52002PC0159

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati /* COM/2002/0159 def. - CNS 2002/0090 */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0086 - 0107


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE E ANTEFATTI

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam la cooperazione giudiziaria in materia civile è passata dal terzo pilastro (articolo K.1, punto 6, del TUE) al primo pilastro. A norma degli articoli 61, lettera c), e 65 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. Tali misure includono il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1], che entra in vigore il 1° marzo 2002, muove un importante passo verso la semplificazione della procedura per l'ottenimento della dichiarazione di esecutività (exequatur) rispetto alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che andrà a sostituire. Secondo il regolamento, la dichiarazione di esecutività è acquisita previo espletamento di determinate formalità e può essere contestata dalla controparte solo mediante ricorso. Nonostante i cambiamenti e le semplificazioni, il regolamento non sopprime tutti gli ostacoli a una circolazione senza intralci delle decisioni giudiziarie in seno all'Unione europea e lascia misure intermedie ancora troppo vincolanti.

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni delle autorità giudiziarie quale fondamento della cooperazione giudiziaria da istituirsi nell'Unione. In materia civile, il Consiglio europeo ha chiesto di ridurre ulteriormente le procedure intermedie necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro. A tal fine suggeriva, come primo passo, di introdurre il riconoscimento automatico senza procedure intermedie o motivi per rifiutare l'esecuzione per certi tipi specifici di cause, possibilmente accompagnato dalla definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, che prevedesse altresì l'avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di tale principio.

Il programma comune della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [2], adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000, annovera la soppressione dell'exequatur per i crediti non contestati tra le priorità della Comunità. Giudicando contraddittorio che una procedura d'exequatur possa ritardare l'esecuzione di decisioni relative a crediti non contestati, il programma proponeva che questa materia fosse una delle prime in cui sopprimere l'exequatur poiché la rapida riscossione dei crediti è una necessità assoluta per il commercio e rappresenta una preoccupazione costante dei settori economici interessati al buon funzionamento del mercato interno.

[2] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

Nella riunione informale dei ministri della Giustizia tenutasi a Stoccolma l'8 e 9 febbraio 2001, si è ribadita la validità della scelta del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati come progetto pilota in vista della soppressione dell'exequatur. Durante la presidenza svedese, il Comitato per le questioni di diritto civile del Consiglio ha discusso l'approccio generale, facendo molti progressi, specie verso la definizione del campo d'applicazione dello strumento legislativo in preparazione [3].

[3] Una sintesi dei lavori svolti durante la presidenza svedese figura nel documento del Consiglio 10480/01, JUSTCIV 88 (29.6.2001).

2. OBIETTIVO GENERALE

In accordo con il programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco e con le priorità ivi stabilite, nonché in linea con i lavori preparatori del Comitato per le questioni di diritto civile del Consiglio, la Commissione viene dunque a presentare una proposta di regolamento del Consiglio sul titolo esecutivo europeo per i diritti pecuniari non contestati, che sopprime tutti i controlli necessari per l'esecuzione in uno Stato membro della decisione giudiziaria pronunciata in un altro Stato membro.

La Commissione è consapevole della ricorrente definizione di 'titolo esecutivo europeo' in riferimento a una procedura uniforme volta all'ottenimento di un titolo direttamente eseguibile in tutti gli Stati membri, senza exequatur. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea" [4] ha preso atto di questa connotazione. Nel contempo, il documento evidenzia tuttavia che la predisposizione di una procedura uniforme e la soppressione dell'exequatur sono due questioni distinte e che la risposta all'una non è un presupposto necessario alla soluzione dell'altra. Il programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco affronta entrambe le questioni e le distingue fra loro quando afferma che in determinati settori la soppressione dell'exequatur potrebbe coincidere con una procedura specifica, uniforme o armonizzata, istituita in seno alla Comunità.

[4] COM(1997) 609 def, GU C 33 del 31.1.1998, pag. 3, paragrafo 9.

Nel settore dei crediti non contestati, la Commissione persegue attivamente entrambi gli obiettivi ma non insieme, nello stesso strumento legislativo:

* Obiettivo della presente proposta è sopprimere le procedure intermedie che costituiscono il presupposto affinché le decisioni emesse in mancanza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o alla portata del debito siano eseguibili in un altro Stato membro. In linea con le decisioni del Comitato per le questioni di diritto civile del Consiglio, il campo di applicazione della proposta non si limiterà ai titoli esecutivi ottenuti dopo una procedura rapida specifica per la riscossione di crediti che si suppongono non contestati. Obiettivo della proposta è dare ai creditori la possibilità reale di accedere a un'esecuzione rapida e efficiente del proprio titolo all'estero, evitando così il rinvio al sistema giudiziario dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, con i ritardi e i costi che ne conseguono.

* Nel contempo la Commissione sta approntando un libro verde sull'istituzione di una procedura uniforme o armonizzata per un'ingiunzione di pagamento europea, che prevede di presentare entro il 2002 [5]. Questa autentica armonizzazione, che potrebbe influire non solo sulla procedura di ingiunzione di pagamento ma anche sulle norme relative alla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari in genere, necessita uno studio approfondito e un'ampia consultazione che precedano la preparazione di una proposta legislativa. La distinzione fra la soppressione dell'exequatur e il processo di armonizzazione delle procedure consente di procedere a grandi passi sul primo fronte, preparando con cura le decisioni da prendere sul secondo.

[5] Il libro verde tratterà anche della semplificazione e accelerazione delle controversie di modesta entità grazie alla definizione di norme di procedura comuni o di norme minime.

Onde accrescere la fiducia reciproca tra ordinamenti giudiziari nazionali, che manifestamente costituisce il presupposto per la soppressione dell'exequatur, e garantire il rispetto dei requisiti del processo equo, in linea con l'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Commissione giudica necessario fissare una serie di norme procedurali minime comuni (minimum standard). Le decisioni in materia di crediti non contestati si distinguono perlopiù per essere state emesse senza che il debitore si sia costituito in giudizio. Si presume che tale passività sia il frutto di una decisione consapevole dettata da una valutazione della giustificazione del credito o da un deliberato disinteresse per l'azione legale. Mancando una reazione esplicita da parte del debitore è inevitabile che la corretta e puntuale notificazione o comunicazione degli atti che lo informano riguardo alla domanda, ai suoi diritti procedurali e alle conseguenze di una mancata comparizione venga a costituire l'unica prova che questi abbia potuto scegliere consapevolmente di astenersi dal partecipare allo svolgimento del processo.

È opportuno ricordare che la maggior parte delle decisioni giudiziarie cui è rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione in virtù della convenzione di Bruxelles del 1968 sono sentenze contumaciali pronunciate a dispetto del fatto che il documento introduttivo del giudizio o documento equipollente non è stato notificato o comunicato al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Il programma per l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco identifica inoltre nella sicurezza, efficacia e rapidità della comunicazione e notificazione degli atti giudiziari una delle basi della fiducia reciproca tra ordinamenti giudiziari nazionali e prevede un'armonizzazione delle norme applicabili e finanche l'elaborazione di norme minime.

La presente proposta contiene pertanto norme minime di garanzia relative alla comunicazione e alla notificazione degli atti, comprendenti le forme di notificazione ammissibili, il termine per rispondere alla notifica in modo tale da consentire al debitore di approntare la propria difesa e la debita informazione del debitore. Solo l'osservanza di queste norme minime giustifica l'eventuale soppressione del controllo sul rispetto dei diritti della difesa nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria.

Inevitabile corollario della soppressione dell'exequatur è che la responsabilità del controllo per l'adempimento dei requisiti di questa proposta, specie per quanto riguarda le norme minime, sia affidata alle corti degli Stati membri dove è stata emessa la decisione. Il titolo esecutivo europeo qui proposto è un atto completo e trasparente che certifica il sussistere di tutte le condizioni per un'esecuzione diretta in tutta la Comunità, senza che siano necessarie procedure intermedie.

È l'intento di questa proposta offrire, agli Stati membri e ai creditori, una possibilità aggiuntiva di accedere a un'esecuzione agevolata senza per questo obbligarli ad utilizzarla. Spetta agli Stati membri decidere se adeguare o meno l'ordinamento nazionale alle norme minime del capo III, in modo da garantire l'applicabilità al maggior numero possibile di decisioni giudiziarie in materia di crediti non contestati del certificato di titolo esecutivo europeo. Spetta d'altro canto al creditore scegliere il percorso procedurale che conduca a una decisione eseguibile in un altro Stato membro, facendo domanda di certificato di titolo esecutivo europeo, ovvero di dichiarazione di esecutività a norma del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

3. ARTICOLI

Articolo 1 - Oggetto

L'articolo riassume in breve l'obiettivo generale della proposta descritto poc'anzi.

Articolo 2 - Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione generale coincide con quello del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

Articolo 3 - Definizioni

I paragrafi 1 e 2 ripropongono gli articoli 32 e 62 (per quanto riguarda le ingiunzioni di pagamento) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

Credito

Sulla scorta del consenso emerso durante i lavori preparatori, il campo di applicazione del regolamento è limitato ai diritti pecuniari per un importo specifico, indipendentemente dall'importo.

Crediti non contestati

Due sono le categorie di situazioni per cui un credito può definirsi non contestato. La prima comprende i casi in cui il debitore ha svolto un ruolo attivo nel procedimento giudiziale o extragiudiziale (per gli atti pubblici), accettando espressamente la fondatezza del credito. Tale assenso può assumere la forma di un riconoscimento del credito nel corso del giudizio, confermato da una decisione giudiziaria, ovvero coincidere con la conclusione davanti al giudice di una transazione o di un atto redatto secondo le forme prescritte per gli atti pubblici. I paragrafi 4, lettere a) e d), contemplano tutti questi casi.

Caratteristica della seconda categoria di casi è che il debitore ha ignorato l'invito del tribunale a rispondere, lasciando così presumere che non abbia obiezioni. La lettera b) presuppone l'assenza totale di opposizione al credito in ogni stadio del processo, che il procedimento sia meramente scritto o che comporti un'udienza alla quale il debitore non sia comparso o sia comparso senza contestare il credito. La semplice dichiarazione con cui il debitore adduce difficoltà di pagamento o la domanda con cui chiede una posticipazione o una rateizzazione del pagamento, senza invocare un diritto a tale pagamento, non può considerarsi un'obiezione poiché non contesta in alcun modo il fondamento del credito. Tale dichiarazione denota infatti solo un'incapacità di fatto di pagare, ovvero, in altri termini, la probabilità che l'esecuzione sia fruttuosa. La lettera c) contempla invece la situazione specifica del debitore che non compare all'udienza alla quale è stato convocato, dopo aver proposto un'opposizione. Tale assenza può legittimamente considerarsi frutto della decisione di non contestare ulteriormente il credito. Le lettere b) e c) riguardano sia le decisioni contumaciali, sia le ingiunzioni di pagamento ottenute dopo procedure rapide specifiche che presuppongono l'assenza di obiezioni da parte del debitore, alla stregua dell''injonction de payer' francese o del 'Mahnverfahren' tedesco o austriaco.

