52001PC0520(02)

Proposta di decisione del Consiglio .../.../CE relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea (CE) della "Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza e della gestione delle scorie radioattive" /* COM/2001/0520 def. - CNS 2001/0225 */

Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0260 - 0273


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO .../.../CE relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea (CE) della "Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza e della gestione delle scorie radioattive"

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La "Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive" ("Convenzione comune") è stata aperta alla firma presso la sede dell'AIEA, a Vienna, il 29 settembre 1997 ed è entrata in vigore il 18 giugno 2001. Tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione del Portogallo, l'hanno già firmata e le ratifiche da parte dei parlamenti nazionali sono attese per la fine dell'anno.

2. Ambito di applicazione e Obiettivi della Convenzione comune

La Convenzione ha per oggetto la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e la sicurezza della gestione delle scorie radioattive.

La Convenzione comune mira a conseguire e mantenere livelli elevati di sicurezza su scala mondiale nella gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive mediante il rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, nonché ad istituire e mantenere, a tutti i livelli della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, difese efficaci contro tutti i rischi potenziali, in modo da proteggere le persone, la società e l'ambiente contro gli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.

Le parti contraenti devono assicurare livelli sufficienti di protezione per garantire che le persone, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti, nonché provvedere affinché, durante tutto l'arco di vita degli impianti di trattamento delle scorie radioattive, le dosi di radiazioni per l'ambiente, i lavoratori e la popolazione nelle vicinanze dell'impianto siano mantenute le più ragionevolmente basse possibili. È altresì obbligo delle parti contraenti garantire la sicurezza delle centrali nucleari, istituire piani di emergenza e regolamentare i movimenti transfrontalieri.

Ciascuna parte contraente deve adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e qualsiasi altro provvedimento necessario per adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

L'intento della Convenzione comune è contribuire a garantire il massimo livello di protezione possibile della salute e della sicurezza della popolazione e dell'ambiente, anche nei paesi dove la normativa in materia è lacunosa o inadeguata.

3. La situazione attuale della gestione delle scorie radioattive nell'UE e nei Paesi candidati all'adesione

La gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, come tutte le altre attività connesse alla radioattività, è soggetta da vari decenni a sistemi precisi e dettagliati di autorizzazione e controllo a livello internazionale, comunitario e nazionale.

La Comunità europea dell'energia atomica - attraverso il CCR - e la maggior parte degli Stati membri producono combustibile nucleare esaurito proveniente da reattori di potenza o di ricerca. Tutti gli Stati membri e la Comunità stessa, in maggiore o minore misura, producono scorie radioattive. Queste scorie possono provenire da diverse attività umane, come produzione di elettricità, agricoltura, medicina, industria, ricerca e difesa. La gestione del combustibile esaurito e la gestione e lo smaltimento delle scorie radioattive hanno raggiunto nell'UE livelli molto elevati di sicurezza, che sono continuamente migliorati.

Nei paesi candidati i livelli di sicurezza devono assolutamente aumentare per raggiungere lo stesso elevato livello e la stessa cultura di sicurezza in campo nucleare esistente nell'Unione europea, livello che è uno dei più elevati nel mondo.

Bulgaria, Repubblica ceca, Lituania, Romania, Ungheria, Slovacchia, Slovenia sono tutti paesi le cui centrali nucleari costituiscono la principale fonte di scorie radioattive. A Cipro, in Estonia, in Lettonia, a Malta e in Polonia i soli produttori di scorie radioattive sono i centri di ricerca, gli ospedali e gli impianti industriali.

Recentemente, la gestione del combustibile esaurito ha riacquistato importanza in vari paesi dell'Europa centro-orientale in ragione del fatto che il trasferimento in Russia di questi materiali (per ritrattamento o deposito) è diventato sempre più difficile, per non dire impossibile. Gli attuali depositi di scorie radioattive nei paesi dell'Europa centro-orientale sono stati generalmente costruiti secondo specifiche sovietiche e alcuni non sono conformi alle norme di sicurezza vigenti nei paesi occidentali.

4. Obiettivi della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea che rientrano nell'ambito di applicazione e negli obiettivi della Convenzione comune

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica menziona, nel suo preambolo, la necessità di istituire, nell'ambito dello sviluppo dell'industria nucleare le "condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni" esprime il desiderio di "cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica".

"Nell'ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi e di convenzioni con ... un'organizzazione internazionale ...."(articolo 101 del trattato CEEA).

Nella prospettiva della Comunità europea dell'energia atomica sono in primo luogo le persone ("la popolazione e i lavoratori") ad essere protetti contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; sono inoltre protetti alcuni aspetti dell'ambiente che rappresentano fattori necessari per la salute umana (in particolare l'aria, l'acqua e il suolo). Nel trattato Euratom o nel diritto derivato emanato sulla base di esso, l'ambiente non figura in quanto nozione autonoma di rango pari a quello della salute umana.

Al contrario, il trattato che istituisce la Comunità europea riconosce, parallelamente all'obiettivo della tutela della salute umana, anche l'obiettivo equivalente della tutela dell'ambiente. Esso prevede che "la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce al perseguimento degli "obiettivi" della "salvaguardia" e della "tutela ... della qualità dell'ambiente", nonché della "promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale" (articolo 174, paragrafo 1 del trattato CE).

Per conseguire questi obiettivi "nel quadro delle loro rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti" (Articolo 174, paragrafo 4 del trattato CE).

Nel settore della gestione delle scorie radioattive importanti aspetti connessi alla protezione dell'ambiente trascendono il campo di applicazione del trattato Euratom. Tale attività investe cioè una dimensione ambientale estremamente vasta che, in quanto non accolta nel trattato Euratom, deve fare riferimento alle disposizioni ambientali sancite dal trattato CE o adottate sulla base di esso.

I combustibili esauriti e le scorie radioattive costituiscono rischi potenziali e devono essere gestiti in modo da garantire la protezione dello popolazione e dell'ambiente, oggi e in futuro, contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti che essi emettono.

Esistono soluzioni tecniche che consentono di raggiungere questo obiettivo sulla base di norme unanimemente riconosciute che garantiscono un alto grado di sicurezza. Grazie al continuo miglioramento e alla concreta applicazione di queste soluzioni e di queste norme ad opera degli Stati membri dovrebbe essere possibile garantire un elevato livello di protezione della popolazione nei loro rispettivi territori.

In virtù dei trattati che istituiscono la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea, la Comunità dispone di competenze in vari settori disciplinati dalla Convenzione. L'esercizio di queste competenze si è tradotto, sul piano interno, nella emanazione di atti legislativi comunitari.

Per questa ragione è importante che le due Comunità diventino membri della Convenzione, unitamente agli Stati membri.

In tal modo le Comunità potranno perseguire il raggiungimento degli obiettivi dei trattati CE ed Euratom in relazione alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica nell'ambito della Convenzione comune, esercitando le rispettive competenze nei vari settori disciplinati dalla Convenzione comune. Le due Comunità potranno altresì garantire la compatibilità della propria produzione legislativa nelle materie disciplinate dalla Convenzione comune.

Un altro aspetto importante si ricollega al fatto che, in quanto parti della Convenzione, le due Comunità, rappresentate dalla Commissione, parteciperanno alle riunioni nelle quali si discuteranno i rapporti sullo stato di avanzamento.

