questa direttiva, visto che la Commissione respinge gli emendamenti in cui queste definizioni vengono utilizzate.

Gli emendamenti 121 e 122 che eliminano le definizioni di "rete" e "servizi ausiliari" non possono essere accolti in quanto, in combinazione con l'emendamento 120, non modificano alcunché in sostanza, ma rendono la definizione delle varie parti della rete più difficile da comprendere.

Articolo 6 (elettricità) - Sicurezza dell'approvvigionamento

L'emendamento 52 elimina la disposizione, di cui all'articolo 6, che impone di tenere conto delle offerte dei produttori esistenti nei bandi di gara riguardanti le capacità di produzione, se le esigenze supplementari possono essere soddisfatte dai produttori esistenti. Ciò è incompatibile con le norme relative agli appalti pubblici e con i principi generali della concorrenza leale. Se gli Stati membri desiderano escludere alcuni tipi di combustibile, possono comunque includere una precisazione concernete le fonti primarie di energia, applicabile anche alla produzione esistente.

Articolo 7 (elettricità), 7 bis (gas) - Separazione degli operatori della rete di distribuzione

L'emendamento 164 introduce il principio della separazione della proprietà nel settore dell'elettricità. Se gli Stati membri non optano per la separazione della proprietà, dovrebbero dimostrare che le misure di separazione che applicano avranno gli stessi risultati in termini di non discriminazione. La Commissione ha proposto la separazione giuridica associata a misure di separazione funzionale e, dopo l'adozione della presente proposta, monitorerà attentamente i risultati per stabilire se ciò sia sufficiente a conseguire l'obiettivo di un accesso non discriminatorio alle rete. La Commissione valuterà l'efficacia di questa disposizione nella relazione di cui agli articoli 26 (elettricità) e 28 (gas) e proporrà, se del caso, altre misure.

Gli emendamenti 133 e 139 permetterebbero all'impresa integrata di gas di controllare la gestione della rete di trasmissione e distribuzione. La responsabilità della gestione di queste reti dovrebbe spettare al gestore della rete di trasmissione e di distribuzione giuridicamente separata e non all'impresa integrata.

Articolo 10 - Separazione dell'operatore della rete di distribuzione

L'emendamento 170 porta la soglia dell'esenzione dell'obbligo di separare legalmente il gestore della rete di distribuzione da 100 000 a 150 000 clienti; inoltre, ciò si applicherebbe solo alle imprese locali (cfr. emendamento 9 respinto). Ciò porterebbe all'esenzione per un numero eccessivo di imprese di distribuzione.

Gli emendamenti 63, 138, 142 modificano o sopprimono completamente (nella parte "gas" della proposta) l'obbligo di nominare un responsabile della conformità che garantisca che le misure di non-discriminazione e riservatezza siano applicate agli operatori di rete giuridicamente separati. La Commissione non può accettare tali modifiche a questa disposizione.

L'emendamento 64 propone che solo il valore contabile possa essere usato per la valutazione della rete, nel caso in cui siano istituite nuove imprese detenute o controllate dalle autorità locali. La direttiva non è la sede adeguata per entrare nei dettagli concernenti la valutazione delle reti che avrebbe un impatto rilevante sulle tariffe e la redditività di tali imprese. Detta questione rientra nell'ambito del principio di sussidiarietà e dovrebbe essere affrontata dalle istanze europee di regolamentazione o, eventualmente, essere esaminata in relazione alle norme sulla concorrenza, ivi compresi gli aiuti di Stato.

Articolo 14 (elettricità) - Separazione e trasparenza della contabilità

Parte dell'emendamento 67 modifica la disposizione sulla separazione della contabilità per applicarla soltanto alle attività di trasmissione o distribuzione da un lato e alla generazione e fornitura dall'altro. Questa modifica non può essere accolta, poiché per un certo numero di anni le imprese manterranno, di diritto o di fatto, clienti vincolati. Il rischio di trasferimenti incrociati, pertanto, sussiste e dovrebbe essere controllato dalle autorità nazionali di regolamentazione. I dettagli circa quello che può essere calcolato nelle tariffe di distribuzione dovrebbe rientrare nell'ambito della sussidiarietà e della competenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

L'emendamento 68 riguardante la contabilità e la gestione separate dei fondi per il futuro smantellamento degli impianti nucleari e le attività di gestione dei residui non può esser accolto. Benché la Commissione riconosca l'importanza di questo aspetto, ritiene tuttavia che debba essere trattato nell'ambito delle normative comunitarie pertinenti e non nella presente direttiva. La Commissione prepara attualmente una relazione sulle diverse forme di aiuti statali alle fonti energetiche che sarà pubblicata nel corso dell'anno. Detto documento conterrà conclusioni e, se del caso, proporrà dei provvedimenti.