Autorità di cosa giudicata

L'autorità di cosa giudicata necessaria affinché una decisione giudiziaria sia certificata titolo esecutivo europeo in base all'articolo 5, lettera a, viene acquisita ai sensi della definizione autonoma del paragrafo 5 sia se, ab origine, non è disponibile un mezzo ordinario di impugnazione della decisione, sia se il debitore non si è avvalso della possibilità di proporre tale impugnazione nei tempi previsti.

Mezzo ordinario

Il paragrafo 6 riproduce nella sostanza la nozione di mezzo ordinario determinata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi degli articoli 30 e 38 della convenzione di Bruxelles del 1968 [6], che sembra convenire anche ai fini della presente proposta.

[6] Industrial Diamond Supplies contro Luigi Riva del 22.11.1977, Raccolta della giurisprudenza 1977, pag. 2175.

Atti pubblici

Diversamente dalla convenzione di Bruxelles del 1968 e dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio che non determinano la nozione di atti pubblici, la presente proposta integra i requisiti stabiliti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee [7], nel dettato del paragrafo 7, lettera a), aggiungendo alla lettera b), per motivi di completezza e coerenza, le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari considerate altresì documenti pubblici a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

[7] Unibank A/S contro Flemming G. Christensen del 17.06.1999, Raccolta della giurisprudenza 1999, pag. 3715.

Articolo 4 - Abolizione dell'exequatur

Questo articolo determina la nozione e il significato di titolo esecutivo europeo. La procedura di exequatur necessaria per l'esecuzione di una decisione giudiziaria in un altro Stato membro, ai sensi della convenzione di Bruxelles del 1968 e del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, è resa non necessaria dal certificato di titolo esecutivo europeo (TEE). Il certificato TEE permette infatti al creditore di procedere all'esecuzione della decisione in tutti gli altri Stati membri, senza dover esperire nessuna procedura intermedia nello Stato membro dell'esecuzione. In altri termini, non è più il giudice dello Stato membro dell'esecuzione a dover verificare, con la procedura di exequatur, se sussistono le condizioni perché una decisione giudiziaria sia dichiarata esecutiva, bensì diventa ora competenza del giudice dello Stato membro d'origine decidere se ricorrono o meno i presupposti affinché il provvedimento giurisdizionale sia certificato titolo esecutivo europeo.

Articolo 5 - Requisiti per la certificazione di titolo esecutivo europeo

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato deve essere certificata titolo esecutivo europeo su istanza del creditore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5. Il regolamento non stabilisce limiti temporali alla facoltà del creditore di presentare domanda di certificazione. Uno dei principali vantaggi della proposta rispetto alla procedura d'exequatur del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio è che la certificazione di titolo esecutivo europeo spetta al giudice d'origine che conosce bene il caso e le norme procedurali applicate, senza che sia necessario ricorrere agli organi giudiziari o ad altre autorità dello Stato membro dell'esecuzione. La presente proposta non disciplina l'attribuzione della competenza a rilasciare il certificato di titolo esecutivo europeo all'interno dell'ordinamento giuridico d'origine, che è pertanto regolata dalla legislazione degli Stati membri.

- L'articolo 5, lettera a) dispone che la decisione debba aver acquisito la forza di cosa giudicata. A prima vista tale requisito sembra più elevato di quello dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio a norma del quale è sufficiente che la decisione sia esecutiva nello Stato membro d'origine, condizione che può verificarsi prima che questa diventi irrevocabile (si pensi alle sentenze provvisoriamente esecutive). Va tuttavia ricordato che secondo l'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento citato è possibile proporre ricorso contro la dichiarazione di esecutività nel termine di un mese dalla notificazione della stessa, o di due mesi se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione. In virtù dell'articolo 47, paragrafo 3, in pendenza del termine per il ricorso può procedersi solo a provvedimenti conservativi. Questo "periodo di attesa" obbligatorio, imposto ai provvedimenti di esecuzione diversi dai provvedimenti conservativi, non figura nella presente proposta. Inoltre, nel caso di decisioni provvisoriamente esecutive ma non ancora irrevocabili ai sensi dell'articolo 5, lettera a), il creditore può ottenere un titolo esecutivo europeo per provvedimenti conservativi di cui all'articolo 9.

- L'articolo 5, lettera b) impone il rispetto del regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alla competenza in materia di assicurazioni, di contratti conclusi da consumatori e alle competenze esclusive. La non osservanza di tali disposizioni, che di per sé giustifica il rifiuto della dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 35 e 45 del citato regolamento, è motivo sufficiente perché la decisione giudiziaria non sia certificata titolo esecutivo europeo.

- L'articolo 5, lettera c) garantisce la protezione dei diritti della difesa in tutti i casi in cui l'accertamento della non contestabilità di un credito è basato sulla mancata comparizione del debitore al processo. In questi casi, va garantita al debitore la possibilità di essere debitamente informato del procedimento, delle condizioni necessarie per contestare il credito e delle conseguenze della loro eventuale inosservanza. Secondo gli articoli 34, paragrafo 2, 41 e 45 del regolamento (CE) n. 44/2001, la domanda giudiziale o atto equivalente che non sia stata notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese costituisce, quanto meno su ricorso del debitore, motivo sufficiente per rifiutare la dichiarazione di esecutività della decisione resa in contumacia. L'abolizione di questo meccanismo di controllo proprio della procedura di exequatur e la mancanza di uniformità fra gli ordinamenti degli Stati membri al riguardo, specie in relazione alla notificazione o comunicazione dei documenti, rende necessario un controllo istituzionalizzato delle norme minime di garanzia di cui al capo III, da affidare al giudice dello Stato membro d'origine.

- L'articolo 5, lettera d) riguarda anch'essa la notificazione o comunicazione dei documenti ma si applica solo se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine. In questi casi, la domanda giudiziale va notificata o comunicata a norma del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio. Per l'articolo 5, lettera d), la conformità con questo regolamento costituisce una condizione necessaria per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo.

Articolo 6 - Titolo esecutivo europeo parziale

Questo articolo riproduce nella sostanza l'articolo 48 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, adattandolo alle caratteristiche della presente proposta, e descrive con più precisione le situazioni in cui la certificazione di titolo esecutivo europeo è limitata solo ad alcune parti di una decisione giudiziaria.

Articolo 7 - Contenuto del certificato di titolo esecutivo europeo

Il certificato di titolo esecutivo europeo deve contenere

- un riassunto chiaro e uniforme di tutti gli elementi caratterizzanti il contenuto della decisione e indispensabili alla sua esecuzione;

- dati esaurienti comprovanti la sussistenza dei requisiti necessari perché la decisione sia certificata titolo esecutivo europeo.

Il carattere piuttosto dettagliato del certificato standard garantisce che il giudice d'origine eseguirà tutte le verifiche, rafforzando così la reciproca fiducia fra gli Stati membri nell'esame accurato in base al quale è autorizzata l'esecuzione in tutti gli Stati membri senza che sia necessario esperire alcuna procedura intermedia.

Il certificato standard di cui all'allegato I è multilingue in modo che il giudice d'origine possa completarlo nella sua lingua ufficiale. Poiché basta compilare nomi e cifre e barrare le caselle per fornire tutte le informazioni indispensabili all'esecuzione, la traduzione del certificato diventa necessaria solo nei casi veramente eccezionali in cui il giudice d'origine deve dare ulteriori spiegazioni per iscritto..

Il paragrafo 3, da leggere in combinazione con l'articolo 21, paragrafo 2, dispone chiaramente in merito al numero di copie autenticate del certificato da rilasciare, tutelando in tal modo il debitore contro provvedimenti d'esecuzione multipli e contestuali negli altri Stati membri, così come accade nello Stato membro d'origine. Se in base all'ordinamento nazionale il creditore riceve più di una copia esecutiva della decisione giudiziaria (nel caso, per esempio, di debitori solidalmente obbligati), questa disposizione si applicherà anche al certificato TTE.

Articolo 8 - Mezzi d'impugnazione

L'efficacia dell'esecuzione in un altro Stato membro mediante certificato di titolo esecutivo europeo risulta potenziata dal fatto che, a differenza della dichiarazione di esecutività a norma del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, il certificato non è di per sé soggetto ad alcun mezzo di impugnazione. Il debitore che intenda impedire il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo deve contestare il credito, escludendolo così dal campo di applicazione del presente regolamento. Ove il credito rimanga non contestato spetta al giudice d'origine, su richiesta del creditore, valutare la ricorrenza dei requisiti necessari per la certificazione senza che sia più possibile proporre ricorso contro la relativa decisione.

A questo proposito va ricordato che l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 e l'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione di Bruxelles stabiliscono una specifica e indipendente regolamentazione legale relativa ai diritti della difesa, da non equiparare con l'osservanza delle norme nazionali e quindi produttiva di specifiche questioni giuridiche. Pertanto è possibile che, nonostante il giudice d'origine abbia applicato le norme procedurali nazionali correttamente, la dichiarazione di esecutività sia rifiutata a causa di una diversità fra l'ordinamento nazionale e la necessaria protezione dei diritti della difesa in forza degli articoli 34, paragrafo 2, e 27, paragrafo 2, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee [8].

[8] Debaecker contro Bouwman, dell'11.6.1985, Raccolta della giurisprudenza 1985, pag. 779. Sulle relazioni fra l'articolo 27, paragrafo 2, della convenzione di Bruxelles del 1968 e le disposizioni degli Stati membri in materia di notifica o comunicazione della domanda giudiziale.

Ciò nondimeno, gli articoli 34, paragrafo 2, e 41 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio vietano espressamente, al giudice incaricato dell'exequatur, una qualsiasi valutazione di conformità con le disposizioni degli articoli 34 e 35. Finanche in caso di violazione manifesta dell'articolo 34, paragrafo 2, è fatto obbligo di rilasciare una dichiarazione di esecutività se sussistono i presupposti puramente formali dell'articolo 41. Solo in caso di impugnazione da parte del convenuto il giudice può procedere a un esame del rispetto dei diritti della difesa. Anche allora, però, non può rifiutare o revocare l'exequatur nonostante la violazione di questi diritti, in virtù dell'articolo 34, paragrafo 2, se il convenuto non si è avvalso della possibilità di impugnare la decisione nello Stato membro d'origine. In altri termini, il convenuto è obbligato a esercitare il suo diritto di impugnare una decisione contumaciale (o, secondo la terminologia di questa proposta, di contestare il credito) per poter avere titolo al controllo giurisdizionale sull'osservanza delle norme comunitarie in materia di diritti della difesa. Un'impugnazione isolata contro la sola dichiarazione di esecutività che lasci il credito in questione non contestato non può essere efficace.

