52002PC0228

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico riguardo al regolamento interno dei Comitati speciali /* COM/2002/0228 def. */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0250 - 0252


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico riguardo al regolamento interno dei Comitati speciali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'articolo 49 dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato l'8 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2000 stabilisce che il Consiglio congiunto può decidere di creare dei comitati speciali che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, i compiti e il funzionamento di tali comitati nel suo regolamento interno.

La Commissione trasmette al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità riguardo al regolamento interno ad essa allegato ai fini di una decisione del Consiglio congiunto.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico riguardo al regolamento interno dei Comitati speciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 49 dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, stabilisce che il Consiglio congiunto può decidere di creare dei comitati speciali che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

(2) L'articolo 17 della decisione 2/2000 adottata il 23 marzo 2000 dal Consiglio congiunto UE-Messico, in appresso denominata "decisione 2/2000", istituisce un Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

(3) L'articolo 19 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le norme ed i regolamenti tecnici.

(4) L'articolo 20 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie.

(5) L'articolo 24 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per i prodotti di acciaio.

(6) L'articolo 32 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per gli appalti pubblici.

(7) L'articolo 40 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.

(8) L'articolo 23 della decisione 2/2001 adottata il 27 febbraio 2001 dal Consiglio congiunto UE-Messico, in appresso denominata "decisione 2/2001", istituisce un Comitato speciale per i servizi finanziari.

(9) L'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il Consiglio congiunto determini le modalità di funzionamento dei Comitati speciali nel suo regolamento interno,

DECIDE:

Articolo unico

di adottare, come posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico, il progetto di decisione allegato.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

DECISIONE DEL CONSIGLIO CONGIUNTO MESSICO-COMUNITÀ EUROPEA n. --/2002 del ................, 2002

istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione dell'8 dicembre 1997 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra,

REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

Visto l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in appresso denominato "accordo", in particolare l'articolo 49.

Considerando che l'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il consiglio congiunto può decidere di creare dei comitati speciali che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

Considerando che l'articolo 17 della decisione 2/2000 adottata il 23 marzo 2000 dal Consiglio congiunto UE-Messico, in appresso denominata "decisione 2/2000", istituisce un Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine

Considerando che l'articolo 19 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le norme ed i regolamenti tecnici.

Considerando che l'articolo 20 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie.

Considerando che l'articolo 24 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per i prodotti di acciaio.

Considerando che l'articolo 32 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per gli appalti pubblici.

Considerando che l'articolo 40 della decisione 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.

Considerando che l'articolo 23 della decisione 2/2001 adottata il 27 febbraio 2001 dal Consiglio congiunto UE-Messico, in appresso denominata "decisione 2/2001", istituisce un Comitato speciale per i servizi finanziari.

Considerando che l'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il Consiglio congiunto determini le modalità di funzionamento dei Comitati speciali nel suo regolamento interno.

DECIDE:

Articolo 1

Viene istituito il regolamento interno dei Comitati speciali conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente decisione, che diventa l'appendice del regolamento interno del Consiglio congiunto allegato alla decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto UE/Messico.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ................

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio congiunto

Il Presidente

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI CE-MESSICO

Articolo 1 - Presidenza

Le sessioni dei Comitati speciali sono presiedute alternativamente da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del governo messicano, di norma a livello di alto funzionario dello Stato.

Articolo 2 - Sessioni

I Comitati speciali si riuniscono secondo le modalità fissate dai relativi articoli della decisione 2/2000 e della decisione 2/2001.

Articolo 3 - Delegazioni

Prima di ogni sessione vengono comunicati al presidente dei Comitati speciali la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

Articolo 4 - Segretariato

1. Il segretariato del Comitato speciale è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo del Messico.

2. Tutta la corrispondenza indirizzata a o inviata dal presidente dei Comitati speciali e prevista dal presente regolamento interno viene trasmessa ai segretari dei Comitati speciali, nonché ai segretari e al presidente del Comitato congiunto e, ove opportuno, ai membri del Comitato congiunto.

Articolo 5 - Documenti

Quando le deliberazioni dei Comitati speciali sono basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dai due segretari come documenti del Comitato speciale.

Articolo 6 - Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sessioni dei Comitati speciali non sono pubbliche.

Articolo 7 - Ordine del giorno delle sessioni

1. Entro trenta giorni dalla sessione, i segretari dei Comitati speciali preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione, unitamente alla relativa documentazione. Esso viene inviato al presidente, ai segretari e ai membri del Comitato congiunto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione. I Comitati speciali adottano l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. I punti che non figurano nell'ordine del giorno vengono aggiunti con l'accordo di entrambe le parti.

2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 8 - Verbale

Per ciascuna sessione viene redatto un verbale. Quest'ultimo si basa sul riassunto, da parte del presidente, delle conclusioni cui sono giunti i Comitati speciali:

1. Le parti elaborano e concordano una prima versione del verbale non appena si è conclusa la sessione dei Comitati speciali.

2. Le parti dispongono di 20 giorni lavorativi per far circolare il verbale internamente e confrontare le versioni adottate a livello interno.

3. In seguito all'adozione da parte dei Comitati speciali, il verbale viene firmato dal presidente e dai segretari entro 10 giorni lavorativi dopo la fine della procedura interna di approvazione di cui al paragrafo 2.

4. Una copia del verbale viene inviata al presidente e ai segretari del Comitato congiunto.

Articolo 9 - Raccomandazioni

1. Laddove il Comitato speciale è autorizzato a formulare delle raccomandazioni conformemente alla decisione 2/2000 o alla decisione 2/2001, tali atti recano il titolo di "raccomandazione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

2. Laddove il Comitato speciale formula una raccomandazione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto che stabilisce il regolamento interno dello stesso.

3. Le raccomandazioni del Comitato speciale vengono trasmesse ai segretari del Comitato congiunto.

Articolo 10 - Spese

1. Gli Stati Uniti del Messico e la Comunità europea prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni dei Comitati speciali, per quel che riguarda sia le spese di personale, viaggio e soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11 - Relazione annuale

I Comitati speciali riferiscono ogni anno al Comitato congiunto.

Articolo 12 - Altri Comitati speciali

Il presente regolamento interno si applica a qualsiasi altro comitato speciale o organismo istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo per assistere il Consiglio congiunto nello svolgimento dei suoi compiti.