Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0823 def./2 - CNS 2001/0327 */
Gazzetta ufficiale n. 103 E del 30/04/2002 pag. 0331 - 0349
Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Le regole di partecipazione adottate dal Consiglio sono uno degli strumenti legali di attuazione che attuano il programma quadro di ricerca della Comunità. Le nuove regole sono state elaborate con la duplice idea di: - adattare le disposizioni che disciplinano la partecipazione ai programmi di ricerca allo spirito ed alle caratteristiche del nuovo programma quadro, in particolare ai principi delle nuove procedure di intervento e di sostegno finanziario proposte; - semplificare e ridurre queste disposizioni rispetto alla versione attuale, rendendole più leggibili e comprensibili. Il dispositivo così realizzato è conforme ai principi sopra definiti. Inoltre, le nuove regole di partecipazione non sono destinate ad essere accompagnate da un regolamento di applicazione, come le regole attuali. La presente proposta è un progetto modificato della proposta concernente le norme di partecipazione EURATOM adottata dalla Commissione il 6.12.01 (COM(2001)725def.). La revisione della proposta iniziale è stata effettuata a fini di coerenza, per allineare le regole di partecipazione EURATOM, nei limiti delle loro specificità, alla versione modificata di quelle relative al programma quadro CE. La revisione della proposta iniziale consiste nella soppressione del capo II ("Strumenti") e dell'allegato ("Attività di RST e contributo finanziario della Comunità per tipi di strumenti"). Queste due parti sono state, infatti, trasferite dal Consiglio nell'allegato III del programma specifico EURATOM. Le modifiche apportate rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono state evidenziate utilizzando l'attributo "sbarrato" per i passaggi soppressi e gli attributi "neretto" e "sottolineato" per i passaggi nuovi o modificati. Concepito con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, il programma quadro 2002-2006 attua i principi seguenti, in particolare applicati tramite reti di eccellenza e progetti integrati: - apertura dei progetti a nuovi partecipanti; - flessibilità intrinseca delle loro condizioni di funzionamento, anche sotto la forma del lancio di nuove attività; - ampia autonomia di attuazione, in quanto i partecipanti completano le loro attività in condizioni in gran parte definite da essi stessi, convenendo le modalità più atte a garantire la buona esecuzione del progetto. Nel caso delle regole di partecipazione e di finanziamento, l'applicazione di questi principi e la conformità con le caratteristiche e gli obiettivi del nuovo programma quadro si traducono in particolare nelle innovazioni seguenti: - la completa uguaglianza di diritti e obblighi tra partecipanti degli Stati membri e degli Stati candidati associati (articoli 5 e 6); - le organizzazioni europee per la cooperazione scientifica hanno accesso al programma quadro di pieno diritto ed esattamente alle stesse condizioni di qualsiasi entità stabilita in uno Stato membro (non è il caso oggi) (articolo 5); - per la selezione delle proposte sono stabiliti criteri generali che tengono conto degli obiettivi specifici dei nuovi strumenti (articolo 11); - il contributo finanziario della Comunità è garantito con le nuove forme: "sovvenzione all'integrazione" per le reti di eccellenza, "sovvenzione al bilancio" per i progetti integrati, che consentono una grande flessibilità e comportano controlli meno onerosi e più efficaci, effettuati principalmente a posteriori (articolo 15); - i consorzi responsabili delle reti e dei progetti integrati possono modificare la partnership, anche pubblicando bandi di gara a condizioni ben definite (articolo 16) e sulla base di un consenso della Commissione in forma semplificata. - Sono state definite regole specifiche per la partecipazione ad attività di ricerca e formazione dei settori tematici prioritari "Ricerca sull'energia di fusione" per tener conto delle loro caratteristiche (articoli 22 e 23). Le regole definite in questo settore sono state elaborate in modo da garantire il buon svolgimento di progetti che possono implicare un numero elevato di partecipanti, sulla base di partnership che potranno evolvere. Queste regole sono state definite in consultazione con gli utilizzatori dei programmi, la comunità scientifica e l'industria. Gli stessi principi saranno applicati nelle disposizioni di applicazione tecnica ad un livello più dettagliato dell'attuazione del programma quadro, in particolare quelle contenute nel contratto tipo e nei programmi di lavoro. Queste disposizioni saranno oggetto di una concertazione con gli utilizzatori e i responsabili nazionali. Il contratto tipo e i programmi di lavoro saranno stabiliti nella stessa ottica di semplificazione e di riduzione che ha ispirato le presenti regole, in conformità con uno dei grandi principi del programma quadro 2002-2006. Le attuali disposizioni finanziarie, saranno semplificate nei contratti tipo e nei moduli di domanda di sovvenzione. 2001/0327 (CNS) Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C del , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale [3], [3] GU C del , pag. . considerando quanto segue: (1) Il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione per realizzare lo Spazio europeo di ricerca (2002-2006) (qui di seguito designato "il programma quadro 2002-2006") è stato adottato con decisione del Consiglio n. .../200./Euratom [4]. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità devono essere integrate con altre disposizioni da stabilire conformemente all'articolo 7 del trattato. [4] GU C del , pag. . (2) Dette disposizioni devono iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti nell'allegato III del programma specifico "Energia nucleare", adottato con decisione del Consiglio n. .../200./Euratom [5], per garantire un'attuazione all'insegna della massima efficienza. [5] GU C del , pag. . (3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università devono tener conto della natura delle attività di ricerca (dimostrazione compresa) e formazione nel settore dell'energia nucleare. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno Stato membro, ad uno Stato associato (candidato o no all'adesione) o a un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica (un'organizzazione nazionale, un'organizzazione internazionale - avente o no interesse europeo -, piccola e media impresa, gruppo europeo di interesse economico o associazione di partecipanti). (4) Le attività del programma quadro devono essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cercando di accrescere il ruolo delle donne nella ricerca e di migliorare l'informazione e il dialogo con il pubblico, (5) Conformemente al programma quadro 2002-2006, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi deve essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, all'articolo 101 del trattato. (6) Le organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo della cooperazione nel settore della ricerca in Europa e che, essendo una maggioranza dei loro membri Stati membri o Stati associati, contribuiscono alla creazione dello Spazio europeo della ricerca, dovrebbero essere incoraggiate a partecipare al programma quadro 2002-2006. (7) Il Centro comune di ricerca (in prosieguo il "CCR") partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro. (8) Le attività del programma quadro devono essere conformi agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela, DECIDE: CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1 Obiettivo La presente decisione fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle attività di ricerca svolte nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica di attività di ricerca e formazione volte a contribuire alla creazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (qui di seguito designato "il programma quadro 2002-2006"). Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende per: a) azione indiretta: un'attività di RSTF da uno o più partecipanti mediante uno strumento del programma quadro 2002-2006; b) attività di RSTF: le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese le azioni di dimostrazione e le attività di formazione, descritte all'allegato del programma quadro 2002-2006; c) bilancio: un piano previsionale dell'insieme delle risorse e dei fondi necessari per realizzare un'azione indiretta; d) consorzio: l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta; e) contratto: una convenzione di sovvenzione per la realizzazione di un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la Comunità e i partecipanti all'azione indiretta; f) soggetto giuridico: qualsiasi persona fisica o giuridica, creata conformemente alla legge nazionale applicabile al luogo di istituzione o al diritto comunitario o internazionale, dotata di personalità giuridica e abilitata ad avere diritti e obblighi di qualsiasi natura a suo nome; g) Stato associato: uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al programma quadro 2002-2006; h) Stato candidato associato: qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come uno Stato candidato all'adesione all'Unione europea; i) gruppo europeo di interesse economico (GEIE): qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio [6]; [6] GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1. j) strumenti: i meccanismi di intervento indiretto della Comunità figuranti nell'allegato III al programma specifico "Energia nucleare"; k) irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita; l) organizzazione internazionale: qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri; m) organizzazione internazionale di interesse europeo: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è contribuire al rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica europea; n) partecipante: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini della presente decisione o in base al contratto; o) paese terzo: uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato. Articolo 3 Indipendenza 1. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi della presente decisione, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di: a) detenere direttamente o indirettamente più del 50% del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o della quota di maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico; b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione del soggetto giuridico. 2. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese e fondi di capitale di rischio detengano direttamente o indirettamente più del 50% del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o di una quota di maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non costituisce di per sé una relazione di controllo. 