52002PC0151

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile /* COM/2002/0151 def. */

Gazzetta ufficiale n. 181 E del 30/07/2002 pag. 0295 - 0302


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1999, la cooperazione scientifica e tecnologica è individuata come un settore di grande interesse e potenzialità.

Nella sua comunicazione del 19 luglio 1996 dal titolo "Promuovere la cooperazione in materia di RST con le economie emergenti del mondo" (COM(96) 344 def.), la Commissione, tra l'altro, raccomandava all'Unione di contemplare la possibilità di concludere accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con taluni paesi ad economia emergente.

Nella sua risoluzione del 14 marzo 1997 concernente la comunicazione di cui sopra, il Parlamento europeo "invita la Commissione a negoziare, nel contesto tipico di ogni paese, accordi bilaterali che istituiscano un contesto giuridico per la promozione della cooperazione e della RST".

2. Il 20 marzo 2000 l'ambasciatore del Cile presso l'Unione europea ha presentato al commissario Busquin la richiesta ufficiale del Cile di avviare negoziati con la Comunità in vista di un accordo specifico di cooperazione scientifica e tecnologica. I contatti esplorativi hanno confermato che una più intensa cooperazione con il Cile nel settore scientifico e tecnologico sarebbe di reciproco interesse per entrambe le parti.

3. Il 20 aprile 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile. Il 10 luglio 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile. I negoziati hanno portato al progetto di accordo qui accluso e al relativo allegato sui diritti di proprietà intellettuale, siglati l'11 dicembre 2001 a Santiago del Cile.

4. Il progetto di accordo, da concludere per cinque anni e tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata, è stato negoziato nel contesto di una promozione ed intensificazione della cooperazione tra il Cile e l'Unione europea, in considerazione dell'importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo economico e sociale e del desiderio reciproco di ampliare e rafforzare le attività di cooperazione in settori di interesse comune.

Il progetto di accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività importanti ai fini dell'accordo, della non discriminazione, dell'effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.

La cooperazione sarà soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti in ciascuna delle Parti.

La cooperazione ai sensi del presente accordo può vertere su tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (di seguito: "RST") che rientrano nella prima azione prevista dal programma quadro ai sensi dell'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea e tutte le analoghe attività di RST svolte in Cile nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici. Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione del Cile, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

5. Il progetto di accordo prevede:

- la partecipazione di organismi cileni di RST a progetti di RST nell'ambito del programma quadro e la reciproca partecipazione di organismi di RST aventi sede nella Comunità a progetti cileni intrapresi in settori analoghi. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna Parte;

- la collaborazione a progetti di RST già in atto in conformità delle procedure previste dai programmi di RST di ciascuna Parte;

- progetti comuni di RST, in particolare quelli riguardanti attività scientifiche e tecnologiche innovative;

- visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici nonché di specialisti impegnati, nel settore pubblico, in quello privato e nel mondo accademico, nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche in campo scientifico e tecnologico;

- l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop e la partecipazione di esperti a tali attività;

- reti scientifiche e la formazione dei ricercatori;

- azioni concertate per la diffusione dei risultati e lo scambio di esperienze sui progetti comuni di RST finanziati o per il coordinamento di tali progetti;

- scambi e condivisione di attrezzature e materiali, compreso l'uso in comune di strutture di ricerca avanzate;

- lo scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo;

- qualsiasi altra modalità raccomandata dal comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le Parti;

- attività di cooperazione subordinate alla disponibilità di fondi e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi del Cile e della Comunità; sono esclusi i trasferimenti di fondi.

6. La diffusione e l'uso delle informazioni nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune ai sensi del presente accordo sono soggetti alle disposizioni dell'allegato "Diritti di proprietà intellettuale", che costituisce parte integrante dell'accordo.

Il principio di non discriminazione di cui al punto I.3 del suddetto allegato deve proteggere i partecipanti della Comunità a programmi ed attività cileni da qualsiasi trattamento discriminatorio, anche per quanto riguarda la diffusione e l'uso dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale. Il comitato direttivo riesamina, tra l'altro, l'effettiva applicazione dell'accordo e controlla che non vi siano discriminazioni nei confronti dei partecipanti.

7. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida di procedere alla firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile e autorizzi il presidente del Consiglio a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità europea.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C.

considerando quanto segue:

(1) Il 1° febbraio 1999 è entrato in vigore un accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [2].

[2] GU L 42 del 16.2.1999, pag. 46.

