52002PC0037

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0037 def. - COD 2000/0233 */

Gazzetta ufficiale n. 126 E del 28/05/2002 pag. 0368 - 0387


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa agli strumenti di misura (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

INDICE

RELAZIONE

1. PREMESSA

1.1 Antefatti

1.2 Principi

2. ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI MODIFICHE

2.1 Campo d'applicazione e oggetto

2.2 Definizioni e requisiti essenziali

2.3 Modifiche riguardanti il comitato per gli strumenti di misura

2.4 Ampliamenti o chiarimenti del testo

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA

ALLEGATO I: Requisiti essenziali

RELAZIONE

1. PREMESSA

1.1 Antefatti

Nel settembre 2000 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura COM(2000) 566 -C5-0478/2000-2000/0233 (COD) da adottare con la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 3 luglio 2001 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una serie di emendamenti. In quella circostanza la Commissione ha espresso la propria posizione su ciascun emendamento e ha indicato quali emendamenti essa avrebbe potuto accogliere e quali sarebbero stati respinti.

La Commissione ha modificato di conseguenza la propria proposta.

1.2 Principi

Le modifiche introdotte dalla Commissione sono di due tipi.

In primo luogo, a seguito della prima lettura del Parlamento europeo, sono state accolte alcune nuove disposizioni. La maggior parte di esse ha lo scopo o di eliminare ambiguità o di sviluppare un punto specifico della proposta originaria. Vi sono poi alcune nuove disposizioni, che ampliano il testo iniziale, ma non ne modificano i principi fondamentali.

In secondo luogo, la Commissione ha rielaborato in alcuni punti il testo, per tener conto delle osservazioni formulate durante le discussioni preliminari in sede di Consiglio e, in nome della trasparenza, illustra qui i motivi di tali modifiche. Ove necessario, si è proceduto ad un rimaneggiamento d'ordine redazionale per garantire la coerenza tra questo testo e altri della legislazione comunitaria vigente nonché la coerenza del testo medesimo.

2. ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI MODIFICHE

2.1 Campo d'applicazione e oggetto

La proposta prevede che gli Stati membri mantengano la facoltà di prescrivere un controllo metrologico legale, ma, in tal caso, soltanto utilizzando strumenti conformi alla direttiva. Tenendo conto degli emendamenti 2, 7, 8 e 9 (prima parte) del Parlamento europeo, è stato aggiunto un considerando che chiarisce questo punto e l'articolo 2 è stato riformulato.

Inoltre, la definizione del campo d'applicazione è stata chiarita ampliando il testo del considerando e dell'articolo 1. Queste modifiche tengono conto degli emendamenti 1 e 6 del Parlamento europeo.

La Commissione respinge la seconda metà dell'emendamento 9, perché costituisce una ripetizione di parte dell'articolo 6, che è il consueto articolo sulla libertà di circolazione del "nuovo approccio". L'articolo 6 è più trasparente ed è vincolante per tutti gli Stati membri, anche quelli che non impongono un controllo metrologico legale.

Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 6 (libertà di circolazione) è stato aggiunto un nuovo paragrafo 2 costituito dall'ex articolo 14, paragrafo 1, che rende l'armonizzazione totale. In questo modo il testo risulta più chiaro, perché ora tutti gli articoli riguardanti "commercializzazione e messa in servizio" sono raggruppati.

L'articolo 6, paragrafo 1 sulla libera circolazione è precisato dal nuovo paragrafo 3, che consente agli Stati membri di introdurre distinzioni in base ai criteri obiettivi menzionati nell'articolo. Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (nuovo) sono precisate negli allegati specifici relativi agli strumenti. La formulazione dell'articolo 6, paragrafo 3 (nuovo) è comparabile a quella degli articoli che specificano le condizioni della messa in servizio nella direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione (articolo 6) e della direttiva 92/42 sui requisiti di rendimento per le caldaie (articolo 4).

In conseguenza dell'introduzione dell'articolo 6, paragrafo 3 (nuovo), un paragrafo sulla "messa in servizio" è stato aggiunto agli allegati relativi agli strumenti MI-001, MI-002, MI-003 e MI-004. Il paragrafo comprende due elementi: il primo consiste nella possibilità per gli Stati membri di imporre una precisione minima in funzione dell'uso, per esempio strumenti diversi a seconda che l'uso sia domestico o industriale; il secondo elemento riguarda l'indicazione delle condizioni nell'allegato relativo allo strumento che dipendono dall'articolo 6, paragrafo 3 (nuovo).