Questa proposta segue una logica analoga. Possono esservi differenze fra i requisiti in materia di protezione dei diritti del debitore previsti dagli ordinamenti degli Stati membri e le disposizioni del capo III. Ciò nondimeno, in considerazione di quanto segue:

- l'attenta verifica che ricorrano i requisiti per la certificazione di titolo esecutivo europeo imposti dal capo III e descritti con trasparenza nel certificato conformemente all'articolo 7;

- la fiducia reciproca nella corretta amministrazione della giustizia fra gli Stati membri, e

- la garanzia per il debitore di essere esentato dagli effetti della scadenza dei termini se non ha avuto la possibilità concreta di contestare il credito, a norma dell'articolo 20,

si giustifica la decisione di escludere un ricorso specifico contro la certificazione di titolo esecutivo europeo, limitatamente ai requisiti stabiliti dalla presente proposta. È presumibile che il debitore esperisca tutti i mezzi a sua disposizione per contestare il debito, fra cui l'impugnazione ordinaria contro la decisione e la rimessione in termini di cui all'articolo 20.

Articolo 9 - Certificato di titolo esecutivo europeo per provvedimenti conservativi

La decisione giudiziaria che non abbia acquisito l'autorità di cosa giudicata può essere solo provvisoriamente esecutiva, la sua efficacia cioè dovrà decadere se la decisione è annullata in seguito a ricorso. Il sistema che conferisce provvisoria esecuzione alle decisioni giudiziarie deve sempre trovare un equilibrio delicato fra l'interesse del creditore, che aspira a un'esecuzione immediata, e l'interesse del debitore ad evitare danni potenzialmente irreparabili ove la perdita indotta dalla provvisoria esecuzione non sia rimediabile. Gli Stati membri hanno trovato soluzioni molto divergenti al riguardo. Va altresì ricordato che l'attribuzione, a talune condizioni, di un'efficacia provvisoriamente esecutiva è intimamente legata alla possibilità per il debitore di arrestare o sospendere l'esecuzione, a talune condizioni, o di subordinarla alla presenza di garanzie.

La situazione, già complessa, diventerebbe inestricabile se la provvisoria esecuzione nello Stato membro d'origine fosse ritenuta sufficiente per permettere un'esecuzione illimitata che porti al pagamento del debito nello Stato membro dell'esecuzione. La legge dello Stato membro dell'esecuzione, che ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, disciplina le procedure di esecuzione, relativa alla sospensione dell'esecuzione potrebbe non attagliarsi al tipo di provvisoria esecuzione prevista dallo Stato membro d'origine e avere l'effetto indesiderato di rendere più facile l'esecuzione della decisione giudiziaria all'estero rispetto allo Stato membro d'origine.

Questa proposta offre pertanto una soluzione chiara, che evita le difficoltà descritte. La piena esecuzione è possibile solo se la decisione giudiziaria ha acquisito l'autorità di cosa giudicata. Se la decisione è provvisoriamente esecutiva nello Stato membro d'origine, il creditore può comunque garantirne la fruttuosa esecuzione, nell'attesa che diventi irrevocabile, assumendo provvedimenti conservativi sulla base di un certificato di titolo esecutivo europeo.

Il certificato giustifica di per sé pienamente i provvedimenti cautelari disponibili nello Stato membro dell'esecuzione. Ove l'adozione di tali provvedimenti richieda il rinvio al sistema giudiziario di quello Stato membro, i requisiti necessari perché siano adottati saranno considerati adempiuti su presentazione del certificato. Non potrà essere imposta la ricorrenza di nessun'altra condizione (per esempio, il rischio effettivo che il debitore alieni i suoi beni), nemmeno quando costituisca un requisito necessario per l'adozione di un provvedimento conservativo ai sensi della legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 10 - Campo di applicazione delle norme minime

Questo articolo introduce il capo III che stabilisce norme minime di garanzia in materia di diritti della difesa che è obbligatorio osservare affinché una decisione possa essere certificata titolo esecutivo europeo. La corretta notificazione dei documenti più rilevanti, entro un termine e secondo modalità tali da consentire al debitore di preparare, se così vuole, la propria difesa, costituisce l'essenza prima del presente capitolo. I pertinenti requisiti si applicano solo se il debitore non ha partecipato al processo o non si è costituito in giudizio. Negli altri casi di crediti non contestati secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 4, il debitore ha esplicitamente riconosciuto il credito e ha così attivamente manifestato l'intenzione di non contestarlo.

Acconsentendo a certificare una decisione giudiziaria titolo esecutivo europeo solo se riunisce le condizioni prescritte dal capo III, la presente proposta rimette alla discrezionalità degli Stati membri, che lo ritengano necessario o auspicabile, la decisione di adeguare i rispettivi ordinamenti nazionali a queste norme minime di garanzia. Non è intenzione della presente proposta armonizzare le disposizioni vigenti in materia di crediti non contestati, né quelle relative alla notifica delle domande giudiziali.

Articoli 11, 12, 13 e 14 - Forme di notificazione del documento introduttivo del giudizio e citazione a comparire in udienza

Questi articoli contengono il nucleo centrale dei requisiti minimi in materia di notificazione. Esso distingue fra

- forme principali di notificazione, quando esiste la prova diretta che il documento introduttivo del giudizio ha raggiunto il destinatario, e

- forme sostitutive di notificazione, quanto esiste la prova che il documento ha raggiunto non già il destinatario quanto la sua sfera personale, nel cui ambito è sua responsabilità procurare di entrare in possesso del documento.

La notificazione sostitutiva è ammessa, a norma dell'articolo 12, solo se si è tentato ragionevolmente di notificare l'atto a mani proprie senza successo. Quando la notificazione postale o quella elettronica, di cui all'articolo 11, non vanno a buon fine, va tentata prima la notificazione a mani proprie e solo allora si può ricorrere alle forme sostitutive.

Gli articoli 11, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2 riguardano le due seguenti situazioni:

- il debitore non può stare in giudizio (minore o persona giuridica) se non rappresentato in tutte le questioni legali da una persona fisica stabilita per legge (il genitore, il direttore di un'impresa). Il termine 'rappresentante legale' si riferisce a questa situazione.

- il debitore ha scelto di farsi rappresentare da un avvocato o da altro rappresentante nel corso del giudizio. Il termine 'rappresentante autorizzato' si riferisce a questa situazione.

L'ufficiale competente di cui agli articoli 11, paragrafo 1, lettera b) e 13 può essere un pubblico ufficiale o altra persona autorizzata a eseguire e certificare la notificazione dallo Stato membro in cui è notificata la domanda giudiziale.

L'articolo 12, paragrafo 3 sottolinea che il regolamento non ammette alcuna forma di notificazione basata su una fictio iuris dell'avvenuta consegna del documento alla sfera personale del debitore, in assenza di un suo indirizzo conosciuto cui poter recapitare la notificazione.

L'articolo 14 è di rilevanza pratica solo per la citazione a comparire in udienza, notificato al debitore non già a mezzo del documento introduttivo del giudizio, ma in un momento successivo. La lettera b) è stata aggiunta per ricomprendere la situazione particolare del debitore che, pur essendo comparso all'udienza fissata per contestare il credito, decida in seguito di non opporsi più e di non presentarsi all'udienza successiva cui è stato invitato oralmente in quella prima udienza.

Articolo 15 - Notificazione in tempo utile per preparare la difesa

Questo articolo fissa un limite chiaro e concreto con riguardo al lasso di tempo considerato sufficiente per preparare la propria difesa. Così, il termine minimo per rispondere è più lungo se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, in considerazione della natura più complessa delle controversie transfrontaliere. Gli stessi termini minimi si applicano alla comparizione e rappresentanza in giudizio nel caso di una citazione a comparire in udienza che non sia stata notificata insieme con il documento introduttivo del giudizio.

Articoli 16, 17 e 18 - Debita informazione del debitore

È evidente che il debitore è in grado di preparare la sua difesa solo se ha conoscenza dell'esistenza di un'azione giudiziaria nei suoi confronti, dei requisiti per partecipare al procedimento e delle conseguenze di un'eventuale inosservanza di tali requisiti. Molti degli aspetti obbligatori dell'informazione del debitore si spiegano da sé.

L'articolo 17, lettera c) tiene conto delle differenze fra gli Stati membri relativamente alle disposizioni che stabiliscono in qual misura il giudice deve esaminare se il credito sia fondato, o non sia quanto meno manifestamente privo di fondamento, prima di emettere una decisione a favore del creditore, anche qualora non siano state sollevate obiezioni. Se l'esame non ha luogo oppure viene eseguito solo parzialmente e quindi il debitore non può contare su una valutazione della fondatezza del credito da parte del giudice, il debitore deve essere avvisato di ciò. La stessa esigenza si manifesta quando la decisione non è soggetta ad alcun mezzo ordinario d'impugnazione ovvero è soltanto suscettibile di controllo giurisdizionale limitato; l'articolo 17, lettera d), fa riferimento a queste situazioni.

Da ultimo, la possibilità che una decisione, emessa senza che il debitore abbia fatto obiezione o sia comparso in giudizio, sia certificata titolo esecutivo europeo senza che sia possibile impugnare tale certificazione indipendentemente, giustifica che si attiri l'attenzione del debitore sulle specifiche circostanze di cui all'articolo 17, lettera e). Il debitore deve infatti essere a conoscenza della necessità di contestare il credito se vuole evitare tali conseguenze.

Articolo 19 - Possibilità di rimedio all'inadempimento delle norme minime

A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, la dichiarazione di esecutività di una decisione non può essere rifiutata anche se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese se questi non ha impugnato la decisione pur avendone avuto la possibilità. Il convenuto è pertanto obbligato a partecipare al processo per tentare di evitare una sentenza a favore dell'attore o per appellarsi contro di essa. Il convenuto che abbia conoscenza dell'esistenza di un'azione giudiziaria nei suoi confronti non può semplicemente invocare il vizio di procedura all'inizio di tale azione né si può basare su un effetto automatico che impedisca l'eseguibilità all'estero.

Questo articolo applica lo stesso ragionamento alla presente proposta e garantisce la coerenza con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio su questo punto. Tutto il capo III traduce in disposizioni più specifiche il principio generale dei diritti della difesa sancito dall'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. La disposizione che disciplini la possibilità di rimedio all'inadempimento delle norme procedurali minime dovrà pertanto tenere conto di questa situazione e provvedere a questa mancata conformità in modo più dettagliato.

Il paragrafo 1 si riferisce a tutti i requisiti previsti agli articoli da 11 a 18, alla cui inosservanza è posto rimedio se la decisione stessa che è oggetto di impugnazione ordinaria è stata notificata al debitore secondo una forma ammissibile e corredata delle informazioni necessarie per proporre un'impugnazione ordinaria e questi, pur avendone la possibilità, non abbia impugnato la decisione.

Il paragrafo 2 consente un rimedio limitatamente alla forma di notificazione applicata. Anche se questa forma non è conforme con gli articoli da 11 a 14 , non vi è ragione di escludere la certificazione di titolo esecutivo europeo se è stabilito con assoluta certezza che la domanda giudiziale è stata consegnata personalmente al debitore, conformemente ai requisiti degli articoli 15, 16 17 e 18.