La Commissione avrà così un accesso diretto ed integrale a tutte le informazioni che emergeranno a queste riunioni sulla situazione della gestione dei combustibili esauriti e delle scorie radioattive in tutti i paesi che sono parte della Convenzione e potrà inoltre partecipare fattivamente, nell'ambito delle competenze riconosciute alle due Comunità, al riesame inter pares (peer review process). Per quanto attiene all'allargamento dell'Unione europea verso i paesi PECO, la partecipazione al riesame inter pares consentirà alla Commissione di migliorare il trasferimento della cultura della sicurezza dell'UE verso tali paesi, cultura che trova accoglimento nelle regole della Convenzione comune concernenti la gestione dei combustibili esauriti e delle scorie radioattive. In pari tempo, attraverso i rapporti che saranno discussi, la Commissione potrà acquisire una panoramica più completa dei risultati raggiunti.

5. Dichiarazioni allegate alle decisioni proposte

L'articolo 39, paragrafo 4, iii) della Convenzione comune prevede che l'adesione di un'organizzazione internazionale alla Convenzione sia accompagnata da una comunicazione fatta al depositario che dichiari:

- quali Stati sono membri dell'organizzazione internazionale,

- quali articoli della Convenzione si applicano ad essa,

- quale sia la sfera delle sue competenze nel settore disciplinato da tali articoli.

Il progetto di dichiarazione che accompagna ciascuno dei due progetti di decisione è appunto destinato a questo scopo. Laddove si dichiara (terzo capoverso di ciascuna dichiarazione) che la Comunità in questione possiede una competenza, gli articoli della Convenzione comune vengono automaticamente inclusi nell'elenco degli articoli dichiarati applicabili a tale Comunità; tuttavia, l'inverso non è sempre necessariamente vero. In altri termini, gli articoli del capitolo 6 (Riunioni delle parti contraenti) e del capitolo 7 (Clausole finali e altre disposizioni) della Convenzione comune sono inseriti in questo elenco in conformità del precedente creato dalla Dichiarazione allegata alla decisione del Consiglio del 7 dicembre 1998 che approva l'adesione alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

Infine, per quanto attiene alle dichiarazioni relative alle competenze delle rispettive Comunità, giova ricordare che, secondo la deliberazione della Corte di giustizia citata qui sotto al punto 6, "Conclusioni"): "...non è necessario rendere nota e immutabile, nei confronti delle altre parti contraenti della Convenzione, la ripartizione dei poteri ... fra la Comunità e gli Stati membri" (punto 35 della motivazione). Questa omissione è quindi conforme al diritto comunitario.

6. Conformità del diritto comunitario con la Convenzione

La normativa comunitaria è conforme con i principi e con le prescrizioni della Convenzione comune.

Esiste un'eccezione in merito all'articolo 27, paragrafo 1, 1) sui movimenti transfrontalieri, per i quali la pertinente direttiva 93/3/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa [1] non impone, per le autorizzazioni di esportazione, il "consenso" dello Stato di destinazione, come invece fa la Convenzione comune.

[1] GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

Nel momento in cui aderirà alla Convenzione, la Comunità europea dell'energia atomica dovrà dunque emettere una riserva in relazione alla non conformità della normativa comunitaria con la specifica prescrizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, 1) della Convenzione comune.

7. Conclusioni

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito nella deliberazione 1/78 [2] (punto 34 della motivazione) quanto segue: "Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo o da una convenzione rientra in parte nella competenza della Comunità [3] e in parte in quella degli Stati membri è senz'altro indicato valersi del procedimento contemplato dall'art. 102 del trattato [4], ai sensi del quale siffatti impegni possono essere assunti dalla Comunità oltre che dagli Stati membri. Accordi o convenzioni del genere vengono stipulati, per quanto riguarda la Comunità, secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 101, secondo comma; essi vengono ... conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio".

[2] Deliberazione n. 1/78 della Corte di giustizia della CE del 14/11/1978, (1998) Raccolta 1978, pag. 2151.

[3] Comunità europea dell'energia atomica.

[4] Trattato CECA.

Per gli obiettivi ambientali, il trattato CE prevede che "le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi e negoziati conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa e i terzi interessati" (Articolo 174, paragrafo 4, seconda frase).

In considerazione di quanto precede si propone:

che il Consiglio approvi, in nome della Comunità europea dell'energia atomica, in applicazione dell'articolo 101, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

e

che il Consiglio concluda, in nome della Comunità europea, in applicazione dell'articolo 174, paragrafo 4 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e del paragrafo 3, primo comma del trattato che istituisce la Comunità europea,

la Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive, in relazione alle materia che rientrano nelle competenze di queste due Comunità.

2001/0225(CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO .../.../CE recante conclusione, per la Comunità europea (CE), della "Convenzione internazionale comune sulla sicurezza del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive";

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 174, paragrafo 4, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e il paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [5];

[5] GU

considerando quanto segue:

(1) La Convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive è stata aperta alla firma dal 29 settembre 1997 fino alla sua entrata in vigore il 18 giugno 2001.

(2) La Convenzione è ora aperta all'adesione di organizzazioni regionali di integrazione o di altra natura, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia formata da Stati sovrani e abbia la competenza di negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali in materie disciplinate dalla suddetta Convenzione, e la Comunità ha deciso di aderirvi.

(3) Vista la politica della Comunità in materia di tutela ambientale, quale sancita dall'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, è opportuno che la Comunità europea concluda la suddetta Convenzione comune.

(4) L'articolo 39, paragrafo 4 punto iii) di tale Convenzione fa obbligo alle suddette organizzazioni internazionali di comunicare al depositario una dichiarazione che indichi quali siano i suoi Stati membri, quali articoli della presente Convenzione le siano applicabili, nonché l'estensione delle sue competenze nel settore disciplinato da tali articoli,

DECIDE:

Articolo unico

1. La Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive è conclusa in nome della Comunità europea.

2. Il testo della Convenzione comune è allegato alla presente decisione.

3. Il testo della dichiarazione fatta dalla Comunità europea in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii) della Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Progetto di dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii) della Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive

Sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica i seguenti Stati: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 16, l'articolo 18, l'articolo 19 e gli articoli da 24 a 44 della Convenzione comune sono ad essa applicabili.

La Comunità possiede competenze nei settori disciplinati dall'articolo 4, dagli articoli da 6 a 11, dagli articoli da 13 a 16, dall'articolo 18 e dall'articolo 19 della Convenzione comune in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dell'articolo 174.

SCHEDA FINANZIARIA

Settore politico: Sicurezza nucleare

Attività: Adesione di Euratom e della Comunità europea ad una Convenzione internazionale - Decisione del Consiglio

Denominazione dell'azione: Conclusione a nome della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e conclusione per la Comunità europea della "Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive"

1. LINEA DI BILANCIO + RUBRICHE

2. CIFRE GLOBALI

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): milioni EUR di impegno

2.2. Periodo di applicazione:

2.3. Stima globale pluriennale della spesa:

a) Calendario degli stanziamenti di impegno/pagamento (intervento finanziario)

EUR milioni (fino al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spesa di sostegno (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e di altre spese amministrative

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e con la prospettiva finanziaria

( La proposta è compatibile con programmazione finanziaria attuale.

( La proposta comporterà la riprogrammazione dei pertinenti titoli nella prospettiva finanziaria

( Può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

( La proposta non ha implicazioni finanziarie (concerne aspetti tecnici di attuazione di una misura)

O

( Incidenza finanziaria - l'incidenza sulle entrate è la seguente:

Nota: Inserire tutti i dettagli e le osservazioni attinenti al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate in un allegato distinto.