L'articolo 6, paragrafo 2 (vecchio) riguardava gli appalti pubblici. La Commissione propone di sostituirlo con la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 4 (nuovo) che si riferisce al periodo fino alla liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità, quando non saranno più oggetto di appalti pubblici. Prima della liberalizzazione, i servizi pubblici non potranno imporre strumenti con caratteristiche diverse da quelle minime previste dall'allegato relativo allo strumento in questione. Questa disposizione garantirà la massima ampiezza del mercato interno nel periodo precedente la liberalizzazione.

2.2 Definizioni e requisiti essenziali

La Commissione respinge l'emendamento 5 perché l'aggiunta proposta limita il considerando ad un solo sottoinsieme di strumenti di misura, ossia a quelli consistenti in un insieme di dispositivi e sottounità, mentre il considerando si riferisce a tutti gli strumenti di misura come definiti nell'articolo 3, lettera a.

In conformità agli emendamenti 3 e 11 (prima parte) del Parlamento europeo, la responsabilità del costruttore è stata chiarita. Per quanto riguarda la seconda parte della definizione di fabbricante, la Commissione intende mantenere la propria proposta originaria, per le seguenti tre ragioni: 1. La realtà del mercato è che società non costruttrici commercializzano strumenti di misura sotto il proprio nome, modificano strumenti o realizzano nuovi assemblaggi. 2. È opportuno che tali operatori siano considerati dalla legge responsabili a pieno titolo e prendano tutte i provvedimenti necessari per assumere tali responsabilità. 3. È quindi un concetto importante e vincolante che una società non costruttrice "prenda tutti i provvedimenti necessari per assumere tali responsabilità".

Le definizioni di sottounità e di mandatario, oggetto degli emendamenti 10, 12 e 19, sono state ampliate. La modifica della definizione di "commercializzazione" è frutto delle discussioni preliminari in sede di Consiglio.

I requisiti essenziali di durabilità, affidabilità, idoneità e protezione di cui all'allegato I sono stati chiariti conformemente agli emendamenti 22-25. Sono stati inoltre inclusi gli emendamenti 26 e 27 concernenti l'indicazione del risultato della misura.

La Commissione propone di aggiungere una disposizione agli allegati specifici relativi agli strumenti MI-001, MI-002, MI-003 e MI-004, concernente la valutazione della conformità, in base alla quale la valutazione della conformità può essere effettuata secondo il grado di precisione dichiarato dal fabbricante.

2.3 Modifiche riguardanti il comitato per gli strumenti di misura

Data la necessità di una certa flessibilità per adattare la legislazione al cambiamento, la Commissione ha considerato l'emendamento 17 del Parlamento europeo alla luce delle discussioni preliminari in sede di Consiglio. Essa propone di introdurre una competenza regolamentare delle attività del comitato per gli strumenti di misura e di dare un carattere regolamentare anziché consultivo alle funzioni attribuite dal Parlamento europeo. La presente proposta rispecchia la volontà espressa dal Parlamento europeo di continuare ad essere coinvolto in un settore che resta di grande complessità e di carattere prevalentemente tecnico. Essa permetterà all'Unione europea di adattarsi facilmente e rapidamente ai mutamenti determinati dall'evoluzione internazionale, che nel campo della metrologia legale può influenzare i requisiti essenziali indicati nell'articolo 12, paragrafo 2.

2.4 Ampliamenti o chiarimenti del testo

Come suggerito dagli emendamenti 4 e 13 del Parlamento europeo, la Commissione ha incluso la possibilità di apporre le marcature richieste in fasi diverse.

Secondo l'intenzione espressa dal Parlamento nell'emendamento 14, la Commissione ha aggiunto, ove necessario, i riferimenti a ciascun allegato negli articoli appropriati.

All'articolo 8, conformemente all'emendamento 15, la Commissione propone di chiarire il diritto degli Stati membri di designare gli organismi notificati per gli strumenti nei settori coperti dalla direttiva per i quali gli Stati membri non richiedono un controllo metrologico legale. In tal modo, essa tiene conto delle osservazioni formulate al riguardo durante le discussioni preliminari in sede di Consiglio. Inoltre, la Commissione propone di chiarire i criteri che si applicano ad un organismo notificato mediante un riferimento a norme armonizzate, anche questo un chiarimento discusso in Consiglio.

La Commissione accetta l'emendamento 20 che semplifica le vigilanza sul mercato.

