52000PC0832

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro /* COM/2000/0832 def. - COD 2001/0006 */

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0109 - 0111


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

1. INTRODUZIONE

Nel suo programma di azione sociale a medio termine (1995-1997), la Commissione aveva annunciato la presentazione di una relazione sul recepimento della direttiva 80/987/CEE nei quindici Stati membri e aveva previsto di decidere sulla base di queste relazioni [1] e degli studi da realizzare ulteriormente, se è opportuno e in che misura, rivedere tale direttiva.

[1] COM(95) 164 def. e COM(96) 696 def.

La questione dell'ulteriore esame della direttiva è stata affrontata e discussa in particolare dai Direttori generali dei rapporti di lavoro nel 1997. In seguito a questa discussione è stato costituito un gruppo ad hoc di esperti governativi dei quindici Stati membri per esaminare, in collaborazione con i servizi della Commissione, le principali difficoltà constatate nell'applicazione pratica della direttiva 80/987/CEE [2].

[2] Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. (GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23).

Questo gruppo di esperti si è riunito tra il luglio del 1997 e l'aprile del 1999. Progressivamente, nel corso dei lavori, si è manifestata la necessità di rivedere la direttiva.

La Commissione ha confermato il suo impegno nella sua comunicazione sulla strategia per il mercato interno del 24 novembre 1999 [3] nella quale ha annunciato, come prima azione mirata per realizzare l'obiettivo operativo 1 (cittadini 1), una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE.

[3] COM(99) 624 def.

Di recente, nella sua comunicazione relativa all'ordine del giorno per la politica sociale del 28 giugno 2000, la Commissione [4] riafferma la propria intenzione di rivedere la direttiva per adattarla e migliorarla tenendo conto della giurisprudenza comunitaria e dei cambiamenti del mondo del lavoro.

[4] COM(2000) 379 def.

I risultati dei lavori del gruppo di esperti governativi hanno ampiamente condotto l'orientamento e la concezione della presente proposta della Commissione riguardo alle modifiche da apportare alla direttiva del 1980.

2. PERCHÉ MODIFICARE LA DIRETTIVA-

Vent'anni dopo l'approvazione della direttiva 80/987/CEE da parte del Consiglio, la Commissione ritiene sia arrivato il momento di trarre le conclusioni dei dibattiti e riflessioni condotti sulle difficoltà incontrate nell'applicazione pratica di talune disposizioni e di proporre al Consiglio una modifica della direttiva in questione.

Essa ritiene necessario mantenere la struttura di base della direttiva: il suo obiettivo di protezione, il meccanismo instaurato e i risultati ottenuti non possono essere rimessi in questione.

Tuttavia sembra che nel corso degli anni nuove realtà del mercato del lavoro, le ristrutturazioni e riconfigurazioni effettuate in seno alle imprese impongano la revisione della direttiva su punti precisi in sui si trova sfasata.

Le principali evoluzioni che hanno messo in evidenza le lacune o le carenze sono legate all'evoluzione del diritto di insolvenza negli Stati membri, al dinamismo del mercato interno, alla preoccupazione di coerenza con altre direttive comunitarie in materia di diritto del lavoro adottate ulteriormente e con la giurisprudenza recente della Corte di giustizia.

Le modifiche proposte sono le seguenti:

* precisazione del campo di applicazione agli articoli 1 e 2 della direttiva e soppressione dell'attuale allegato;

* nuova nozione di insolvenza all'articolo 2: definizione che si basa su quella che figura nel regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza;

* semplificazione degli articoli 3 e 4;

* nuova disposizione articolo 8bis che determina l'istituzione di garanzia competente nelle situazioni transnazionali;

* nuova disposizione articolo 8ter che istituisce una collaborazione amministrativa tra gli Stati membri per facilitare l'applicazione dell'articolo 8bis.