Articolo 20 - Requisiti minimi per l'esenzione dagli effetti della scadenza dei termini

Anche qualora vengano scrupolosamente soddisfatti tutti i requisiti di cui al capo III, specie in relazione alle forme di notificazione, è inevitabile che, in talune circostanze eccezionali come i casi di forza maggiore, il debitore possa, in assenza di colpa a lui imputabile, non aver avuto conoscenza del documento introduttivo trasmessogli per notificazione. Questo articolo consente al debitore di sanare tali situazioni mettendo a sua disposizione un rimedio straordinario. Il debitore che non abbia ricevuto in tempo la decisione giudiziaria ha la possibilità di riproporre un ricorso oltre i termini perentori. Se la situazione che impedisce al debitore di partecipare al processo si verifica in un momento precedente (il debitore non ha avuto conoscenza del documento introduttivo del giudizio né della citazione a comparire in udienza), questi ha diritto alla rimessione in termini solo se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, vale a dire solo se, pur avendone la possibilità, non ha omesso di impugnare la decisione con mezzo ordinario.

Il paragrafo 2 serve a chiarire che il debitore ha diritto, nella situazione descritta al paragrafo 1, alla completa rimessione in termini. Pertanto, negli Stati membri in cui la decisione in questione non può essere impugnata tout court o l'impugnazione è limitata e non è possibile una piena considerazione delle questioni di fatto e di diritto, la rimozione della preclusione deve essere garantita in una forma diversa dall'impugnazione, sia riaprendo il procedimento, sia con un'impugnazione straordinaria che permetta il riesame giudiziario completo.

Il paragrafo 3 stabilisce un termine minimo per richiedere la rimessione in termini, che incomincia a decorrere dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza dell'esistenza di un'azione giudiziaria nei suoi confronti.

Questo articolo, che stabilisce solo requisiti minimi, non impedisce agli Stati membri di prevedere disposizioni più generose per quanto riguarda la rimessione in termini.

Articolo 21 - Procedura di esecuzione

Il paragrafo 2 elenca i documenti da presentare alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione, che comprendono la traduzione asseverata di quelle parti della sezione multilingue del certificato di cui può essere necessaria la traduzione in circostanze eccezionali, come spiega l'articolo 7.

Sulla falsa riga degli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, ma tenendo conto del fatto che non è più necessario esperire la procedura per il rilascio di una dichiarazione di esecutività nello Stato membro dell'esecuzione, il paragrafo 3 vieta di opporre intralci all'esecuzione di una decisione emessa a favore dei creditori domiciliati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, imponendo loro oneri aggiuntivi o garanzie.

Il paragrafo 4 tratta di altri requisiti che potrebbero scoraggiare l'azione dei creditori domiciliati in uno Stato membro diverso da quello in cui deve aver luogo l'esecuzione.

Articolo 22 - Accesso alla giustizia durante il procedimento di esecuzione

L'articolo 22, paragrafo 1, è strettamente legato alle motivazioni del rifiuto dell'exequatur in forza dell'articolo 34, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, ma modifica le condizioni in base alle quali l'esistenza di una decisione incompatibile può precludere l'esecuzione. Questo paragrafo elimina la distinzione fra le decisioni incompatibili, che siano emesse nello Stato membro dell'esecuzione o in un altro Stato membro o in un paese terzo. Le decisioni rese nello Stato membro dell'esecuzione non sono automaticamente prioritarie come prevede l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. Al contrario, si applica la stessa norma a tutte le decisioni, indipendentemente dalla loro origine. Quanto al contenuto di tale norma, viene aggiunta un'ulteriore condizione rispetto all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. È ragionevole che l'obbligo di rilevare quanto prima l'esistenza di una decisione incompatibile in un altro Stato membro ricada sul debitore, consentendogli di sollevare tale eccezione nella fase dell'esecuzione solo qualora non lo abbia fatto, in assenza di colpa a lui imputabile, durante il procedimento d'origine che ha condotto a una decisione eseguibile.

Il paragrafo 2 vieta il riesame nel merito della decisione o della sua certificazione di titolo esecutivo europeo nello Stato membro dell'esecuzione. Tale divieto comprende l'esame dei motivi del rifiuto o della revoca dell'exequatur ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. La ricorrenza dei pertinenti requisiti - in quanto appropriati e necessari ai fini della presente proposta- è garantita dalle condizioni per la certificazione.

Il paragrafo 2 non riguarda l'azione legale contro la semplice esecuzione, che non implichi un riesame nel merito della decisione. La controversia in questione è infatti disciplinata dall'ordinamento dello Stato membro d'origine a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

Articolo 23 - Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se il debitore presenta domanda di rimessione in termini ai sensi dell'articolo 20 o di controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, l'esito finale del pertinente procedimento deciderà se il titolo esecutivo europeo continuerà o meno ad essere eseguibile. Nel periodo di incertezza che va dalla domanda all'esito finale, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo europeo non è automaticamente sospesa. Questo articolo rimette al giudice o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione la decisione di sospendere o limitare l'esecuzione, su richiesta del debitore, secondo le modalità descritte. Fra le considerazioni in base alle quali prendere tale decisione devono figurare la valutazione delle prospettive reali di successo dell'azione intentata dal debitore a norma degli articoli 20 e 22 e la probabilità che l'esecuzione forzata provochi danni irreparabili. La stessa disposizione vale per il debitore che presenti domanda di rinnovazione o annullamento della decisione nello Stato membro d'origine.

Articolo 24 - Informazione sul procedimento di esecuzione

La soppressione dell'exequatur facilita il processo di esecuzione di una decisione giudiziaria in un altro Stato membro ma non elimina gli ostacoli all'accesso all'esecuzione che discendono dalla grande diversità delle leggi degli Stati membri con riguardo alla procedura di esecuzione. Senza voler armonizzare questa procedura, la presente proposta cerca di alleviare i problemi posti dalla diversità delle disposizioni nazionali istituzionalizzando un sistema di informazione sulle procedure di esecuzione degli Stati membri, attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio

Articolo 25 - Transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie relative a un credito pecuniario per un importo specifico possono essere certificate titolo esecutivo europeo. L'applicabilità del capo II, quando occorra, si riferisce alla procedura di rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo e non già ai requisiti stabiliti all'articolo 5. Riguardo al capo IV, la non applicabilità dell'articolo 22, paragrafo 1, è coerente con il disposto degli articoli 57 e 58 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio in quanto l'esistenza di una decisione incompatibile non può costituire ostacolo all'esecuzione.

Articolo 26 - Atti pubblici

I commenti sull'articolo 25 valgono anche per questo articolo.

Il paragrafo 1 attribuisce la competenza per certificare un atto pubblico titolo esecutivo europeo non già a un organo giurisdizionale ma all'autorità che lo ha autenticato, per esempio il notaio che ha redatto il documento. Visto che la formazione di un atto pubblico, diversamente da tutti gli altri titoli esecutivi oggetto di questa proposta, non richiede mai l'intervento di un organo giudiziario, si evita con questa misura di coinvolgere un'ulteriore istituzione, coi i ritardi che ne conseguono. Ciò si giustifica in base alla fiducia reciproca fra gli Stati membri che trova già conferma nell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001.

Il paragrafo 3 stabilisce uno specifico requisito minimo con riguardo all'obbligo di informare il debitore dell'esecutorietà diretta dell'atto pubblico, che non è evidente come per la transazione giudiziaria.

Articolo 27 e articolo 28 - Determinazione del domicilio del debitore

Questi due articoli riproducono nella sostanza gli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

Articolo 29 - Disposizioni transitorie

Per ragioni di semplicità e coerenza, questo articolo stabilisce una regola semplice e uniforme in base alla quale il presente regolamento è applicabile solo alle azioni proposte e agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore. Il paragrafo 2 riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 30 - Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio

La presente proposta dà al creditore la possibilità di avvalersi di uno strumento efficiente per ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria, o di un atto pubblico di cui al capo V, in un altro Stato membro senza dover esperire nessuna procedura intermedia in quello Stato. Non lo obbliga però a scegliere questa soluzione. Il creditore è totalmente libero di scegliere fra un certificato di titolo esecutivo europeo e una dichiarazione di esecutività a norma del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. Restano altresì esperibili le procedure che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari, e che sono contenute in altri atti comunitari o in convenzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 67 e 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. Il creditore cui sia stata rifiutata la certificazione di titolo esecutivo europeo può sempre fare domanda di riconoscimento e esecuzione a titolo di questi altri strumenti.

Ciò nondimeno, i procedimenti iniziati presentando una domanda di certificazione di titolo esecutivo europeo sono disciplinati esclusivamente dalla presente proposta che, in questo ambito, sostituisce le disposizioni in materia di riconoscimento e esecuzione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

Articolo 31 - Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

L'articolo stabilisce chiaramente che, nel caso di processi che conducano a una decisione relativa a un credito non contestato e che comportino la notificazione o comunicazione transfrontaliera di atti giudiziari, si applicano sia i requisiti minimi del capo III della presente proposta relativamente alle forme di notificazione, sia il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio. In linea di principio, non vi è contrasto potenziale fra questi due strumenti poiché il regolamento (CE) n. 1348/2000 non tratta di forme specifiche di notificazione intese a garantire il rispetto dei diritti della difesa.

Vi è tuttavia un'eccezione a questa regola, poiché l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1348/2000 ammette che, a talune condizioni, il giudice possa decidere in caso di mancata comparizione del convenuto, pur non avendo la conoscenza né la prova che il documento introduttivo del giudizio sia stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le sue difese. Una siffatta decisione può basarsi solo su una fictio iuris o sulla presunzione che i diritti della difesa siano stati rispettati. Essa pertanto contravviene alle norme minime di garanzia stabilite dalla presente proposta e non può essere certificata titolo esecutivo europeo.

Articolo 32 e articolo 33 - Modalità d'applicazione e comitato

L'articolo 33 fa riferimento al comitato consultivo previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 che assisterà la Commissione, secondo necessità, ai fini dell'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 32, in particolare per l'aggiornamento dei certificati standard allegati o le relative modifiche tecniche. Il comitato si riunirà solo se tali modifiche sono necessarie.

2002/0090 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione [9],

[9] GU C , , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [10],

[10] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [11],

[11] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (piano d'azione di Vienna) [12].

[12] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [13]. Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

[13] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

(5) La nozione di 'credito non contestato' deve ricomprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto della mancanza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'esenzione del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento suscettibile di esecuzione che esiga l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione conclusa davanti al giudice o un atto pubblico.

(6) L'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria deve essere reso più celere e semplice , sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nello Stato membro richiesto. La decisione certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine deve essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro richiesto.

(7) Inoltre, la procedura proposta presenta notevoli vantaggi rispetto alla procedura d'exequatur del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [14], in quanto rende superflui sia il rinvio al sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono, sia, nella maggior parte dei casi, la traduzione, introducendo l'uso obbligatorio, per la certificazione, di certificati standard multilingui.

[14] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(8) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro contro un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell'esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all'esistenza di garanzie sufficienti per il rispetto dei diritti della difesa.