>SPAZIO PER TABELLA>

(Indicare ciascuna linea di bilancio interessata, aggiungendo l'opportuno numero di righe alla tabella in caso di incidenza su più di una linea di bilancio)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 101 paragrafo 2 Trattato Euratom, Articolo 174 paragrafo 4, articolo 300 paragrafo 2 primo comma e paragrafo 3 primo comma del trattato CE

5. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

La Convenzione copre la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e la sicurezza della gestione delle scorie radioattive. Gli obiettivi della Convenzione sono raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza in tutto il mondo nella gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive potenziando le misure nazionali e la cooperazione internazionale e di istituire e mantenere in tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive una difesa effettiva contro i rischi potenziali in modo da tutelare le persone, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.

In forza dei due trattati che istituiscono la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea, la Comunità ha competenza in numerosi campi coperti dalla Convenzione. Questa competenza è stata esercitata a livello interno attraverso la promulgazione di legislazione comunitaria.

Per questo motivo è importante che le due comunità divengano membre della Convenzione insieme agli Stati membri.

Le Comunità possono così perseguire gli obiettivi dei trattati di protezione della salute del pubblico e dell'ambiente nel quadro delle Convenzione comune esercitando le loro responsabilità nei settori di loro competenza coperti dalla Convenzione comune, nonché assicurare la compatibilità della loro legislazione rispetto a questioni coperte dalla Convenzione comune.

5.2. Azione prevista e modalità di intervento di bilancio

5.3. Metodi di attuazione

6. INCIDENZA FINANZIARIA

NESSUNA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (sull'intero periodo di programmazione)

(Il metodo per calcolare gli importi totali indicato nella tabella seguente può essere spiegato con la ripartizione che figura alla tabella 6.2.)

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni (in milioni di euro fino a tre cifre decimali)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

(In caso di più di un'azione, fornire sufficienti dettagli sulle misure specifiche da prendere per ciascuna di esse per consentire di stimare il volume e i costi dei risultati).

Impegni in milioni di EUR (fino al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Spiegare se necessario il metodo di calcolo

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLA SPESA AMMINISTRATIVA

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi sono la spesa totale per dodici mesi.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi sono la spesa totale per dodici mesi.

(1) Specificare il tipo di comitato e il gruppo di appartenenza.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3) 23.600

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) // EUR

Anni

EUR

8. ACCOMPAGNAMENTO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di accompagnamento

8.2. Modalità e calendario della valutazione prevista

9. MISURE ANTIFRODE

CONVENZIONE COMUNE

SULLA SICUREZZA DELLA GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

E SULLA SICUREZZA DELLA GESTIONE DEI RESIDUI RADIOATTIVI

CONVENZIONE COMUNE

SULLA SICUREZZA DELLA GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

E SULLA SICUREZZA DELLA GESTIONE DEI RESIDUI RADIOATTIVI

PREAMBOLO

CAPITOLO 1 OBIETTIVI, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 OBIETTIVI

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

CAPITOLO 2 SICUREZZA DELLA GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

ARTICOLO 4 REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO 5 IMPIANTI ESISTENTI

ARTICOLO 6 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI

ARTICOLO 7 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 9 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 10 SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

CAPITOLO 3 SICUREZZA DELLA GESTIONE DEI RESIDUI RADIOATTIVI

ARTICOLO 11 REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO 12 IMPIANTI ESISTENTI E PRATICHE DEL PASSATO

ARTICOLO 13 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI

ARTICOLO 14 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 15 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 16 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 17 MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA

CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO 18 MISURE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 19 QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE

ARTICOLO 20 ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE

ARTICOLO 21 RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA LICENZA

ARTICOLO 22 RISORSE UMANE E FINANZIARIE

ARTICOLO 23 GARANZIA DI QUALITÀ

ARTICOLO 24 PROTEZIONE RADIOLOGICA

ARTICOLO 25 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

ARTICOLO 26 DISATTIVAZIONE

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 27 SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE

ARTICOLO 28 SORGENTI SIGILLATE IN DISUSO

CAPITOLO 6 RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

ARTICOLO 29 RIUNIONE PREPARATORIA

ARTICOLO 30 RIUNIONI DI RIESAME

ARTICOLO 31 RIUNIONI STRAORDINARIE

ARTICOLO 32 RAPPORTI

ARTICOLO 33 PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 34 RAPPORTI DI SINTESI

ARTICOLO 35 LINGUE

ARTICOLO 36 RISERVATEZZA

ARTICOLO 37 SEGRETARIATO

CAPITOLO 7 CLAUSOLE FINALI ED ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 38 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 39 FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE

ARTICOLO 40 ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 41 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

ARTICOLO 42 DENUNCIA

ARTICOLO 43 DEPOSITARIO

ARTICOLO 44 TESTI AUTENTICI

PREAMBOLO

Le parti contraenti

(i) Riconoscendo che il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito e residui radioattivi e che anche altre applicazioni di tecnologie nucleari generano residui radioattivi;

(ii) Riconoscendo che gli stessi obiettivi di sicurezza si applicano sia alla gestione del combustibile esaurito che alla gestione dei residui radioattivi;

(iii) Ribadendo l'importanza per la comunità internazionale di garantire la pianificazione e l'attuazione di buone pratiche per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;

(iv) Riconoscendo l'importanza di informare il pubblico sulle questioni concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;

(v) Desiderando promuovere un'efficace cultura della sicurezza nucleare in tutto il mondo;

(vi) Ribadendo che la responsabilità finale di garantire la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi spetta allo Stato;

(vii) Riconoscendo che la definizione di una politica del ciclo del combustibile spetta allo Stato e che alcuni Stati considerano il combustibile esaurito come una risorsa valida da ritrattare, mentre altri preferiscono smaltirlo;

(viii) Riconoscendo che il combustibile esaurito e i residui radioattivi esclusi dalla presente Convenzione in quanto rientrano in programmi militari o di difesa devono essere gestiti conformemente agli obiettivi enunciati nella presente Convenzione;

(ix) Affermando l'importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi mediante meccanismi bilaterali e multilaterali e la presente Convenzione che ha carattere incentivante;

(x) Consapevoli delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno sviluppati e degli Stati con economie in fase di transizione, nonché della necessità di facilitare i meccanismi esistenti per assistere nell'adempimento dei loro diritti ed obblighi stabiliti nella presente Convenzione che ha carattere incentivante;

(xi) Convinti che i residui radioattivi dovrebbero, nella misura compatibile con la sicurezza della gestione di tali materie, essere smaltiti nello Stato in cui sono stati generati, pur riconoscendo che, in talune circostanze, una gestione sicura ed efficiente del combustibile esaurito e dei residui radioattivi può essere promossa mediante accordi tra le parti contraenti concernenti l'uso degli impianti in una di esse a beneficio delle altre parti, soprattutto quando i residui derivano da progetti comuni;

(xii) Riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare le importazioni sul suo territorio di combustile esaurito e di residui radioattivi di provenienza estera;

(xiii) Tenendo conto della Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), della Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986), della Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare e di emergenza radiologica (1986), della Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980), della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino dallo scarico di rifiuti e altre sostanze, come emendata (1994) e di altri pertinenti strumenti internazionali;

(xiv) Tenendo presenti i principi contenuti nel documento interagenzia "International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources" (Norme fondamentali internazionali in materia di sicurezza per la protezione contro le radiazioni ionizzanti e per la sicurezza delle sorgenti di radiazione) (1996), nei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA intitolati "The Principles of Radioactive Waste Management" (I principi della gestione dei residui radioattivi) (1995), e nelle norme internazionali sulla sicurezza del trasporto di materie radioattive;

(xv) Ricordando il capitolo 22 dell'Agenzia 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio del Janeiro, adottato nel 1992 dove si ribadisce l'estrema importanza di una gestione dei residui radioattivi sicura ed innocua per l'ambiente;