3. La proprietà o la vigilanza di soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non comporta intrinsecamente una relazione di controllo tra essi. CAPO II Regole di partecipazione e finanziamento Articolo 4 Campo di applicazione Le regole del presente capitolo concernono la partecipazione di soggetti giuridici ad azioni indirette. Esse si applicano lasciando impregiudicate le regole specifiche per le attività di RSTF nell'ambito del settore tematico prioritario 'Ricerca sull'energia di fusione' del programma specifico 'Energia nucleare' figuranti nel capitolo IV. Articolo 5 Principi generali 1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8. 2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo e ha gli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo .6. 3. Il CCR può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro. 4. Qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro ed esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi obblighi di esso, conformemente al suo atto costitutivo. 5. Secondo la natura degli strumenti attuati o degli obiettivi dell'attività di RSTF, i programmi di lavoro dei programmi specifici possono limitare, se necessario, la partecipazione di soggetti giuridici ad un'azione indiretta, in funzione delle loro attività o della loro tipologia. Articolo6 Numero minimo e luogo di stabilimento dei partecipanti 1. I programmi di lavoro precisano il numero minimo di partecipanti necessari per l'azione indiretta e il loro luogo di stabilimento, secondo la natura dello strumento e gli obiettivi dell'attività di RSTF. 2. Per le reti di eccellenza e i progetti integrati, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due Stati membri o Stati candidati associati. 3. Le azioni di sostegno specifico e le azioni per le risorse umane e la mobilità, ad eccezione delle reti di formazione mediante la ricerca, possono essere attuate da un unico soggetto giuridico. Quando il programma di lavoro fissa un numero minimo superiore o uguale a due soggetti giuridici stabiliti in altrettanti Stati membri o Stati associati, questo numero è fissato alle condizioni previste al paragrafo 4. 4. Per gli strumenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a due soggetti giuridici indipendenti stabiliti in due Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno uno Stato membro o uno Stato candidato associato. 5. Un GEIE o qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato e che riunisce nel suo ambito soggetti giuridici che soddisfano le condizioni della presente decisione può partecipare da solo ad un'azione indiretta, se la sua composizione soddisfa le condizioni di cui alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4. Articolo 7 Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi 1. Fatte salve altre restrizioni che possono essere specificate nel programma di lavoro del programma specifico, qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, può partecipare alle attività di RSTF oltre al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, se tale partecipazione è prevista per un'attività RSTF o se ciò è necessario per eseguire l'azione indiretta. 2. Esso può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RSTF oppure se essa è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta. Articolo 8 Partecipazione di organizzazioni internazionali Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, può partecipare ad attività di RSTF alle condizioni stabilite all'articolo7. Articolo 9 Condizioni in materia di competenze tecniche e di risorse 1. I partecipanti dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta. 2. Al momento della presentazione della proposta, i partecipanti devono disporre almeno potenzialmente delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta e precisarne l'origine. Nel corso dello svolgimento dei lavori, i partecipanti devono disporre, sotto la forma e nei tempi voluti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta. Per risorse necessarie a realizzare l'azione indiretta si intendono risorse umane, di infrastruttura, risorse finanziarie e, se necessario, beni immateriali e altre risorse messe a disposizione da un terzo su base di un impegno preliminare. Articolo 10 Presentazione delle proposte di azione indiretta 1. Le proposte di azione indiretta sono presentate nel quadro di inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e, nella misura possibile, ampiamente diffusi con altri mezzi. 2. Il paragrafo 1 non si applica: a) a talune azioni di sostegno specifico per le attività di soggetti giuridici designate nei programmi di lavoro; b) a talune azioni di sostegno specifico che consistono in un acquisto o in un servizio secondo le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici; c) alle azioni di sostegno specifico che, per la loro natura e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici, possono essere oggetto di domande di sovvenzione presentate alla Commissione dal momento che il programma di lavoro del programma specifico lo prevede e che tale domanda non rientra nel campo di applicazione di un invito aperto a presentare proposte; d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 12. 