(2) Nella sua risoluzione del 14 marzo 1997 sulla comunicazione della Commissione "Promuovere la cooperazione in materia di RST con le economie emergenti del mondo" (COM(96) 344 def.), il Parlamento europeo "invita la Commissione a negoziare, nel contesto tipico di ogni paese, accordi bilaterali che istituiscano un contesto giuridico per la promozione della cooperazione e della RST" [3].

[3] GU C 115 del 14.4.1997, pag. 236.

(3) La Comunità europea e la Repubblica del Cile svolgono programmi specifici di RST in settori di interesse comune.

(4) In base all'esperienza passata, entrambe le Parti hanno espresso il desiderio di istituire un quadro per una più ampia e profonda collaborazione scientifica e tecnologica.

(5) Il presente accordo di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia rientra nell'ambito della cooperazione globale tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile.

(6) Con decisione del 10 luglio 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile. I negoziati, svoltisi conformemente alle direttive negoziali, hanno portato al progetto di accordo qui accluso e al relativo allegato sui diritti di proprietà intellettuale.

(7) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato l'11 dicembre 2001,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità",

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DEL CILE, in appresso denominata "il Cile", dall'altra,

in appresso denominate "le Parti",

CONSIDERATO l'accordo quadro di cooperazione concluso il 20 dicembre 1990 tra il governo della Repubblica del Cile e la Comunità economica europea;

CONSIDERATI l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale e l'articolo 16 dell'accordo quadro firmato il 21 giugno 1996 a Firenze;

CONSIDERATA l'attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e il Cile;

CONSIDERATO che la Comunità e il Cile stanno attualmente svolgendo attività di ricerca e sviluppo tecnologico comprendenti progetti di dimostrazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera d), in settori di interesse comune e che le Parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità;

DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti;

CONSIDERATO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Cile e la Comunità rientra nella cooperazione generale tra il Cile e la Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Obiettivo

Le Parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di ricerca e sviluppo in cooperazione tra la Comunità e il Cile in settori scientifici e tecnologici di interesse comune.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "attività di cooperazione", qualunque attività che le Parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca comune;

b) "informazioni", dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni effettuate nel quadro del presente accordo e qualsiasi altro dato ritenuto necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione e, eventualmente, dalle Parti stesse;

c) "proprietà intellettuale", la definizione datane dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, e dall'accordo TRIPS;

d) "ricerca comune", progetto di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione condotto con il sostegno finanziario di una o di entrambe le Parti e che comporta la collaborazione tra partecipanti della Comunità e del Cile;

e) "progetto di dimostrazione", progetto mirante a dimostrare la redditività economica di nuove tecnologie, processi, servizi o prodotti che offrono un vantaggio economico potenziale ma che non possono essere commercializzati come tali;

f) "ricerca e sviluppo" (R&S), attività creativa svolta in maniera sistematica per aumentare il patrimonio umano, culturale, sociale e tecnologico di conoscenze e l'uso di tali conoscenze per ricavare nuove applicazioni;

g) "partecipante" o "organismo di ricerca", qualsiasi persona, istituto di ricerca o altro soggetto giuridico o impresa, avente sede nella Comunità o in Cile, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le Parti stesse.

Articolo 3 - Principi

Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

b) accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna Parte;

c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d) tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4 - Ambito della cooperazione

1. La cooperazione ai sensi del presente accordo può vertere su tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in appresso denominate "RST", rientranti nella prima azione prevista dal programma quadro e definite dall'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea, e su tutte le analoghe attività di RST svolte in Cile nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione del Cile, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo 5 - Modalità di cooperazione

Le Parti favoriscono la partecipazione degli organismi di ricerca e sviluppo tecnologico alle attività di cooperazione di cui al presente accordo nell'osservanza delle rispettive politiche e normative interne, per offrire opportunità simili di partecipazione alle rispettive attività nell'ambito della ricerca, della tecnologia e dello sviluppo scientifico.

Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

1. partecipazione di organismi cileni di RST a progetti di RST nell'ambito del programma quadro e reciproca partecipazione di organismi di RST aventi sede nella Comunità a progetti cileni intrapresi in settori analoghi. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna Parte;

2. collaborazione a progetti di RST già in atto in conformità delle procedure previste dai programmi di RST di ciascuna Parte;

3. progetti comuni di RST nell'ambito delle rispettive politiche in campo scientifico e tecnologico, in particolare quelli riguardanti attività scientifiche e tecnologiche innovative;

4. visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici nonché di specialisti impegnati, nel settore pubblico, in quello privato e nel mondo accademico, nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche in campo scientifico e tecnologico;

5. organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi e workshop e partecipazione di esperti a tali attività;

6. reti scientifiche e formazione dei ricercatori;

7. azioni concertate per la diffusione dei risultati e scambio di esperienze sui progetti comuni di RST finanziati o per il coordinamento di tali progetti;

8. scambi e condivisione di attrezzature e materiali, compreso l'uso in comune di strutture di ricerca avanzate;

9. scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione nell'ambito del presente accordo;

10. qualsiasi altra modalità raccomandata dal comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le Parti.