La Commissione propone una migliore formulazione del periodo transitorio, secondo quanto indicato nell'emendamento 21 del Parlamento europeo.

La Commissione respinge gli emendamenti 16, 18, 28 e 29, che equivarrebbero a riprodurre integralmente il testo degli allegati III e IV nel corpo della direttiva. Il testo degli articoli ne risulterebbe gonfiato senza giustificazione, perché non c'è gerarchia tra articoli e allegati. In realtà, la proposta della Commissione è già una semplificazione perché il testo abitualmente contenuto in ciascuno degli allegati di valutazione della conformità è stato raggruppato nell'allegato IV. Sarebbe arbitrario includere l'allegato IV nel corpo della direttiva mantenendo negli allegati A-H1 numerosi importanti punti relativi alla valutazione della conformità. D'altra parte, la Commissione propone, per ragioni di trasparenza, di includere un riferimento all'allegato IV nell'articolo 7, simile al riferimento all'allegato III nell'articolo 8.

La Commissione propone di sostituire "marcatura CE di conformità " con "marcatura CE" per ragioni di chiarezza e di brevità. L'articolo 13, paragrafo 4 è stato semplificato e prevede la possibilità che per i piccoli strumenti la marcatura sia apposta nella documentazione tecnica. È stata aggiunta nell'allegato specifico per gli strumenti MI-008 una disposizione secondo cui gli strumenti venduti in lotti possono non recare singolarmente la marcatura.

L'articolo 14 (nuovo) è stato aggiunto per tener conto della marcatura CE apposta indebitamente, secondo l'uso consueto del nuovo approccio.

L'ex articolo 14 è stato suddiviso e riformulato leggermente negli articoli 15 e 16 per garantire la coerenza tra questo testo e altri della normativa comunitaria vigente. L'ex articolo 14, paragrafo 1, che rende la direttiva totale, è diventato l'articolo 6, paragrafo 2 (nuovo), cosicché nell'articolo 15 (nuovo) resta soltanto la "vigilanza sul mercato". L'articolo 16 (nuovo) raggruppa la procedura della "clausola di salvaguardia".

Gli articoli 15-20 sono stati rinumerati come articoli 17-22.

In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, la Commissione modifica la propria proposta nel modo seguente.

2000/0233 (COD)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C..., ..., pag. ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C..., ..., pag. ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

[3] GU C..., ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Numerosi strumenti di misura rientrano nel campo di applicazione di direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE concernente le disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico [4]. Le direttive specifiche tecnicamente superate dovrebbero essere abrogate e sostituite da una direttiva indipendente, secondo lo spirito della risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione [5]. Le direttive specifiche che non sono tecnicamente superate dovrebbero restare imperniate sulla direttiva 71/316/CEE.

[4] GU L 202, 6.9.1971, pag. 1.

[5] GU C 136, 4.6.1985, pag. 1.

(2) Gli strumenti di misura possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione. Le funzioni intese a soddisfare esigenze di interesse pubblico quali la salute, la sicurezza e l'ordine pubblico, la protezione dell'ambiente e dei consumatori, l'imposizione di tasse e diritti e la lealtà delle transazioni commerciali, che incidono in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini richiedono l'impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali.

(3) I controlli metrologici legali non debbono frapporre ostacoli alla libera circolazione degli strumenti di misura. Le disposizioni in materia debbono essere le stesse in tutti gli Stati membri e la prova di conformità deve essere accettata in tutta la Comunità.

(4) I controlli metrologici legali esigono la conformità a specifici requisiti di prestazione. I requisiti di prestazione che gli strumenti di misura sono tenuti a soddisfare debbono garantire un elevato livello di protezione. La valutazione di conformità deve garantire un elevato livello d'affidabilità.

(5) Le prestazioni degli strumenti di misura sono particolarmente sensibili all'ambiente elettromagnetico. L'immunità all'interferenza elettromagnetica degli strumenti di misura costituisce parte integrante della presente direttiva. Pertanto non sono di applicazione i requisiti in materia di immunità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sulla compatibilità elettromagnetica [6], da ultimo modificata dalla direttiva 93/68/CEE [7].

[6] GU L 139, 23.5.1989, pag. 19.

[7] GU L 220, 30.8.1993, pag. 1.

(6) Gli Stati membri devono mantenere la facoltà di prescrivere controlli metrologici legali. Quando è prescritto un controllo metrologico legale, devono essere impiegati soltanto strumenti di misura conformi a requisiti comuni.