3. Gli inviti a presentare proposte possono essere preceduti da inviti a manifestazioni di interesse per permettere alla Commissione di individuare e valutare con precisione obiettivi e necessità, lasciando impregiudicate le decisioni che prenderà successivamente. Articolo 11 Valutazione e selezione delle proposte di azione indiretta 1. Le proposte di azione indiretta di cuiall'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) sono valutate sulla base dei criteri seguenti: a) pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico; b) eccellenza scientifica e tecnologica; c) valore aggiunto comunitario, compresa la massa critica di risorse mobilitate, impatto previsto o contributo alle politiche comunitarie; d) qualità del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze, effetti potenziali in materia di innovazione e competenze in materia di gestione della proprietà intellettuale; e) capacità di completare l'azione indiretta, valutata in termini di risorse, competenze e organizzazione. 2. Nell'applicare il paragrafo 1, lettera c), si terrà conto anche dei criteri seguenti: a) per le reti di eccellenza: portata e intensità degli sforzi d'integrazione che saranno intrapresi; capacità della rete di promuovere l'eccellenza al di là dei soli membri della rete; prospettive di continuità dell'integrazione delle loro capacità di ricerca e delle loro risorse al di là della durata del contributo finanziario della Comunità; b) per i progetti integrati: ambizione degli obiettivi e portata dei mezzi attuati, che permettono di contribuire significativamente al rafforzamento della competitività o alla soluzione di problemi della società; c) per le iniziative integrate di infrastruttura: prospettive di continuità dell'iniziativa al di là della durata del contributo finanziario della Comunità. 3. Il programma di lavoro dei programmi specifici determina, secondo la natura degli strumenti attuati o gli obiettivi dell'attività di RSTF, i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 che la Commissione applica. Essi li precisano o li completano, così come quelli di cui al paragrafo 2, in particolare per considerare il contributo delle proposte di azione indiretta al miglioramento dell'informazione e del dialogo con il pubblico e l'accrescimento del ruolo delle donne nella ricerca. 4. Qualsiasi proposta di azione indiretta che vada contro i principi etici fondamentali, in particolare quelli figuranti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o che non soddisfa le condizioni fissate nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte può essere esclusa in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione. Qualsiasi partecipante che abbia commesso un'irregolarità nel corso dell'attuazione di un'azione indiretta può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione. 5. La Commissione valuta e seleziona le proposte di azioni indirette secondo procedure trasparenti, eque e imparziali che stabilisce in un manuale di valutazione di cui garantisce la pubblicità. 6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 2, essa vi ricorre soltanto se lo ritiene opportuno. Articolo 12 Nomina di esperti indipendenti 1. La Commissione nomina esperti indipendenti per le valutazioni previste dal programma quadro 2002-2006 e dal programma specifico, nonché per l'assistenza di cui all'articolo 18, paragrafo 6 e all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma. Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti che la consigliano nell'attuazione della sua politica di ricerca. 2. La Commissione nomina gli esperti indipendenti secondo una delle procedure seguenti: a) Per le valutazioni previste agli articoli 5 e 6 del programma quadro 2002-2006 e all'articolo 7, paragrafo 2 del programma specifico, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche, dell'industria o politiche di altissimo livello che possiedono una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale. b) La Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche o dell'industria che possiedono conoscenze di altissimo livello e un'autorità riconosciuta sul piano internazionale nel settore specializzato di cui si tratta, con il compito di assisterla nella valutazione delle proposte di reti di eccellenza e di progetti integrati e nel controllo di quelle che saranno selezionate ed attuate. c) Per la costituzione dei gruppi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione nomina come esperti indipendenti professionisti aventi conoscenze, competenze ed un'esperienza riconosciuta di primo piano nel settore o negli aspetti che sono oggetto dei lavori. d) Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e per tener conto in maniera equilibrata dei diversi operatori della ricerca, la Commissione nomina esperti indipendenti aventi le competenze e le conoscenze appropriate con riferimento ai compiti loro affidati. A tal fine essa si basa su inviti a presentare candidature individuali o inviti rivolti ad istituzioni di ricerca per costituire liste di idoneità oppure può, se lo ritiene opportuno, scegliere al di fuori di queste liste qualsiasi persona dotata delle competenze necessarie. 3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione verifica che non esistano conflitti di interesse in relazione all'argomento sul quale l'esperto è invitato a pronunciarsi. A tal fine essa lo invita a firmare una dichiarazione nella quale egli ne certifica l'assenza al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora subentrasse un conflitto di interesse nel corso della sua missione. Articolo 13 Contratti 1. Le proposte di azione indiretta selezionate sono oggetto di contratti fondati sull'adeguato contratto tipo stabilito dalla Commissione, conformemente alle disposizioni del programma quadro 2002-2006 e della presente decisione, tenendo conto, se necessario, delle specificità dei diversi strumenti interessati. 