(xvi) Riconoscendo l'opportunità di rafforzare il sistema di controllo internazionale applicandolo in modo specifico alle materie radioattive di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione (1989);

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO 1. OBIETTIVI, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1. OBIETTIVI

Gli obiettivi della presente Convenzione sono:

(i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare in tutto il mondo nella gestione del combustile esaurito e dei residui radioattivi mediante il rafforzamento sia dei provvedimenti adottati in sede nazionale, sia della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;

(ii) garantire che in tutte le fasi della gestione del combustile esaurito e dei residui radioattivi esistano efficaci difese contro i rischi potenziali in modo da proteggere le persone, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti, nel presente e in futuro, in modo tale che le esigenze e le aspirazioni della presente generazione siano soddisfatte senza compromettere quelle delle future generazioni;

(iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero verificarsi durante una qualsiasi fase della gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

(a) "chiusura": il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo il deposito del combustibile esaurito e dei residui radioattivi in un impianto di smaltimento. Ciò comprende gli interventi tecnici finali ed ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;

(b) "disattivazione" (decommissioning): il complesso delle azioni che hanno per fine lo svincolo da ogni controllo esercitato dall'organismo di regolamentazione di un impianto nucleare diverso da un impianto di smaltimento. Queste azioni comprendono i processi di decontaminazione e smantellamento;

(c) "scarichi": gli scarichi pianificati e controllati nell'ambiente, come pratica autorizzata, entro certi limiti, dall'organismo di regolamentazione, di materie radioattive allo stato liquido o gassoso provenienti dagli impianti nucleari nel corso del loro funzionamento normale;

(d) "smaltimento": il deposito del combustibile esaurito o dei residui radioattivi in un opportuno impianto senza l'intenzione di recuperarli;

(e) "licenza": ogni autorizzazione, permesso o certificazione rilasciati da un organismo di regolamentazione per compiere qualsiasi attività attinente alla gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi;

(f) "impianto nucleare": un impianto civile e i terreni, gli edifici e le attrezzature ad esso associati dove le materie radioattive sono prodotte, trattate, usate, manipolate, immagazzinate o smaltite su una scala che impone di tener conto della sicurezza;

(g) "durata operativa": il periodo durante il quale un impianto di gestione del combustibile esaurito o di residui radioattivi è usato a tal fine. Nel caso di un impianto di smaltimento, il periodo inizia quando il combustibile esaurito o i residui radioattivi sono depositati per la prima volta nell'impianto e termina alla chiusura dell'impianto;

(h) "residui radioattivi": materie radioattive in forma gassosa, liquida o solida per le quali la parte contraente o una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dalla parte contraente non prevede un ulteriore uso e che sono controllate come residui radioattivi da un organismo di regolamentazione nel quadro legislativo e regolamentare cui la parte contraente è soggetta;

(i) "gestione dei residui radioattivi": tutte le attività, comprese quelle di disattivazione, di manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei residui radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito. Questa gestione può comprendere anche gli scarichi;

(j) "impianto di gestione dei residui radioattivi": ogni impianto o struttura il cui scopo principale è la gestione dei residui radioattivi, compreso un impianto nucleare in fase di disattivazione soltanto se esso è designato dalla parte contraente come un impianto di gestione dei residui radioattivi;

(k) "organismo di regolamentazione": uno o più organismi aventi la facoltà giuridica di disciplinare, nei confronti della parte contraente, qualsiasi aspetto attinente alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei residui nucleari, compreso il rilascio di licenze;

(l) "ritrattamento": un processo o un'operazione intesi ad estrarre isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

(m) "sorgente sigillata": materie radioattive sigillate in permanenza in una capsula od intimamente legate ad un rivestimento e in forma solida, esclusi gli elementi del combustibile del reattore;

(n) "combustibile esaurito": combustibile nucleare che è stato irraggiato nel nocciolo di un reattore e che è stato in permanenza rimosso da esso;

(o) "gestione del combustibile esaurito": tutte le attività concernenti la manipolazione o lo stoccaggio del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito. Questa gestione può anche comprendere gli scarichi;

(p) "impianto di gestione del combustibile esaurito": ogni struttura o impianto il cui scopo principale è la gestione del combustibile esaurito;

(q) "Stato di destinazione": uno Stato verso il quale è prevista o ha luogo una spedizione transfrontaliera;

(r) "Stato di origine": uno Stato dal quale è previsto che inizi o dal quale inizia una spedizione transfrontaliera;

(s) "Stato di transito": qualsiasi Stato, diverso da uno Stato di origine o da uno Stato di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo una spedizione transfrontaliera;

(t) "stoccaggio": il deposito di combustibile esaurito o di residui radioattivi in un impianto che ne fornisce il contenimento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;

(u) "spedizione transfrontaliera": qualsiasi spedizione di combustibile esaurito o di residui radioattivi da uno Stato di origine ad uno Stato di destinazione.

ARTICOLO 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente Convenzione si applica alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili. Il combustibile esaurito detenuto negli impianti di ritrattamento come parte di un'attività di ritrattamento non rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, tranne se la parte contraente dichiara che il ritrattamento è parte della gestione del combustibile esaurito.

2. La presente Convenzione si applica anche alla sicurezza della gestione dei residui radioattivi nei casi in cui i residui radioattivi derivano da applicazioni civili. La presente Convenzione non si applica però ai residui che contengono soltanto materie radioattive naturali e che non derivano dal ciclo del combustibile nucleare, tranne se essi costituiscono una sorgente sigillata in disuso, oppure sono dichiarati come residui radioattivi ai sensi della presente Convenzione dalla parte contraente.

3. La presente Convenzione non si applica alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi nell'ambito di programmi militari o di difesa, tranne se essi sono dichiarati dalla parte contraente come combustibile esaurito o residui radioattivi ai sensi della presente Convenzione. La presente Convenzione si applica tuttavia alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi nell'ambito di programmi militari o di difesa se e nei casi in cui queste materie sono trasferite permanentemente a programmi civili e sono gestite di conseguenza nell'ambito di questi programmi.

4. La presente Convenzione si applica anche agli scarichi di cui agli articoli 4; 7, 11, 14, 24 e 26.

CAPITOLO 2. SICUREZZA DELLA GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

ARTICOLO 4. REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che in tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito, le persone, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti dai rischi radiologici.

A tal fine, ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per:

(i) garantire che si tenga debito conto della criticalità e della rimozione del calore residuo generato durante la gestione del combustibile esaurito;

(ii) garantire che la generazione di residui radioattivi associata alla gestione del combustibile esaurito sia mantenuta al minimo fattibile in relazione alla politica sul ciclo del combustibile adottata;

(iii) tener conto delle interrelazioni tra le varie fasi della gestione del combustibile esaurito;

(iv) fornire un'efficace protezione delle persone, della società e dell'ambiente applicando a livello nazionale opportuni metodi di protezione, quali approvati dall'organismo regolamentare, nel quadro della sua legislazione nazionale che tiene debito conto dei criteri e delle norme approvati a livello internazionale;

(v) tener conto dei rischi biologici, chimici e di altro tipo che possono essere associati alla gestione del combustibile esaurito;

(vi) evitare azioni che comportino impatti ragionevolmente prevedibili sulle future generazioni superiori a quelli autorizzati per la generazione attuale;

(vii) evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.

ARTICOLO 5. IMPIANTI ESISTENTI

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per riesaminare la sicurezza di qualsiasi impianto di gestione del combustibile esaurito esistente al momento in cui la Convenzione entra in vigore per detta parte contraente e per garantire che, se necessario, siano apportati agli impianti tutti i miglioramenti ragionevolmente fattibili per aumentarne la sicurezza.