(7) Le responsabilità del 'fabbricante' per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva devono essere specificate.

(8) La legislazione comunitaria deve specificare requisiti essenziali che non ostacolino il progresso tecnico. I requisiti giuridici debbono quindi configurarsi, di preferenza, come requisiti di prestazione. Le regolamentazioni intese ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio debbono seguire la nuova strategia definita nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

(9) Si debbono pertanto elaborare norme tecniche europee che prevedano specifiche tecniche e di prestazione conformi ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva. La conformità alle specifiche stabilite da tali norme deve conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dalla presente direttiva. Le norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e debbono mantenere il loro carattere non vincolante. A tale scopo, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformi agli orientamenti generali di cooperazione sottoscritti il 13 novembre 1984 dalla Commissione e dai due organismi sopracitati.

(10) L'elaborazione di norme armonizzate da parte del CEN e del CENELEC va eseguita a richiesta della Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [8], modificata dalla direttiva 98/48/CE [9]. In materia di normalizzazione, è auspicabile che la Commissione sia assistita dal comitato istituito ai sensi della direttiva 98/34/CE. Il comitato, se del caso, consulterà esperti tecnici.

[8] GU L 204, 21.7.1998, pag. 37.

[9] GU L 217, 5.8.1998, pag. 18.

(11) In taluni settori specialistici, le specifiche tecniche e di prestazione contenute in documenti normativi concordati a livello internazionale possono anch'esse soddisfare, in tutto o in parte, le specifiche di prodotto definite nella legislazione. In tali casi, l'impiego di tali documenti normativi concordati a livello internazionale può costituire un'alternativa all'impiego delle norme tecniche europee.

(12) La conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla presente direttiva può essere conseguita anche tramite l'applicazione di specifiche non contenute in una norma tecnica europea o in un documento normativo concordato a livello internazionale. L'applicazione di norme tecniche europee o di documenti normativi concordati a livello internazionale deve pertanto essere facoltativa.

(13) Lo stato dell'arte delle tecnologie di misurazione è in costante evoluzione, ciò che può comportare variazioni delle esigenze in materia di valutazione della conformità. Pertanto, a ciascuna categoria di misurazione deve corrispondere una procedura adeguata o una scelta fra differenti procedure di rigore equivalente. Le procedure adottate sono quelle previste dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica [10]. È opportuno prevedere la possibilità di apporre la marcatura CE durante il processo di fabbricazione.

[10] GU L 220, 30.8.1993, pag. 23.

(14) In conformità all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11], le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di detta decisione o secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 2 di detta decisione.

[11] GU L 184, 17.7.1999, pag. 23.

(15) Gli Stati membri debbono vigilare attentamente sui rispettivi mercati e adottare tutti i provvedimenti atti ad impedire la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti non conformi. È pertanto necessario che le autorità di vigilanza sul mercato degli Stati membri cooperino attivamente al fine di garantire che le attività di vigilanza sul mercato abbiano effetto su scala comunitaria.

(16) Gli Stati membri debbono adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la corretta commercializzazione degli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcatura supplementare. I fabbricanti debbono essere informati dei motivi di eventuali decisioni negative adottate con riguardo ai rispettivi prodotti e dei procedimenti di ricorso disponibili.

(17) La presente direttiva abrogherà la legislazione comunitaria per gli strumenti di misura disciplinati dalle seguenti direttive del Consiglio:

-71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas [12], da ultimo modificata dalla direttiva 82/623/CEE [13];

[12] GU L 202, 6.9.1971, pag. 21.

[13] GU L 252, 27.8.1982, pag. 5.

-71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua [14];

[14] GU L 202, 6.9.1971, pag. 32.

-71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua [15], modificata da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

[15] GU L 239, 25.10.1971, pag. 9.

-73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate [16], da ultimo modificata dalla direttiva 85/146/CEE [17];

[16] GU L 335, 5.12.1973, pag. 56.

[17] GU L 54, 23.2.1985, pag. 29.

-75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda [18];

[18] GU L 14, 20.1.1975, pag. 1.

-75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui [19];

[19] GU L 183, 14.7.1975, pag. 25.

-76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica [20];

[20] GU L 336, 4.12.1976, pag. 30.

-77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri [21];

[21] GU L 26, 31.1.1977, pag. 59.