2. Il contratto fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti conformemente alla presente decisione, in particolare le modalità di controllo tecnico, tecnologico e finanziario dell'azione indiretta, di aggiornamento dei suoi obiettivi, di evoluzione del consorzio, versamento del contributo finanziario della Comunità, eventualmente le condizioni di ammissibilità delle spese necessarie. Il contratto fissa le regole di diffusione e di valorizzazione delle conoscenze e dei risultati conformemente al titolo II, capo 2 del trattato. 3. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, adeguate sanzioni sono previste nei contratti. Articolo 14 Attuazione dell'azione indiretta 1. Conformemente alle disposizioni del contratto e secondo le modalità di organizzazione di esso, il consorzio garantisce l'attuazione tecnica dell'azione indiretta sotto la responsabilità in solido dei partecipanti. 2. Il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta è versato, secondo le modalità previste nel contratto, al partecipante designato dal consorzio e approvato dalla Commissione. Detto partecipante gestisce il contributo finanziario della Comunità in applicazione delle decisioni prese dal consorzio circa la sua ripartizione tra partecipanti ed attività. 3. Fatti salvi gli adeguamenti previsti nel contratto, basati sulla natura dello strumento e sull'entità del contributo apportato dai partecipanti: a) ciascun partecipante è responsabile, illimitatamente e in solido, dell'uso del contributo finanziario della Comunità assegnato, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, ad eccezione della parte di esso assegnata ai partecipanti di cui alla lettera b); b) un partecipante che in base a disposizioni di legge o regolamentari non può essere tenuto responsabile in solido, è responsabile unicamente della parte del contributo finanziario della Comunità che, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, gli è stato concesso. 4. La responsabilità di cui al paragrafo 3, lettera a) è invocata dalla Commissione soltanto nella misura in cui né il partecipante inadempiente né il consorzio di sua propria iniziativa hanno riparato, entro un termine ragionevole, il pregiudizio causato alla Comunità. 5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed è responsabile nei confronti della Comunità, nonostante gli accordi conclusi tra i soggetti giuridici che lo compongono. Articolo 15 Contributo finanziario della Comunità Conformemente all'allegato III del programma quadro, il contributo finanziario della Comunità può assumere tre forme distinte: a) Per le reti di eccellenza, assume la forma di una sovvenzione all'integrazione, il cui importo è determinato in funzione del valore delle capacità e delle risorse che l'insieme dei partecipanti propone di integrare. Completa le risorse apportate dai partecipanti per attuare il loro programma comune di attività. Il contributo è versato con riferimento all'attuazione del programma comune di attività e sulla base delle spese ad esso relative, in aggiunta a quelle a carico dei partecipanti stessi e certificate da un revisore esterno o, nel caso di soggetti giuridici pubblici, da un funzionario pubblico competente. b) Per alcune azioni relative alle risorse umane e alla mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait. c) Per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio destinato dai partecipanti alla realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività. Il contratto precisa le spese necessarie all'attuazione dell'azione indiretta, che dovranno essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di soggetti giuridici pubblici, da un funzionario pubblico competente. Il contratto può stabilire tassi medi per tipo di spese o importi forfetari predefiniti, come pure, di concerto con i partecipanti, un valore per attività che non si discosta significativamente delle spese sostenute. Articolo16 Modifica del consorzio 1. Nei limiti del contributo finanziario della Comunità e a prescindere dallo strumento, il consorzio, di sua iniziativa o in esecuzione del contratto può, di concerto con la Commissione, modificare la sua composizione, in particolare estendersi a qualsiasi soggetto giuridico che contribuisce all'attuazione dell'azione indiretta. Ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 2, il consorzio, individua nuovi soggetti giuridici con le modalità che giudica adeguate o conformemente al contratto. 2. Il programma comune di attività di una rete di eccellenza o il piano di attuazione di un progetto integrato individua le modifiche della composizione del consorzio che comportano il preventivo ricorso a procedure di selezione mediante gara. Il consorzio pubblica il bando e ne garantisce ampiamente la diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al programma quadro 2002-2006, stampa specializzata o opuscoli. Il consorzio valuta le offerte: a) sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, definiti conformemente all'articolo 11, paragrafi 3 e 4; b) con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio sulla base dei criteri descritti all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b. Conformemente al paragrafo 1, la Commissione può opporsi se e quando il consorzio propone, a seguito di questa valutazione, il suo ampliamento a nuovi partecipanti. Articolo 17 Contributo finanziario complementare La Commissione può aumentare il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta in fase di esecuzione per incorporarvi nuove attività che possono coinvolgere nuovi partecipanti. Essa lo fa mediante un invito a