Articolo 16 (elettricità), articolo 14 (gas) - Accesso alla rete

Gli emendamenti 72 e 146 stipulano che la capacità disponibile non utilizzata delle reti di gas ed elettricità deve essere rese disponibile agli utenti delle reti. Questo punto è disciplinato dal regolamento sull'elettricità e nel forum di Madrid per il gas.

Gli emendamenti 161, 175 e 183 sono destinati a reintrodurre la possibilità di negoziare l'accesso alla rete del gas e di riservare delle capacità nell'infrastruttura del gas. Le tariffe o, quantomeno, la metodologia utilizzata per stabilire o calcolare le tariffe sarà approvata dall'autorità nazionale di regolamentazione prima della loro entrata in vigore. Solo un accesso basato su tariffe pubblicate consentirà di conseguire l'obiettivo della non-discriminazione.

Articolo 19 - Reciprocità

L'emendamento 74 estende il principio di reciprocità al settore dell'elettricità. La Commissione si oppone ad eventuali modifiche delle disposizioni vigenti in materia di reciprocità che garantiscono un adeguato equilibrio tra gi obiettivi della concorrenza e dell'apertura del mercato.

L'emendamento 148 elimina il principio di reciprocità dalla direttiva modificata sul gas. Ciò è inaccettabile in quanto gli Stati membri caratterizzati da una maggiore apertura del mercato potrebbero voler mantenere questa opzione fino a quando l'apertura del mercato sia completata in tutti gli Stati membri.

Articolo 22 - Regolamentazione

Gli emendamenti 81 e 152 prevedono la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione di imporre la cessione di elettricità o di capacità di trasporto di elettricità e gas che sono oggetto di contratti di lungo termine. L'emendamento 81 stabilisce inoltre che gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico. Detto emendamento stabilisce inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono ai Parlamenti nazionali almeno una volta l'anno. Questi provvedimenti rientrano nell'ambito della sussidiarietà. La Commissione ritiene che, perlomeno in questa fase, è necessario monitorare i progressi registrati nella creazione di un mercato interno concorrenziale prima di decidere in merito ai programmi di cessione a livello comunitario.

Varie

L'emendamento 155 concede agli Stati membri un periodo di due anni per applicare la direttiva. Si tratta di un termine inutilmente lungo visto che la legislazione di base esiste già o è in fase di elaborazione in tutti gli Stati membri.

L'emendamento 87 abroga solamente la direttiva sul transito dell'elettricità e lascia inalterata la direttiva sul transito di gas, consentendo un accesso negoziato ai terzi per il transito di gas. La Commissione ritiene che, per garantire un accesso non discriminatorio alla rete, deve esserci una certa omogeneità nei sistemi di accesso, le esigenze di pubblicazione ed i meccanismi di risoluzione delle controversie per l'insieme della rete, anche per il transito e la trasmissione transfrontaliera nel mercato interno del gas.

Gli emendamenti 44 e 80 sono troppo dettagliati in questa direttiva che è fondamentalmente una direttiva quadro e dovrebbero rientrare nell'ambito della sussidiarietà.

C. Modifiche apportate al Consiglio

Molte modifiche apportate dalle varie presidenze sono compatibili con gli emendamenti del Parlamento e non richiedono ulteriori chiarimenti. Altre modifiche sono soprattutto di carattere redazionale e servono a rendere più chiaro il testo.

D. Conclusioni del Consiglio di Barcellona

Le conclusioni del Consiglio europeo che sanciscono che tutti i clienti non domestici devono diventare clienti idonei entro il 2004 al più tardi sono state riprese nell'articolo 19 (elettricità) e 18 (gas).

Inoltre all'articolo 4, paragrafo 3 (direttiva elettricità) e articolo 3, paragrafo 3 (direttiva gas) si è tenuto conto delle conclusioni del Consiglio riguardanti la tutela delle zone isolate.

L'invito del Consiglio rivolto alla Commissione europea affinché pubblichi annualmente una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione di queste direttive è stato ripreso all'articolo 26 (direttiva sull'elettricità) e all'articolo 28 (direttiva sul gas).

2001/0077 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle norme per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato delle Regioni [3],

[3] GU C

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C

Considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [5] e la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [6] hanno contribuito in misura notevole alla realizzazione dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas.

[5] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

[6] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

(2) L'esperienza dell'attuazione di tali direttive comprova i vantaggi che il mercato interno dell'energia elettrica e del gas ha cominciato a produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti insufficienze e possibilità di migliorare il funzionamento dei mercati, in particolare, garantendo parità di condizioni a livello di generazione e riducendo il rischio di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie, mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e, infine, garantendo che i diritti dei clienti piccoli e vulnerabili siano tutelati e che le informazioni sulle fonti di energia per la generazione dell'elettricità siano divulgate.

