Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri e istituisce un attestato unificato di conducente (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0373 def. - COD 2000/0297 */
Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0231 - 0241
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri e istituisce un attestato unificato di conducente (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE A. Il 23 novembre 2000 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri e istituisce un attestato unificato di conducente (COM(2000) 751 def.). Il 25 aprile 2001 il Comitato economico e sociale ha formulato parere favorevole. Il 16 maggio 2001 il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura sulla proposta, adottando sette emendamenti. Tra questi, la Commissione ne ha accolto uno in toto e uno in parte. La Commissione ha accolto l'emendamento 7 e, pur riformandolo leggermente, l'emendamento 6, per le ragioni indicate di seguito. L'emendamento 7 permette di identificare i conducenti con maggior precisione e pertanto riduce il rischio che attestati rilasciati siano impiegati impropriamente. L'emendamento 6 limita il campo di applicazione del regolamento ai cittadini di paesi terzi per il primo biennio di applicazione e concede perciò agli Stati membri tempo supplementare per preparare le amministrazioni nazionali all'intensa attività amministrativa legata al rilascio di attestati a tutti i conducenti attivi nei trasporti su strada intracomunitari. La Commissione ritiene tuttavia necessario che il regolamento trovi applicazione solo 6 mesi dopo la sua entrata in vigore. Tale periodo sarà utile agli Stati membri per predisporre le necessarie misure di attuazione, benché il campo di applicazione di tale atto normativo sia limitato, per il primo biennio di applicazione, ai soli cittadini di paesi terzi. La Commissione non ha accolto gli emendamenti 1, 2, 3, 4 e 5 per le ragioni indicate di seguito. Gli emendamenti 1, 2, 3 e 4 non influenzano in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento. Esso si applicherà comunque a tutti i conducenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, due anni dopo la prima applicazione, cioè trenta mesi dopo l'entrata in vigore. Appare pertanto superfluo fare, nei considerando, differenze fra la nazionalità dei conducenti, come proposto dal Parlamento europeo. L'emendamento 5, perché non ha senso impiegare per lo stesso termine due definizioni che si escludono reciprocamente, né è necessario per gli obiettivi della proposta includere due diverse definizioni di 'conducente'. Per quanto riguarda la nazionalità del conducente, il campo di applicazione del regolamento è sufficientemente specificato all'articolo 3 come proposto dal Parlamento europeo. Oltre a questi emendamenti, la Commissione ritiene che si dovrebbe modificare il considerando 12 per la seguente ragione: il considerando deve menzionare il fatto che per il primo biennio di applicazione il regolamento si applica solamente ai cittadini di paesi terzi. Ciò è coerente con l'emendamento proposto dal Parlamento europeo. B. La Commissione modifica pertanto la propria proposta come indicato di seguito. Il considerando 12 viene modificato per rispecchiare il fatto che per il primo biennio di applicazione il regolamento si applica solamente ai cittadini di paesi terzi. L'articolo 3 viene modificato per limitare il campo di applicazione del regolamento per il primo biennio di applicazione ai conducenti cittadini di paesi terzi. L'allegato, che contiene il modello standardizzato di attestato da rilasciare ai conducenti, viene modificato per ridurre il rischio che gli attestati siano impiegati impropriamente prevedendo a tal fine l'obbligo di indicarvi anche il numero della patente di guida e il numero di previdenza sociale. 2000/0297 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri e istituisce un attestato unificato di conducente. IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ..., ..., pag. ... visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C ..., ..., pag. ... visto il parere del Comitato delle regioni [3], [3] GU C ..., ..., pag. ... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], [4] GU C ..., ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri [5], le operazioni di trasporto intracomunitario sono esenti da restrizioni quantitative tra l'altro in virtù del rilascio di un documento unificato di licenza comunitaria. [5] GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1; regolamento modificato dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. (2) L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli adibiti al trasporto internazionale in virtù della licenza comunitaria causa estreme difficoltà di controllo per le autorità preposte all'applicazione delle disposizioni. (3) Le autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro si trovano nell'impossibilità di appurare (in assenza di un attestato unificato per i conducenti) se il conducente di un veicolo che effettua trasporti internazionali in virtù di una licenza comunitaria rilasciata in un altro Stato membro sia o meno debitamente autorizzato dalla legislazione nazionale di quello Stato membro. (4) Alla luce di queste difficoltà di controllo, la qualità di lavoratore subordinato dei conducenti viene solitamente verificata solo nello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore datore di lavoro. (5) L'impossibilità di controllare il rapporto di lavoro subordinato al di fuori dello Stato membro di stabilimento dà luogo a condizioni per cui i conducenti sono ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore. (6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti sono spesso soggetti a condizioni di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da far sorgere seri timori per la sicurezza stradale. (7) Questo tipo di violazione sistematica della normativa nazionale ha provocato gravi distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i trasportatori che ancora si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge. (8) Le autorità di controllo degli Stati membri non hanno la possibilità di verificare le condizioni di lavoro dei conducenti ingaggiati in modo irregolare. (9) Solo un documento unificato darà agli Stati membri la possibilità di accertare che il rapporto di lavoro con i conducenti assunti o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto internazionale è stipulato conformemente alle norme di legge. (10) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione degli Stati membri e dell'UE in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei lavoratori subordinati. (11) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, cioè l'introduzione di un attestato di conducente unificato, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri, e, data la portata e l'importanza dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a stabilire il minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi e non va oltre quanto necessario per realizzare tale finalità. (12) Il tempo necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di conducente impone che l'applicazione del presente regolamento sia posticipata ad una data tale da permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del caso. Durante il primo biennio di applicazione è opportuno che il regolamento trovi applicazione solo nei confronti dei conducenti di nazionalità extracomunitaria, così da attenuare il carico amministrativo legato all'introduzione dell'attestato di conducente, per essere in seguito esteso a tutti i conducenti, indipendentemente dalla loro nazionalità. (13) È opportuno confermare esplicitamente che gli Stati membri hanno la possibilità di esigere che i veicoli per i quali rilasciano copia certificata della licenza comunitaria siano immatricolati nel proprio territorio. (14) Il regolamento (CEE) n. 881/92 deve essere modificato di conseguenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 881/92 è modificato come segue: 1. all'articolo 2 è inserito il seguente trattino: "- "conducente", la persona che guida un veicolo o che viaggia a bordo del veicolo per prenderne, se necessario, la guida;". 2. L'articolo 3 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Per effettuare trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente ad un attestato di conducente, a meno che il titolare della licenza e il conducente siano la stessa persona." (b) È aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Gli attestati di conducente sono rilasciati da uno Stato membro, a norma dell'articolo 6, a tutti i trasportatori che: - sono titolari di una licenza comunitaria; - in quello Stato membro impiegano conducenti assunti a termini di legge o fanno ricorso a conducenti messi a loro disposizione nel rispetto delle pertinenti disposizioni vigenti nello Stato membro.". 3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 4 1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 sostituisce il documento eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, attestante che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada. Per i trasporti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, essa sostituisce inoltre le licenze comunitarie nonché le licenze bilaterali scambiate fra Stati membri che sono necessarie fino all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 certifica che il conducente di un veicolo che effettua trasporti internazionali in virtù di una licenza comunitaria è legalmente autorizzato a guidare tale veicolo nello Stato membro di stabilimento, conformemente alle disposizioni e regole vigenti in quello Stato membro." 4. L'articolo 5 è modificato come segue: (a) È aggiunto il seguente paragrafo 5: "5. La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni, rinnovabile." 5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 6 1. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporti. 2. Su richiesta, lo Stato membro rilascia al titolare della licenza comunitaria un attestato per ciascun conducente assunto a termini di legge o messo a disposizione del titolare della licenza comunitaria nel rispetto delle norme e disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro stesso. L'attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente, nello Stato in questione, può guidare veicoli per conto del titolare della licenza comunitaria cui è stato rilasciato l'attestato. 3. L'attestato di conducente corrisponde al modello di cui all'allegato III, che ne stabilisce anche le condizioni d'uso. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare che gli attestati di conducente possano essere falsificati. 4. L'attestato di conducente pertiene al trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti internazionali in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata dell'attestato di conducente deve essere conservata nella sede del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito su richiesta dei funzionari incaricati di effettuare i controlli. 5. Il periodo di validità dell'attestato è stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e non può comunque essere superiore a cinque anni. L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato. Se tali condizioni vengono a cadere, gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio." 6. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 7 1. Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente che sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, alle quali l'attestato di conducente è stato rilasciato." 7. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 8 1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ovvero quelle, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria, ovvero dell'attestato di conducente. 2. Le autorità competenti revocano la licenza comunitaria, ovvero l'attestato di conducente, qualora il titolare: - non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2, ovvero dall'articolo 3, paragrafo 3; - abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza comunitaria, ovvero dell'attestato di conducente. 3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute della normativa sui trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l'infrazione è stabilito possono procedere, fra l'altro, al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria e al ritiro degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie conformi di cui dispone per il traffico internazionale. 4. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute consistenti in uso illecito degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio: - la sospensione del rilascio degli attestati di conducente, - il ritiro degli attestati di conducente, - la subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari miranti a prevenire gli eventuali abusi, - il ritiro temporaneo o parziale delle copie conformi certificate della licenza comunitaria. Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria." 8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 9 1. Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione di rifiuto o di revoca della suddetta licenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. 2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare, revocare o assoggettare a condizioni supplementari il rilascio di un attestato di conducente." 9. Il testo in allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato III. Articolo 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per dare attuazione al presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso prende effetto, nei confronti dei cittadini di paesi terzi, sei mesi dopo la sua entrata in vigore. A trenta mesi dalla sua entrata in vigore, il regolamento trova applicazione nei confronti di tutti i conducenti, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente ALLEGATO ALLEGATO III COMUNITÀ EUROPEA (a) (Colore rosa - formato DIN A4) (Prima pagina dell'attestato) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato) >SPAZIO PER TABELLA> ATTESTATO DI CONDUCENTE n. . . . . . . per il trasporto internazionale di merci su strada per conto di terzi Il presente documento attesta che il conducente: .............................................(2) può guidare, nello Stato membro che rilascia l'attestato, per conto di (3) ................................................................................... i veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci su strada, per conto di terzi, su qualsiasi percorso entro il territorio della Comunità, per viaggi o tratte di viaggio effettuati contro corrispettivo, conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992. Osservazioni particolari:........................................................................................... ........................................................................................................................... Il presente attestato è valido dal....................................................al....................... Rilasciato a....................................................................., addì.................................... ............................................................... (4) (1) Le sigle distintive dello Stato sono: (A) Austria, (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (S) Svezia, (UK) Regno Unito. (2) Dati personali del conducente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, numero di passaporto, numero di patente di guida e numero di previdenza sociale. (3) Nome o ditta e indirizzo completo del trasportatore. (4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente. (Seconda pagina dell'attestato) (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato) DISPOSIZIONI GENERALI Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. Esso è nominativo e certifica che il conducente, nello Stato membro che ha emanato l'attestato, può guidare un veicolo (1) adibito a trasporto internazionale per conto del trasportatore cui è stata rilasciata una licenza comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992. L'attestato di conducente pertiene al trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato quando questi guida un veicolo adibito a trasporto internazionale in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Il presente attestato è personale e non è cedibile a terzi. Esso resta valido fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono a cadere. Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo qualora il trasportatore: - abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego; - abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza. Una copia certificata dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto. L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente su richiesta dei funzionari incaricati di effettuare i controlli. (1) Per « veicolo » s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.