Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno /* COM/2001/0406 def. - CNS 2001/0170 */
Gazzetta ufficiale n. 304 E del 30/10/2001 pag. 0212 - 0220
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La Comunità fa parte di organizzazioni regionali di pesca (ORP) che prevedono un quadro normativo per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche. La recente evoluzione del diritto internazionale ha portato con sé un rapido sviluppo dell'attività delle O.R.P. Queste organizzazioni, che fino a pochi anni fa si limitavano a scambiarsi informazioni, adottano ora raccomandazioni in numerosi settori. Esse hanno adottato tra l'altro alcune misure in materia di controllo e di sorveglianza, attraverso dei sistemi di osservazione o/e di ispezione e dei sistemi di sorveglianza delle catture. In considerazione dei suoi interessi pescherecci nel Pacifico orientale, la Comunità ha avviato la procedura di adesione alla Commissione interamericana per il tonno tropicale (CITT) e ha deciso di applicare in forma provvisoria l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini (APICD). Nel luglio 1999 le parti contraenti dell'APICD hanno deciso di istituire un sistema di sorveglianza e di verifica del tonno pescato nella zona di applicazione dell'accordo, al fine di individuare il tonno pescato senza rischi per i delfini. Affinché la Comunità possa applicare integralmente tale sistema di sorveglianza e di verifica del tonno, occorre recepire nel diritto comunitario, attraverso un regolamento del Consiglio, le disposizioni dell'APICD che istituiscono il sistema in questione. La proposta è coerente con i principi comunitari in materia di recepimento delle raccomandazioni delle ORP e con la prassi relativa, quale risulta dalle ultime proposte di recepimento adottate dal Consiglio (documento di cattura per il Dissostichus nell'ambito della CCAMLR o misure tecniche per le grandi specie migratrici). La Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento. 2001/0170 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di sorveglianza e di verifica per il tonno IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C ... considerando quanto segue: (1) La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale e ha avviato la procedura di adesione alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in prosieguo "CITT". In attesa di tale adesione e conformemente all'obbligo di cooperare che le incombe in virtù della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, essa ha deciso di applicare le misure adottate dalla CITT. (2) Con decisione 1999/337/CE del Consiglio [3], la Comunità ha firmato l'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini, in prosieguo "APICD", e ne ha deciso, con decisione 1999/386/CE del Consiglio [4], l'applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua approvazione. La Comunità deve pertanto applicare le disposizioni previste dall'accordo, la cui segreteria è assicurata dalla CITT. [3] GU L 132 del 27.5.1999, pag. 1. [4] GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23. (3) Nel luglio 1999 le parti contraenti dell'APICD hanno deciso di istituire un sistema di sorveglianza e di verifica del tonno pescato nella zona di applicazione dell'accordo, al fine di individuare il tonno pescato senza rischi per i delfini. (4) Tale decisione è divenuta vincolante per le parti contraenti dell'accordo e la Comunità deve pertanto garantirne l'applicazione alle navi da pesca comunitarie. (5) Per quanto riguarda gli sbarchi e il trasferimento nei porti delle catture, le relative osservazioni sono di competenza degli Stati membri, che tuttavia, mediante una convenzione o un accordo amministrativo, possono delegare tale responsabilità allo Stato del porto di sbarco. (6) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono, secondo i casi, delle misure di gestione o delle misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5]. Pertanto esse devono essere adottate con la procedura di gestione di cui all'articolo 4, ovvero con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa decisione, [5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione da parte della Comunità del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno adottato dall'accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini, in prosieguo APICD. Articolo 2 Campo d'applicazione Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi da pesca comunitarie, battenti bandiera degli Stati membri e registrate nella Comunità, adibite alla pesca del tonno nelle acque del Pacifico orientale di cui all'articolo 3 dell'APICD. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle navi da trasporto battenti bandiera degli Stati membri e registrate nella Comunità che trasportano tonno oggetto di un documento di accompagnamento. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per : (1) "Tonno", la specie del sottordine degli scombridi, eccettuato il genere Scomber; (2) "Delfino", la specie della famiglia dei delfinidi, associata alla pesca del tonno pinna gialla nella zona di cui all'articolo 2; (3) "Tonno pescato senza rischi per i delfini", il tonno catturato mediante cale in cui non sono stati registrati casi di morte o di ferimento grave di delfini; (4) "Tonno pescato con rischi per i delfini", il tonno catturato mediante cale in cui sono stati registrati casi di morte o di ferimento grave di delfini; (5) "Osservatore", la persona assegnata ad una nave, dalla Commissione interamericana per il tonno tropicale (CITT) o da un programma nazionale della parte contraente, per registrare le operazioni di pesca della nave di cui trattasi; (6) "Documento di accompagnamento", il documento conforme ai modelli A e B, di cui all'allegato I (tonno pescato "senza rischi per i delfini") e all'allegato II (tonno pescato "con rischi per i delfini"); (7) "Cala", l'azione di calare in acqua e salpare una sciabica al fine di catturare tonni; (8) "Contenitore", qualunque contenitore utilizzato per lo stoccaggio del tonno alla fine delle operazioni di scarico, durante il processo di congelamento o durante il trasporto in vista della trasformazione. Articolo 4 Obblighi degli Stati membri 1. Gli Stati membri sono responsabili della sorveglianza e della verifica del tonno catturato, trasportato e scaricato dalle navi battenti la loro bandiera, nonché del tonno destinato alla trasformazione sul loro territorio. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si estende anche al tonno sbarcato, al di fuori della zona di cui all'articolo 2, da navi operanti in tale zona. Per dette navi il sistema di sorveglianza prevede la conferma del peso sbarcato. 3. Gli Stati membri forniscono all'osservatore imbarcato, appositi formulari per il documento di accompagnamento, da compilare per ciascuna delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare il tonno nella zona di cui all'articolo 2. Articolo 5 Obblighi del comandante 1. L'osservatore classifica il tonno come tonno pescato "senza rischi per i delfini" o "con rischi per i delfini" e sulla base di tale classificazione il tonno è caricato nelle stive previamente preparate e contrassegnate a tale scopo. 2. Al termine delle operazioni di carico, l'osservatore, previa consultazione del comandante o della persona delegata da quest'ultimo, riporta sul documento di accompagnamento corrispondente, per rete, le specie e i quantitativi stimati di tonno caricati in ciascuna stiva. Il comandante o la persona da lui delegata sigla, insieme all'osservatore, ciascun documento di accompagnamento così compilato. 3. Qualunque trasferimento in mare di tonno, dalla rete di un peschereccio verso un altro peschereccio deve essere indicato nel documento di accompagnamento, dall'osservatore di ciascuno dei pescherecci interessati, specificando i quantitativi, le specie e la classificazione del tonno così trasferito come tonno pescato "senza rischi per i delfini" o "con rischi per i delfini". 4. Alla fine della campagna di pesca il comandante, insieme all'osservatore, rivede il documento di accompagnamento, aggiungendovi eventuali osservazioni, e lo firma. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Articolo 6 Operazioni di sbarco 1. Il comandante della nave, l'armatore o il suo agente comunicano alle autorità nazionali, almeno settantadue ore prima della data prevista di sbarco, le date e i luoghi in cui sarà effettuato lo sbarco di tutte le catture o di parti di esse, al fine di permettere la verifica dello sbarco suddetto. 2. Se alla fine di uno sbarco la campagna di pesca è terminata, alla nave è consegnato un nuovo documento di accompagnamento per la nuova campagna di pesca, in cima al quale figura il tonno eventualmente rimasto a bordo. 3. Se alla fine di uno sbarco la campagna di pesca prosegue, la nave conserva l'originale del documento di accompagnamento e ne trasmette copia, convalidata dalle firme originali, alle autorità nazionali del porto di sbarco. 4. Qualora il tonno sia sbarcato da un peschereccio e poi caricato su una nave da trasporto per essere trasferito verso un altro luogo per la trasformazione, lo Stato di bandiera della nave da trasporto è tenuto a richiedere il documento di accompagnamento per tale carico, conserva le informazioni relative allo sbarco, che includono il peso totale del pesce sbarcato, nel caso in cui sia stato controllato, e verifica che durante tutte le operazioni di carico e di trasporto il tonno pescato "senza rischi per i delfini" sia tenuto sempre separato dal tonno pescato "con rischi per i delfini". Durante il trasporto le due categorie di tonno possono essere tenute nello stesso locale, purché restino fisicamente separate e il tonno pescato "con rischi per i delfini" sia chiaramente etichettato. 5. Se il tonno è sbarcato per essere avviato immediatamente alla trasformazione, lo Stato membro del luogo di trasformazione deve conservare la documentazione relativa allo sbarco e registrare il peso controllato del tonno pescato !"senza rischi per i delfini" e di quello pescato "con rischi per i delfini". Detto Stato membro utilizzerà l'originale del documento di accompagnamento per inserire le informazioni richieste nella base dati e seguire l'iter del tonno trasformato ed invierà una copia di detto documento allo Stato membro di bandiera della nave che ha pescato il tonno di cui trattasi. 6. Il tonno sbarcato è posto in contenitori diversi, a seconda che il tonno sia stato classificato come tonno pescato "senza rischi per i delfini" o come tonno pescato "con rischi per i delfini", identificando ciascun contenitore con una scritta recante il numero del documento di accompagnamento, la classificazione del tonno e il peso controllato. 7. Qualunque vendita di una parte delle catture è accompagnata dal numero di riferimento del documento di accompagnamento corrispondente, durante tutto il circuito di trasformazione. Ogni trasferimento delle catture deve essere notificato alle autorità competenti dello Stato membro del luogo di sbarco e/o di trasformazione, indicando il numero e il documento di accompagnamento, le specie e i quantitativi di tonno nonché l'identità del destinatario. 8. Quando si effettuano sbarchi nei porti di paesi terzi, il comandante trasmette alle autorità nazionali dello Stato membro di bandiera una copia del documento di accompagnamento firmata dall'osservatore e dallo stesso comandante. 9. Mediante accordi bilaterali specifici gli Stati membri possono delegare l'osservazione degli sbarchi e dei trasporti alle autorità dello Stato del porto interessato. Spetta allora allo Stato suddetto applicare il sistema qui descritto per quanto riguarda i tonni sbarcati e trasportati sul suo territorio, indipendentemente dalla bandiera della nave che li ha pescati. 10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Articolo 7 Trasmissione dei dati 1. Gli Stati membri creano una base di dati informatica per l'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno, alla quale la Commissione deve poter accedere per via informatica. 2. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento gli Stati membri trasmettono alla segreteria dell'APICD, nonché alla Commissione, copia dei documenti di accompagnamento, firmati dall'osservatore e dal comandante. 3. Entro il 1° maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno. La Commissione, basandosi su tale relazione, trasmette a sua volta una relazione alla segreteria dell'APICD, prima di ogni riunione annuale. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nome e indirizzo completo dei funzionari responsabili dell'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno. 5. La Commissione comunica alla segreteria dell'APICD nome e indirizzo completo dei funzionari della Commissione responsabili dell'attuazione del sistema di sorveglianza e di verifica del tonno. Articolo 8 Modificazione degli allegati Gli allegati I e II possono essere modificati, con la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di renderli conformi alle misure di conservazione adottate dall'APICD, divenute obbligatorie per la Comunità. Articolo 9 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio [6]. [6] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. 2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. 3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. 4. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. Articolo 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO I Documento di accompagnamento (modello A) per il tonno pescato senza rischi per i delfini >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO II Documento di accompagnamento (modello B) per il tonno pescato con rischi per i delfini >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>