(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali comparti, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla "Liberalizzazione dei mercati dell'energia", il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi ben definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini europei dal trattato CE, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni offerente la libera fornitura ai propri clienti.

(5) Data la prospettiva di aumento della dipendenza per quanto riguarda il consumo di gas, è opportuno considerare iniziative e misure volte a favorire accordi reciproci d'accesso alle reti dei paesi terzi e l'integrazione dei mercati.

(6) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo sono connessi alle questioni di accesso alla rete, alla tariffazione della rete, ai vari gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri e alla varietà degli approcci nazionali nei confronti dell'internalizzazione dei costi esterni.

(7) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli. Devono sussistere condizioni di investimento favorevoli.

(8) Per realizzare un accesso non discriminatorio alla rete, è di fondamentale importanza l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione. A questo fine vanno rafforzate le disposizioni in materia di separazione. Per garantire un accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione, devono essere introdotti obblighi di separazione per i gestori della rete di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

(9) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentarle da tali obblighi di separazione.

(10) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti, prevedibili e non discriminatorie per l'accesso all'infrastruttura essenziale di trasporto e all'infrastruttura connessa, compreso lo stoccaggio e altre strutture ausiliarie. Tali tariffe devono essere applicate a tutti gli utenti della rete in modo non discriminatorio.

(11) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti [7] e della direttiva 91/296/CEE del Consiglio del 31 maggio 1991 concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti [8] è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per la trasmissione, compresi i flussi di gas e di elettricità tra Stati membri.

[7] GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/75/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 9).

[8] GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE della Commissione (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86)

(12) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata dalle autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Tali autorità devono avere quantomeno la competenza di stabilire o approvare le tariffe o, se non altro, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). Tali tariffe devono essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

(13) Per garantire ai nuovi entranti un accesso efficace al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena i mercati dell'elettricità e del gas raggiungono un livello di liquidità sufficiente, sarà opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di mercati liquidi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi.

(14) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore della rete di trasmissione, del gestore della rete di distribuzione o del gestore della rete GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasmissione e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi marginali risparmiati nel lungo periodo grazie alla produzione distribuita e alle misure di gestione della domanda.

(15) I vantaggi derivanti dal mercato interno devono essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili per ragioni di equità, di competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro, a seguito dell'aumento di efficienza di cui beneficeranno le imprese.

(16) I clienti del gas e dell'energia elettrica devono essere in grado di scegliere liberamente il fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno dell'energia elettrica e del gas al fine di consentire alle imprese di adattarsi e garantire che siano posti in essere adeguate misure e sistemi atti a proteggere gli interessi dell'utenza e far sì che quest'ultima disponga di un diritto reale ed effettivo di scegliere il fornitore.

(17) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare gradualmente le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

(18) La direttiva 98/30/CE stabilisce l'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte della rete del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ad altri servizi ausiliari e per rafforzare la separazione della gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione e degli impianti di stoccaggio del gas e del GNL.

(19) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione dell'energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero conservare le possibilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso bandi di gara, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica.

(20) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di elettricità e di gas.

(21) Gli Stati membri si adoperano per garantire un accesso non discriminatorio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa alla rete del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.

(22) I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un'opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme di concorrenza previste dal trattato.

(23) Gli Stati membri devono garantire alla totalità dei clienti il diritto di essere riforniti in elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente comparabili, trasparenti e ragionevoli. Gli Stati membri devono garantire inoltre che tutti i clienti finali collegati alla rete del gas siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia dei livelli qualitativi di pubblico servizio più elevati possibile, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi devono essere regolarmente comunicate alla Commissione. Periodicamente la Commissione pubblica una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico.

(24) L'obbligo di notificare alla Commissione il rifiuto di un'autorizzazione a costruire nuove capacità di generazione è risultato un inutile onere amministrativo e deve quindi essere prevista la dispensa dal medesimo.

(25) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di mercati interni dell'energia elettrica e del gas pienamente operativi, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va oltre a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

(26) Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti dell'elettricità e del gas anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE.

(27) Le direttive 96/92/CEE e 98/30/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.

(28) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 96/92/CE

La direttiva 96/92/CE è modificata come segue:

(1) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di elettricità. Essa definisce le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del settore dell'elettricità, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di bandi di gara, il rilascio delle autorizzazioni e la gestione delle reti.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1) "generazione": la produzione di energia elettrica;

2) "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;

3) "autoproduttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio;

4) "produttore indipendente":

a) un produttore che non svolge funzioni di trasmissione o distribuzione di energia elettrica sul territorio coperto dalla rete in cui è stabilito;

b) negli Stati membri in cui non esistono imprese verticalmente integrate e si ricorre a una procedura di gara, è produttore indipendente, secondo la definizione di cui alla lettera a), il produttore che può non essere soggetto esclusivamente all'ordine di priorità economica della rete interconnessa;

5) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione finalizzato alla consegna ai clienti finali o ai distributori, ad esclusione della fornitura;

6) "gestore della rete di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, nonché di garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

7) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica attraverso reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;

8) "gestore della rete di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, nonché di garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

9) "clienti": i clienti grossisti e finali di energia elettrica;

10) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;

11) "cliente finale": il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

12) "cliente domestico": il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali;

13) "cliente non domestico": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti;

14) "clienti idonei": i clienti che hanno accesso a fornitori concorrenti dell'elettricità in conformità della presente direttiva;

15) "dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;

16) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;

17) "linea diretta": una linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che collega il produttore di energia elettrica e l'impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

18) "priorità economica": la classificazione delle fonti di energia elettrica secondo criteri economici;

19) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;

20) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;

21) "fornitura": la vendita ai clienti di energia elettrica;

22) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

23) "impresa verticalmente integrata": un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio* e, in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno due delle funzioni seguenti: trasmissione, distribuzione, generazione e fornitura di energia elettrica;

24) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita, trasmissione, distribuzione o fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'elettricità;

25) "procedura di bando di gara": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;

26) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, trasmissione e distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete e garantire l'approvvigionamento dei clienti;

27) "piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2500 GWh nel 1996, in cui meno del 5% del consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti;

28) "eccedenza di energia": la differenza tra il quantitativo di energia elettrica notificato al gestore della rete di trasmissione o distribuzione, da erogare o ritirare in uno o più luoghi determinati e per un determinato periodo di tempo e il quantitativo misurato di energia elettrica ritirata o erogata in uno o più luoghi determinati e nello stesso periodo di tempo;

29) "sicurezza": sia la sicurezza dell'approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica che la sicurezza tecnica;

30) "efficienza energetica/gestione della domanda": un approccio globale o integrato diretto a influenzare il volume ed i tempi del consumo di energia al fine di ridurre il consumo di energia primaria e i picchi di carico, dando la priorità agli investimenti nelle misure di efficienza energetica o altre misure, come contratti di fornitura con possibilità di interruzione, rispetto agli investimenti destinati ad accrescere la capacità di generazione, sempre che le prime rappresentino l'opzione più efficace ed economica, tenendo conto dell'impatto positivo sull'ambiente della riduzione del consumo di energia e degli aspetti riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento ed i relativi costi di distribuzione;

31) "fonti energetiche rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

32) "generazione distribuita": impianti di generazione connessi alla rete di distribuzione a bassa tensione;

33) "divulgazione": la pubblicazione in forma aggregata di informazioni commerciali relative alla produzione dell'elettricità e alle fonti energetiche impiegate per produrre l'energia elettrica, l'ubicazione, e l'impatto ambientale delle stesse.

Articolo 3

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2 Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri provvedono affinché nel rispettivo territorio tutti i clienti finali usufruiscano del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di elettricità di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione contro l'interruzione delle forniture di energia. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare apposite misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture ed in tutto il materiale pubblicitario e promozionale inviato ai clienti finali:

a) la quota percentuale di ciascuna fonte energetica nel mix di combustibili utilizzato per produrre l'elettricità fornita;

b) il mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;

c) l'importanza relativa di ciascuna fonte energetica rispetto alla produzione di gas ad effetto serra.

Per l'elettricità ottenuta tramite una borsa dell'energia, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa nell'anno precedente.

6. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure di efficienza energetica/gestione della domanda e strumenti per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

7. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 16 e 21 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

8. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva.

*GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13."

(2) L'articolo 4 è soppresso.

(3) Gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 5

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare:

(a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura;

(b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica;

(c) la protezione dell'ambiente;

(d) l'assetto del territorio e la scelta del sito;

(e) l'uso del suolo pubblico;

(f) l'efficienza energetica;

(g) la natura delle fonti primarie;

(h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria;

(i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.

3. Gli Stati membri adottano misure atte a semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti e/o gli impianti di generazione distribuita. Queste misure si applicano a tutti gli impianti di potenza inferiore a 15 MW e all'insieme della generazione distribuita.

4. I criteri e le procedure di autorizzazione sono resi pubblici. I richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto dell'autorizzazione. I motivi devono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente deve disporre di procedure di ricorso.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della tutela dell'ambiente, a che sia possibile bandire gare per nuove capacità o per misure di efficienza energetica/gestione della domanda sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e a conseguire gli obiettivi ambientali.

2. Gli Stati membri possono prevedere, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a conseguire questi obiettivi.

3. La procedura di gara d'appalto per gli impianti di generazione e le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Il capitolato d'oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto, ivi compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tener conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. Il gestore della rete di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse alla rete può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte."

(4) È inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Gli Stati membri o le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti. Entro il 31 luglio di ogni anno essi pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione."