ARTICOLO 6. UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI

1. Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire l'introduzione e l'attuazione delle procedure concernenti un impianto di gestione del combustibile esaurito proposto:

(i) valutazione di tutti i fattori importanti concernenti il sito atti ad incidere sulla sicurezza di un tale impianto per tutta la sua durata operativa;

(ii) valutazione del probabile impatto di tale impianto sulla sicurezza delle persone, della società e dell'ambiente;

(iii) messa a disposizione del pubblico di informazioni sulla sicurezza di tale impianto;

(iv) consultazione delle parti contraenti in prossimità di tale impianto se l'impianto può avere un'incidenza su di esse e fornire loro, dietro richiesta, dati generali sull'impianto per consentire loro di valutarne il probabile impatto sulla sicurezza nel loro territorio.

2. A tal fine, ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che tali impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre parti contraenti a causa della loro ubicazione, conformemente ai requisiti generali di sicurezza dell'articolo 4.

ARTICOLO 7. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che:

(i) la progettazione e la costruzione di un impianto di gestione del combustibile esaurito prevedano misure idonee a limitare i possibili impatti radiologici sulle persone, sulla società e sull'ambiente, compresi quelli degli scarichi o dei rilasci non controllati;

(ii) nella fase di progettazione si tenga conto dei piani concettuali e, se necessario, delle disposizioni tecniche per la disattivazione di un impianto di gestione del combustibile esaurito;

(iii) le tecnologie incorporate nella progettazione e costruzione di un impianto di gestione del combustibile esaurito siano corroborate dall'esperienza, da prove o analisi.

ARTICOLO 8. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che:

(i) prima della costruzione di un impianto di gestione del combustile esaurito, siano effettuate una valutazione sistematica della sicurezza ed una valutazione ambientale commisurata al rischio presentato dall'impianto che coprano tutta la durata operativa di esso;

(ii) prima del funzionamento di un impianto di gestione del combustibile esaurito, siano preparate, se ritenuto necessario per completare le valutazioni di cui al punto (i), versioni aggiornate e particolareggiate della valutazione di sicurezza e della valutazione ambientale.

ARTICOLO 9. FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che:

(i) la licenza di esercizio di un impianto di gestione del combustibile esaurito sia basata sulle opportune valutazioni, come specificato all'articolo 8, e sia subordinata al completamento di un programma di messa in servizio che dimostri che l'impianto, come costruito, è coerente ai requisiti di progettazione e di sicurezza;

(ii) siano definiti, e se necessario aggiornati, i limiti operativi e le condizioni derivate da prove, esperienze operative e valutazioni, come specificato all'articolo 8;

(iii) il funzionamento, la manutenzione, il monitoraggio, l'ispezione e le prove di un impianto di gestione del combustibile esaurito si svolgano in conformità delle procedure stabilite;

(iv) sia assicurato, per tutta la durata operativa di un impianto di gestione del combustibile esaurito, il supporto ingegneristico e tecnico in tutti i campi attinenti alla sicurezza;

(v) il titolare della licenza notifichi tempestivamente all'organismo di regolamentazione gli incidenti rilevanti per la sicurezza;

(vi) siano stabiliti i programmi per raccogliere ed analizzare l'esperienza di funzionamento e che i risultati diano luogo ad azioni concrete, ove opportuno;

(vii) i piani di disattivazione di un impianto di gestione del combustibile esaurito siano preparati ed aggiornati, se necessario, usando le informazioni ottenute in tutta la durata operativa dell'impianto e siano esaminati dall'organismo di regolamentazione.

ARTICOLO 10. SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

Se, conformemente al proprio regolamento legislativo e regolamentare, una parte contraente ha designato del combustibile esaurito per lo smaltimento, lo smaltimento di tale combustibile esaurito deve aver luogo conformemente ai requisiti di cui al capitolo 3 sullo smaltimento dei residui radioattivi.

CAPITOLO 3. SICUREZZA DELLA GESTIONE DEI RESIDUI RADIOATTIVI

ARTICOLO 11. REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che in tutte le fasi della gestione dei residui radioattivi, le persone, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti dai rischi radiologici e di altro tipo.

A tal fine, ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per:

(i) garantire che si tenga debito conto della criticalità e della rimozione del calore residuo generato durante la gestione dei residui radioattivi;

(ii) garantire che la generazione di residui radioattivi sia mantenuta al minimo fattibile;

(iii) tener conto delle interrelazioni tra le varie fasi della gestione del combustibile esaurito;

(iv) fornire un'efficace protezione delle persone, della società e dell'ambiente applicando a livello nazionale opportuni metodi di protezione, quali approvati dall'organismo regolamentare, nel quadro della sua legislazione nazionale che tiene debito conto dei criteri e delle norme approvati a livello internazionale;

(v) tener conto dei rischi biologici, chimici e di altro tipo che possono essere associati alla gestione del combustibile esaurito;

(vi) evitare azioni che comportino impatti ragionevolmente prevedibili sulle future generazioni superiori a quelli autorizzati per la generazione attuale;

(vii) evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.

ARTICOLO 12. IMPIANTI ESISTENTI E PRATICHE DEL PASSATO

Ciascuna parte contraente prende a tempo debito le opportune iniziative per riesaminare:

(i) la sicurezza di ogni impianto di gestione dei residui radioattivi esistente al momento in cui la Convenzione entra in vigore per tale parte contraente e per garantire che, se necessario, siano apportati agli impianti tutti i miglioramenti ragionevolmente fattibili per aumentarne la sicurezza;

(ii) i risultati delle pratiche del passato per determinare l'eventuale necessità di un intervento per motivi di radioprotezione, tenendo presente che la riduzione del danno derivante dalla riduzione di dose dovrebbe essere sufficiente a giustificare l'onere e i costi, compresi quelli sociali, dell'intervento.

ARTICOLO 13. UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI

1. Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire l'introduzione e l'attuazione delle procedure concernenti un impianto di gestione dei residui radioattivi proposto:

(i) valutazione di tutti i fattori importanti concernenti il sito atti ad incidere sulla sicurezza di tale impianto in tutta la sua durata operativa;

(ii) valutazione del probabile impatto di tale impianto sulla sicurezza delle persone, della società e dell'ambiente tenendo conto della possibile evoluzione delle condizioni del sito degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

(iii) messa a disposizione del pubblico di informazioni sulla sicurezza di tale impianto;

(iv) consultazione delle parti contraenti in prossimità di un tale impianto se l'impianto può avere un'incidenza su di esse e fornire loro, dietro richiesta, dati generali sull'impianto per consentire loro di valutarne il probabile impatto sulla sicurezza nel loro territorio.

2. A tal fine, ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che tali impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre parti contraenti a causa della loro ubicazione conformemente ai requisiti generali di sicurezza dell'articolo 11.

ARTICOLO 14. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che:

(i) la progettazione e la costruzione di un impianto di gestione dei residui radioattivi prevedano misure idonee a limitare i possibili impatti radiologici sulle persone, sulla società e sull'ambiente, compresi quelli degli scarichi o dei rilasci non controllati;

(ii) nella fase di progettazione si tenga conto dei piani concettuali e, se necessario, delle disposizioni tecniche per la disattivazione di un impianto di gestione dei residui radioattivi;

(iii) nella fase di progettazione, siano elaborate le disposizioni tecniche per la chiusura di un impianto di smaltimento;

(iv) le tecnologie incorporate nella progettazione e costruzione di un impianto di gestione dei residui radioattivi siano corroborate dall'esperienza, da prove o analisi.