3. IL CONTENUTO ESSENZIALE DELLA DIRETTIVA 80/987/CEE

La direttiva 80/987/CEE intende garantire ai lavoratori subordinati un minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del loro datore di lavoro. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori dipendenti, il cui datore di lavoro sia divenuto insolvente, il pagamento dei diritti non pagati e riguardanti la retribuzione relativa ad un determinato periodo. La direttiva autorizza gli Stati membri a limitare l'obbligo di pagamento delle istituzioni di garanzia e prevede a tal fine, agli articoli 3 e 4, opzioni di date e periodi di riferimento per operare una limitazione temporanea della garanzia. Gli Stati membri devono tuttavia rispettare un minimo comunitario garantito all'articolo 4.

Lo stato d'insolvenza del datore di lavoro è definito nell'articolo 2 della direttiva in riferimento a procedure esistenti negli Stati membri relative al patrimonio del datore di lavoro e destinate a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo.

Le modalità dell'organizzazione, del finanziamento e del funzionamento delle istituzioni di garanzia sono fissate dagli Stati membri, che devono tuttavia rispettare tre principi:

* il patrimonio delle istituzioni dev'essere indipendente dal capitale di gestione dei datori di lavoro;

* i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia assicurato integralmente dai poteri pubblici;

* l'obbligo di pagamento esiste indipendentemente dall'esecuzione degli obblighi di contribuire al finanziamento.

La direttiva contiene inoltre disposizioni che consentono agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare abusi e di rifiutare o ridurre gli obblighi previsti dalla direttiva qualora si verifichi che l'esecuzione dell'obbligo non è giustificata.

La direttiva 80/987/CEE è stata modificata a due riprese; l'oggetto di queste modifiche era l'adeguamento del suo allegato in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo [5] in un primo tempo e successivamente all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia [6].

[5] Direttiva 87/164/CEE del Consiglio del 2 marzo 1987 (GU L 66 dell'11.3.1987, pag. 11).

[6] Atto relativo alle condizioni di adesione, Allegato 1 - Elenco previsto all'articolo 29 dell'atto di adesione - IV. Politica sociale - D. Legislazione del lavoro (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 115).

4. ESAME DEI PROBLEMI E SOLUZIONI PROPOSTE

4.1. Campo di applicazione e definizioni: necessità di adattarle alle evoluzioni intervenute.

4.1.1. Nozione di insolvenza: è necessario ampliare questa nozione e garantire al tempo stesso una migliore coerenza con altre direttive comunitarie.

Ampliamento della nozione

La direttiva 80/987/CEE si applica ai crediti dei lavoratori subordinati che riguardano i datori di lavoro in stato di insolvenza, come definito dalla direttiva.

L'articolo 2 della direttiva attualmente in vigore definisce lo stato di insolvenza in riferimento alle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato che riguardano il patrimonio del datore di lavoro e sono volte a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo.

Nel decreto del 9 novembre 1995 nella causa C-479/93 [7], la Corte di giustizia ha conferito un'interpretazione letterale a questa nozione nel senso che essa si applica a tutti i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro possono, in base al diritto nazionale da cui dipendono, fare oggetto di una procedura di liquidazione del patrimonio.

[7] Sentenza nella causa C- 479/93, Racc. 1995 pag. I-3843.

La Commissione considera che questa interpretazione rigida esige un adeguamento legislativo della nozione comunitaria d'insolvenza che tenga conto delle finalità sociali della direttiva e delle nuove tendenze del diritto d'insolvenza negli Stati membri e che assicuri al tempo stesso una migliore coerenza con altre direttive comunitarie.

L'obiettivo sociale principale della direttiva è quello di proteggere i crediti salariali non pagati dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Questo obiettivo potrebbe infatti essere messo in causa qualora si permettesse di dedurre dal campo di applicazione di questa protezione i crediti non pagati dei lavoratori i cui datori di lavoro insolventi non siano suscettibili di essere sottoposti a procedure collettive di soddisfacimento (procedure di liquidazione) o che sono sottoposti a procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione che variano continuamente (concordati, amministrazioni controllate, cessazione di pagamenti o procedure analoghe destinate a garantire l'ulteriore funzionamento dell'impresa).