(5) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7

1. Gli Stati membri designano o richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata stabilita dagli Stati medesimi in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, uno o più gestori della rete di trasmissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate e pubblicate norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE*.

3. Ai fini della presente direttiva, il gestore della rete di trasmissione è tenuto a:

a) garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità della rete;

c) gestire i flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse. A tal fine il gestore della rete di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari;

d) fornire, al gestore di ogni altra rete interconnessa con la propria, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa;

e) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.

4. Nell'ambito dell'impresa elettrica integrata il gestore della rete di trasmissione che non sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse alla rete deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione si applicano i seguenti criteri minimi:

a) le persone responsabili della gestione della rete di trasmissione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore della rete di trasmissione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione o allo sviluppo della rete;

d) il gestore della rete di trasmissione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.

*GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37."

(6) E' inserito il seguente articolo 7bis:

"Articolo 7 bis

I gestori della rete di trasmissione acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato."

(7) All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.

6. Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori della rete di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione."

(8) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 13 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di trasmissione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

Articolo 10

1. Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione di designare uno o più gestori della rete di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori della rete di distribuzione agiscano a norma degli articoli 10, paragrafo 2, 11 e 12.

2. Nell'ambito dell'impresa elettrica integrata, il gestore della rete di distribuzione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di distribuzione, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della gestione della rete di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione e fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore della rete di distribuzione deve avere sufficienti poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

d) il gestore della rete di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.

Il presente paragrafo si applica a partire dal 1° gennaio 2004. Gli Stati membri possono decidere di non applicarne le disposizioni alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti."

(9) È aggiunto il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

I gestori della rete di distribuzione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva della loro rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato."

(10) All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. Nel caso in cui i gestori della rete di distribuzione siano responsabili del bilanciamento di quest'ultima, le regole da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono oggetto di pubblicazione.

5. In fase di pianificazione dello sviluppo della rete di distribuzione, il gestore della rete prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità."

(11) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 12

Fatto salvo l'articolo 13 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali ."

(12) È inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Le disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 4 e 10, paragrafo 4 non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di una rete di trasmissione o di distribuzione e che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4."

(13) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 13

Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli."

(14) All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal paragrafo seguente:

3. Nella loro contabilità interna, le imprese elettriche integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, generazione e fornitura, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Esse devono tenere conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

3bis. Gli Stati membri possono decidere che le imprese la cui produzione annua non superi 1 TWh non siano tenute a pubblicare conti separati per la generazione e la fornitura. Tuttavia, su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, le imprese di cui sopra sono tenute a trasmettere alla suddetta autorità conti separati."

(15) L'articolo 15 è soppresso.

(16) L'articolo 16 è sostituito dall'articolo seguente:

"Articolo 16

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicate obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e che le tariffe siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all'articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore della rete di trasmissione o di distribuzione fornisca informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione."

(17) Gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

(18) L'articolo 19 è sostituito dall'articolo seguente:

"Articolo 19

1. I clienti idonei sono i clienti liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta all'interno della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché tali clienti idonei siano:

a) fino al 1° gennaio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 96/92/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

b) a partire dal 1° gennaio 2004 al più tardi, tutti i clienti non domestici;

c) dal 1° gennaio 2005 al più tardi, tutti i clienti.

2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica:

a) i contratti di fornitura di elettricità conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambe le reti interessate;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire le fornitura di energia elettrica, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo".

(19) L'articolo 20 è soppresso.

(20) Gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dal seguente testo:

"Articolo 21

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

-(a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;

-(b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta da un produttore e da imprese fornitrici.

2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3. La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica di cui a norma dell'articolo 16.

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione a costruire una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell'articolo 16 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 22.

5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione ad una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Articolo 22

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti in qualità di autorità nazionali di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria elettrica. Esse sono responsabili almeno del controllo costante del mercato al fine di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento di quest'ultimo, soprattutto per quanto riguarda:

a) il livello di concorrenza;

b) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione di concerto con l'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

(c) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;

(d) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

(e) la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

(f) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 14, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura. A tal fine le autorità hanno accesso alla contabilità delle imprese;

(g) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, tenendo pienamente conto dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità.

2. Le autorità di regolamentazione hanno quantomeno il compito di fissare, approvare o proporre, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire quanto segue:

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione;

(b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori della rete di trasmissione e di distribuzione di modificare le condizioni, le tariffe, le regole, i meccanismi e le metodologie di cui al paragrafo 2, per garantire che siano ragionevoli e vengano applicati in modo non discriminatorio.

4. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di una rete di trasmissione o di distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 3, può adire l'autorità nazionale di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione chieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del ricorrente. L'eventuale ricorsi contro la decisione non ha effetto sospensivo.

Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.

6. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

8. La soluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso alla rete.

9. Il ricorso all'autorità nazionale di regolamentazione lascia impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario."

(21) E' inserito il seguente articolo 23 bis:

"Articolo 23 bis

Ogni tre mesi, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica effettuate, in termini di flussi fisici, da paesi terzi durante il precedente anno solare."

(22) L'articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 24

Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione delle loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Prima di prendere una decisione, quest'ultima informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente articolo si applica anche al Lussemburgo."

(23) L'articolo 25 è soppresso.

(24) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 26

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta un rapporto generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto comprende almeno i seguenti aspetti:

(a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno dell'energia elettrica completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

(b) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle rete comunitaria dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'elettricità per i consumatori;

(c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità della rete e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

(d) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano elettricità, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

(e) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno il rapporto può contenere raccomandazioni.

2. Ogni due anni, il rapporto di cui al paragrafo 1, contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Eventualmente il rapporto può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato."

(25) È aggiunto l'allegato riportato all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 98/30/CE

La direttiva 98/30/CE è modificata come segue:

(1) Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale si applicano anche al biogas e al gas derivanti dalla biomassa, nella misura in cui suddetti gas possano essere iniettati nella rete di gas naturale, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasmissione, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

2. "rete di gasdotti upstream": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un progetto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali progetti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;

3. "trasmissione": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta tensione diversa da una rete di gasdotti «upstream», ad esclusione della fornitura;

4. "gestore della rete di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasmissione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;

5. "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;

6. "gestore della rete di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti, e di assicurare la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;

7. "fornitura": la vendita ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;

8. "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

9. "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti del GNL, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione;

10. "gestore dell'impianto di stoccaggio": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

11. "impianto GNL": un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;

12. "gestore della rete GNL": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale, dello scarico, dello stoccaggio e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL.

13. "rete": reti di trasporto e/o reti di distribuzione e/o impianti di GNL di proprietà di e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;

14. "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione delle reti di trasmissione o distribuzione e/o degli impianti di GNL, ivi compresi gli impianti di stoccaggio e strumenti analoghi di flessibilità, bilanciamento del carico e miscelazione;

15. "strumento di flessibilità": qualsiasi strumento che possa contribuire a garantire l'equilibrio tra la domanda di gas dei clienti e l'offerta di gas, in particolare gli impianti di stoccaggio, la flessibilità nella catena del GNL e le riserve di rete (linepack);

16. "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione tra loro collegate;

17. "linea diretta": un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;

18. "impresa di gas naturale integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

19. "impresa verticalmente integrata": un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e in cui l'impresa/il gruppo in questione svolge almeno due delle funzioni seguenti: trasmissione, distribuzione, generazione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;

20. "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione, trasmissione, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;

21. "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;

22. "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dalla rete;

23. "clienti": clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

24. "cliente domestico": il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico;

25. "cliente non domestico": il cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;

26. "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale per uso proprio;

27. "cliente idoneo": il cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di sua scelta, ai sensi dell'articolo 18;

28. "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dai gestori della rete di trasmissione e distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;

29. "programmazione a lungo termine": la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della fornitura e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale della rete, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;

30. "mercato emergente": uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

31. "sicurezza dell'approvvigionamento": sia la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale che la sicurezza tecnica;

32. "eccedenza di energia": la differenza tra il quantitativo di gas notificato al gestore della rete di trasmissione o distribuzione, da erogare o ritirare in uno o più luoghi determinati e per un determinato periodo di tempo e il quantitativo misurato di gas ritirato o erogato in uno o più luoghi determinati e nello stesso periodo di tempo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale e sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2 Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento e per il conseguimento degli obiettivi ambientali, ivi compresa l'efficienza energetica, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri adottano le misure atte a tutelare i clienti finali e garantiscono in elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione contro l'interruzione delle forniture di energia. In questo contesto possono adottare apposite misure di tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati alla rete del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Queste misure comprendono, in particolare, quelle che figurano nell'allegato.

4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 5 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

6. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dalla previsione o meno di deroghe alla presente direttiva."

(2) Viene aggiunto il seguente articolo 4 bis:

Articolo 4 bis

Gli Stati membri o le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione."

(3) Gli articoli 5, 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate e pubblicate norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altre reti di trasmissione e distribuzione e alle linee dirette.

Tali norme garantiscono l'interoperabilità delle reti e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998*.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori della rete di trasmissione, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli 7 e 8.

Articolo 7

1. Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasmissione, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori della rete [...].

2. Il gestore delle rete di trasmissione, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:

a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasmissione, stoccaggio e GNL, nel dovuto rispetto dell'ambiente;

b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate;

c) fornire al gestore di ogni altra rete di trasmissione, stoccaggio o GNL e/o di ogni altra rete di distribuzione, informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete interconnessa.