presentare proposte, limitato, se necessario, alle azioni indirette in corso, al termine di una valutazione effettuata conformemente all'articolo 11. Articolo18 Attività del consorzio a favore di terzi Se il contratto prevede che il consorzio svolga tutte o parte delle sue attività a favore di terzi, ne garantisce un'adeguata pubblicità, se del caso conformemente al contratto. Il consorzio valuta e seleziona le domande che gli sono presentate conformemente ai principi di trasparenza, equità e imparzialità e secondo le modalità previste dal contratto. Articolo 19 Controllo e audit tecnici, tecnologici e finanziari 1. La Commissione valuta periodicamente le azioni indirette alle quali la Comunità contribuisce, sulla base delle relazioni di attività che riguardano anche l'attuazione del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze che le sono presentate dai partecipanti conformemente alle stipule del contratto. Per il controllo delle reti di eccellenza e dei progetti integrati e se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2. 2. Conformemente al contratto, la Commissione adotta tutte le misure utili per garantire che gli obiettivi dell'azione indiretta siano conseguiti, nel rispetto degli interessi finanziari della Comunità. La Commissione, se necessario per la tutela dei suoi interessi, può adattare il contributo comunitario o interrompere l'azione indiretta, in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione o delle stipule del contratto. 3. La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a audit tecnici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti, per assicurarsi che l'azione indiretta sia realizzata o sia stata realizzata nelle condizioni da essi dichiarate e conformemente alle stipule del contratto. 4. Ai sensi dell'articolo 160C del trattato, la Corte dei conti può procedere alla verifica dell'uso del contributo finanziario della Comunità, sulla base delle modalità che le sono proprie. Articolo 20 Tutela degli interessi finanziari della Comunità Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante effettivi controlli e misure dissuasive, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 [7] e n. 2185/96 [8]e al regolamento del Consiglio (Euratom) n. 1074/99 [9] [7] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [8] GU L 292 del 15.11.1996, pag 1. [9] GU L 210 del 10.08.1999, pag. 24. CAPITOLO III REGOLE SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI RSTF NEL SETTORE TEMATICO PRIORITARIO 'RICERCA SULL'ENERGIA DI FUSIONE' Articolo 21 Campo di applicazione Le regole del presente capitolo si applicano alle attività RSTF del settore tematico prioritario 'Ricerca sull'energia di fusione' e hanno la precedenza in caso di conflittualità con quelle di cui ai capitoli II e III. Articolo 22 Procedure Le attività di RSTF del settore tematico prioritario 'Ricerca sull'energia di fusione' possono essere realizzate secondo le procedure figuranti negli ambiti seguenti: a) contratti di associazione con Stati membri, Stati associati o soggetti giuridici stabiliti in tali Stati; b) l'accordo europeo sullo sviluppo della fusione (accordo EFDA); c) qualsiasi altro accordo multilaterale concluso dalla Comunità con soggetti giuridici associati; d) soggetti giuridici che possono essere costituiti previo parere del Comitato consultivo per il programma Fusione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del programma specifico 'Energia nucleare'; e) altri contratti di durata limitata con soggetti giuridici non associati stabiliti negli Stati membri o negli Stati associati; f) accordi internazionali in materia di cooperazione con paesi terzi o qualsiasi soggetto giuridico che possa essere costituito in virtù di un tale accordo. Articolo 23 Contributo finanziario della Comunità 1. I contratti di associazione di cui all'articolo 22, lettera a) e i contratti di durata limitata di cui all'articolo 22, lettera e) stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività che coprono. Il tasso di base del contributo finanziario della Comunità non deve superare il 17,5% per tutta la durata del programma quadro 2002-2006. 2. Previa consultazione del Comitato consultivo per il programma 'Fusione' di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del programma specifico 'Energia nucleare', la Commissione può finanziare: a) le spese di capitale di progetti specificamente definiti cui è stato concesso uno statuto prioritario da detto comitato ad un tasso uniforme pari al 37,5%; b) attività multilaterali specificamente definite svolte nell'ambito dell'accordo europeo sullo sviluppo della fusione o a cura di qualsiasi soggetto giuridico a tal fine costituito, compresi gli appalti pubblici. 3. Nel caso di progetti e attività che ricevono un contributo finanziario superiore al tasso di cui al secondo comma del paragrafo 1, tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 29, lettere da a) a e) hanno diritto a partecipare agli esperimenti svolti sulle apparecchiature in causa. 4. Il contributo finanziario della Comunità ad attività svolte nel quadro di un accordo internazionale di cooperazione di cui all'articolo 22, lettera f) è definito in esso oppure da qualsiasi soggetto giuridico istituito in virtù di tale quadro. La Comunità, insieme ai soggetti giuridici associati al programma, può istituire qualsiasi soggetto giuridico opportuno per gestire la sua partecipazione e il suo contributo finanziario a detto accordo. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>