ARTICOLO 15. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che:

(i) prima della costruzione di un impianto di gestione dei residui radioattivi, siano effettuate una valutazione sistematica della sicurezza ed una valutazione ambientale commisurata al rischio presentato dall'impianto che coprano tutta la durata operativa di esso;

(ii) inoltre, prima della costruzione di un impianto di smaltimento, siano effettuate una valutazione sistematica di sicurezza ed una valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura ed i risultati siano valutati con riferimento ai criteri stabiliti dall'organismo di regolamentazione;

(iii) prima del funzionamento di un impianto di gestione dei residui radioattivi, siano preparate, se ritenuto necessario per completare le valutazioni di cui al punto (i), versioni aggiornate e particolareggiate della valutazione di sicurezza e della valutazione ambientale.

ARTICOLO 16. FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che:

(i) la licenza di esercizio di un impianto di gestione dei residui radioattivi sia basata sulle opportune valutazioni, come specificato all'articolo 15 e sia subordinata al completamento di un programma di messa in servizio che dimostri che l'impianto, come costruito, è coerente ai requisiti di progettazione e di sicurezza;

(ii) siano definiti, e se necessario aggiornati, i limiti operativi e le condizioni derivate da prove, esperienze operative e valutazioni, come specificato all'articolo 15;

(iii) il funzionamento, la manutenzione, il monitoraggio, l'ispezione e le prove di un impianto di gestione dei residui radioattivi si svolgano in conformità delle procedure stabilite.

Per un impianto di smaltimento i risultati così ottenuti sono usati per verificare e riesaminare la validità delle ipotesi formulate e per aggiornare le valutazioni come specificato all'articolo 15 e per il periodo dopo la chiusura;

(iv) sia assicurato per tutta la durata operativa di un impianto di gestione dei residui radioattivi il supporto ingegneristico e tecnico in tutti i campi attinenti alla sicurezza;

(v) siano applicate le procedure di caratterizzazione e segregazione dei residui radioattivi;

(vi) il titolare della licenza notifichi tempestivamente all'organismo di regolamentazione gli incidenti rilevanti per la sicurezza;

(vii) siano stabiliti i programmi per raccogliere ed analizzare l'esperienza di funzionamento e che i risultati diano luogo ad azioni concrete, ove opportuno;

(viii) i piani di disattivazione di un impianto di gestione dei residui radioattivi siano preparati ed aggiornati, se necessario, usando le informazioni ottenute in tutta la durata operativa dell'impianto e siano esaminati dall'organismo di regolamentazione.

(ix) i piani per la chiusura di un impianto di smaltimento siano elaborati ed aggiornati, se necessario, usando le informazioni ottenute in tutta la durata operativa di tale impianto e siano esaminati dall'organismo di regolamentazione.

ARTICOLO 17. MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che dopo la chiusura di un impianto di smaltimento:

(i) siano mantenuti i documenti relativi all'ubicazione, alla progettazione e all'inventario di tale impianto, prescritti dall'organismo di regolamentazione;

(ii) siano effettuati controlli istituzionali, attivi o passivi, quali il monitoraggio e restrizioni di accesso, se necessario; e

(iii) se, durante qualsiasi periodo di controllo istituzionale attivo, è rilevato un rilascio non programmato di materie radioattive nell'ambiente, siano attuate, se necessario, misure di intervento.

CAPITOLO 4. DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO 18. MISURE DI ATTUAZIONE

Ciascuna parte contraente adotta, nel quadro del proprio diritto interno, le misure legislative, regolamentari ed amministrative e le altre azioni necessarie per attuare i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 19. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE

1. Ciascuna parte contraente istituisce e mantiene un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

2. Il quadro legislativo e regolamentare prevede:

(i) l'istituzione di prescrizioni di sicurezza nazionali applicabili e di regolamenti di radioprotezione;

(ii) un sistema di rilascio di licenze per le attività di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;

(iii) un sistema di divieto di esercizio per un impianto di gestione del combustibile esaurito o di residui radioattivi sprovvisto di licenza;

(iv) un sistema di opportuno controllo istituzionale, ispezione regolamentare e documentazione e rapporti;

(v) l'osservanza dei regolamenti applicabili e delle condizioni delle licenze;

(vi) una chiara ripartizione di responsabilità tra gli organismi che partecipano alle diverse fasi della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

3. Nel considerare l'opportunità di disciplinare materie radioattive come residui radioattivi, le parti contraenti tengono conto degli obiettivi della presente Convenzione.

ARTICOLO 20. ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE

1. Ciascuna parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il complesso delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 19, dotato di autorità, competenza e risorse umane e finanziarie adeguate per adempiere ai compiti assegnati.

2. Ciascuna parte contraente, conformemente al suo quadro legislativo e regolamentare, prende le opportune iniziative per garantire un'effettiva indipendenza delle funzioni dell'organismo di regolamentazione da altre funzioni nei casi in cui le organizzazioni trattino sia la gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi che la loro regolamentazione.

ARTICOLO 21. RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA LICENZA

1. Ciascuna parte contraente assicura che la responsabilità primaria della sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi incomba al titolare della corrispondente licenza e prende le opportune iniziative per garantire che ogni titolare di licenza faccia fronte alle proprie responsabilità.

2. In assenza di un titolare di licenza o di un'altra parte responsabile, la responsabilità incombe alla parte contraente che ha giurisdizione sul combustibile esaurito o sui residui radioattivi.

ARTICOLO 22. RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che:

(i) sia disponibile personale qualificato nella misura necessaria per svolgere le attività in materia di sicurezza in tutta la durata operativa di un impianto di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;

(ii) siano disponibili risorse finanziarie adeguate per la sicurezza degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi per tutta la durata operativa e nella fase di disattivazione;

(iii) siano previste disposizioni finanziarie che consentano di continuare, nel periodo ritenuto necessario dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, gli opportuni controlli istituzionali e le modalità di monitoraggio.

ARTICOLO 23. GARANZIA DI QUALITÀ

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che siano definiti ed attuati opportuni programmi di garanzia di qualità concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

ARTICOLO 24. PROTEZIONE RADIOLOGICA

1. Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che in tutta la durata operativa di un impianto di gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi:

(i) l'esposizione dei lavoratori e del pubblico causata dall'impianto sia mantenuta la più bassa quanto ragionevolmente fattibile, alla luce dei fattori economici e sociali;

(ii) nessuna persona sia esposta in situazioni normali a dosi di radiazione che superino le prescrizioni nazionali di limitazione di dose e che fanno riferimento alle norme approvate a livello internazionale in materia di radioprotezione; e

(iii) siano prese misure per prevenire rilasci non previsti e non controllati di materie radioattive nell'ambiente.

2. Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che gli scarichi siano limitati:

(i) per mantenere l'esposizione alle radiazioni la più bassa quanto ragionevolmente fattibile, alla luce dei fattori economici e sociali; e

(ii) in modo che nessuna persona sia esposta in situazioni normali a dosi di radiazione superiori alle prescrizioni nazionali di limitazione di dose che fanno riferimento alle norme approvate a livello internazionale in materia di radioprotezione.

3. Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire che in tutta la durata operativa di un impianto nucleare regolamentato, nell'eventualità che si verifichino scarichi non previsti o non controllati di materie radioattive nell'ambiente, siano attuate opportune misure correttive per controllare il rilascio e mitigarne gli effetti.

ARTICOLO 25. PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

1. Ciascuna parte contraente garantisce che prima della messa in servizio e nel corso del funzionamento di un impianto di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi esistano sul sito e, se necessario, al di fuori del sito, opportuni piani di emergenza. Questi piani di emergenza devono essere verificati periodicamente.

2. Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per predisporre e verificare piani di emergenza per il suo territorio nella misura in cui può essere coinvolta in un'emergenza radiologica che si verifica in un impianto limitrofo di gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi.

ARTICOLO 26. DISATTIVAZIONE

Ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire la sicurezza della disattivazione di un impianto nucleare. Tali iniziative garantiscono che:

(i) siano disponibili personale qualificato e adeguate risorse finanziarie;

(ii) siano applicate le disposizioni dell'articolo 24 in materia di protezione radiologica, scarichi e rilasci non previsti e non controllati;

(iii) siano applicate le disposizioni dell'articolo 25 in materia di pianificazione d'emergenza; e

(iv) sia mantenuta la documentazione importante per la disattivazione.

CAPITOLO 5. DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 27. SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE

1. Ciascuna parte contraente coinvolta in spedizioni transfrontaliere prende le opportune iniziative per garantire che tali spedizioni si svolgano in maniera coerente con le disposizioni della presente Convenzione e con i pertinenti strumenti internazionali vincolanti.

A tal fine:

(i) una parte contraente che è uno Stato di origine prende le opportune iniziative per garantire che la spedizione transfrontaliera sia autorizzata e avvenga soltanto con la notifica preventiva e il consenso dello Stato di destinazione;

(ii) la spedizione transfrontaliera attraverso Stati di transito è soggetta agli obblighi internazionali pertinenti per i particolari modi di trasporto usati;

(iii) una parte contraente che è uno Stato di destinazione autorizza una spedizione transfrontaliera soltanto se ha la capacità amministrativa e tecnica e dispone della struttura regolamentare necessarie per gestire il combustibile esaurito o i residui radioattivi in maniera coerente con la presente Convenzione;

(iv) una parte contraente che è uno Stato di origine autorizza una spedizione transfrontaliera soltanto se è in grado di verificare che, conformemente al consenso dello Stato di destinazione, le prescrizioni del punto (iii) sono soddisfatte prima della spedizione transfrontaliera;

(v) una parte contraente che è uno Stato di origine prende le opportune iniziative per permettere la reintroduzione nel suo territorio, se una spedizione transfrontaliera non è stata o non può essere completata conformemente al presente articolo, a meno che sia possibile predisporre un'alternativa sicura.

2. Una parte contraente non autorizza la spedizione del suo combustibile esaurito o dei residui radioattivi verso una destinazione a sud di 60° di latitudine sud per stoccaggio o smaltimento.

3. Nessun elemento nella presente Convenzione pregiudica o influenza:

(i) l'esercizio, da parte di navi e aerei di tutti gli Stati, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea contemplati dal diritto internazionale;

(ii) i diritti di una parte contraente, verso la quale sono trasportati residui radioattivi per il trattamento, di rinviare o predisporre il rinvio di residui radioattivi ed altri prodotti dopo il trattamento verso lo Stato di origine;

(iii) il diritto di una parte contraente di esportare per ritrattamento il suo combustibile esaurito;

(iv) i diritti di una parte contraente, verso la quale il combustibile esaurito è esportato per ritrattamento, di rinviare o predisporre il rinvio di residui radioattivi ed altri prodotti derivati dalle operazioni di ritrattamento nello Stato di origine.

ARTICOLO 28. SORGENTI SIGILLATE IN DISUSO

1. Ciascuna parte contraente, nel quadro del suo diritto nazionale, prende le appropriate iniziative per garantire che il possesso, la rifabbricazione o lo smaltimento di sorgenti sigillate in disuso avvenga in maniera sicura.

2. Una parte contraente autorizza il rientro sul suo territorio di sorgenti sigillate in disuso se, nel quadro del suo diritto nazionale, ha accettato che esse siano rinviate ad un fabbricante qualificato a ricevere e detenere sorgenti sigillate in disuso.

CAPITOLO 6. RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

ARTICOLO 29. RIUNIONE PREPARATORIA

1. Una riunione preparatoria delle parti contraenti è organizzata non più tardi di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

2. A questa riunione le parti contraenti:

(i) decidono la data per la prima riunione di riesame prevista all'articolo 30.

Questa riunione di riesame è organizzata al più presto possibile, ma non oltre 30 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione;

(ii) preparano ed adottano mediante consensus regole procedurali e regole finanziarie;

(iii) stabiliscono in particolare e in conformità delle regole procedurali:

(a) orientamenti concernenti la forma e la struttura dei rapporti nazionali da presentare ai sensi dell'articolo 32;

(b) una data per la presentazione di questi rapporti;

(c) le procedure di riesame di questi rapporti.

3. Qualsiasi Stato od organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altra natura che ratifica, accetta, approva, accede a o conferma questa Convenzione e per il quale la Convenzione non è ancora in vigore, può partecipare alla riunione preparatoria come se fosse parte della presente Convenzione.

ARTICOLO 30. RIUNIONI DI RIESAME

1. Le parti contraenti tengono riunioni per riesaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 32.

2. Ad ogni riunione di riesame, le parti contraenti:

(i) decidono la data della prossima riunione di questo tipo e l'intervallo tra le riunioni di riesame non deve superare tre anni;

(ii) possono riesaminare le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 2 ed adottare revisioni mediante consensus, tranne se altrimenti previsto nelle regole procedurali. Esse possono anche emendare le regole procedurali e le regole finanziarie mediante consensus.

3. A ciascuna riunione di riesame, ciascuna parte contraente ha un'opportunità ragionevole di discutere i rapporti presentati da altre parti contraenti e di chiedere chiarimenti su questi rapporti.

ARTICOLO 31. RIUNIONI STRAORDINARIE

È tenuta una riunione straordinaria delle parti contraenti:

(i) se così deciso dalla maggioranza delle parti contraenti presenti e votanti ad una riunione; oppure

(ii) su richiesta scritta di una parte contraente, entro sei mesi dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle parti contraenti e il segretariato di cui all'articolo 37 ha ricevuto notifica che la richiesta è stata sostenuta da una maggioranza delle parti contraenti.

ARTICOLO 32. RAPPORTI

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30, ciascuna parte contraente presenta un rapporto nazionale ad ogni riunione di riesame delle parti contraenti. Questo rapporto tratta le misure prese per attuare ciascun obbligo della Convenzione. Per ciascuna parte contraente, il rapporto tratta anche:

(i) la politica di gestione del combustibile esaurito;

(ii) le pratiche di gestione del combustibile esaurito;

(iii) la politica di gestione dei residui radioattivi;

(iv) le pratiche di gestione dei residui radioattivi;

(v) i criteri usati per definire e classificare i residui radioattivi.

2. Questo rapporto comprende anche:

(i) un elenco degli impianti di gestione del combustibile esaurito soggetti alla presente Convenzione, la loro ubicazione, le loro finalità principali e le caratteristiche essenziali;

(ii) un inventario del combustibile esaurito soggetto alla presente Convenzione specificando le quantità immagazzinate e quelle già smaltite. Questo inventario contiene una descrizione delle materie e fornisce informazioni, se disponibili, sulla loro massa ed attività totale;

(iii) un elenco degli impianti di gestione dei residui radioattivi soggetti alla presente Convenzione, la loro ubicazione, le finalità principali e le caratteristiche essenziali;

(iv) un inventario dei residui radioattivi soggetti alla presente Convenzione dove si specificano:

(a) le quantità immagazzinate presso gli impianti di gestione dei residui radioattivi e gli impianti del ciclo del combustibile nucleare;

(b) le quantità smaltite; o

(c) le quantità derivanti da pratiche del passato.