-77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua [22], modificata dalla direttiva 82/625/CEE [23] della Commissione;

[22] GU L 105, 28.4.1977, pag. 18.

[23] GU L 252, 27.8.1982, pag. 10.

-78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico [24];

[24] GU L 364, 27.12.1978, pag. 1.

-79/830/CEE, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda [25].

[25] GU L 259, 15.10.1979, pag. 1.

(18) I fabbricanti debbono poter esercitare per un ragionevole periodo i diritti loro accordati anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici daconcernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009), gli analizzatori dell'espirato a scopo probatorio (MI-010) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-011).

Articolo 2 Oggetto

La presente direttiva definisce i requisiti essenziali cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1, e la valutazione della conformità cui tali dispositivi e sistemi debbono essere sottoposti in tali casi, ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio, per le funzioni per le quali gli Stati membri prescrivono un controllo metrologico legale per ragioni di interesse pubblico, quali la salute, la sicurezza e l'ordine pubblico, la protezione dell'ambiente e dei consumatori, l'imposizione di tasse e diritti e la lealtà delle transazioni commerciali.

La presente direttiva costituisce una direttiva specifica relativamente ai requisiti sull'immunità elettromagnetica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

(a) "strumento di misura", ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nel campo d'applicazione e nell'oggetto della presente direttiva, conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 2;

(b) "sottounità", un dispositivo hardware funzionante in modo indipendente e che, unitamente ad altre sottounità e/o strumenti di misura, con cui esso risulta compatibile, costituisce uno strumento di misura;

(c) "controlli metrologici legali", i controlli previsti dagli Stati membri per motivi di salute e sicurezza del consumatore, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;

(d) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità della conformità dello strumento di misura ai requisiti pertinenti della presente direttiva e che

-realizza la progettazione tecnica di uno strumento di misura, oppure la fa realizzare a suo nome,

-fabbrica lo strumento di misura, oppure lo fa fabbricare a suo nome;

-lo immette sul mercato

oppure,

la persona fisica o giuridica che

-si assume la responsabilità della conformità dello strumento di misura ai requisiti pertinenti della presente direttiva,

-ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tali responsabilità,

-immette lo strumento di misura sul mercato ;

(e) "commercializzazione", la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

(f) "messa in servizio", la prima utilizzazione di un prodotto per i fini cui esso è destinato;

(g) "mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome in funzione di compiti specifici ai sensi delle disposizioni della presente direttiva. (h) "norma armonizzata", una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche (CENELEC) o da entrambi, a richiesta della Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE, ed elaborata in conformità agli orientamenti generali concordati fra la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione;

(i) "documento normativo", un documento contenente elementi normativi elaborati dalla Organisation Internationale de Métrologie Légale.

Articolo 4 Requisiti essenziali e valutazione della conformità

1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.

2. La conformità dello strumento di misura ai requisiti essenziali è verificata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

3. Laddove uno strumento di misura consti di varie sottounità e laddove esistano allegati specifici che stabiliscono i requisiti essenziali relativi a tutte le sottounità che, nel loro insieme, formano lo strumento di misura, le disposizioni della presente direttiva si applicano, mutatis mutandis, a ciascuna di tali sottounità.

Articolo 5 Marcatura di conformità

1. La conformità di uno strumento di misura a tutti gli obblighi imposti dalla presente direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 13.

2. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest'ultimo. La marcatura CE può essere apposta sullo strumento durante il processo di fabbricazione. La marcatura metrologica supplementare è apposta dopo la valutazione della conformità di cui all'articolo 7.

3. È vietato apporre su uno strumento di misura marcature che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato e/o alla forma della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare. Sullo strumento di misura può essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Articolo 6 Commercializzazione e messa in servizio

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi fondati sulla presente direttiva, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo 5.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura su cui è apposta la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo 5 siano commercializzati e messi in servizio soltanto se sono conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri che esigono i controlli metrologici legali di cui all'articolo 2 possono prescrivere che uno strumento di misura sia conforme a disposizioni per la sua messa in servizio giustificate dalle condizioni climatiche e locali e/o da requisiti relativi alle caratteristiche di misura. Tali disposizioni sono specificate negli allegati specifici relativi allo strumento in questione, di cui all'articolo 1.

4. Gli Stati membri garantiscono che le norme o condizioni fissate da organismi pubblici od organismi privati che agiscono in quanto imprese pubbliche od organismi pubblici sulla base di una posizione di monopolio non ostacolino la messa in servizio di strumenti di misura di cui al paragrafo 1 conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 7 Valutazione della conformità

La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso pertinenti è effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico relativo allo strumento in questione.

