52002PC0226

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia /* COM/2002/0226 def. */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0181 - 0182


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con regolamento (CE) n. 648/96, del 28 marzo 1996, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia.

L'11 aprile 2000, la Commissione ha avviato, su richiesta dell'associazione europea dei produttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association, EBMA), un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (il "regolamento di base").

Con lettera indirizzata alla Commissione e datata 6 febbraio 2002, la EBMA ha ritirato formalmente la domanda di riesame.

Date le circostanze, il procedimento può essere chiuso, a meno che la sua chiusura non si riveli essere contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni; sono pervenute però pochissime osservazioni. Dall'esame di tali oservazioni non si è evinto che l'abrogazione delle misure sia contraria all'interesse della Comunità.

Si propone pertanto al Consiglio di adottare la seguente proposta di regolamento che chiude il procedimento antidumping, da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") [1], in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000, GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con regolamento (CE) n. 648/96, del 28 marzo 1996 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia.

[2] GU L 91 del 12.04.1996, pag. 1.

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia [3], il 12 gennaio 2001, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

[3] GU C 271 del 22.09.2000, pag. 5

(3) La domanda è stata presentata dalla EBMA, l'associazione europea dei produttori di biciclette, per conto di produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.

(4) La domanda conteneva elementi di prova che a prima vista dimostravano che, qualora si fossero lasciate scadere le misure, vi era il rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole; tali prove sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza.

(5) Di conseguenza, l'11 aprile 2001, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [4] ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore relative alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia.

[4] GU C 110 dell'11.04.2001, pag. 6.

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(7) Con lettera del 6 febbraio 2002 alla Commissione, la EBMA ha formalmente ritirato la domanda di riesame della misure antidumping relative alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia.

(8) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(9) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva rivelato alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni; tuttavia, solo poche osservazioni sono pervenute alla Commissione. Dall'esame di tali osservazioni non si è evinto che l'abrogazione delle misure fosse contraria all'interesse della Comunità.

(10) Si è pertanto concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia debba essere chiuso e che le misure in vigore debbano essere lasciate scadere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping relative alle importazioni di biciclette, attualmente classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia sono abrogate e il procedimento riguardante tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

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