Questo inventario contiene una descrizione delle materie ed altre opportune informazioni disponibili, quali volume o massa, attività e radionuclidi specifici;

(v) un elenco degli impianti nucleari in fase di disattivazione e la situazione delle attività di disattivazione in questi impianti.

ARTICOLO 33. PARTECIPAZIONE

1. Ciascuna parte contraente partecipa alle riunioni delle parti contraenti ed è rappresentata a tali riunioni da un delegato e, per quanto lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri.

2. Le parti contraenti possono invitare, mediante consensus, qualsiasi organizzazione intergovernativa, competente nelle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualità di osservatore a qualsiasi riunione o a specifiche sessioni di esse. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto e in anticipo le disposizioni dell'articolo 36.

ARTICOLO 34. RAPPORTI DI SINTESI

Le parti contraenti adottano, mediante consensus, e mettono a disposizione del pubblico un documento che tratti gli argomenti discussi alle riunioni delle parti contraenti e le relative conclusioni.

ARTICOLO 35. LINGUE

1. Le lingue delle riunioni delle parti contraenti sono l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo, salvo diversamente disposto nelle regole procedurali.

2. I rapporti presentati in applicazione dell'articolo 32 sono redatti nella lingua nazionale della parte contraente che li presenta o in un'unica lingua designata da determinarsi nel regolamento interno. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, la parte contraente fornisce una traduzione del rapporto nella lingua designata.

3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato, se rimborsata, curerà la traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in qualsiasi altra lingua delle riunioni.

ARTICOLO 36. RISERVATEZZA

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti contraenti di proteggere le informazioni dalla divulgazione, in base alla loro legislazione. Ai fini del presente articolo, il termine "informazioni" comprende inter alia le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica di materie nucleari, le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dalla riservatezza industriale o commerciale e i dati personali.

2. Se una parte contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, queste informazioni sono usate solo per i fini per i quali sono state fornite e se ne deve rispettare la riservatezza.

3. Per le informazioni concernenti il combustibile esaurito o i residui radioattivi che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, le disposizioni della presente Convenzione non incidono sulla discrezione esclusiva della parte contraente interessata a decidere:

(i) se questa informazione è classificata o altrimenti controllata per evitarne la diffusione;

(ii) se fornire l'informazione di cui al punto (i) nel contesto della Convenzione; e

(iii) le condizioni di riservatezza legate a tale informazione, se essa è fornita nel contesto della presente Convenzione.

4. Il contenuto dei dibattiti durante il riesame dei rapporti nazionali ad ogni riunione di riesame tenuta ai sensi dell'articolo 30 è riservato.

ARTICOLO 37. SEGRETARIATO

1. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (qui di seguito denominata "l'Agenzia") svolge le funzioni di segretariato per le riunioni delle parti contraenti.

2. Il segretariato:

(i) convoca, prepara le riunioni delle parti contraenti di cui agli articoli 29, 30 e 31 e ne assicura i servizi;

(ii) comunica alle parti contraenti le informazioni ricevute o preparate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

le spese sostenute dall'Agenzia per svolgere le funzioni di cui ai punti (i) e (ii) sono a carico dell'Agenzia, come parte del suo bilancio ordinario.

3. Le parti contraenti possono, mediante consensus, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi di supporto per le riunioni delle parti contraenti. L'Agenzia può fornire tali servizi qualora sia possibile farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non fosse possibile, l'Agenzia può fornire tali servizi a condizione che essi siano finanziati da un'altra fonte a titolo volontario.

CAPITOLO 7. CLAUSOLE FINALI ED ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 38. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia tra due o più parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti contraenti si consultano nell'ambito di una riunione delle parti contraenti al fine di risolvere la controversia. Qualora le consultazioni non diano esito positivo, si può ricorrere ai meccanismi di mediazione, conciliazione e arbitrato contemplati dal diritto internazionale, comprese le regole e pratiche prevalenti in seno all'AIEA.

ARTICOLO 39. FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede centrale dell'Agenzia a Vienna, a decorrere dal 29 settembre 1997, fino alla sua entrata in vigore.

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.

4. (i) La presente Convenzione è aperta alla firma soggetta a conferma o all'adesione di organizzazioni internazionali aventi carattere di integrazione o altra natura, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia ampia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali per le questioni coperte dalla presente Convenzione.

(ii) Per le questioni di loro competenza, tali organizzazioni esercitano per proprio conto i diritti ed assumono le responsabilità attribuite dalla presente Convenzione agli Stati parti contraenti.

(iii) Nel divenire parte della presente Convenzione, queste organizzazioni comunicano al depositario di cui all'articolo 43 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei loro confronti e qual è la portata della loro competenza nel settore coperto da detti articoli.

(iv) Le organizzazioni di questo tipo non dispongono di alcun voto oltre a quello dei loro Stati membri.

5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o conferma sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 40. ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ivi inclusi gli strumenti di quindici Stati, ciascuno dotato di un impianto nucleare operativo.

2. Per ciascuno Stato od organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altra natura, che ratifica, approva, aderisce a o conferma la presente Convenzione dopo la data di deposito dell'ultimo strumento necessario per soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, dell'opportuno strumento da parte di tale Stato od organizzazione.

ARTICOLO 41. EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

1. Una parte contraente può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Gli emendamenti proposti sono esaminati in una riunione di riesame o in una riunione straordinaria.

2. Il testo di ogni emendamento proposto e le relative motivazioni sono comunicati al depositario che trasmette la proposta alle parti contraenti almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale l'emendamento proposto è presentato per esame. Il depositario comunica alle parti contraenti tutte le osservazioni ricevute su tale proposta.

3. Dopo aver esaminato l'emendamento proposto, le parti contraenti decidono se adottarlo mediante consensus o, in assenza di consensus, di sottoporlo ad una Conferenza diplomatica. La decisione di sottoporre un emendamento proposto ad una Conferenza diplomatica necessita di un voto a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti alla riunione e votanti, con riserva che almeno la metà delle parti contraenti sia presente al momento della votazione.

4. La Conferenza diplomatica per esaminare ed adottare gli emendamenti della presente Convenzione è convocata dal depositario ed ha luogo non più tardi di un anno dopo che è stata presa la relativa decisione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza diplomatica compie ogni sforzo affinché gli emendamenti siano adottati mediante consensus. Se ciò non fosse possibile, gli emendamenti sono adottati con una maggioranza dei due terzi di tutte le parti contraenti.

5. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati conformemente ai paragrafi 3 e 4, sono soggetti a ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle parti contraenti ed entrano in vigore per le parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati, il novantesimo giorno successivo al ricevimento da parte del depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno due terzi delle parti contraenti. Per una parte contraente che ratifica, accetta o conferma detti emendamenti successivamente, gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno dopo che la parte contraente ha depositato il proprio corrispondente strumento.

ARTICOLO 42. DENUNCIA

1. Ciascuna parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al depositario.

2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data della ricevuta della notifica presso il depositario o a qualsiasi data successiva che possa essere specificata nella notifica.

ARTICOLO 43. DEPOSITARIO

1. Il Direttore generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione.

2. Il depositario informa le parti contraenti:

(i) della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o conferma, conformemente all'articolo 39;

(ii) della data alla quale la Convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 40;

(iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione e della relativa data, effettuate conformemente all'articolo 42;

(iv) degli emendamenti proposti alla presente Convenzione sottoposti dalle parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza diplomatica corrispondente o dalla riunione delle parti contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti conformemente all'articolo 41.

ARTICOLO 44. TESTI AUTENTICI

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il depositario che ne invia copie certificate conformi alle parti contraenti.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A TAL FINE, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE.

Fatto a Vienna il cinque settembre mille novecento novanta sette.