Il fabbricante fornisce la documentazione tecnica specificata nell'allegato IV.

I moduli di valutazione della conformità costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1.

Articolo 8 Notifica

1. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da esso designati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui all'articolo 7, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla Commissione a tali organismi ai sensi del paragrafo 4, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo è stato designato unitamente, se del caso, alla categoria cui appartiene lo strumento, alla gamma delle misure, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica.

2. Per la designazione di tali organismi, gli Stati membri applicano i criteri previsti all'allegato III. Gli organismi che rispondono ai criteri stabiliti nelle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate pertinenti sono considerati conformi ai criteri corrispondenti. Se uno Stato membro non prescrive i controlli metrologici legali di cui all'articolo 2, che richiedono l'uso di uno strumento definito all'articolo 1, esso può autorizzare la designazione di un organismo competente per tale strumento.

3. Lo Stato membro che ha notificato la designazione di un organismo ritira la notifica qualora constati che l'organismo in questione non risponde più ai requisiti di cui al paragrafo 2. Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. La Commissione attribuisce a ciascuno degli organismi notificati un numero d'identificazione. L'elenco degli organismi notificati, unitamente alle informazioni relative alla portata della notifica di cui al paragrafo 1, è pubblicato dalla Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed aggiornato regolarmente.

Articolo 9 Norme armonizzate e documenti normativi

1. Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 lo strumento di misura che ottempera agli elementi delle norme nazionali che attuano la norma europea armonizzata relativa a tale strumento, elementi corrispondenti agli elementi della norma europea armonizzata in questione i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Qualora uno strumento di misura si conformi solo in parte agli elementi delle norme nazionali di cui al primo comma, gli Stati membri presumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi di tali norme cui si conforma lo strumento in questione.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti alle norme nazionali di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 lo strumento di misura che si conformi al documento normativo di cui all'articolo 12 paragrafo 1, lettera a, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Qualora uno strumento di misura si conformi solo in parte al documento normativo di cui al primo comma, gli Stati membri presumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi normativi cui si conforma lo strumento in questione.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti del documento normativo di cui al primo comma.

Articolo 10 Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche

Se uno Stato membro o la Commissione reputano che una norma europea armonizzata tra quelle citate all'articolo 9, paragrafo 1 non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente istituito ai sensi della direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime con urgenza un parere.

Tenuto conto del parere del suddetto comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se il riferimento alle norme nazionali debba essere ritirato o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 11 Comitato per gli strumenti di misura

1. La Commissione è assistita da un comitato permanente, il comitato per gli strumenti di misura, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa.

Articolo 12 Funzioni del comitato per gli strumenti di misura

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione adotta tutte le misure appropriate ai fini di:

(a) identificare i documenti normativi elaborati dall'Organisation Internationale de Métrologie Légale o indicare le parti di essi la conformità ai quali conferisce la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali contenuti nella presente direttiva;

(b) pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i riferimenti del documento normativo di cui alla precedente lettera a).

2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, la Commissione adotta tutte le misure appropriate per tener conto dell'evoluzione internazionale e ai fini di:

(a) modificare gli allegati specifici degli strumenti per quanto riguarda:

-gli errori massimi tollerati e le classi di precisione;

-le condizioni di funzionamento nominali;

-i valori critici di variazione;

-l'elenco delle procedure di valutazione della conformità;

(b) modificare i programmi delle prove previsti all'allegato II.

3. Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, leggera b) non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, essi interpellano il comitato per gli strumenti di misura, precisandone i motivi.

La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, informa gli Stati membri in merito alla necessità o meno di ritirare dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma i riferimenti al documento normativo in questione.

Articolo 13 Marcature

1. La marcatura CE di cui all'articolo 5 è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d) dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura CE non può essere di altezza inferiore a 5 mm.

2. La marcatura metrologica supplementare di cui all'articolo 5 è costituita dalla lettera maiuscola "M" e dall'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura CE. La marcature metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE.

3. Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 8 segue immediatamente la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare. In caso contrario, lo strumento di misura non è munito di alcun numero d'identificazione di un organismo notificato.4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi e/o sottounità che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.

Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o troppo sensibile per poter recare le marcature di cui ai paragrafi 1-3, tali marcature sono indicate nella documentazione tecnica.

5. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato è indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti di eliminarlo. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili.

Articolo 14 Marcature apposte indebitamente

1. Qualora uno Stato membro accerti che la marcatura CE e/o la marcatura metrologica supplementare sono state apposte indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ha l'obbligo di rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura CE e/o alla marcatura metrologica supplementare e di porre termine all'infrazione alle condizioni imposte dallo Stato membro.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti appropriati per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 15 Vigilanza sul mercato

Le autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente nell'adempimento degli obblighi che loro competono in materia di vigilanza sul mercato.

In particolare, le autorità competenti che si scambiano le informazioni relative alla misura in cui gli strumenti da esse esaminati si conformano agli obblighi della presente direttiva, nonché ai risultati di tali esami.

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini di tale scambio di informazioni; esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 16 Clausola di salvaguardia

1. Qualora uno Stato membro reputi che la totalità o una parte degli strumenti di misura di uno specifico modello munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare non soddisfi le caratteristiche metrologiche definite nella presente direttiva, quando sono correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato, per vietarne o limitarne l'ulteriore commercializzazione oppure per vietarne o limitarne l'ulteriore utilizzazione.

Nell'adottare le misure in questione, lo Stato membro tiene conto del carattere sistematico o episodico di tale mancata conformità. Qualora lo Stato in questione abbia stabilito che la mancata conformità è di carattere sistematico, esso informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, precisandone i motivi.

2. La Commissione avvia il più rapidamente possibile consultazioni con le parti interessate.

a) Qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dallo Stato membro interessato siano giustificate, essa informa immediatamente lo Stato membro che ha avviato l'azione in questione, nonché tutti gli altri Stati membri.

Lo Stato membro competente adotta le azioni appropriate contro chiunque abbia apposto le marcature; esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Qualora la mancata conformità sia attribuita a lacune delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone al più presto la questione all'idoneo comitato di cui all'articolo 10 o all'articolo 11.

b) Qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dallo Stato membro interessato siano ingiustificate, essa informa immediatamente lo Stato membro che ha avviato l'azione in questione, nonché il fabbricante interessato o il suo mandatario.

La Commissione garantisce che gli Stati membri siano mantenuti informati dello svolgimento e del risultato della procedura.

Articolo 17 Decisioni che comportano un rifiuto o una limitazione

Qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro a norma della presente direttiva e che imponga il ritiro dal mercato di uno strumento di misura, oppure che abbia come effetto di vietarne o di limitarne la commercializzazione e l'utilizzazione, deve essere motivata in modo preciso. Tale decisione è notificata senza indugio alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali tali ricorsi vanno promossi.

Articolo 18 Abrogazioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, a decorrere dal [1° luglio 2002] sono abrogate le seguenti direttive:

-Direttiva 71/318/CEE;

-Direttiva 71/319/CEE;

-Direttiva 71/348/CEE;

-Direttiva 73/362/CEE;

-Direttiva 75/33/CEE;

-Direttiva 75/410/CEE;

-Direttiva 76/891/CEE;

-Direttiva 77/95/CEE;

-Direttiva 77/313/CEE;

-Direttiva 78/1031/CEE;

-Direttiva 79/830/CEE.

Articolo 19 Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri consentono per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto l'impiego di uno strumento di misura sottoposto a controlli legali, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormente a [due anni dopo il 1° luglio 2002] e ciò fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti o, in caso di omologazione di validità indefinita, per un periodo di cinque anni a partire dal [1° luglio 2002].

Articolo 20 Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [1° luglio 2002]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 21 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 22 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I: Requisiti essenziali

Rispetto alla proposta COM(2000)566 le sole modifiche riguardano i paragrafi seguenti:

5. Durabilità

Lo strumento di misura deve essere progettato in modo da mantenere un'adeguata stabilità delle proprie caratteristiche metrologiche nel periodo di tempo specificato dal fabbricante, tenendo conto delle condizioni d'uso normali dello strumento, a patto che la sua installazione, manutenzione ed impiego siano effettuati in modo corretto conformemente alle istruzioni del fabbricante, nelle condizioni ambientali cui lo strumento stesso è destinato

6. Affidabilità

Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da ridurre, per quanto possibile, gli effetti di un difetto che potrebbe indurre ad un'imprecisione del risultato della misurazione, a meno che la presenza di tale difetto sia ovvia

7. Idoneità

7.2. Lo strumento deve essere atto all'impiego cui è destinato, tenendo conto delle condizioni pratiche di funzionamento, e l'utilizzatore deve essere in grado di ottenere dallo strumento un risultato di misurazione corretto senza dover soddisfare requisiti irragionevoli.