Articolo 6 - Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

a) Il compito di coordinare e di agevolare le attività di cooperazione previste dal presente accordo è svolto, per il Cile, dalla Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (CONICYT), organo decentrato del ministero dell'Istruzione dotato di personalità giuridica, o da altri organismi che il Cile può rendere noti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta e, per la Comunità, dai servizi della Commissione europea incaricati delle politiche e delle attività comunitarie di RST in qualità di agenti esecutivi.

b) Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnologica, in appresso denominato "comitato direttivo", incaricato della gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da un uguale numero di rappresentanti ufficiali per ciascuna Parte e ha due copresidenti nominati dalle Parti; esso stabilisce il proprio regolamento interno.

c) Il comitato direttivo svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

1. promuovere e controllare le varie attività di cooperazione di cui agli articoli 2 e 4 del presente accordo nonché le attività intraprese nell'ambito della RST ai fini dello sviluppo;

2. indicare per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 5, primo e secondo trattino, tra i possibili settori di cooperazione nel campo della RST, i settori o sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

3. ai sensi dell'articolo 5, secondo trattino, proporre ai ricercatori di entrambe le Parti di collaborare in progetti che possano essere reciprocamente vantaggiosi e complementari;

4. formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, decimo trattino;

5. consigliare le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione in modo conforme ai principi enunciati nel presente accordo;

6. vigilare sul buon funzionamento e sull'attuazione del presente accordo e valutare i progetti di cooperazione in corso ai quali il Cile partecipa in qualità di paese in via di sviluppo nel quadro delle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo;

7. presentare ogni anno alle Parti una relazione sulla situazione, sui risultati e sull'efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo. La relazione è trasmessa alla commissione comune istituita nell'ambito dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e il Cile del giugno 1996.

d) Il comitato direttivo si riunisce di norma una volta all'anno, preferibilmente prima della riunione della commissione mista istituita dall'accordo quadro di cooperazione del 1996, secondo un calendario concordato, e informa detta commissione dell'esito delle riunioni; queste ultime si svolgono alternativamente nella Comunità e in Cile. Su richiesta di una delle Parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

e) Le decisioni del comitato direttivo sono prese consensualmente. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l'elenco delle decisioni e i principali punti discussi. I verbali sono approvati dai due copresidenti del comitato direttivo.

f) Ciascuna Parte si fa carico delle spese relative alla propria partecipazione alle riunioni del comitato direttivo. Ciascuna Parte si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno dei propri partecipanti alle riunioni del comitato direttivo. Gli altri costi relativi alle riunioni del comitato direttivo sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 7 - Disposizioni finanziarie

a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio delle Parti nonché alle politiche e ai programmi di ciascuna di esse. I costi delle attività di cooperazione selezionate sono ripartiti tra i partecipanti senza trasferimento di fondi da una Parte all'altra.

b) Qualora uno specifico meccanismo di cooperazione di una delle Parti conferisca un sostegno economico ai partecipanti dell'altra, le sovvenzioni e i contributi finanziari o di altra natura di una Parte ai partecipanti dell'altra a sostegno di dette attività sono esenti da qualsiasi onere o dazio doganale in conformità delle leggi e delle altre disposizioni in vigore sul territorio di ciascuna Parte.

c) Le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera a) non si applicano ai progetti di RST cui il Cile partecipa in qualità di paese in via di sviluppo, finanziati nell'ambito delle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo 8 - Circolazione di personale e attrezzature

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna Parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone, materiali, dati e attrezzature impegnate o impiegati nelle attività di cooperazione elaborate dalle Parti in base alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9 - Diffusione e uso delle informazioni

1. La diffusione e l'uso delle informazioni nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune promossa ai sensi del presente accordo sono soggetti alle prescrizioni previste dall'allegato del presente accordo.

2. L'allegato "Diritti di proprietà intellettuale" è parte integrante del presente accordo.

Articolo 10 - Efficacia territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica del Cile, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nel territorio di paesi terzi in conformità del diritto internazionale.