Anche se le legislazioni nazionali di recepimento prevedono per l'apertura della garanzia salariale, una nozione d'insolvenza più ampia di quella contenuta nella direttiva 80/987/CEE, dovrebbe essere consolidata a livello comunitario una definizione più adeguata agli obiettivi sociali della direttiva e all'evoluzione del diritto di insolvenza.

Messa in conformità con altre direttive

La questione dell'evoluzione del diritto di insolvenza e del suo impatto sul diritto del lavoro è già stata affrontata nel quadro della revisione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti [8] (qui di seguito denominata "direttiva trasferimenti").

[8] GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.

Con direttiva 98/50/CE [9], il legislatore comunitario ha introdotto taluni elementi di flessibilità nella direttiva trasferimenti a favore delle imprese che incontrano difficoltà economiche. La direttiva modificata mantiene esplicitamente la libertà per gli Stati membri di non applicare gli articoli 3 e 4 della direttiva (mantenimento dei diritti dei lavoratori) ai trasferimenti di imprese nel quadro di procedure di liquidazione. Al tempo stesso introduce un nuovo elemento di flessibilità a favore delle imprese nel quadro di qualsiasi procedura d'insolvenza (liquidazione o no): gli Stati membri hanno in particolare la possibilità di prevedere che gli obblighi del cedente derivanti da un contratto di lavoro, dovuti prima della data del trasferimento, non siano trasferiti al cessionario, a patto che la procedura d'insolvenza comporti, in virtù della legislazione di questo Stato membro, una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE. Per una maggiore coerenza, sarebbe auspicabile adattare la definizione comunitaria dello stato d'insolvenza a questa nuova situazione. È opportuno infatti assicurare che l'elasticità instaurata a favore delle imprese la cui entità si trova trasferita, sia accompagnata da un minimo di protezione garantito dalla direttiva comunitaria 80/987/CEE ai lavoratori interessati.

[9] Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica la direttiva 77/187/CEE (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88).

Riguardo alla nuova nozione dello stato d'insolvenza, la Commissione propone di riprendere la definizione dell'articolo primo, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure d'insolvenza [10]. Tale definizione riguarda la procedure di fallimento (liquidazione) e anche le altre procedure collettive d'insolvenza che non siano la liquidazione.

[10] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

Per garantire una migliore trasparenza e sicurezza giuridica, gli Stati membri saranno obbligati a notificare alla Commissione tutte le procedure d'insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della direttiva - e qualsiasi modifica che le riguardi - che diano luogo all'intervento dell'organismo di garanzia. La Commissione procederà alla pubblicazione di queste comunicazioni nella Gazzetta ufficiale.

4.1.2. I lavoratori subordinati coperti: nozione che deve evolvere

Necessità di messa in conformità con altre direttive

L'articolo 2 della direttiva 80/987/CEE rinvia, riguardo alla definizione della nozione "lavoratore subordinato" al diritto nazionale degli Stati membri. Il fatto di basarsi su una nozione nazionale piuttosto che comunitaria è suscettibile di restringere il campo di applicazione della protezione concessa dalla direttiva. Tale situazione sembra indesiderabile e, nel caso di talune categorie di lavoratori, difficilmente conciliabile con gli obiettivi della politica sociale comunitaria volta a trovare un equilibrio tra flessibilità del mercato del lavoro e sicurezza dei lavoratori.

La Commissione propone quindi di confermare la strategia già adottata dalla direttiva 98/50/CE precitata e d'inserire all'articolo 2 ( campo di applicazione ) della direttiva una disposizione che preveda che gli Stati membri non possono escludere da tale campo di applicazione i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE [11], né i lavoratori aventi un contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE [12], né i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi della direttiva 91/383/CEE [13].

[11] Direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[12] Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999 pag. 43).

[13] Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1991 che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19).