Le regole di bilanciamento della rete di gas naturale, adottate dai gestori della rete di trasmissione, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

* GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(4) Sono aggiunti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

"Articolo 7 bis

1. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.

2. Nell'ambito dell'impresa di gas naturale integrata il gestore della rete di trasmissione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di trasmissione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della gestione della rete di trasmissione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione o fornitura di gas naturale;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore della rete di trasmissione deve avere sufficienti poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

d) il gestore della rete di trasmissione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.

Articolo 7 ter

I gestori della rete di trasmissione acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato."

(5) Gli articoli da 8 a 11 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di trasmissione, stoccaggio e/o GNL deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali .

2. I gestori delle reti di trasmissione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.

Articolo 9

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori della rete di distribuzione e provvedono affinché i gestori della rete di distribuzione agiscano a norma degli articoli 10 e 11.

Articolo 10

1. Il gestore della rete di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, una rete sicura, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

2. In ogni caso, il gestore della rete di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate.

3. Il gestore della rete di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altra rete di distribuzione, e/o di ogni altra rete di trasmissione e/o di GNL e/o di altra rete di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente della rete interconnessa. Queste norme si applicano anche al biogas e al gas derivanti dalla biomassa, nella misura in cui suddetti gas possano essere iniettati nella rete di gas naturale, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

4. Nell'ambito dell'impresa di gas naturale integrata il gestore della rete di distribuzione che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non connesse alla rete di distribuzione, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di trasmissione si applicano i seguenti criteri minimi:

(a) le persone responsabili della gestione della rete di distribuzione non possono far parte delle strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione e fornitura di gas naturale;

(b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

(c) il gestore della rete di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa integrata di gas naturale, in relazione alle installazioni necessarie alla manutenzione o allo sviluppo della rete;

(d) il gestore della rete di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. L'elaborazione ed il controllo del rispetto del programma sono affidati ad un responsabile degli adempimenti. Il responsabile deve presentare ogni anno all'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è soggetto a pubblicazione.

Il presente paragrafo si applica a partire dal 1° gennaio 2004. Gli Stati membri possono decidere di non applicarne le disposizioni alle imprese di gas naturale integrate che, in quel momento, riforniscono meno di 100 000 clienti.

5. Nel caso in cui i gestori della rete di distribuzione siano responsabili del bilanciamento della rete di gas naturale, le norme da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della rete l'eccedenza energetica, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori della rete, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore della rete di distribuzione deve mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso della sua attività, ed impedire la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

2. I gestori delle reti di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusano delle informazioni commerciali riservate acquisite nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete.

(6) E' aggiunto il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Le disposizioni di cui agli articoli 7 bis, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 4, non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore che sia pienamente indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di una rete di trasmissione, GNL, stoccaggio e distribuzione.

(7) L'articolo 12 è sostituito da testo seguente:

"Articolo 12

Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23, paragrafo 3, hanno, conformemente all'articolo 13, il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, devono mantenere la segretezza delle informazioni commerciali riservate. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al principio della riservatezza qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni."

(8) L'articolo 13 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3 della presente direttiva, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente alle disposizioni del presente articolo."

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale integrate tengono conti separati per le attività di trasmissione, distribuzione, fornitura, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Esse devono tenere conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività."

(9) Gli articolo 14 e 15 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 14

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione e agli impianti di GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e che le tariffe siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. I gestori del sistema di trasmissione, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione alla trasmissione transfrontaliera, hanno accesso alla rete di altri gestori della rete di trasmissione.

Articolo 15

1. Per l'organizzazione dell'accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza, nonché organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità ove tecnicamente o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente alla rete. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio e agli strumenti equivalenti di flessibilità.

I contratti di accesso allo stoccaggio e a strumenti equivalenti di flessibilità sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono al gestore della rete di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio e degli strumenti equivalenti di flessibilità, entro il primo anno dall'attuazione delle presente direttiva e in seguito con scadenza annuale.

3. Gli Stati membri che optano per una procedura di accesso regolamentato adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio o a strumenti equivalenti di flessibilità, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio o di strumenti equivalenti di flessibilità, ove tecnicamente o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente alla rete. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore della rete o da un'impresa collegata."

(10) L'articolo 16 è soppresso.

(11) Gli articoli 18, 19 e 20 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 18

I clienti idonei sono i clienti liberi di acquistare gas dal fornitore di loro scelta all'interno della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché tali clienti idonei siano:

a) fino al 1° gennaio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

b) a partire dal 1° gennaio 2004 al più tardi, tutti i clienti non domestici;

c) dal 1° gennaio 2005, tutti i clienti.

Articolo 19

Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas:

a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambe le reti interessate;

b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire le fornitura di energia elettrica, su domanda dello Stato membro in cui è situato il cliente idoneo".