Articolo 11 - Entrata in vigore, denuncia dell'accordo e composizione delle controversie

a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna Parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive, necessarie procedure interne.

(b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio, previa valutazione effettuata nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.

c) Le Parti possono concordare modifiche al presente accordo. Tali modifiche entrano in vigore secondo le modalità di cui alla lettera a).

d) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione del presente accordo non pregiudica la validità e la durata delle intese raggiunte nel quadro dello stesso, né i diritti e gli obblighi specifici disciplinati dall'allegato.

e) Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le Parti.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a .................il ........................, in duplice copia, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per la Repubblica del Cile

ALLEGATO - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'"accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile", in appresso denominato "l'accordo".

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo, salvo se diversamente convenuto tra le Parti.

II. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ai fini del presente allegato il termine "proprietà intellettuale" ha il significato di cui all'articolo 2, lettera c) dell'accordo.

2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle Parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna Parte e i suoi partecipanti provvedono affinché l'altra Parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato lascia impregiudicate e non modifica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una Parte e i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l'uso delle informazioni, che saranno stabilite dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna Parte.

3. Le Parti si attengono inoltre ai seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base all'accordo:

a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti e i partecipanti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro un termine ragionevole, qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito dell'accordo o le modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;

b) sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle Parti e dei loro partecipanti;

c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra Parte rispetto al trattamento riservato ai propri partecipanti;

d) protezione delle informazioni commerciali riservate.

4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan - TMP) riguardante la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca comune. Prima della stipulazione dei corrispondenti contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, il piano di gestione della tecnologia è approvato dall'agenzia competente ad erogare i fondi della Parte finanziatrice della ricerca. Il piano di gestione della tecnologia è elaborato, nell'osservanza della normativa in vigore in ciascuna Parte, tenendo conto delle finalità della ricerca comune, del relativo contributo finanziario o di altra natura delle Parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, del trasferimento di dati, beni o servizi la cui esportazione è controllata, degli obblighi imposti dalle leggi applicabili e di ogni altro elemento che i partecipanti ritengano rilevante. I piani congiunti di gestione della tecnologia definiscono inoltre i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale in relazione alle ricerche condotte da ricercatori in visita (cioè ricercatori che non provengono né dalle Parti né da organismi partecipanti) e alle informazioni scaturite da tali ricerche.

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire attività comuni di ricerca e stabilire i rispettivi diritti e obblighi.

Con riferimento alla proprietà intellettuale, di norma il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti e obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia definisce inoltre il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables).

5. Le informazioni o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune e non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite, con il consenso delle Parti, secondo i principi stabiliti dal piano medesimo. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla ricerca comune che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tali informazioni o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

6. Ciascuna Parte provvede affinché siano attribuiti all'altra Parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.

7. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori oggetto dell'accordo, ciascuna Parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù dell'accordo medesimo siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

i) la diffusione e l'uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo e

ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

8. Il recesso dall'accordo o la sua cessazione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti ai partecipanti a norma del presente allegato.

III. OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE E LETTERATURA SCIENTIFICA

Ai diritti d'autore spettanti alle Parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e dell'accordo TRIPS. I diritti di proprietà intellettuale non hanno per oggetto le idee, le procedure, i metodi e i concetti matematici in quanto tali, bensì la loro espressione. Le limitazioni o le deroghe ai diritti esclusivi sono ammesse solo in casi specifici e non possono impedire il normale sfruttamento dei risultati né pregiudicare indebitamente i legittimi interessi del titolare del diritto.

Fatto salvo quanto previsto nelle sezioni IV e V, e tranne se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati in comune dalle Parti o dai partecipanti. Sulla base della regola generale di cui sopra si applicano le seguenti procedure:

1. in caso di pubblicazione ad opera di una Parte o di un suo organismo pubblico di opere quali riviste, articoli, relazioni e libri, inclusi video e software, che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.

2. Le Parti si adoperano affinché sia data la massima diffusione possibile alle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo e pubblicate da editori indipendenti.

3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori, salvo se un autore chieda di non essere citato. Ogni copia deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle Parti in termini di cooperazione.

IV. INVENZIONI ED ALTRI RISULTATI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Le invenzioni e gli altri risultati scientifici e tecnologici derivanti da attività di cooperazione tra le Parti sono di proprietà di queste ultime salvo se diversamente convenuto tra le stesse.

V. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni riservate di carattere documentale

1. Ciascuna Parte o, se del caso, le sue agenzie o i suoi partecipanti, indica quanto prima, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all'accordo sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

b) valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;

c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le Parti e i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo siano riservate.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate, ad esempio mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La Parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell'accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla Parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai suoi servizi governativi ed organismi interessati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata a un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.

4. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le Parti collaborano al fine di elaborare procedure per la richiesta ed il rilascio del consenso scritto preliminare a una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna Parte si impegna a dare il proprio consenso nei limiti delle politiche, della regolamentazione e della legislazione nazionali.

B Informazioni riservate di carattere non documentale

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti comuni, le Parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti dal presente accordo per le informazioni documentali, a condizione che, nel momento in cui esse vengono comunicate, i soggetti che ricevono tali informazioni riservate siano già stati informati per iscritto del loro carattere confidenziale.

C. Controllo

Ciascuna Parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle Parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti si consultano quindi per definire le linee di condotta da seguire.

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore(i) di intervento: RST

Attività: cooperazione scientifica e tecnologica internazionale

Titolo dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

1.1. Linee di bilancio interessate

Le spese connesse alla realizzazione e al controllo dell'accordo saranno imputate alle linee di bilancio specifiche dei programmi previsti dal programma quadro comunitario di RST (capitoli di bilancio B6-61 e B6-62).

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Metodo di calcolo del costo totale annuo dell'azione (stima)

a. Attività preparatorie, revisione delle attività di cooperazione: riunioni del comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnologica, scambio di informazioni, visite di funzionari ed esperti in Cile 50 000 EUR

b. Workshop/riunioni scientifiche e tecniche 60 000 EUR

TOTALE: 110 000 EUR/anno

Tale importo di 110 000 EUR/anno è ripartito come segue: 30% sulla linea di bilancio B6-6211 e 70%, in parti uguali, sulle linee di bilancio del capitolo B6-61.

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

- Con base giuridica. [Programma pluriennale - Codecisione (con riferimento finanziario privilegiato)]

4.1. Denominazioni e riferimento

- Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 170, paragrafo 2 e dell'articolo 300, paragrafo 2.

- Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002).

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

L'intervento finanziario della Comunità è indispensabile in quanto la cooperazione prevista rientra nell'attuazione dei programmi quadro, compresa la parte finanziaria: partecipazione del Cile a taluni programmi specifici e spese amministrative sostenute dalla Comunità (missioni di funzionari comunitari, organizzazione di seminari nella Comunità e in Cile).

5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'obiettivo principale è dare impulso alla cooperazione tra la CE e il Cile nel campo della RST nei settori previsti dai programmi quadro.

- L'accordo intende consentire alla Comunità e al Cile di trarre reciproco vantaggio dai progressi scientifici e tecnici frutto dei rispettivi programmi di ricerca attraverso la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria cilena ai progetti di ricerca comunitari e la partecipazione autonoma e non sovvenzionata di organismi aventi sede nella Comunità a progetti cileni.

- I beneficiari dell'accordo nella CE ed in Cile saranno le comunità scientifiche, l'industria e la popolazione in generale grazie agli effetti diretti e indiretti della cooperazione.

5.1.2. Durata dei lavori

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quinquennio in quinquennio, previa valutazione effettuata nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

5.2.1. Natura della spesa

Sovvenzione al 100% (missioni in Cile di funzionari della Commissione e di esperti; organizzazione di workshop, seminari e riunioni nella Comunità europea e in Cile).

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Spese di funzionamento di natura amministrativa e tecnica comprese nella parte B (per l'intero periodo)

6.1.1. Spese di gestione della decisione (stima)

Ripartizione indicativa, importi (espressi in milioni di euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. CONTROLLO E VALUTAZIONE

7.1. Modalità di controllo

L'accordo di cooperazione sarà valutato a scadenze regolari dai servizi competenti della Commissione.

La valutazione comprenderà i seguenti elementi:

a. raccolta di informazioni: in base ai dati relativi ai programmi specifici previsti dal programma quadro;

b. valutazione globale dell'azione: alla fine di ogni anno i servizi della Commissione effettueranno una valutazione di tutte le attività di cooperazione intraprese nel quadro dell'accordo.

8. MISURE ANTIFRODE PREVISTE

In ogni fase delle attività di cooperazione effettuate ai sensi del presente accordo sono previsti numerosi controlli amministrativi e finanziari, ed in particolare:

- esame ai diversi livelli delle attestazioni di spesa prima di effettuare i pagamenti (controlli di natura finanziaria, scientifica e tecnica);

- controllo a cura del servizio di audit;

- controlli (incluse ispezioni in loco) condotti dal servizio di audit interno della Commissione e dalla Corte dei Conti dell'UE.