Tale precisazione relativa al campo di applicazione della direttiva si rivela necessaria per stabilire una migliore coerenza tra la direttiva insolvenza e le altre direttive.

Necessità di un nuovo esame completo dell'allegato

Questo desiderio di coerenza conduce anche a un nuovo esame dell'allegato della direttiva 80/987/CEE che prevede la possibilità, per gli Stati membri di escludere dal campo di applicazione talune categorie di lavoratori subordinati.

Secondo l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 80/987/CEE, gli Stati membri possono, a titolo eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di talune categorie di lavoratori subordinati:

- in virtù della natura specifica del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o

- in virtù dell'esistenza di altre forme di garanzia che assicurino ai lavoratori subordinati una protezione equivalente a quella che risulta dalla direttiva.

L'elenco delle categorie di lavoratori dipendenti figura nell'allegato della direttiva.

La prima parte dell'allegato contiene possibilità di esclusione che non sono nemmeno sottoposte a condizioni di garanzia equivalente a quella prevista dalla direttiva e riguarda per taluni paesi, ad esempio lavoratori a domicilio e lavoratori a tempo parziale. Per i motivi sopra esposti, la Commissione considera che queste possibilità di esclusione non sono conciliabili con gli obiettivi della politica sociale comunitaria e che in particolare i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a domicilio non potrebbero essere esclusi dalla protezione prevista dalla futura direttiva.

Riguardo alla possibilità di escludere i parenti prossimi/congiunti dei datori di lavoro o dei proprietari di una parte essenziale dell'impresa, la Commissione ritiene che questa facoltà di esclusione non dovrebbe rientrare in un allegato ma direttamente far parte dell'articolo 10 della direttiva. Se infatti questa esclusione dovesse costituire un mezzo per lottare contro frodi o contro i contratti di lavoro fittizi, l'articolo 10 della direttiva attuale prevede al punto b) la facoltà degli Stati membri di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento qualora risulti che l'esecuzione dell'obbligo non si giustifica a causa dell'esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Nella seconda parte dell'allegato, le possibilità di esclusione sono legate ad altre forme di garanzia equivalente. Nella misura in cui queste possibilità di esclusione rispondono ai criteri fissati nell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva (altra forma di garanzia equivalente), non sembra indispensabile un'enumerazione nell'allegato, dato che la loro giustificazione si evince dall'articolo primo, paragrafo 2.

La Commissione propone quindi di sopprimere l'allegato della direttiva 80/987/CEE e di determinare il campo di applicazione della futura direttiva insolvenza con una formulazione più precisa dell'articolo primo.

4.2. Limitazione temporanea della garanzia: necessità di una semplificazione

Si dovrà mantenere la facoltà concessa agli Stati membri di limitare nel tempo il credito salariale garantito. Tuttavia il metodo che consiste nel proporre agli Stati membri tre date alternative per determinare in seguito un periodo di riferimento all'interno del quale si dovrà situare il periodo minimo di retribuzione garantita è considerato un metodo inutilmente complicato. Di conseguenza, poiché si tratta di permettere di limitare a un determinato periodo minimo i crediti presi a carico dall'organismo di garanzia, una redazione più semplice può raggiungere lo stesso risultato di tutela dei lavoratori. Una semplificazione apprezzabile consiste nel determinare il minimo comunitario garantito e nel lasciare la libertà agli Stati membri di fissare una data e un periodo di riferimento.

Tale semplificazione della direttiva non si rivela solo più rispettosa del principio di sussidiarietà, ma al tempo stesso può risolvere un problema che non è attualmente affrontato dalla direttiva. L'attuale direttiva fa riferimento unicamente alle soglie salariali dovute prima di una data di riferimento. La pratica negli Stati membri ha tuttavia dimostrato che in talune situazioni, la garanzia dovrebbe poter applicarsi a crediti che vanno al di là di questa data. Infatti la procedura di insolvenza, una volta aperta, conosce varie fasi: la gestione dell'impresa può proseguire per un certo periodo di tempo e i salari restano dovuti per questo periodo di gestione.

4.3. Le situazioni transnazionali: necessità di rafforzare la tutela dei lavoratori subordinati

La realizzazione del mercato interno è accompagnata da una tendenza alla riorganizzazione delle imprese che intendono approfittare pienamente dei vantaggi e delle possibilità offerte da questa integrazione dei mercati. Le operazioni di riorganizzazione e successivamente le attività delle imprese hanno un carattere sempre più transnazionale.

L'integrazione dei mercati rende indispensabile adattare le regole esistenti in funzione dei cambiamenti o per compensare le lacune nel loro funzionamento. Nella sua comunicazione sulla strategia per il mercato interno europeo, la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di accrescere la competitività dell'economia europea e di migliorare la qualità di vita dei cittadini europei. Il continuo sviluppo del mercato interno secondo questa strategia dev'essere al centro degli sforzi profusi per ravvicinare l'Unione europea dei cittadini, in considerazione del suo impatto sulla vita quotidiana, in qualità di lavoratori subordinati, datori di lavoro, consumatori, pensionati, studenti, mutuatari, risparmiatori, investitori e contribuenti. In qualità di dipendenti, i cittadini devono essere convinti che l'aumento della concorrenza si accompagna a livelli adeguati di protezione sociale.

Le situazioni delle imprese con stabilimenti o presenze commerciali in numerosi Stati membri - situazioni fortemente incoraggiate dallo sviluppo del mercato interno - non rimangono prive di conseguenze per i lavoratori subordinati di queste imprese, anche se essi non si spostano in un altro Stato membro per svolgervi il lavoro. Le conseguenze possono essere particolarmente penose quando il loro datore di lavoro si trova nello stato d'insolvenza in virtù della direttiva 80/987/CEE a causa di una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro (nel quale si trova ad esempio la sede principale dell'impresa) e l'organismo di garanzia del paese nel quale il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro rifiuta il pagamento dei crediti salariali anche se quest'organismo ha percepito i contributi corrispondenti.

La mancanza di una disposizione esplicita nella direttiva 80/987/CEE che determina l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei crediti salariali in casi di insolvenza di imprese che dispongono di stabilimenti in diversi Stati membri è stata risentita come una fonte di insicurezza giuridica e ha condotto a controversie dinanzi a tribunali nazionali. Il numero di questi casi di portata comunitaria non cesserà di aumentare con il continuo sviluppo del mercato interno e della transnazionalizzazione delle attività delle imprese.

La Corte di giustizia già adita dei casi d'insolvenza comportanti elementi di estraneità ha messo a punto criteri utili per risolvere i problemi evocati. Di recente essa ha finalmente risolto il problema di sapere quale organismo di garanzia debba versare i crediti salariali nelle situazioni descritte poc'anzi.

Innanzitutto nella sentenza della causa C-117/96 "Mosbaek" [14], la Corte aveva stabilito due criteri utili concernenti l'organismo competente ai sensi della direttiva 80/987/CEE, cioè il criterio relativo al finanziamento del regime di garanzia attraverso i contributi del datore di lavoro da un lato e il criterio relativo all'apertura della procedura di fallimento dall'altro. La Corte considera che nella pratica, l'apertura di questa procedura è spesso richiesta nel paese di stabilimento del datore di lavoro e in genere, è anche il paese nel quale il datore di lavoro contribuisce al finanziamento della garanzia salariale in virtù della direttiva. Poiché nel caso Mosbaek, questi due criteri pertinenti erano riuniti in un unico paese membro, non si è potuto chiarire il problema riguardo all'organismo di garanzia competente per il versamento dei crediti quando si tratta di un'impresa insolvibile con stabilimenti o una presenza commerciale in numerosi Stati membri.

[14] Sentenza del 17 settembre 1997, Racc. pag. I-5017.

Nella sentenza del 16 dicembre 1999 nella causa C-198/98 [15], la Corte ha dovuto riconoscere un primo caso di dimensione transnazionale, cioè la situazione di un'impresa insolvente avente stabilimenti in diversi Stati membri.

[15] Sentenza nella causa G.Everson, T.J. Barras/Bell Lines Ltd, non ancora pubblicata.

Nella sua sentenza, la Corte ha ricordato che quando il datore di lavoro è stabilito in un solo Stato membro, la direttiva chiede che l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori subordinati sia quello dello Stato membro del luogo di stabilimento. Nel caso in cui, come nella causa C-198/98, il datore di lavoro disponga di numerosi stabilimenti nei vari Stati membri, è opportuno, ai fini di determinare l'organismo di garanzia competente, far riferimento a titoli di criteri supplementare e tenuto conto della finalità sociale della direttiva, al luogo di attività dei lavoratori. La Corte aggiunge che quest'ultimo corrisponde infatti, nella maggior parte dei casi, all'ambiente sociale e linguistico che è loro familiare.

L'organismo di garanzia del paese nel quale il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro è normalmente quella che riceve o dovrebbe ricevere i contributi previsti per contribuire al finanziamento del regime della garanzia salariale. Esso inoltre, come sottolineato dalla Corte, si avvicina di più al lavoratore; quest'ultimo potrà far valere i suoi diritti nel paese in cui lavora abitualmente, senza dover fronteggiare problemi linguistici o di allontanamento; non sarà obbligato a intervenire presso un organismo situato in un altro Stato membro con il quale non intrattiene alcun legame e di cui non conosce le procedure in vigore. Questa soluzione consentirà anche di rispettare il principio della parità di trattamento nel senso che tutti coloro i quali lavorano nello stesso paese beneficiano di una protezione equivalente.

Per garantire la sicurezza giuridica necessaria e consolidare i diritti dei lavoratori subordinati nel senso indicato dalla Corte nella sua sentenza del 16 dicembre 1999, la Commissione propone d'inserire una nuova disposizione nella futura direttiva che determina esplicitamente l'organismo di garanzia competente per il versamento dei crediti salariali non pagati in situazioni transnazionali di insolvenza che riunisce le seguenti condizioni:

* l'impresa/il datore di lavoro esercita la sua attività sul territorio di numerosi Stati membri,

* l'apertura di una procedura d'insolvenza è stata richiesta in uno Stato membro,

* l'insolvenza di questa impresa ha come conseguenza diretta che i lavoratori subordinati che lavorano abitualmente sul territorio di un altro Stato membro in cui il loro datore di lavoro ha una presenza commerciale sufficientemente permanente (retribuzione dei lavoratori subordinati in quest'ultimo paese, legami con l'amministrazione di questo Stato, contributi sociali) hanno diritti salariali non pagati ai sensi della direttiva.

Il rispetto di questa nuova disposizione che implica automaticamente il riconoscimento dell'apertura della procedura d'insolvenza in un altro Stato membro, sarà ancora facilitata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza. Anche se il principio del riconoscimento delle decisioni adottate nel quadro delle procedure d'insolvenza aperte in un altro Stato membro scaturisce già dalla sentenza della Corte nella causa C-198/98, questo regolamento potrà apportare precisazioni utili.

Il regolamento, infatti, che intende migliorare e accelerare le procedure d'insolvenza aventi effetti transfrontalieri, determina norme della competenza internazionale (articolo 3), la legge applicabile alla procedura d'insolvenza, al suo svolgimento e ai suoi effetti materiali (articolo 4) e prevede il principio del riconoscimento immediato delle decisioni relative all'apertura (articolo 16). Quest'ultimo principio significa che tale decisione produce senza alcun'altra formalità in qualsiasi altro Stato membro, gli effetti che gli vengono attribuiti dalla legge dello Stato d'apertura.

5. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA

5.1. Principio di sussidiarietà

La modifica della direttiva 80/987/CEE è l'unico modo per stabilire una nuova nozione comunitaria dello stato d'insolvenza, necessario per trovare un migliore equilibrio tra il diritto d'insolvenza e il diritto del lavoro e per garantire una coerenza con la direttiva 98/50/CE del Consiglio.

L'adozione di una regola esplicita onde determinare l'organismo competente al pagamento dei crediti salariali in situazioni transnazionali d'insolvenza è necessaria per motivi di chiarezza, di sicurezza giuridica e può, in futuro, evitare situazioni suscettibili di creare conflitti negativi tra le leggi. Questa regola si dovrà riscontrare a livello comunitario e si colloca in una futura direttiva relativa alla tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Questo adattamento si dovrà fare mediante una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE.

Gli altri chiarimenti e semplificazioni redazionali sono proposti dalla Commissione in uno spirito di trasparenza e di coerenza con altri strumenti comunitari.

Tutti questi adattamenti si dovranno effettuare mediante una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE.

5.2. Principio di proporzionalità

Il contenuto dello strumento proposto è conforme anche al principio di proporzionalità, dato che determina un minimo comunitario di tutela, pur lasciando agli Stati membri il compito di fissare le modalità e le date e i periodi da prendere in considerazione.

La legislazione comunitaria non impone limitazioni amministrative, finanziarie o giuridiche suscettibili di intralciare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

6. BASE GIURIDICA

All'atto dell'approvazione della direttiva 80/987/CEE, il legislatore comunitario è stato indotto, dal legame che l'ex articolo 117 del trattato effettuava tra "l'impegno degli Stati membri a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro" e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per raggiungere tale obiettivo, a basare la direttiva sull'ex articolo 100 del trattato. In mancanza di una base giuridica specifica per i provvedimenti relativi al miglioramento delle condizioni di lavoro, era infatti necessario ricorrere alla base giuridica generale prevista per il ravvicinamento delle legislazioni.

Dopo l'entrata in vigore del trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam, il titolo XI Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù, contiene un nuovo capitolo "Disposizioni sociali" che introduce nuove basi giuridiche specifiche per adottare misure in campo sociale.

Il nuovo articolo 136 del trattato mantiene l'impegno degli Stati membri di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'articolo 137 stabilisce che per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei settori citati al primo paragrafo, tra i quali figurano le condizioni di lavoro. Il paragrafo 2 prevede in seguito che il Consiglio decreti, attraverso direttive, prescrizioni minime e che statuisca secondo la procedura di cui all'articolo 251.

La Commissione considera quindi che l'articolo 137, paragrafo 2 del trattato costituisce la base specifica e adeguata per gli strumenti volti a migliorare le condizioni di lavoro e che la direttiva che modifica la direttiva 80/987/CEE deve di conseguenza basarsi su questo articolo.

7. LA CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI A LIVELLO COMUNITARIO

Conformemente all'articolo 138, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione, prima di presentare proposte in materia di politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria. Di conseguenza il 10 febbraio 2000 essa ha deciso di avviare la prima fase di consultazione delle parti sociali e di sollecitarne il parere sulla necessità di una modifica della direttiva 80/987/CEE e sulla strategia prevista.

La maggioranza delle parti sociali che ha risposto a questa prima consultazione ritiene che potrebbe risultare utile un'iniziativa comunitaria per rivedere la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, onde adattarla meglio alle realtà attuali.

Dopo aver esaminato le reazioni delle parti sociali, la Commissione ha proceduto alle sue riflessioni interne ed ha avviato il 7 giugno 2000 la seconda fase di consultazione delle parti sociali sul contenuto di una proposta che modifica la direttiva in questione. Le posizioni delle parti sociali sono riassunte nell'allegato (punto 6).

8. SPIEGAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE DALL'ARTICOLO

Articolo primo

L'articolo primo contiene tutte le proposte di modifiche alla direttiva 80/987/CEE.