(9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta.

(10) Devono pertanto essere fissate norme procedurali minime, per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, affinché il debitore abbia conoscenza in tempo utile per potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione..

(11) Di fronte alle grandi diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, in particolare alla notificazione e comunicazione dei documenti, tali norme minime di garanzia devono essere definite in modo autonomo, specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris o su una presunzione senza prova effettiva in ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione relativa al titolo esecutivo europeo.

(12) Al giudice competente del processo da cui trae origine la decisione giudiziaria deve essere affidato il compito di verificare che le norme procedurali minime siano state pienamente osservate, prima di rilasciare il certificato standard di titolo esecutivo europeo che rende tale controllo e il suo risultato trasparenti.

(13) La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia in seno alla Comunità giustifica che le la sussistenza della condizioni prescritte per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia verificata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell'esecuzione.

(14) Il presente regolamento non fa obbligo agli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre solo un incentivo in tal senso agevolando l'accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro, a condizione che siano rispettate tali norme minime.

(15) Il creditore deve poter scegliere tra la presentazione della domanda per il certificato di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o ad altri atti comunitari.

(16) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [15].

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile nel Regno Unito e in Irlanda.]/[A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.]

(19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri, stabilendo norme minime la cui osservanza renda superfluo , nello Stato membro dell'esecuzione, qualsiasi procedimento intermedio per il riconoscimento e l'esecuzione.

Articolo 2 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) l'arbitrato.

3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.[ Irlanda , Regno Unito,]

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1. per 'decisione giudiziaria' si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o ordine di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

2. in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine 'giudice' comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet);

3. per 'credito' si intende un credito pecuniario liquido ed esigibile;

4. un credito si considera 'non contestato' se il debitore

a) l'ha espressamente riconosciuto mediante dichiarazione resa nel corso del procedimento giudiziario o transazione approvata dal giudice, o

b) non l'ha contestato nel corso procedimento giudiziario; l'obiezione del debitore motivata da difficoltà oggettive ad assolvere il debito non può essere considerata una contestazione a tal fine, o

c) non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, o

d) l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;

5. una decisione giudiziaria ha "acquisito l'autorità di cosa giudicata" se

a) non è soggetta ad impugnazione ordinaria , o

b) il termine per proporre impugnazione ordinaria contro di essa è scaduto e l'impugnazione non è stata proposta;

6. costituisce 'impugnazione ordinaria' qualsiasi gravame che possa comportare l'annullamento o la riforma della decisione giudiziaria costituente l'oggetto del procedimento di certificazione e che debba essere proposto, nello Stato membro d'origine, entro un temine fissato per legge che comincia a decorrere in seguito alla decisione stessa;

7. per 'atto pubblico' si intende:

a) qualsiasi documento che sia stato formato o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:

i) riguardi il contenuto e

ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di cui esso è originario , o

b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;

8. per 'Stato membro d'origine' si intende lo Stato membro in cui è stata resa la decisione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo;

9. per 'Stato membro dell'esecuzione' si intende lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo;

10. per giudice d'origine" s'intende il giudice che ha emesso la decisione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo.

CAPO II TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Articolo 4 Abolizione dell'exequatur

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta e resa esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessario alcun particolare procedimento nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 5 Requisiti per la certificazione

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato che sia stata pronunciata in uno Stato membro è certificata come titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine, su istanza del creditore, se

a) la decisione è esecutiva ed ha acquisito l'autorità di cosa giudicata nello Stato membro d'origine, e

b) la decisione non è in conflitto con le sezioni 3, 4 o 6 del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001, e

c) il procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine , nei casi in cui il credito sia da considerarsi non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) o c) del presente regolamento è conforme alle norme procedurali stabilite dal capo III, e

d) la notificazione dei documenti prescritta dal capo III del presente regolamento, nei casi in cui deve essere effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro origine è in conformità con l'articolo 31.

Articolo 6 Titolo esecutivo europeo parziale

1. Il giudice d'origine rilascia un certificato di titolo esecutivo europeo per le parti della decisione rispondenti alle norme del presente regolamento se la decisione verte

a) su varie questioni di cui solo alcune riguardino crediti pecuniari liquidi ed esigibili, o

b) su un credito pecuniario liquido ed esigibile , che sia solo parzialmente incontestato o solo in parte presenti i requisiti necessari per certificazione della decisione come titolo esecutivo europeo.

2. Il creditore può presentare la sua domanda di certificazione di titolo esecutivo europeo limitatamente talune parti della decisione giudiziaria.

Articolo 7 Contenuto del certificato di titolo esecutivo europeo

1. Il giudice d'origine rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo secondo il modello contenuto nell'allegato I.

2. Il certificato di titolo esecutivo europeo deve essere compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

3. Il numero di copie autenticate del certificato di titolo esecutivo europeo rilasciate al creditore deve essere pari al numero di copie autenticate della decisione giudiziaria che di norma vengono consegnate al creditore in forza della legge dello Stato membro d'origine.

Articolo 8 Impugnazione

La decisione sulla domanda di certificazione non è soggetta ad impugnazione.

Articolo 9 Certificato di titolo esecutivo europeo per provvedimenti conservativi

1. Ove una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato non abbia acquisito l'autorità di cosa giudicata ma ricorrano tutte le altre condizioni di cui all'articolo 5, il giudice d'origine, su istanza del creditore, rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo per provvedimenti conservativi secondo il modello contenuto nell'allegato II.

2. Il certificato di titolo esecutivo europeo per provvedimenti conservativi consente l'adozione di qualsiasi provvedimento conservativo contro la proprietà del debitore nello Stato membro dell'esecuzione.

3. Nulla osta a che il creditore si avvalga dei provvedimenti provvisori, ed in particolare conservativi, previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, in mancanza del titolo esecutivo europeo.

CAPO III NORME MINIME PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI CREDITI NON CONTESTATI

Articolo 10 Campo di applicazione delle norme minime

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 4, lettere b) o c), perché il debitore non ha fatto obiezione o non è comparso in udienza, può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine risponde alle norme procedurali stabilite dal presente capo.

Articolo 11 Forme di notificazione del documento introduttivo del giudizio e citazione a comparire in udienza

1. Il documento introduttivo del giudizio o il documento equivalente deve essere stato notificato al debitore mediante:

a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore, o

b) notificazione in mani proprie, attestata da un certificato dell'ufficiale competente che ha provveduto alla notificazione, o

c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore, o

d) notificazione al destinatario con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore.

2. Ai fini dei paragrafi 1, il documento può essere stato notificato al rappresentante legale o volontario del debitore.

Articolo 12 Notificazione sostitutiva

1. Nel caso in cui siano risultati infruttuosi i tentativi di notificazione del documento introduttivo del giudizio o del documento equivalente , diretta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), sono ammesse le seguenti forme di notificazione sostitutiva:

a) notificazione, presso la residenza o il domicilio del destinatario, a persona adulta di famiglia o addetta alla casa;

b) se il debitore è un lavoratore autonomo, una società o altra persona giuridica, notificazione presso il domicilio professionale del debitore ad uno dei dipendenti adulti;

c) se il debitore è un lavoratore autonomo, una società o altra persona giuridica, deposito del documento nella cassetta delle lettere della residenza o del domicilio del debitore sempre che la cassetta sia idonea a conservare la posta in modo sicuro;

d) se il debitore è un lavoratore autonomo, una società o altra persona giuridica, deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta consegnata nella cassetta delle lettere della residenza o del domicilio del debitore, sempre che questa sia idonea a conservare la posta in modo sicuro e dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria della comunicazione ed il fatto che essa ha l'efficacia legale della notificazione e determina l'inizio della decorrenza dei termini.

2. Ai fini del paragrafo 1, il documento è ammessa la notificazione al rappresentante legale o volontario del debitore.

3. Ai fini del presente regolamento, la notificazione sostitutiva di cui al paragrafo 1 non è ammessa se l'indirizzo della residenza abituale del destinatario non è certo.

Articolo 13 Prova della notificazione

La prova della notificazione ai sensi degli articoli 11 e 12 deve essere presentata al giudice d'origine. Tale prova è costituita da:

a) una dichiarazione di ricevimento resa dal debitore ai sensi dell'articolo11, paragrafo 1, lettere a), c) e d);

b) in tutti gli altri casi, da un documento sottoscritto dall'ufficiale competente che ha provveduto alla notificazione, recante

i) l'ora e il luogo della notificazione

ii) la forma della notificazione

iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso.

Articolo 14 Metodi di notificazione della citazione a comparire in udienza

Se trattasi di decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) o c), perché il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in giudizio, la citazione a comparire in udienza che non sia stata notificata insieme con il documento introduttivo del giudizio o il documento equivalente deve essere stata

a) notificata al debitore a norma degli articoli 11, 12 e 13 , o

b) notificata oralmente al debitore , in un'udienza precedente riguardante lo stesso credito, e comprovata dal processo verbale di tale udienza.

Articolo 15 Notificazione in tempo utile per preparazione della difesa

1. Al debitore deve essere stato concesso un termine per la preparazione della difesa pari ad almeno 14 giorni o, se ha residenza o domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, ad almeno 28 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stato notificato il documento introduttivo del giudizio o un documento equivalente.

2. Se trattasi di decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) o c), perché il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in giudizio, la citazione a comparire in udienza che non sia stata notificata insieme al documento introduttivo del giudizio o ad un documento equivalente deve essere stata notificata al debitore almeno 14 giorni o, se il debitore ha residenza o domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, almeno 28 giorni prima dell'udienza in modo da consentirgli di comparire o provvedere alla propria rappresentanza.

Articolo 16 Informazione del debitore riguardo al credito

1. Al fine di garantire l'informazione del debitore riguardo al credito , nel documento introduttivo del giudizio o in documento atto equivalente devono essere stati indicati

a) il nome e il domicilio o la residenza delle parti;

b) l'importo del credito;

c) se è prescritto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono dovuti, salvo che la legge dello Stato membro d'origine non preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;

d) le ragioni della domanda, con una breve descrizione delle circostanze addotte a fondamento della stessa.

Articolo 17 Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito

2. Al fine di garantire la debita informazione del debitore circa gli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito, nel documento introduttivo del giudizio o in un atto equivalente devono essere stati indicati :

a) il termine per contestare il credito e l'indirizzo cui inviare la memoria di difesa, nonché gli adempimenti formali necessari per contestare il credito, in particolare l'eventuale obbligo di nominare un rappresentante;

b) la possibilità che sia pronunciata una decisione giudiziaria a favore del creditore ove non siano svolti gli adempimenti necessari per contestare il credito;

c) l'eventualità (se sussiste nello Stato membro interessato) che il giudice pronunci una decisione a favore del creditore in mancanza d'opposizione da parte del debitore:

- senza effettuare un esame di merito , o

- a seguito di un esame di merito parziale

d) la circostanza ( se sussiste nello Stato membro interessato) che

- la decisione non è soggetta ad impugnazione ordinaria o

- l'ambito dell'impugnazione ordinaria è limitato;

e) l'eventualità che la decisione giudiziaria venga certificata come titolo esecutivo europeo, senza che vi sia la possibilità di impugnare tale certificazione, e diventi pertanto eseguibile in tutti gli altri Stati membri senza alcun procedimento intermedio nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 18 Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari affinché la decisione giudiziaria non sia adottata senza la sua comparizione in udienza

Per garantire la debita informazione del debitore circa gli adempimenti procedurali necessari affinché la decisione giudiziaria non sia adottata senza la sua comparizione in udienza, il giudice deve aver indicato chiaramente nella citazione a comparire in udienza o in un atto ad essa contestuale:

a) la data e il luogo dell'udienza;

b) le possibili conseguenze, ai sensi dell'articolo 17, lettere b), c), d) ed e), della mancata comparizione.