Articolo 20

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

(a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i clienti idonei;

(b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri sono obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 17, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 22."

(12) L'articolo 21 è soppresso.

(13) L'articolo 22 è sostituito dal testo seguente

"Articolo 22

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti in qualità di autorità nazionali di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas. Esse sono responsabili almeno del controllo costante del mercato al fine di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, soprattutto per quanto riguarda:

a) il livello di concorrenza;

b) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con l'autorità o le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

(c) gli eventuali dispositivi per risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti del gas nazionali;

(d) il tempo impiegato dai gestori delle reti di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

(e) la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione, l'uso della rete e l'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

(f) l'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 13, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di trasmissione, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura.

(g) le condizioni di accesso allo stoccaggio e agli strumenti equivalenti di flessibilità, conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

2. Le autorità di regolamentazione hanno quantomeno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire quanto segue:

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, ivi comprese le condizioni e le tariffe di trasmissione e distribuzione, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL;

(b) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

3. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori della rete di trasmissione, distribuzione e GNL di modificare le condizioni, ivi comprese le tariffe e le metodologie di cui al paragrafo 2, per garantire che siano ragionevoli e vengano applicate in modo non discriminatorio.

4. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di una rete di trasmissione, GNL o distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 3 e all'articolo 15, può adire l'autorità nazionale di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità nazionale di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del ricorrente. L'eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.

5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 con efficacia e sollecitudine.

6. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

8. La soluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per il gestore che nega l'uso o l'accesso alla rete.

9. Il ricorso all'autorità nazionale di regolamentazione lascia impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario."

(14) All'articolo 23, il paragrafo 1 è modificato come segue:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque essi siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti «upstream», inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, a norma del presente articolo, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di produzione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 29."

(15) All'articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono modificati come segue:

"1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, tale impresa può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'articolo 15. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate individualmente prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì autorizzare l'impresa di gas naturale a presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale abbia rifiutato l'accesso, è necessario presentare la richiesta tempestivamente. Le richieste devono essere corredate di tutte le informazioni necessarie in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa di gas naturale al fine di risolvere tale problema.

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga.

Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata rapidamente secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE* del Consiglio.

La Commissione garantisce la segretezza delle informazioni commerciali riservate.

*L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

(16) All'articolo 26, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare all'articolo 4, all'articolo 18 e/o all'articolo 20 della presente direttiva. È considerato fornitore principale una impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. La deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Ogni deroga è notificata alla Commissione.

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontri seri problemi non riferibili agli impegni contrattuali «take-or-pay» di cui all'articolo 25, può derogare all'articolo 4, all'articolo 18 e/o all'articolo 20 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Ogni deroga è notificata alla Commissione.

3. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, all'articolo 14 paragrafo 1, all'articolo 18 e/o all'articolo 20, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona."

(17) L'articolo 27 è soppresso.

(18) L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 28

1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva e in seguito con cadenza annuale la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta un rapporto generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il rapporto comprende almeno i seguenti aspetti:

(a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

(b) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle rete comunitaria dell'energia elettrica e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato dell'elettricità per i consumatori;

(c) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità della rete e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di energia elettrica, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone;

(d) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano elettricità, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

(e) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

Ove opportuno il rapporto può contenere raccomandazioni.

2. Ogni due anni, il rapporto di cui al paragrafo 1, contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente il rapporto può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato."

(19) È aggiunto l'allegato riportato all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [.....]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

"Allegato

(Articolo 3)

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio [9] e 93/13/CE del Consiglio [10], le misure di cui all'articolo 3 sono:

[9] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

[10] GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di elettricità che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

- i tipi di servizio di manutenzione offerti,

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso;

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera e).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Devono comunque essere trasmesse prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I clienti saranno informati del loro diritto di recesso al momento della trasmissione della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti domestici possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore di energia elettrica;

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi dell'elettricità e all'uso dei medesimi;

d) dispongano a titolo gratuito di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dalla introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione [11];

[11] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31

f) siano informati sui loro diritti in materia di servizi universali."

Allegato II

"Allegato

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio [12] e 93/13/CE del Consiglio [13], le misure di cui all'articolo 3 sono:

[12] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

[13] GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali:

(a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

- i tipi di servizio di manutenzione offerti,

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali di diritti di recesso;

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera e).

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Devono comunque essere trasmesse prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I clienti saranno informati del loro diritto di recesso al momento della trasmissione della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti domestici possano recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore di energia elettrica;

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;

d) dispongano a titolo gratuito di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

e) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami e che siano adottate misure per consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione [14];

[14] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31

f) allacciati alla rete del gas siano informati circa i loro diritti di essere approvvigionati in gas di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli.