52001PC0017

/* COM/2001/0017 def. - COD 2000/0035 */ Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0117 - 0122


Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

SINTESI

La Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque (COM(2000) 47 def. del 7 febbraio 2000 [1]) sulla base della posizione comune del Consiglio [2] e dei negoziati allora in corso sulla proposta di direttiva quadro in materia di acque. L'accordo finale raggiunto sulla direttiva quadro nel corso della riunione di conciliazione del 28-29 giugno 2000 ha introdotto un nuovo obbligo per la Commissione: individuare le "sostanze pericolose prioritarie" per le quali si prevede di arrestare o di eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite entro 20 anni.

[1] GU C 177E del 27.6.2000, pag. 74.

[2] GU C 343 del 30.11.1999, pag.1.

La Commissione ha ora modificato la proposta summenzionata per allinearla con il testo finale della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [3], in particolare:

[3] GU L XXX del xx.12.2000, pag. X.

*individuando le "sostanze pericolose prioritarie";

*introducendo una "clausola di riesame" per alcune "sostanze prioritarie";

*adeguando la terminologia e la formulazione del testo finale adottato.

La modifica è stata richiesta sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio. Si sottolinea che, escluse le modifiche summenzionate, la proposta del febbraio 2000 è tuttora pienamente compatibile con le disposizioni stabilite ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

In sintesi, nella direttiva quadro sulle acque 32 sostanze o gruppi di sostanze vengono proposti come "sostanze prioritarie": 11 sostanze rientrano tra le "sostanze pericolose prioritarie" e 11 tra le sostanze prioritarie oggetto di riesame. La decisione definitiva di identificarle come "sostanze pericolose prioritarie" verrà proposta e adottata con il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie, previsto entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva quadro. Per le altre 10 sostanze prioritarie, non è dimostrato che siano "tossiche, persistenti e bioaccumulabili" o che, alla luce delle migliori conoscenze disponibili, diano "adito a preoccupazioni analoghe".

RELAZIONE

1. Introduzione

1. Nel 1997 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [4] (conosciuta anche come direttiva quadro in materia di acque). La direttiva è stata adottata nel settembre del 2000 (2000/60/CE [5]).

[4] GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20; GU C 16 del 10.1.1998, pag. 14; GU C 108 del 7.4.1998, pag. 94 e GU C 342 del 30.11.1999, pag.1.

[5] GU L XXX del xx.12.2000, pag. X.

2. In particolare l'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE istituisce la strategia comunitaria per definire standard di qualità e controlli armonizzati delle emissioni di alcune sostanze che presentano un rischio inaccettabile per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico. Dopo un periodo di transizione, la direttiva in questione sostituirà la politica di riduzione delle emissioni istituita dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità [6] e dalle direttive derivate.

[6] GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

3. L'articolo 16 contiene per la prima volta un quadro giuridico e una base metodologica chiara per l'attribuzione delle priorità alle sostanze. Nella proposta di direttiva quadro sulle acque la Commissione aveva fissato una scadenza per il perfezionamento di una proposta relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore delle acque (di seguito denominato elenco delle sostanze prioritarie). La Commissione ha pertanto avviato la consultazione di esperti sullo sviluppo di un algoritmo di definizione delle priorità che fosse accettato a livello generale. Nelle tre tornate di riunioni tra esperti, svoltesi tra il febbraio del 1998 e l'aprile del 1999, è stata elaborata la procedura COMMPS (combined monitoring-based and modelling-based priority setting o definizione delle priorità in base al duplice principio del monitoraggio e della modellazione), in collaborazione con una società di consulenza, e applicata alla selezione delle sostanze prioritarie proposte. Il rapporto finale dello studio è stato pubblicato dalla Commissione nel dicembre 1999 [7].

[7] Study on the prioritisation of substances dangerous to the aquatic environment, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999 (ISBN 92-828-7981-X).

4. Sulla base dell'esito dello studio e dei commenti pervenuti alla Commissione da parte di tutti gli interessati è stata elaborata una proposta riguardante 32 sostanze o gruppi di sostanze. Le sostanze prioritarie proposte sarebbero state oggetto di controlli sulle emissioni e di standard di qualità comunitari, come previsto dall'articolo 16 della direttiva quadro. Infine, il 7 febbraio 2000 la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque (COM(2000) 47 def.) [8].

[8] GU C 177E del 27.6.2000, pag. 74.

5. Nei negoziati finali di conciliazione sulla direttiva quadro in materia di acque il tema delle sostanze pericolose è stato oggetto di intense discussioni. I considerandi e gli articoli 1, 2, 4 e 11 sono stati modificati per raggiungere un compromesso tra la posizione comune del Consiglio [9] e gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura [10]. Nonostante tutte le modifiche apportate, la proposta riguardante l'elenco delle sostanze prioritarie rimane valida. La procedura di selezione istituita all'articolo 16, paragrafo 2 non ha subito modifiche sostanziali e la proposta comprende le sostanze che danno adito alle maggiori preoccupazioni per le acque di superficie e le acque costiere europee, che dovrebbero essere oggetto di regolamentazione a prescindere dal testo esatto relativo a obiettivi e misure.

[9] GU C 343 del 30.11.1999, pag.1.

[10] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo A5-0027/2000 sulla posizione comune adottata dal Consiglio (9085/3/1999-C5-0209/1999-1997/0067(COD)) nel corso della seduta del 16.2.2000 (www.europarl.eu.int).

6. All'articolo 16 è stato inoltre aggiunto il paragrafo 3, che rappresenta un elemento nuovo per realizzare un livello di protezione ancora più elevato per quanto riguarda le sostanze che risultano particolarmente preoccupanti per le acque dolci, costiere e per l'ambiente marino. Il nuovo paragrafo recita (il grassetto è aggiunto):

"La proposta della Commissione individua inoltre le sostanze pericolose prioritarie. In tale contesto la Commissione tiene conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali."

Inoltre, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva quadro in materia di acque specificano che (il grassetto è aggiunto):

"29) "sostanze pericolose": le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe,"

"30) "sostanze prioritarie": le sostanze definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato X. Tra queste sostanze, vi sono "sostanze pericolose prioritarie" che sono quelle definite ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di misure a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8".

7. Il diverso grado di protezione e i diversi obiettivi devono essere raggiunti applicando livelli diversi di controllo delle emissioni per le sostanze prioritarie e per le sostanze pericolose prioritarie, come indicato all'articolo 16, paragrafo 6 (il grassetto è aggiunto):

"Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione presenta proposte in materia di controlli per:

-la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e, in particolare,

-l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze individuate a norma del paragrafo 3, con un opportuno calendario a tale scopo. Il calendario non supera i 20 anni dalla adozione di dette proposte da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del presente articolo."

8. L'elenco delle sostanze prioritarie e le sostanze pericolose prioritarie individuate assumeranno un ruolo centrale nella futura politica ambientale della Comunità, ed in particolare nel settore delle acque. A seguito dell'adozione dell'elenco di sostanze prioritarie, entro due anni la Commissione deve presentare proposte relative al controllo delle emissioni e agli standard di qualità, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, paragrafi 7 e 8 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Per quanto riguarda le sostanze pericolose prioritarie, le proposte in materia di controlli delle emissioni devono puntare ad arrestare o ad eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite nell'arco di 20 anni.

2. Identificazione delle sostanze pericolose prioritarie

9. Come già anticipato, è necessario modificare la proposta a seguito del nuovo obbligo imposto alla Commissione di individuare le "sostanze pericolose prioritarie" come sottogruppo delle sostanze prioritarie. Il nuovo articolo 16, paragrafo 3 definisce solo le disposizioni generali per l'identificazione delle "sostanze pericolose prioritarie", ma la direttiva quadro sulle acque non istituisce alcuna procedura dettagliata né criteri, soglie o valori limite specifici.

10. Subito dopo l'accordo di conciliazione, la Commissione ha preparato un documento di lavoro, comprendente gli aspetti principali di una procedura di identificazione delle sostanze. La prima versione del documento di lavoro (ENV/140400/01 rev del 12 settembre 2000) è stata discussa con un gruppo di esperti ad hoc composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'industria, delle ONG in campo ambientale e di altri soggetti interessati nel corso delle riunioni di consultazione tenutesi il 25 e il 26 settembre 2000. Gran parte degli esperti del gruppo ha presentato commenti, informazioni e dati entro il 9 ottobre 2000. I commenti sono stati ripresi interamente nella revisione del documento di lavoro, mentre le informazioni e i dati inviati sono stati utilizzati, ove opportuno, per l'aggiornamento delle schede descrittive. Il documento di lavoro Modified proposal for a procedure for the identification of priority hazardous substances in accordance to Article 16 (3) of the Water Framework Directive (Proposta modificata di procedura per l'individuazione delle sostanze pericolose prioritarie ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva quadro in materia di acque) e le nuove schede descrittive (ENV/191000/01 del 19 ottobre 2000) hanno rappresentato una base sufficientemente solida per l'adozione di decisioni.

11. La procedura proposta nel documento di lavoro raggruppa le 32 sostanze prioritarie in base alle "preoccupazioni" cui danno adito e che le contraddistinguono, tenendo conto del "livello di pericolo" che esse comportano. La procedura si ispira alle migliori conoscenze disponibili. L'aspetto cui si è dedicata maggiore attenzione è stato quello delle "valutazioni dei rischi" disponibili, ed in particolare i lavori condotti nell'ambito della strategia dell'OSPAR riguardo alle sostanze pericolose, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e il protocollo sui composti organici persistenti nell'ambito della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza. La procedura ha inoltre tenuto conto delle valutazioni dei rischi già presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, oltre che delle informazioni previste dalle disposizioni in materia di inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità di cui alla direttiva 76/464/CEE e alle cinque direttive derivate. I dati così ricavati sono stati utilizzati per classificare le sostanze prioritarie in gruppi che danno adito a crescenti "preoccupazioni".

12. Per la classificazione definitiva di una sostanza prioritaria si è tenuto conto di "considerazioni supplementari", utilizzate per confermare o per respingere lo status della sostanza in questione. Tra le "considerazioni supplementari" figurano altre normative comunitarie o accordi internazionali nel settore, la produzione e l'utilizzo della sostanza interessata, le ripercussioni socioeconomiche connesse con l'eliminazione o la riduzione graduale della sostanza o ancora la sospetta capacità di alterazione del sistema endocrino della sostanza. La descrizione dettagliata della procedura applicata e le informazioni e i dati pertinenti sono contenuti nel documento di lavoro ENV/191000/01 def.: "Identification of priority hazardous substances: Modified procedure in accordance with Article 16 (3) of the Water Framework Directive" (Individuazione delle sostanze pericolose prioritarie: procedura modificata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva quadro in materia di acque), che si può richiedere alla Commissione.

13. Dalla procedura di consultazione è emerso un dato principale: per alcune sostanze prioritarie le conoscenze disponibili potrebbero non bastare per adottare una decisione definitiva sulla loro individuazione come "sostanze pericolose prioritarie". Per questo si propone che tali sostanze vengano sottoposte in tempi brevi ad un riesame, inteso a valutare altri dati tecnici e scientifici comprovati che possano rendersi disponibili a distanza di anni dall'adozione dell'elenco di sostanze prioritarie attualmente proposto. La decisione definitiva sul fatto che tali sostanze debbano continuare ad essere considerate "sostanze prioritarie" o essere inserite tra le "sostanze pericolose prioritarie" verrà adottata al momento del riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie, previsto entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva quadro sulle acque.

14. L'individuazione di "sostanze pericolose prioritarie" rispecchia le caratteristiche intrinseche di pericolosità di una determinata sostanza; in altri termini, la sostanza è tossica, persistente e bioaccumulabile e/o dà adito a "preoccupazioni analoghe".

2.1. Sostanze pericolose prioritarie proposte

15. Sulla base della procedura citata in precedenza, le 11 sostanze o gruppi di sostanze seguenti vengono individuati come "sostanze pericolose prioritarie":

*difenileteri bromati (solo ossido di difenile, derivato pentabromato);

*cadmio;

*C10-13-cloroalcani;

*esaclorobenzene;

*esaclorobutadiene;

*esaclorocicloesano;

*mercurio;

*nonilfenoli;

*idrocarburi policiclici aromatici (PAH);

*pentaclorobenzene;

*composti del tributilstagno.

16. Quattro sostanze - i C10-13-cloroalcani, l'esaclorobenzene, l'esaclorocicloesano e i composti del tributilstagno - comportano livelli di pericolo molto elevati, equivalenti alle caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Per tali sostanze si prevede inoltre già, o si sta esaminando, la possibilità di un'eliminazione graduale a livello internazionale, ai sensi della convenzione OSPAR [11], del protocollo UNECE sulla riduzione di emissioni di composti organici persistenti [12] o nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), rispettivamente. I cloroalcani (C10-13) sono già soggetti a severe restrizioni all'interno della Comunità; può pertanto accadere che le disposizioni previste dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria coincidano in buona parte con le future disposizioni in materia di "sostanze pericolose prioritarie" contenute nella direttiva quadro sulle acque.

[11] Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale del 1992 (fusione dell'ex convenzione di Oslo e dell'ex convenzione di Parigi).

[12] Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa: Protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissioni di composti organici persistenti, Aarhus (Danimarca), giugno 1998.

17. L'ossido di difenile, derivato pentabromato, l'esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene e il nonilfenolo sono sostanze estremamente "pericolose", simili a quelle indicate in precedenza, ma non sono ancora altrettanto regolamentate da accordi internazionali o dalla legislazione comunitaria. L'esaclorobutadiene e il pentaclorobenzene, invece, non vengono più prodotti né utilizzati nella Comunità e possono rappresentare un problema solo se si ritrovano sotto forma di sottoprodotti o di impurità.

18. L'eccezionale preoccupazione nei confronti dell'ossido di difenile, derivato pentabromato e del nonilfenolo è confermata dalle conclusioni delle valutazioni del rischio condotte ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 [13]. È stato dimostrato che entrambe le sostanze rappresentano un rischio effettivo e diffuso per l'ambiente acquatico e attraverso quest'ultimo. Se le misure di riduzione del rischio proposte ai sensi del regolamento tendono ad eliminare il rischio esistente nel più breve tempo possibile, l'identificazione come "sostanze pericolose prioritarie" nell'ambito della direttiva quadro sulle acque garantirà un livello di protezione più elevato dell'ambiente acquatico sul lungo termine. Queste considerazioni sono particolarmente valide per l'ambiente marino, che non rientrava nella suddetta valutazione del rischio.

[13] GU L 84 del 5.4.1993, pag.1.

19. Da decenni è noto che il mercurio, il cadmio ed il piombo sono i metalli più tossici. Sin dai primi anni Settanta e Ottanta si è dato vita ad ampie misure di riduzione dell'inquinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale e infine il 1998 ha rappresentato un'altra pietra miliare, con l'adozione di due accordi internazionali. Il primo è il protocollo alla convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico a grande distanza relativo ai metalli pesanti firmato ad Aarhus [14], nel quale si dichiara che le emissioni di metalli pesanti, cioè mercurio, cadmio e piombo, producono effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente (di recente la Commissione ha proposto la ratifica del protocollo - cfr. COM(2000)177 def. del 12 aprile 2000). Il secondo è l'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria previsto dalla convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale [15] nel 1998, nel quale, sulla base di considerazioni analoghe a quelle descritte, sono stati inseriti il mercurio, il cadmio e il piombo. L'obiettivo fissato dalla convenzione OSPAR per questi tre metalli e per altre sostanze pericolose è di fare ogni possibile tentativo per puntare a cessarne le emissioni, gli scarichi e le perdite entro il 2020.

[14] http://www.unece.org.

[15] Riunione ministeriale della Commissione OSPAR, Sintra, 22-23 luglio 1998, Sintesi (http://www.ospar.org).

20. Anche se non è possibile applicare i criteri della tossicità, della persistenza e della bioaccumulabilità alla selezione dei metalli che dovrebbero diventare "sostanze pericolose prioritarie", è tuttavia possibile identificare un livello di "preoccupazioni analoghe" per il mercurio e per il cadmio. Il mercurio in forma inorganica è estremamente nocivo per l'ambiente acquatico e per la salute umana; inoltre, l'ecotossicità e la tendenza alla bioaccumulazione aumentano maggiormente in caso di conversione dalla forma inorganica a quella organica, che può avvenire in determinate condizioni ambientali, come descritto nel parere del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (SCTEE) del 28 settembre 1999.

21. Il cadmio è un altro metallo non essenziale ad elevata tossicità ed ecotossicità. In alcuni paesi europei sono già stati registrati effetti nocivi per gli organismi acquatici alle concentrazioni di fondo esistenti in natura. Alcuni composti del cadmio sono classificati ai sensi della direttiva 67/548/CEE [16] del Consiglio come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Gli eventuali effetti cronici sulla salute umana possono essere dovuti all'accumulo di cadmio nel fegato, nelle ossa, nei reni e nei muscoli, con un tempo di dimezzamento di 10-30 anni. Questa elevata tossicità per la salute umana ha fatto sì che per queste sostanze sia stato fissato il secondo valore limite più basso, dopo il mercurio, attribuito alle sostanze inorganiche nell'ambito della direttiva 98/83/CE [17] sulle acque destinate al consumo umano.

[16] GU B 196 del 16.8.1967, pag.1, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 90).

[17] GU L 330 del 5.12.1998, pag.32.

22. Nell'ambito degli accordi internazionali al piombo vengono attribuite preoccupazioni analoghe a quelle generate dal mercurio e dal cadmio; tuttavia, si propone di riesaminare la classificazione di questa sostanza tra le "sostanze pericolose prioritarie", per verificare le informazioni disponibili e le gravi conseguenze che tale decisione comporta.

23. Gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) sono costituiti da centinaia di singole sostanze chimiche e la maggior parte di esse è tossica, persistente e bioaccumulabile, anche se le caratteristiche possono essere diverse da una sostanza all'altra. Dalla procedura COMMPS è chiaramente emerso che vari singoli PAH pongono alcuni dei rischi relativi più elevati per l'ambiente acquatico della Comunità o attraverso quest'ultimo. Inoltre, il protocollo alla convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissioni di composti organici persistenti classifica i PAH come inquinanti organici persistenti e fissa misure per ridurne sensibilmente la presenza. Anche l'elenco delle sostanze chimiche oggetto di azione prioritaria previsto dalla convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale include i PAH, puntando ad eliminarne l'emissione, gli scarichi e le perdite entro l'anno 2020. Per questi motivi si propone che i PAH vengano inseriti tra le "sostanze pericolose prioritarie".

24. Le fonti principali di PAH sono rappresentate da emissioni sotto forma di sottoprodotti accidentali dei processi di combustione, della produzione di alluminio e dei forni a coke. Per il momento non è pertanto ancora possibile decidere se sia tecnicamente possibile che le misure specifiche previste dall'articolo 16, paragrafo 6 della direttiva quadro sulle acque puntino all'obbligo assoluto di garantire zero emissioni. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che venga identificato "il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità". Considerazioni analoghe possono applicarsi ai metalli.

25. Si potrebbe rilevare una contraddizione tra l'obiettivo dell'"arresto o [del]la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite" e la realizzabilità di tale obiettivo sotto il profilo tecnico ed economico. La direttiva quadro in materia di acque stabilisce tuttavia chiaramente che la Commissione deve proporre le disposizioni inerenti alle misure specifiche di cui all'articolo 16 nel quadro di direttive specifiche che il Parlamento europeo e il Consiglio devono adottare entro due anni dall'adozione dell'elenco delle sostanze prioritarie. Ove necessario, tali direttive specifiche possono comprendere definizioni, deroghe o livelli soglia specifici per le emissioni, gli scarichi e le perdite, che tengano conto di eventuali vincoli di natura tecnica o economica. Se necessario, tali direttive che regolamentano la produzione, la commercializzazione e l'uso di una sostanza terranno conto anche dei risultati delle valutazioni dei rischi della sostanza in questione. Le proposte della Commissione garantiranno comunque che le misure relative alle "sostanze pericolose prioritarie" puntino "ad arrestare o gradualmente eliminare ... scarichi, emissioni e perdite", come indicato all'articolo 16, paragrafo 1. Una soluzione per verificare il conseguimento di tale obiettivo potrebbe essere l'elaborazione di indicatori adeguati.

26. In passato la Commissione è già ricorsa alla consulenza delle parti interessate, come indicato all'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva quadro sulle acque; con le nuove disposizioni di natura tecnica introdotte dal suddetto articolo 16 sarà necessario intensificare ulteriormente la consultazione di esperti. Per organizzare e garantire il contributo tecnico degli esperti delle parti interessate, nel 2001 la Commissione intende istituire un Forum consultivo di esperti (Expert Advisory Forum - EAF), incaricato di occuparsi di tutti gli aspetti tecnici connessi con l'articolo 16, ed in particolare della definizione delle priorità e della selezione delle sostanze pericolose prioritarie, dell'elaborazione di standard di qualità e di controlli delle emissioni, della revisione della definizione delle priorità, nonché di altre tematiche inerenti alle strategie da adottare per combattere l'inquinamento delle acque all'interno della Comunità.

2.2. Sostanze prioritarie proposte soggette a riesame

Le 11 sostanze o gruppi di sostanze prioritarie che seguono devono essere soggetti a riesame:

*antracene;

*atrazina;

*clorpyrifos;

*ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP);

*endosulfan;

*piombo;

*naftalene;

*octilfenoli;

*pentaclorofenolo;

*triclorobenzeni;

*trifluralin.

27. Queste sostanze presentano caratteristiche analoghe a quelle delle sostanze individuate come "pericolose prioritarie" (cfr. il documento di lavoro di cui sopra); tuttavia, prima dell'adozione della decisione finale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva quadro in materia di acque, possono essere effettuate altre indagini, che possono tener conto di dati tecnici, scientifici ed economici, secondo le disposizioni della direttiva quadro.

28. Inoltre, è stata inserita una nota per le sostanze prioritarie soggette a riesame in tempi rapidi, per fissare una scadenza chiara per la decisione definitiva che la Commissione deve adottare ("clausola di riesame"). Prima di procedere all'identificazione definitiva di una "sostanza pericolosa prioritaria", la Commissione dovrà tener conto delle raccomandazioni degli esperti invitati a partecipare al summenzionato Forum consultivo di esperti, come stabilito dall'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva quadro sulle acque, compreso il Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (SCTEE).

2.3. Sostanze prioritarie che non vengono proposte per la classificazione come sostanze pericolose prioritarie

Le 10 sostanze o gruppi di sostanze elencati di seguito per il momento non verranno classificati tra le sostanze pericolose prioritarie:

*alaclor;

*benzene;

*clorfenvinfos;

*diclorometano;

*1,2-diclorometano;

*diuron;

*isoproturon;

*nichel;

*simazina;

*triclorometano.

29. Le sostanze citate non sono state identificate come "pericolose"; in altri termini, in base alle migliori conoscenze disponibili, esse non sono "tossiche, persistenti e bioaccumulabili", né danno adito a "preoccupazioni analoghe". Esse sono tuttavia "pericolose" ai sensi della classificazione armonizzata di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, oppure ai sensi dell'"auto-classificazione" basata sui criteri fissati dalla direttiva in questione. Occorre ricordare che la classificazione come sostanze "pericolose" (dangerous) ai sensi di questa direttiva è determinata dal raggiungimento di valori limite molto inferiori a quelli utilizzati per la selezione delle sostanze "pericolose" (hazardous) ai sensi della direttiva quadro o degli "inquinanti organici persistenti" degli accordi internazionali. Mentre la classificazione di una sostanza come "pericolosa" ai sensi della direttiva 67/548/CEE comporta solo un'adeguata etichettatura delle sostanze e dei preparati chimici, l'identificazione di una sostanza "pericolosa" ai sensi della direttiva quadro sulle acque porterà all'arresto o all'eliminazione graduale degli scarichi, delle emissioni e delle perdite.

30. Le 10 sostanze o gruppi di sostanze precedenti erano stati comunque classificati come prioritari ai sensi della procedura COMMPS e inseriti nella proposta della Commissione del febbraio 2000. Essi saranno pertanto sottoposti a controlli sulle emissioni e a standard di qualità ai sensi dell'articolo 16 della direttiva quadro in materia di acque.

3. Adeguamenti e correzioni

31. Vista la necessità di modificare la proposta, si è colta l'occasione per adeguarla e farla corrispondere maggiormente al testo finale della direttiva quadro sulle acque, oltre che per correggere alcune incoerenze contenute nella prima proposta. Le modifiche riguardano i considerando, l'articolo 1 e l'allegato della proposta.

4. Valutazione dell'impatto sulle imprese

32. La proposta della Commissione del 7 febbraio 2000 specificava che non ci sarebbero stati costi supplementari per gli Stati membri, oltre a quelli "già previsti dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio e dalla proposta di direttiva quadro in materia di acque". La situazione è analoga per la proposta modificata a seguito dell'adozione della direttiva quadro.

33. Anche se le normative citate prevedono costi, non specificano quelli relativi alle sostanze prioritarie proposte Una valutazione quantitativa dei costi di attuazione delle misure specifiche per i controlli sarà inserita nelle proposte relative ai controlli delle emissioni e agli standard di qualità delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie, che la Commissione presenterà due anni dopo l'adozione dell'elenco di sostanze prioritarie proposto.

2000/0035 (COD)

Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [18],

[18] GU C 177E del 27.6.2000, pag. 74.

visto il parere del Comitato economico e sociale [19],

[19] GU C X del XX.XX.2000, pag. X (Parere del 12.7.2000 non ancora pubblicato).

visto il parere del Comitato delle regioni [20],

[20] GU C X del XX.XX.2000, pag. X.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità [21] e le direttive adottate nel quadro di quest'ultima attualmente rappresentano il principale strumento comunitario per controllare lo scarico puntuale e diffuso di sostanze pericolose.

[21] GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

(2) I controlli comunitari previsti dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio sono stati sostituiti, armonizzati e ulteriormente sviluppati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [22].

[22] GU L X del XX.XX.2000, pag. X.

(2bis) Ai sensi della direttiva 2000/60/CE devono essere adottate misure specifiche per combattere l'inquinamento delle acque causato da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente o attraverso di esso, compresi i rischi per le acque utilizzate per la produzione di acqua potabile. Le misure in questione tendono alla riduzione progressiva e, nel caso delle sostanze pericolose prioritarie definite all'articolo 2, paragrafo 30 della direttiva 2000/60/CE, all'arresto o alla graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite. In vista della loro adozione è necessario, ai sensi dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, istituire l'elenco delle sostanze prioritarie, comprese le sostanze pericolose prioritarie. L'elenco è stato preparato tenendo conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE.

(3) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque introduce, all'articolo 16, paragrafo 2, una metodologia scientifica per selezionare le sostanze prioritarie in base al rischio significativo che rappresentano per l'ambiente acquatico o da esso originato.

(4) La metodologia definita nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque consente di applicare, quale soluzione più pratica, una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

-prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e segnatamente la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche;

-prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi e

-altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione e di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

(5) Su questa base la Commissione ha elaborato una procedura per la definizione delle priorità in base al duplice principio del monitoraggio e della modellazione (COMMPS - Combined monitoring-based and modelling-based priority setting), in collaborazione con gli esperti delle parti interessate, con la partecipazione del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente, degli Stati membri, dei paesi dell'EFTA, dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle associazioni industriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, e delle organizzazioni ambientaliste europee.

(6) In base alla procedura COMMPS, e dopo un dibattito aperto al pubblico e trasparente con le parti interessate, è stato selezionato un primo elenco di 32 sostanze o gruppi di sostanze prioritari.

(7) È auspicabile che tale elenco venga adottato in tempi rapidi per consentire la realizzazione tempestiva e continua di controlli comunitari delle sostanze pericolose secondo la strategia proposta all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare secondo le proposte in merito ai controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 6 e le proposte in materia di standard di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 7, con il fine di realizzare gli obiettivi della direttiva.

(8) L'elenco di sostanze prioritarie adottato dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio [23].

[23] GU C 176 del 14.7.1982, pag. 3.

(9) L'individuazione di sostanze prioritarie e di sostanze pericolose prioritarie volta ad istituire controlli delle emissioni, degli scarichi e delle perdite nelle acque superficiali, di transizione e costiere provenienti da fonti terrestri contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito delle convenzioni internazionali per la protezione delle acque marine, ed in particolare all'applicazione della strategia in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione ministeriale dell'OSPAR del 1998, nel quadro della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ai sensi della decisione 98/249/CE del Consiglio [24].

[24] GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

(10) La procedura COMMPS è concepita come uno strumento dinamico di attribuzione delle priorità alle sostanze pericolose, aperto a continui miglioramenti e modifiche, in vista di un riesame e adeguamento del primo elenco prioritario al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE e, successivamente, almeno ogni quattro anni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene istituito l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2000/60/CE, e allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'elenco delle sostanze prioritarie istituito dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 giugno 1982, concernente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio.

Articolo 3

L'elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque diventa, dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Elenco di sostanze prioritarie in materia di acque (*)

>SPAZIO PER TABELLA>

* Quando si sono selezionati gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate le singole sostanze tipiche rappresentative sotto forma di parametri indicativi. I controlli saranno diretti a tali singole sostanze, senza pregiudicare per questo l'inserimento di altre sostanze rappresentative, ove fosse necessario.

** Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

*** Queste sostanze prioritarie sono soggette ad un riesame, entro il 31 dicembre 2003, per l'eventuale identificazione come "sostanze pericolose prioritarie". La decisione definitiva sarà adottata in occasione del riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE.

**** Solo ossido di difenile, derivato pentabromato (numero CAS 32534-81-9).