Articolo 19 Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime

1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine delle norme procedurali di cui agli articoli da 11 a 18 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se

a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli da 11 a 14 e

b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione con impugnazione ordinaria , e

c) il termine per proporre l'impugnazione ordinaria è pari ad almeno 14 giorni o, se il debitore risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, ad almeno 28 giorni dalla data della notificazione della decisione, e

d) il debitore è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale

i) della possibilità di proporre l'impugnazione ordinaria, e

ii) del termine per proporre tale impugnazione, e

iii) del luogo e delle modalità secondo cui tale impugnazione deve essere proposta; e

e) il debitore non ha proposto , nei termini prescritti, alcuna impugnazione ordinaria contro la decisione di cui trattasi..

2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, delle norme procedurali di cui agli articoli da 11 a 14 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se risulta che il debitore ha ricevuto la domanda giudiziale personalmente ed , in tempo utile per potersi difendere a norma dell'articolo 15 e in ottemperanza agli articoli 16, 17 e 18.

Articolo 20 Norme minime sulla rimessione in termini

1. Se una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 4, lettera b) o l'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), perché il debitore non ha fatto obiezione o non è comparso in giudizio, è certificata come titolo esecutivo europeo, il debitore ha il diritto, su sua richiesta , alla rimessione in termini per l'impugnazione ordinaria della decisione del giudice d'origine se ricorrono quanto meno le seguenti condizioni:

a) il debitore, per ragioni a lui non imputabili,

i) non ha avuto conoscenza della decisione in tempo utile per poter proporre l'impugnazione ordinaria, o

ii) non ha avuto conoscenza del documento introduttivo del giudizio o del documento equivalente in tempo utile per potersi difendere , salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo19, paragrafo 1, o

iii) non ha avuto conoscenza della citazione in tempo utile per comparire in udienza, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo19, paragrafo 1, e

b) i motivi dell'impugnazione non appaiono infondati.

2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia soggetta a controllo giurisdizionale pieno su impugnazione ordinaria nello Stato membro d'origine, il debitore, ove ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera b) punti ii o iii) e lettera b), ha il diritto, previa domanda, alla rimessione nei termini per la contestazione del credito o all'annullamento degli effetti della mancata comparizione in udienza,

3. Ai fini del presente articolo, al debitore deve essere concesso un termine per la rimessione nei termini pari ad 14 giorni o, se ha domicilio o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, ad almeno 28 giorni decorrenti dal momento in cui ha avuto conoscenza della decisione.

CAPO IV ESECUZIONE

Articolo 16 Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte e

b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo, che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

c) se del caso, una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che tale Stato abbia dichiarato di accettare, delle parti del certificato di titolo esecutivo europeo che non consistano nell'indicazione di nomi, indirizzi e numeri o nel barrare le caselle appropriate. Ciascuno Stato membro indica le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al creditore che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti tributi, cauzioni, garanzie, o depositi aggiuntivi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

4. Il creditore non è tenuto a fornire un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione, né ad avere un rappresentante, per l'esecuzione della decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro.

Articolo 22 Accesso alla giustizia durante il procedimento di esecuzione

1. Lo Stato membro dell'esecuzione provvede affinché il debitore possa sottoporre a controllo giurisdizionale l'incompatibilità della decisione giudiziaria con una decisione anteriore, a condizione che

a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti

b) la decisione anteriore soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione,

c) il debitore non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come di titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 23 Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se il debitore ha presentato domanda di rimessione in termini ai sensi dell'articolo 20, di rinnovazione o annullamento della decisione nello Stato membro d'origine, o di controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, nello Stato membro dell'esecuzione, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,

a) sospendere il procedimento di esecuzione, o

b) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

c) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo.

Articolo 24 Informazione sul procedimento di esecuzione

1. Al fine di agevolare l'accesso ai procedimenti di esecuzione per creditori in possesso del titolo esecutivo europeo, gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e

b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri.

2. a comunicazione di tali informazioni ai cittadini deve essere realizzata in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio [16].

[16] GU L 174, del 27.6.2001, pag. 25.

CAPO V TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI

Articolo 25 Transazioni giudiziarie

1. Le transazioni relative ai crediti, concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, su richiesta del creditore, dal giudice che le ha approvate .

2. Il giudice rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo secondo il modello contenuto nell'allegato III.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, a eccezione dell'articolo 5, e le disposizioni del capo IV, a eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 26 Atti pubblici

1. Gli atti pubblici relativi ai crediti, aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro, sono certificati come titoli esecutivi europei, su richiesta del creditore, dall'autorità che gli ha formati o registrati.

2. L'autorità che ha formato o registrato l'atto rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo secondo il modello contenuto nell'allegato IV.

3. L'atto pubblico può essere certificato come titolo esecutivo europeo solo se

a) l'autorità che lo ha formato o registrato ha debitamente informato il debitore, prima che acconsentisse alla formazione e registrazione del documento, della sua esecutorietà diretta in tutti gli Stati membri; e

b) l'avvenuta informazione è attestata dalla presenza, nell'atto, di una clausola firmata dal debitore.

4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, a eccezione dell'articolo 5, e le disposizioni del capo IV, a eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 Determinazione del domicilio o della residenza

1. Per determinare se il debitore ha domicilio o residenza nel territorio dello Stato membro d'origine, il giudice d'origine applica la legge nazionale.

2. Qualora il debitore non sia domiciliato o residente nello Stato membro d'origine, il giudice d'origine, per stabilire se esso ha domicilio o residenza in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.

Articolo 28 Domicilio delle società o altre persone giuridiche

1. Ai fini del presente regolamento, una società o altra persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a) la sua sede statutaria, o

b) la sua amministrazione centrale, oppure

c) il suo centro d'attività principale.

[2. Per quanto riguarda e l'Irlanda ed il Regno Unito, per "sede statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).]

3. Per determinare se un trust è domiciliato nel territorio dello Stato membro d'origine, il giudice d'origine applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 29 Disposizioni transitorie

(1) Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte e agli atti pubblici formati o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Ai fini del paragrafo 1 , un'azione è considerata proposta:

a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al debitore, o

b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

CAPO VIII RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 30 Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001

1. Nulla osta a che il creditore chieda il riconoscimento e l'esecuzione

a) di una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato, di una transazione approvata dal giudice o di un atto pubblico a norma dei capi III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 o

b) di una decisione giudiziaria in applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti, in accordo con l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 44/2001 o

c) di una decisione giudiziaria in applicazione delle convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari, in accordo con l'articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui il creditore chieda che una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria siano certificati come titoli esecutivi europei, il presente regolamento sostituisce, ai fini dei pertinenti procedimenti, i capi III, IV e V del regolamento (CE) n. 44/2001, nonché le disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie contenute nelle convenzioni e nel trattato di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 31 Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio [17] quando , durante il procedimento in corso nello Stato membro d'origine, un atto giudiziario deve essere trasmesso in un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione

[17] GU L 160, del 30.6.2000, pag. 37.

2. Le decisioni emesse ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1348/2000 non possono essere certificate come titoli esecutivi europei.

3. Quando un documento introduttivo del giudizio o un documento equivalente , una citazione a comparire in udienza o una decisione giudiziaria devono essere trasmessi in un altro Stato membro per la notificazione a norma del regolamento (CE) n. 1348/2000, la notificazione deve soddisfare le condizioni di cui al capo III del presente regolamento in quanto necessarie per ottenere un certificato di titolo esecutivo europeo.

4. Nella situazione contemplata al paragrafo 3, il certificato di notificazione o comunicazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1348/2000 è sostituito dal certificato standard riportato all'allegato V del presente regolamento.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Modalità d'applicazione

I modelli di certificato contenuti negli allegati sono aggiornati o modificati con la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 28 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ANEXO I/ BILAG I/ ANHANG I/ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I/ ANNEX I/ ANNEXE I/

ALLEGATO I/ BIJLAGE I/ANEXO I/ LIITE I/ BILAGA I

CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - RESOLUCIÓN JUDICIAL/

ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - RETSAFGØRELSE

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL - ENTSCHEIDUNG/

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ - ÁÐÏÖÁÓÇ/

EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE- JUDGMENT/

CERTIFICAT DE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN - DÉCISION/

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - DECISIONE GIUDIZIARIA/

BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL - BESLISSING/

TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU PARA CRÉDITOS NÃO CONTESTADOS - DECISÃO/

TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSESTÄ - TUOMIO/

INTYG OM EN EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL - DOM

1. Stato membro d'origine:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione:

Indirizzo:

Tel./fax/posta elettronica:

3. Decisione giudiziaria

3.1 Data:

3.2 Numero di riferimento:

3.3 Le parti

3.3.1 Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

3.3.2 Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

4. Debito pecuniario certificato:

4.1 Capitale:

4.1.1 Valuta X EURO

X CORONA SVEDESE

X [LIRA STERLINA]

4.1.2 Se il credito è rateizzato

4.1.2.1 Quota capitale per ciascuna rata

4.1.2.2 Scadenza della prima rata

4.1.2.3 Scadenza delle rate successive

settimanale X mensile X altro (precisare) X

4.1.2.4 Durata del credito

4.1.2.4.1 Indefinita X

4.1.2.4.2 Scadenza dell'ultima rata

4.1.3 Il credito riguarda un'obbligazione solidale dei debitori X

4.2 Interessi

4.2.1 Tasso d'interesse

4.2.1.1 %

4.2.1.2 % superiore al tasso base della BCE

4.2.2 Interessi da riscuotere con decorrenza:

4.3 Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:

5. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine

Sì X No X

6. La decisione ha acquisito l'autorità di cosa giudicata a norma dell'articolo 5, lettera a)

Sì X No X

7. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4

Sì X No X

8. La decisione è conforme all'articolo 5, lettera b)

Sì X No X

9. Se del caso, la decisione è conforme all'articolo 5, lettera c)

Sì X No X Non necessario X

10. Se del caso, la decisione è conforme all'articolo 5, lettera d)

Sì X No X Non necessario X

11. Notificazione o comunicazione del documento introduttivo del giudizio in virtù del capo III, se del caso

Necessaria Sì X No X

11.1 Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

11.1.1 Domicilio del debitore sconosciuto X

11.2 Il documento è stato notificato

11.2.1 a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con

dichiarazione di ricevimento X

11.2.2 a mani proprie al destinatario, con certificazione del funzionario competente X

