Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee /* COM/2001/0050 def. - CNS 2001/0027 */
Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0251 - 0255
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (presentate dalla Commissione) RELAZIONE Nel marzo 2000, la Commissione ha annunciato, nel contesto del Libro bianco, l'intenzione di procedere ad una ridistribuzione delle risorse umane fra i propri servizi in modo da concentrare le attività sugli obiettivi essenziali della sua politica. Il gruppo di orientamento (Peer Group), incaricato di effettuare un'analisi approfondita della situazione ha presentato la sua relazione nel luglio 2000. Dalla relazione in parola emerge che, oltre agli sforzi di razionalizzazione già compiuti dalla Commissione nel 1999 e nel 2000, il personale assegnato alle sue attività prioritarie rimane insufficiente. Il deficit è stimato a 1.254 posti. Due terzi del fabbisogno saranno colmati mediante sforzi supplementari di razionalizzazione (abbandono o riduzione di attività, incrementi di produttività), o da misure di ridistribuzione interna. Una serie di misure di accompagnamento, mirate ed efficaci, dovranno consentire al personale riassegnato di svolgere altre attività maggiormente prioritarie. Tali misure rivestono un'importanza capitale per il successo della ridistribuzione. La formazione rientra tra queste misure. Le esigenze in materia di formazione intese a garantire il riadattamento quanto più efficace possibile del personale saranno precisate ulteriormente e saranno messi a disposizione i mezzi necessari. Tuttavia, le qualifiche di taluni dei funzionari interessati, in particolare fra i più anziani, non saranno affatto consone alle funzioni da svolgere. La misura di sfoltimento, che autorizza questi funzionari a lasciare l'istituzione prima di aver raggiunto l'età normale per la pensione e che consente l'assunzione di personale per le competenze deficitarie è un'altra misura di accompagnamento necessaria, che è inoltre giustificata dall'esigenza di assumere personale con nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organigramma per far maggiormente posto a personale delle categorie A/LA e B. Il numero di funzionari che potrebbero formare oggetto dell'operazione di sfoltimento, in base all'analisi dei profili specializzati e delle qualifiche richieste alla Commissione, è stato stimato a 600 da ripartire su un periodo di due anni. La presente proposta mira quindi ad autorizzare una misura di sfoltimento per 600 funzionari della Commissione di cui 300 nel 2001 e 300 nel 2002. Nel contesto di un'operazione neutra sul piano del bilancio, il risparmio che deriva dalla misura di sfoltimento (differenza fra il costo dello stipendio pieno e il costo dell'indennità di partenza) dovrebbe consentire di assumere circa 258 nuovi funzionari. 2001/0027 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato dello statuto, conformemente all'articolo 10 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee [1], [1] In seguito denominato «statuto». visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C visto il parere della Corte di giustizia [3], [3] GU C visto il parere della Corte dei conti [4], [4] GU C considerando quanto segue: (1) È in corso una riforma alla Commissione il cui obiettivo specifico è di concentrare l'impiego delle risorse sulle sue attività prioritarie. (2) Una comunicazione della Commissione [5] mette in evidenza che, malgrado gli sforzi già compiuti nel 1999 e 2000, sussiste una carenza del personale assegnato a talune delle sue attività prioritarie. [5] Doc. 6343/00 INST 4. (3) La Commissione intende coprire una quota ingente di tale fabbisogno mediante una serie di misure di razionalizzazione e di ridistribuzione interne. (4) La Commissione intende adottare disposizioni volte a garantire, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile. (5) Le qualifiche di taluni funzionari, particolarmente fra i più anziani, non sarebbero affatto consone alle funzioni da esercitare. (6) La Commissione ha bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero di pensionamenti anticipati e per raggiunti limiti di età sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari, l'acquisizione delle competenze necessarie. (7) Occorre pertanto adottare misure specifiche in materia di cessazione definitiva delle funzioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dalla concentrazione delle risorse sulle sue attività prioritarie, la Commissione è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, ad adottare nei confronti dei suoi funzionari, a prescindere dal relativo bilancio (funzionamento o ricerca), che hanno compiuto 50 anni di età e che hanno almeno 10 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A1 et A2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento. Articolo 2 Il numero totale di funzionari nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 600. Per il 2001, tale numero è fissato a 300. Articolo 3 Tenuto conto dell'interesse del servizio, la Commissione seleziona, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, fra i funzionari che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura . Essa prende in considerazione in via prioritaria fra i candidati interessati da misure di riorganizzazione e di concentrazione delle risorse sulle attività prioritarie, in particolare la ridistribuzione, i funzionari le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. Essa tiene conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio dei funzionari. Articolo 4 1. L'ex funzionario oggetto della misura di cui all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile fissata in percentuale dell'ultimo stipendio base, che può variare in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio al momento della partenza secondo la tabella allegata al presente regolamento (allegato I). L'ultimo stipendio base da prendere in considerazione è quello relativo al grado e allo scatto che il funzionario occupava al momento della cessazione dal servizio e che figura nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata. 2. L'ex funzionario può in qualsiasi momento, a sua richiesta, essere ammesso al beneficio della pensione di anzianità alle condizioni dello statuto. Il beneficio dell'indennità cessa in quel momento e cessa comunque al più tardi l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario compie 65 anni e quando, prima di tale età, soddisfa le condizioni che danno diritto alla pensione di anzianità massima pari al 70% (articolo 77 dello statuto). L'ex funzionario viene quindi ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese durante il quale l'indennità è stata versata per l'ultima volta. 3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza. Se il beneficiario stabilisce la sua residenza all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è uguale a 100. L'indennità è espressa in euro e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Essa è tuttavia corrisposta in euro quando si applica il coefficiente uguale a 100 conformemente al secondo paragrafo. L'indennità corrisposta in una moneta diversa dall'euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto. 4. L'ammontare dei redditi lordi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3. Per redditi lordi e per ultima retribuzione complessiva di cui al primo comma si intendono gli importi presi in considerazione, previa deduzione degli oneri sociali e dell'imposta. L'interessato è tenuto a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta e a notificare all'istituzione ogni elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto. 5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni famigliari sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità. 6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone a carico, alle prestazioni garantite dal sistema di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, a condizione che versi i contributi all'uopo previsti, calcolati in base all'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1 e che non benefici di un'altra assicurazione malattia, legale o regolamentare. 7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 6 anni, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma dello statuto. Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto, tale periodo è considerato come periodo di servizio. 8. Fatti salvi gli articoli 1, paragrafo 1 e 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario, deceduto mentre era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1 ha diritto, sempreché sia stato suo coniuge durante un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'istituzione, a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione d'anzianità di cui avrebbe goduto l'ex funzionario se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall'età, al momento del suo decesso. L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi di cui all'articolo 79, secondo comma dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione d'anzianità alla quale l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita e avendo esaurito i propri diritti all'indennità di cui trattasi, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità. La condizione di anteriorità del matrimonio, di cui al primo comma, non si applica quando uno più figli sono nati da un matrimonio precedente dell'ex funzionario, contratto prima della cessazione dal servizio, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli. Altrettanto dicasi se il decesso dell'ex funzionario è imputabile a una delle circostanze di cui all'articolo 17, secondo comma in fine dell'allegato VIII dello statuto. 9. In caso di decesso di un ex funzionario che beneficia dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto nonché all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO 1 PERCENTUALE D'INDENNITÀ La percentuale d'indennità di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente regolamento è stabilita, in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio del funzionario al momento della sua partenza, secondo la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Livello d'indennità in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio L'età e l'anzianità di servizio saranno considerate rispetto a una data di riferimento da precisare al momento dell'invito a presentare candidature. Applicate alla popolazione attuale dei funzionari interessati, tali condizioni corrispondono a un livello d'indennità medio del 65%. ALLEGATO 2 BASE DI CALCOLO DELLA NEUTRALITÀ DI BILANCIO Il presente allegato illustra dettagliatamente le ipotesi di calcolo degli elementi che figurano nella scheda finanziaria. Il principio di base è di effettuare un'operazione senza incidenze per il bilancio. Il metodo di calcolo consiste nel determinare il risparmio conseguito con l'operazione di sfoltimento di 600 funzionari (differenza fra il costo della loro retribuzione in servizio e della loro indennità una volta che hanno beneficiato della misura di sfoltimento) quindi il numero di nuove assunzioni che tale risparmio consente. Tale ragionamento è applicabile durante la durata dell'indennità fino al momento in cui i funzionari oggetto della misura sono presi a carico dal regime pensionistico. Ipotesi 1: Identificazione della popolazione oggetto della misura di sfoltimento Si tratterà di 600 funzionari in maggioranza «fine carriera» ovvero, in percentuale della attuale popolazione di funzionari interessati, di: >SPAZIO PER TABELLA> Ipotesi 2: Profili medi dei funzionari oggetto della misura di sfoltimento I costi si basano sui profili tipo seguenti: profilo A3 : funzionario A3/3, coniugato, senza figli a carico, assunto a 32 anni; profilo A4 - A5 : funzionario A4/2, coniugato, senza figli a carico, assunto a 32 anni; profilo B1 - B2 : funzionario B1/2, coniugato, senza figli a carico, assunto a 30 anni; profilo C1 - C2 : funzionario C1/2, coniugato, senza figli a carico, assunto a 28 anni; profilo D1 - D2 : funzionario D1/5, coniugato, senza figli a carico, assunto a 30 anni; L'età media della fascia di questa popolazione di età superiore a 50 anni, è di 55 anni. Ipotesi 3: profili medi dei nuovi funzionari assunti I funzionari oggetto della misura di sfoltimento saranno sostituiti da funzionari delle categorie A e B (proporzionalmente all'attuale popolazione dei funzionari, ovvero approssimativamente circa due terzi di A/LA e un terzo di B) assunti nei gradi di base (rispettivamente A7/3 e B5/3), nell'ipotesi che si tratti di funzionari coniugati con un figlio a carico. Ipotesi 4: livello medio dell'indennità Applicati sulla popolazione attuale dei funzionari interessati (che soddisfano i criteri in materia di età e di anzianità di servizio), le condizioni che figurano nell'allegato I corrispondono a un livello di indennità medio del 65%. È questo il livello di indennità utilizzato per i calcoli. Ipotesi 5: Altra ipotesi di calcolo Gli importi (stipendio, indennità,...) tengono conto di una indicizzazione ipotetica del 2,5% degli importi attuali (adattamento Metodo per il 2000 e aggiornamento a metà del 2001). Il tasso dell'indennità di dislocazione, incluso nello stipendio del personale in servizio, è stimato al 12% (media fra i tassi di 0%, 4% e 16% in funzione delle situazioni individuali). Il coefficiente correttore applicato allo stipendio del personale oggetto della misura di sfoltimento è stimato a 105 (in funzione del luogo in cui il personale fisserà la sua residenza dopo la misura di sfoltimento). Risparmio per il bilancio annuo derivante dalla misura di sfoltimento Il costo finanziario annuo per funzionario prima dello sfoltimento è illustrato nella tabella che segue: >SPAZIO PER TABELLA> Il costo finanziario annuo per funzionario oggetto della misura di sfoltimento è illustrato dettagliatamente nella tabella che segue (i costi connessi alla cessazione dal servizio non sono costi supplementari bensì costi anticipati e non figurano nei calcoli): >SPAZIO PER TABELLA> Il risparmio annuo conseguito con la misura di sfoltimento (risparmio della misura per un funzionario e risparmio totale) è illustrato nella tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Il risparmio annuo totale è di 16.022.326 EUR. Costo dei nuovi assunti e possibilità di assunzione Il costo finanziario annuo medio di un nuovo funzionario è indicato nella tabella che segue (il coefficiente correttore tiene conto dell'evoluzione di carriera nel periodo considerato; i costi connessi all'entrata in servizio non sono inclusi nei calcoli): >SPAZIO PER TABELLA> Il costo finanziario annuo connesso all'assunzione di 258 nuovi funzionari (due terzi di A/LA e un terzo di B) equivale al risparmio annuo totale conseguito con la misura di sfoltimento: >SPAZIO PER TABELLA> Il risparmio derivante dalla misura di sfoltimento di 600 funzionari consente, in ragione di due terzi di A/LA e di un terzo di B, l'assunzione di 258 nuovi funzionari. SCHEDA FINANZIARIA 1. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO Indennità per cessazioni definitive dal servizio nel quadro della misura di sfoltimento necessaria per attuare la riforma della Commissione (Regolamento CECA/CEE/EURATOM del Consiglio n.....) 2. LINEA(E) DI BILANCIO: A11 - personale in servizio A1218 - indennità e assegni per il personale oggetto della misura di sfoltimento A1230 - contributo RCAM del datore di lavoro A1290 - coefficiente correttore per il personale oggetto della misura A1291 - eventuale adattamento delle diverse indennità A400 - gettito dell'imposta A401 - gettito del contributo del personale al regime delle pensioni A403 - gettito del contributo temporaneo 3. BASE GIURIDICA Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea. 4. OBIETTIVO DEL provvedimento 4.1 Obiettivo generale del provvedimento Il provvedimento mira a consentire a 600 funzionari oggetto dell'operazione di ridistribuzione delle risorse umane alla Commissione nel 2001 e 2002 e che non sarebbero in grado di riorientare la loro carriera per assumere nuovi compiti, di lasciare la Commissione prima di avere raggiunto l'età normale per la pensione. La partenza di tali funzionari dovrebbe consentire l'assunzione di nuovi funzionari che dispongono delle qualifiche professionali richieste. 4.2 Periodo coperto dal provvedimento e modalità previste per il rinnovo L'operazione di sfoltimento di 600 funzionari avrà luogo in due contingenti di 300 nel 2001 e 2002. L'impatto sul bilancio riguarderà principalmente gli anni dal 2001 al 2010. In base ai calcoli fatti sulla popolazione media illustrata nell'allegato 2 al progetto di regolamento, l'importo delle indennità da pagare comincerà a diminuire a decorrere dal 2008, man mano che i funzionari oggetto della misura di sfoltimento raggiungeranno l'età e le condizioni per beneficiare della pensione e sarà azzerato nel 2010, anno durante il quale i funzionari di cui trattasi dovrebbero essere a carico del sistema pensionistico. 5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA/ENTRATA 5.1 SO 5.2 SNO 5.3 Tipo di entrate considerate: trattenute effettuate sull'indennità 6. TIPO DELLA SPESA/ENTRATA Bilancio di funzionamento - spese amministrative: indennità di cessazione dal servizio, contributi al regime di assicurazione e malattia, trattenute effettuate sulle indennità. 7. INCIDENZA FINANZIARIA L'ipotesi di base è quella di un'operazione neutra sul piano del bilancio. Il risparmio conseguito dall'operazione di sfoltimento di 600 funzionari (differenza dei costi fra il loro stipendio in servizio e la loro indennità una volta partiti) potrebbe consentire l'assunzione di 258 nuovi agenti di categorie A/LA e B. Globalmente vengono restituiti 342 posti (differenza fra 600 oggetto della misura e 258 assunti, di cui 171 nel 2001 e 171 nel 2002). A termine, si delineerà un risparmio a decorrere dal 2008. In effetti, fra il 2008 e il 2010 si registrerà una diminuzione progressiva dell'importo delle indennità man mano che il personale oggetto della misura beneficerà del regime pensionistico. Il risparmio così conseguito corrisponderà ai 342 posti restituiti all'incirca verso il 2010. 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione e ripartizione per anno Vedere dettagli nell'allegato 2 al progetto di regolamento. I riferimenti ai gradi A3, A4, A5, A7 che figurano nella scheda finanziaria riguardano sia la categoria A che il quadro LA. Il profilo dei funzionari oggetto della misura di sfoltimento, il numero di funzionari che partiranno nel 2001 e nel 2002, il costo finanziario annuo di un funzionario in servizio, il costo finanziario annuo di un funzionario oggetto della misura, il risparmio annuo derivante dalla partenza di una persona, la durata dell'indennità (prima che sia presa a carico dal regime pensionistico), figurano nella tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> La situazione finanziaria, considerata sull'intero periodo in cui saranno versate le indennità ai funzionari oggetto della misura di cui trattasi figura nella tabella seguente che riporta nelle varie colonne: -il numero di funzionari oggetto della misura di sfoltimento, -il numero di indennità da pagare, -il costo che avrebbe rappresentato il mantenimento in servizio dei funzionari oggetto della misura, -il costo dell'indennità da pagare, -il risparmio derivante dalla misura >SPAZIO PER TABELLA> Il costo annuo finanziario di un nuovo funzionario A7 è di 68.955 EUR e quello di un nuovo funzionario B5 è di 48.383 EUR (questi costi includono un coefficiente correttore che tiene conto dell'evoluzione della carriera sul periodo considerato). Le disponibilità finanziarie derivanti dalla misura di sfoltimento di 600 funzionari consentiranno quindi di assumere 258 nuovi funzionari (rispettivamente 172 funzionari A7 e 86 funzionari B5, di cui la metà nel 2001 e la metà nel 2002), per un costo finanziario complessivo annuo di 16.021.198 EUR. >SPAZIO PER TABELLA> 8. disposizioni ANTIFRODE PREVISTE Non applicabile 9. ELEMENTI DELL'ANALISI COSTO - EFFICACIA Vedere punto 7.1 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE) 10.1 Incidenza sul numero di posti La gestione della misura di sfoltimento comporterà per l'Unità ADMIN.B.6 un fabbisogno di risorse supplementari stimato a un funzionario di categoria C. 10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari 10.3 Incremento di altre spese di funzionamento derivanti dal provvedimento, segnatamente spese indotte dalle riunioni di comitati e gruppi di esperti