8. Lotta alla corruzione

8.1 Le caratteristiche metrologiche di uno strumento di misurazione non sono influenzate in modo inammissibile dalla rispettiva connessione di un altro dispositivo, da una qualsiasi caratteristica del dispositivo stesso collegato ovvero da un dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misurazione.

10. Indicazione del risultato

10.2 L'indicazione del risultato deve essere chiara ed inequivocabile e accompagnata dalle marcature ed iscrizioni necessarie ad informare l'utilizzatore del significato del risultato in questione. In condizioni d'uso normali deve essere possibile un'agevole lettura del risultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione con l'indicazione principale.

10.5 Gli strumenti di misura destinati alla misurazione domestica di servizi forniti da imprese di pubblica utilità i cui dati di misurazione possono essere letti a distanza debbono anche essere dotati di un visualizzatore accessibile al consumatore. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.

Allegato MI-001 Contatori dell'acqua

Rispetto alla proposta COM(2000)566 la sola modifica consiste nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Dopo il punto 10:

Messa in servizio

a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1.

b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1. Lo Stato membro assicura che il campo di portata sia determinato dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura precisa del consumo previsto o ragionevolmente prevedibile.

c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti 2, 3, 4 e 5, gli Stati membri possono definire le condizioni della messa in servizio degli strumenti giustificate dai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Dopo il paragrafo 'Valutazione della conformità':

L'errore massimo tollerato è verificato nella procedura di valutazione della conformità in base alla classe e al campo di portata dichiarati dal fabbricante.

Allegato MI-002 Contatori del gas

Rispetto alla proposta COM(2000)566 la sola modifica consiste nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Dopo il punto 10:

Messa in servizio

a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1.5.

b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1 e/o della classe 1.5. Lo Stato membro assicura che il campo di portata sia determinato dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura precisa del consumo previsto o ragionevolmente prevedibile.

c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti 2, 3, 4 e 5, gli Stati membri possono definire le condizioni della messa in servizio degli strumenti giustificate dai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Dopo il paragrafo 'Valutazione della conformità':

L'errore massimo tollerato è verificato nella procedura di valutazione della conformità in base alla classe e al campo di portata dichiarati dal fabbricante.

Allegato MI-003 Contatori di energia elettrica

Rispetto alla proposta COM(2000)566 la sola modifica consiste nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Dopo il punto 10:

Messa in servizio

a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 2.

b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1 e/o della classe 2. Lo Stato membro assicura che il campo di portata sia determinato dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura precisa del consumo previsto o ragionevolmente prevedibile.

c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra al punto 4, gli Stati membri possono definire le condizioni della messa in servizio degli strumenti giustificate dai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Dopo il paragrafo Valutazione della conformità':

L'errore massimo tollerato è verificato nella procedura di valutazione della conformità in base alla classe e al campo di portata dichiarati dal fabbricante.

Allegato MI-004 Contatori di calore

Rispetto alla proposta COM(2000)566 la sola modifica consiste nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

Dopo il punto 10:

Messa in servizio

a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 3.

b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 2 e/o della classe 3. Lo Stato membro assicura che il campo di portata sia determinato dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura precisa del consumo previsto o ragionevolmente prevedibile.

c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra al punto 1, gli Stati membri possono definire le condizioni della messa in servizio degli strumenti giustificate dai motivi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Dopo il paragrafo 'Valutazione della conformità':

L'errore massimo tollerato è verificato nella procedura di valutazione della conformità in base alla classe e al campo di portata dichiarati dal fabbricante.

Allegato MI-008 Misure materializzate

Rispetto alla proposta COM(2000)566 la sola modifica consiste nell'aggiunta dei paragrafi seguenti.

All'introduzione del capitolo I è aggiunto il seguente paragrafo:

Tuttavia, l'obbligo di fornire una copia della dichiarazione di conformità può essere inteso in riferimento al lotto o alla partita anziché al singolo strumento.

All'introduzione del capitolo II è aggiunto il seguente paragrafo:

Tuttavia, l'obbligo di fornire una copia della dichiarazione di conformità può essere inteso in riferimento al lotto o alla partita anziché al singolo strumento. Anche l'obbligo di indicare sullo strumento la classe di precisione non si applica.