11.2.3 a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento X

11.2.4 per fax o posta elettronica con dichiarazione di ricevimento X

11.3 Notificazione sostitutiva

11.3.1 La notificazione a mani proprie di cui ai punti 11.2.1 o 11.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì X No X

11.3.2 In caso affermativo, il documento è stato

11.3.2.1 consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore X

11.3.2.1.1 Nome:

11.3.2.1.2 Legame con il debitore

11.3.2.1.2.1 Familiare X

11.3.2.1.2.2 Addetto alla casa X

11.3.2.1.2.3 Altro (precisare) X

11.3.2.2 consegnato a persona adulta al domicilio professionale del debitore X

11.3.2.2.1 Nome:

11.3.2.2.2 Dipendente del debitore Sì X No X

11.3.2.3 depositato nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) X

11.3.2.4 depositato presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12 paragrafo 1 lettera d) X

11.3.2.4.1 Nome e indirizzo di questa autorità

11.3.2.4.2 Notificazione del deposito a norma

dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

11.4 Prova della notificazione o comunicazione

11.4.1 La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 11.2.2. o 11.3

Sì X No X

11.4.2 In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì X No X

11.5 Possibilità di rimedio, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, all'inadempimento dei punti da 11.2 a 11.4

11.5.1 Risulta che il debitore abbia ricevuto personalmente il documento

Sì X No X

11.6 Notificazione o comunicazione in tempo utile

Il termine di risposta accordato al debitore è conforme all'articolo 15, paragrafo 1

Sì X No X

11.7 Debita informazione

Il debitore è stato informato a norma degli articoli 16 e 17

Sì X No X

12. Notificazione o comunicazione della citazione a comparire, se del caso a norma dell'articolo 14

Necessaria Sì X No X

12.1 Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

12.1.1 Domicilio del debitore sconosciuto X

12.2 La citazione a comparire è stata consegnata

12.2.1 a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con

dichiarazione di ricevimento X

12.2.2 a mani proprie al destinatario, certificata dal funzionario competente X

12.2.3 a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento X

12.2.4 per fax o posta elettronica, con dichiarazione di ricevimento X

12.2.5 oralmente, in un'udienza precedente X

12.3 Notificazione sostitutiva

12.3.1 La notificazione a mani proprie di cui ai punti 12.2.1 o 12.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì X No X

12.3.2 In caso affermativo, la citazione a comparire è stata

12.3.2.1 consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore X

12.3.2.1.1 Nome:

12.3.2.1.2 Legame con il debitore

12.3.2.1.2.1 Familiare X

12.3.2.1.2.2 Addetto alla casa X

12.3.2.1.2.3 Altro (precisare) X

12.3.2.2 consegnata a persona adulta al domicilio professionale del debitore X

12.3.2.2.1 Nome:

12.3.2.2.2 Dipendente del debitore Sì X No X

12.3.2.3 depositata nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) X

12.3.2.4 depositata presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

12.3.2.4.1 Nome e indirizzo di questa autorità

12.3.2.4.2 Notificazione del deposito a norma

dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

12.4 Prova della notificazione o comunicazione

12.4.1 La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 12.2.2. o 12.3

Sì X No X

12.4.2 In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì X No X

12.5 Possibilità di rimedio, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, all'inadempimento dei punti da 12.2 a 12.4

12.5.1 Risulta che il debitore abbia ricevuto personalmente il documento

Sì X No X

12.6 Notificazione o comunicazione in tempo utile

Il periodo intercorso fra la notificazione o comunicazione della citazione a comparire e l'udienza è conforme all'articolo 15, paragrafo 2 Sì X No X

12.7 Debita informazione

Il debitore è stato informato a norma dell'articolo 18

Sì X No X

13. Possibilità di rimedio all'inadempimento dei requisiti procedurali secondo l'articolo 19, paragrafo 1

13.1 Data e indirizzo della notificazione o comunicazione della decisione giudiziaria:

Domicilio del debitore sconosciuto X

13.2 La decisione è stata notificata

13.2.1 a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con

dichiarazione di ricevimento X

13.2.2 a mani proprie al destinatario, certificata dal funzionario competente X

13.2.3 a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento X

13.2.4 per fax o posta elettronica con dichiarazione di ricevimento X

13.3 Notificazione sostitutiva

13.3.1 La notificazione a mani proprie di cui ai punti 13.2.1 o 13.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì X No X

13.3.2 In caso affermativo, la decisione giudiziaria è stata

13.3.2.1 consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore X

13.3.2.1.1 Nome:

13.3.2.1.2 Legame con il debitore

13.3.2.1.2.1 Familiare X

13.3.2.1.2.2 Addetto alla casa X

13.3.2.1.2.4 Altro (precisare) X

13.3.2.2 consegnata a persona adulta al domicilio professionale del debitore X

13.3.2.2.1 Nome:

13.3.2.2.2 Dipendente del debitore Sì X No X

13.3.2.3 depositata nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) X

13.3.2.4 depositata presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12 paragrafo 1, lettera d) X

13.3.2.4.1 Nome e indirizzo di questa autorità

13.3.2.4.2 Notificazione del deposito a norma

dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

13.4 Prova della notificazione o comunicazione

13.4.1 La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 13.2.2. o 13.3

Sì X No X

13.4.2 In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì X No X

13.5 Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione con mezzo ordinari

Sì X No X

13.6 Il termine per proporre l'impugnazione ordinaria è stato conforme all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Sì X No X

13.7 Il debitore è stato debitamente informato della possibilità di impugnare la decisione secondo l 'articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

Sì X No X

Fatto a Data:

Firma e/o timbro...

ANEXO II/ BILAG II/ ANHANG II/ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II/ ANNEX II/ ANNEXE II/

ALLEGATO II/ BIJLAGE II/ANEXO II/ LIITE II/ BILAGA II

TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO DE MEDIDAS CAUTELARES

ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - SIKRENDE RETSMIDLER

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL FÜR SICHERUNGSMASSNAHMEN

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ ÃÉÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÌÅÔÑÁ

EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE FOR PROTECTIVE MEASURES

CERTIFICAT DE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN aux fins de mesures conservatoires

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI

BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL VOOR BEWARENDE MAATREGELEN

CERTIFICADO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU PARA EFEITOS DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES

TURVAAMISTOIMIA KOSKEVA EUROOPPALAINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYS

INTYG OM EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Stato membro d'origine:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione:

Indirizzo:

Tel./fax/posta elettronica:

3. Decisione giudiziaria

3.1 Data:

3.2 Numero di riferimento:

3.3 Le parti

3.3.1 Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

3.3.2 Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

4. Debito pecuniario certificato:

4.1 Capitale:

4.1.1 Valuta X EURO

X CORONA SVEDESE

X [LIRA STERLINA]

4.1.2 Se il credito è rateizzato

4.1.2.1 Quota capitale per ciascuna rata

4.1.2.2 Scadenza della prima rata

4.1.2.3 Scadenza delle rate successive

settimanale X mensile X bimestrale X

altro (precisare) X

4.1.2.4 Durata del credito

4.1.2.4.1 Indefinita X o

4.1.2.4.2 Scadenza dell'ultima rata

4.1.3 Il credito riguarda un'obbligazione solidale dei debitori X

4.2 Interessi

4.2.1 Tasso d'interesse

4.2.1.1 % o

4.2.1.2 % superiore al tasso base della BCE

4.2.2 Interessi da riscuotere con decorrenza:

4.3 Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:

5. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine

Sì X No X

6. La decisione è esecutiva per un periodo limitato Sì X No X

6.1 In caso affermativo, indicare fino a quale giorno è esecutiva

7. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4

Sì X No X

8. La decisione è conforme all'articolo 5, lettera b)

Sì X No X

9. Se del caso, la decisione è conforme all'articolo 5, lettera c)

Sì X No X Non necessario X

10. Se del caso, la decisione è conforme all'articolo 5, lettera d)

Sì X No X Non necessario X

11. Notificazione o comunicazione del documento introduttivo del giudizio in virtù del capo III, se del caso

Necessaria Sì X No X

11.1 Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

11.1.1 Domicilio del debitore sconosciuto X

11.2 Il documento è stato notificato

11.2.1 a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con

dichiarazione di ricevimento X

11.2.2 a mani proprie al destinatario, con certificazione del funzionario competente X

11.2.3 a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento X

11.2.4 per fax o posta elettronica con dichiarazione di ricevimento X

11.3 Notificazione sostitutiva

11.3.1 La notificazione a mani proprie di cui ai punti 11.2.1 o 11.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine Sì X No X

11.3.2 In caso affermativo, il documento è stato

11.3.2.1 consegnato a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore X

11.3.2.1.1 Nome:

11.3.2.1.2 Legame con il debitore

11.3.2.1.2.1 Familiare X

11.3.2.1.2.2 Addetto alla casa X

11.3.2.1.2.3 Altro (precisare) X

11.3.2.2 consegnato a persona adulta al domicilio professionale del debitore X

11.3.2.2.1 Nome:

11.3.2.2.2 Dipendente del debitore Sì X No ......X

11.3.2.3 depositato nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) X

11.3.2.4 depositato presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo l, lettera d) X

11.3.2.4.1 Nome e indirizzo di questa autorità

11.3.2.4.2 Notificazione del deposito a norma

dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

11.4 Prova della notificazione o comunicazione

11.4.1 La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 11.2.2. o 11.3

Sì X No X

11.4.2 In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì X No X

11.5 Possibilità di rimedio, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, all'inadempimento dei punti da 11.2 a 11.4

11.5.1 Risulta che il debitore abbia ricevuto personalmente il documento

Sì X No X

11.6 Notificazione o comunicazione in tempo utile

Il termine di risposta accordato al debitore è conforme all'articolo 15, paragrafo 1

Sì X No X

11.7 Debita informazione

Il debitore è stato informato a norma degli articoli 16 e 17

Sì X No X

12. Notificazione o comunicazione della citazione a comparire, se del caso a norma dell'articolo 14

Necessaria Sì X No X

12.1 Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

12.1.1 Domicilio del debitore sconosciuto X

12.2 La citazione a comparire è stata consegnata

12.2.1 a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con

dichiarazione di ricevimento X

12.2.2 a mani proprie al destinatario, certificata dal funzionario competente X

12.2.3 a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento X

12.2.4 per fax o posta elettronica, con dichiarazione di ricevimento X

12.2.5 oralmente, in un'udienza precedente X

12.3 Notificazione sostitutiva

12.3.1 La notificazione a mani proprie di cui ai punti 12.2.1 o 12.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì X No X

12.3.2 In caso affermativo, la citazione a comparire è stata

12.3.2.1 consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore X

12.3.2.1.1 Nome:

12.3.2.1.2 Legame con il debitore

12.3.2.1.2.1 Familiare X

12.3.2.1.2.2 Addetto alla casa X

12.3.2.1.2.3 Altro (precisare) X

12.3.2.2 consegnata a persona adulta al domicilio professionale del debitore X

12.3.2.2.1 Nome:

12.3.2.2.2 Dipendente del debitore Sì X No X

12.3.2.3 depositata nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) X

12.3.2.4 depositata presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

12.3.2.4.1 Nome e indirizzo di questa autorità

12.3.2.4.2 Notificazione del deposito a norma

dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

12.4 Prova della notificazione o comunicazione

12.4.1 La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 12.2.2. o 12.3

Sì X No X

12.4.2 In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì X No X

12.5 Possibilità di rimedio, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, all'inadempimento dei punti da 12.2 a 12.4

12.5.1 Risulta che il debitore abbia ricevuto personalmente il documento

Sì X No X

12.6 Notificazione o comunicazione in tempo utile

Il periodo intercorso fra la notificazione o comunicazione della citazione a comparire e l'udienza è conforme all'articolo 15, paragrafo 2 Sì X No X

12.7 Debita informazione

Il debitore è stato informato a norma dell'articolo 18

Sì X No X

13. Possibilità di rimedio all'inadempimento dei requisiti procedurali secondo l'articolo 19, paragrafo 1

13.1 Data e indirizzo della notificazione o comunicazione della decisione giudiziaria:

Domicilio del debitore sconosciuto X

13.2 La decisione è stata notificata

13.2.1 a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con

dichiarazione di ricevimento X

13.2.2 a mani proprie al destinatario, certificata dal funzionario competente X

13.2.3 a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento X

13.2.4 per fax o posta elettronica con dichiarazione di ricevimento X

13.3 Notificazione sostitutiva

13.3.1 La notificazione a mani proprie di cui ai punti 13.2.1 o 13.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì X No X

13.3.2 In caso affermativo, la decisione giudiziaria è stata

13.3.2.1 consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore X

13.3.2.1.1 Nome:

13.3.2.1.2 Legame con il debitore

13.3.2.1.2.1 Familiare X

13.3.2.1.2.2 Addetto alla casa X

13.3.2.1.2.4 Altro (precisare) X

13.3.2.2 consegnata a persona adulta al domicilio professionale del debitore X

13.3.2.2.1 Nome:

13.3.2.2.2 Dipendente del debitore Sì X No X

13.3.2.3 depositata nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) X

13.3.2.4 depositata presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

13.3.2.4.1 Nome e indirizzo di questa autorità

13.3.2.4.2 Notificazione del deposito a norma

dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) X

13.4 Prova della notificazione o comunicazione

13.4.1 La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 13.2.2. o 13.3

Sì X No X

13.4.2 In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì X No X

13.5 Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione con mezzo ordinario

Sì X No X

13.6 Il termine per proporre l'impugnazione ordinaria è stato conforme all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Sì X No X

13.7 Il debitore è stato debitamente informato della possibilità di impugnare la decisione secondo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) Sì X No X

Fatto a Data:

Firma e/o timbro...

ANEXO III/ BILAG III/ ANHANG III/ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ III/ ANNEX III/ ANNEXE III/

ALLEGATO III/ BIJLAGE III/ANEXO III/ LIITE III/ BILAGA III

VALORACIÓN DEL CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - TRANSACCIÓN JUDICIAL

ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - RETSFORLIG

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL -PROZESSVERGLEICH

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ- ÄÉÊÁÓÔÉÊÏÓ ÓÕÌÂÉÂÁÓÌÏÓ

EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE- COURT SETTLEMENT

Certificat de titre exécutoire européen - Transaction judiciaire

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL - GERECHTELIJKE SCHIKKING

CERTIFICADO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU - TRANSACÇÃO JUDICIAL

TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSESTÄ - TUOMIOISTUIMESSA TEHTY SOVINTO

INTYG OM EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL - INFÖR DOMSTOL INGÅNGEN FÖRLIKNING

1. Stato membro d'origine:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Organo giurisdizionale dinanzi il quale è stata conclusa la transazione:

Indirizzo:

Tel./fax/posta elettronica:

3. Transazione giudiziaria

3.1 Data:

3.2 Numero di riferimento:

3.3 Le parti

3.3.1 Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

3.3.2 Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

4. Debito pecuniario certificato:

4.1 Capitale:

4.1.1 Valuta EURO X

CORONA SVEDESE X

[LIRA STERLINA] X

4.1.2 Se il credito è rateizzato

4.1.2.1 Quota capitale per ciascuna rata

4.1.2.2 Scadenza della prima rata

4.1.2.3 Scadenza delle rate successive

settimanale X mensile X altro (precisare) X 4.1.2.4 Durata del credito

4.1.1.4.1 Indefinita X

4.1.1.4.2 Scadenza dell'ultima rata

4.1.3 Il credito riguarda un'obbligazione solidale dei debitori X

4.2 Interessi

4.2.1 Tasso d'interesse

4.2.1.1 % o

4.2.1.2 % superiore al tasso base della BCE

4.2.2 Interessi da riscuotere con decorrenza:

4.3 Importo delle spese rimborsabili se specificato nella transazione giudiziaria:

5. La transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d'origine

Sì X No X

Fatto a Data:

Firma e/o timbro...

ANEXO IV/ BILAG IV/ ANHANG IV/ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IV/ ANNEX IV/ ANNEXE IV/

ALLEGATO IV/ BIJLAGE IV/ANEXO IV/ LIITE IV/ BILAGA IV

CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA

ATTEST SOM ET EUROPÆISK TVANGSFULDBYRDELSESDOKUMENT - BEKRÆFTET DOKUMENT

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VOLLSTRECKUNGSTITEL -ÖFFENTLICHE URKUNDE

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÅÊÔÅËÅÓÔÏÕ ÔÉÔËÏÕ- ÄÇÌÏÓÉÏ ÅÃÃÑÁÖÏ

EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER CERTIFICATE- AUTHENTIC INSTRUMENT

CERTIFICAT de titre exécutoire européen - Acte aUTHENTIque

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - ATTO PUBBLICO

BEWIJS VAN WAARMERKING ALS EUROPESE EXECUTORIALE TITEL - AUTHENTIEKE AKTE

CERTIFICADO DE TÍTULO EXECUTIVO EUROPEU - ACTO AUTÊNTICO

TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSESTÄ - VIRALLINEN ASIAKIRJA

INTYG OM EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL - OFFICIELL HANDLING

1. Stato membro d'origine:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Autorità che ha formato l'atto

2.1 Nome:

2.2 Indirizzo:

2.3 Tel./fax/posta elettronica:

2.4 Notaio X

2.5 Autorità amministrativa X

2.6 Organo giurisdizionale X

2.7 Altro (precisare) X

3. Atti autentici

3.1 Data:

3.2 Numero di riferimento:

3.3 Le parti

3.3.1 Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

3.3.2 Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

4. Debito pecuniario certificato:

4.1 Capitale:

4.1.1 Valuta EURO X

CORONA SVEDESE X

[LIRA STERLINA] X

4.1.2 Se il credito è rateizzato

4.1.2.1 Quota capitale per ciascuna rata

4.1.2.2 Scadenza della prima rata

4.1.2.3 Scadenza delle rate successive

settimanale X mensile X altro (precisare) X

4.1.2.4 Durata del credito

4.1.1.4.1 Indefinita X o

4.1.1.4.2 Scadenza dell'ultima rata

4.1.3 Il credito riguarda un'obbligazione solidale dei debitori X

4.2 Interessi

4.2.1 Tasso d'interesse

4.2.1.1 % o

4.2.1.2 % superiore al tasso base della BCE

4.2.2 Interessi da riscuotere con decorrenza:

4.3 Importo delle spese rimborsabili se specificato nell'atto pubblico:

5. Il debitore è stato informato dell'esecutorietà diretta dell'atto autentico prima di dare il consenso a norma dell'articolo 26, paragrafo 3 Sì X No X

6. L'atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d'origine

Sì X No X

Fatto a Data:

Firma e/o timbro...

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI AVVENUTA O NON AVVENUTA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN DOCUMENTO

(Articolo 10 del regolamento (CE) n.1348/2000 del Consiglio)

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

12.1 Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

12.2 Il documento è stato notificato

12.2.1 a mani proprie al destinatario con dichiarazione di ricevimento X

12.2.2 a mani proprie al destinatario, con certificazione del funzionario competente X

12.2.3 a mezzo posta al destinatario con acclusa dichiarazione di ricevimento X

12.2.4 con altri mezzi di telecomunicazione con acclusa dichiarazione di ricevimento

12.2.4.1 Fax X

12.2.4.2 Posta elettronica (e-mail) X

12.2.4.3 Altro (precisare) X

12.3 Notificazione sostitutiva

12.3.1 La notificazione a mani proprie di cui ai punti 12.2.1 o 12.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine Sì X No X

12.3.2 In caso affermativo, il documento è stato

12.3.2.1 consegnato a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del destinatario X

12.3.2.1.1 Nome:

12.3.2.1.2 Legame con il destinatario

12.3.2.1.2.1 Familiare X

12.3.2.1.2.2 Addetto alla casa X

12.3.2.1.2.3 Altro (precisare) X

12.3.2.2 consegnato a persona adulta al domicilio professionale del

destinatario X

12.3.2.2.1 Nome:

12.3.2.2.2 Dipendente del destinatario Sì X No X

12.3.2.3 depositato nella cassetta delle lettere del destinatario X

12.3.2.4 depositato presso un'autorità pubblica X

12.3.2.4.1 Nome e indirizzo di questa autorità

12.3.2.4.2 Notificazione del deposito nella cassetta delle lettere del destinatario

12.3.2.5 notificato o comunicato nella seguente forma particolare (precisare)

12.4 Il documento è stato consegnato secondo una delle forme di cui ai punti 12.2 o 12.3 (indicare la forma precisa al punto rispettivo) non già al destinatario ma al suo rappresentante

Sì X No X

12.4.1 In caso affermativo, nome e indirizzo del rappresentante

12.4.2 Status del rappresentante

12.4.2.1 Rappresentante autorizzato, avvocato X

12.4.2.2 Rappresentante legale di una persona giuridica X

12.4.2.3 Altro (precisare) X

12.5 La notificazione o comunicazione è stata eseguita in conformità con la legge dello Stato membro in cui è stata effettuata Sì X No X

12.6 Il destinatario del documento è stato informato (oralmente) (per iscritto) che può rifiutare di accettarlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente di sua comprensione Sì X No X

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile eseguire la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione X

14. RIFIUTO DEL DOCUMENTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare il documento a causa della lingua utilizzata. Il documento è allegato al presente certificato. X

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEL DOCUMENTO

15.1 Indirizzo sconosciuto X

15.2 Destinatario irreperibile X

15.3 Impossibilità di notificare il documento entro la data o

la scadenza di cui al punto 6.2 X

15.4 Altro (precisare) X

Il documento è allegato al presente certificato.

Fatto a

Data:

Firma e/o timbro