1. Il titolo: si propone il nuovo titolo per tener conto della nuova base giuridica

2. Gli articolo da 1 a 4 : Campo di applicazione e definizioni

Alla fine del paragrafo 2 dell'articolo primo, il testo precisa che gli Stati membri che intendono escludere categorie di lavoratori a motivo dell'esistenza di altre forme di garanzia sono tenuti a stabilire che essi assicurano ai lavoratori interessati una protezione equivalente a quella prevista dalla direttiva.

Il secondo capoverso dell'ex-paragrafo 2 che rinvia all'elenco che figura nell'allegato viene soppresso. Di conseguenza l'allegato della direttiva 80/987/CEE è soppresso.

L'ex paragrafo 3 riguardante la Groenlandia è soppresso.

Un nuovo paragrafo 3 prevede possibilità di esclusioni corrispondenti al punto 1 del vecchio allegato (categorie di lavoratori aventi un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare).

Il campo di applicazione della direttiva sarà quindi determinato nel corpo della direttiva, ciò che consente di sopprimere l'allegato. Questa redazione è proposta in uno spirito di trasparenza e di semplificazione della direttiva.

All'articolo 2, si propone di sostituire la definizione limitata alle procedure di liquidazione contenuta nella direttiva del 1980 (soddisfacimento collettivo dei creditori e presa in considerazione dei crediti interessati) con una nuova che riprenda la definizione che figura nel primo articolo del regolamento relativo alle procedure d'insolvenza.

Al paragrafo 2, verranno mantenuti i riferimenti alle definizioni al diritto nazionale; tuttavia, per quanto riguarda il termine "lavoratore subordinato", si propone di aggiungere una precisazione riguardo ai lavoratori a tempo parziale, ai lavoratori aventi un contratto di durata determinata e ai lavoratori interinali che non potranno essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

Si aggiunge un nuovo paragrafo 3 per definire il senso del termine "stabilimento" utilizzato all'articolo 8bis. Questa definizione si basa su quella che figura nell'articolo 2 h) del regolamento (CE) 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza.

All'articolo 3, il primo paragrafo stabilisce l'obbligo generale di assicurare il pagamento dei crediti non pagati dai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione riguardante un periodo determinato.

Nel secondo paragrafo, invece di prevedere tre date alternative, si propone di lasciare agli Stati membri il compito di determinare la data che consente di calcolare il periodo di retribuzione preso a carico dagli organismi di garanzia.

L'articolo 4 mantiene la facoltà per gli Stati membri di limitare nel tempo i diritti salariali presi a carico dagli organismi di garanzia. Si propone tuttavia di semplificare il regime di limitazioni temporali basato su date e periodi alternativi e di fissare solamente un minimo comunitario dei tre mesi di retribuzione.

Nella misura in cui gli Stati membri iscrivono questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento, si propone di fissare un periodo minimo di sei mesi.

3. Viene aggiunta una nuova sezione III bis:

Il nuovo articolo 8bis determina l'organismo di garanzia competente per il versamento delle somme dovute ai lavoratori.

Trattandosi di situazioni transnazionali, il nuovo articolo 8ter prevede una collaborazione amministrativa tra gli Stati membri per facilitare lo svolgimento delle procedure di pagamento.

4. Si aggiunge un nuovo articolo 10bis:

Il nuovo articolo 10bis prevede che gli Stati membri determinino e notifichino le procedure d'insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e tutte le modifiche che le riguardano, alla Commissione e agli altri Stati membri.

Gli articoli 2, 3 e 4 contengono le disposizioni abituali relative ai destinatari e alle date di applicazione e di entrata in vigore.

2001/0008 (COD)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [16],

[16] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [17],

[17] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [18],

[18] GU C ...

pronunciandosi conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [19],

[19] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, approvata il 9 dicembre 1989, enuncia al punto 7 che "la realizzazione del mercato interno deve condurre a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea (...). Detto miglioramento deve comportare, ove necessario, lo sviluppo di taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come il licenziamento collettivo o quelli riguardanti i fallimenti".

(2) La direttiva 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 [20] ha lo scopo di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei crediti salariali non pagati.

[20] GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(3) L'evoluzione delle normative in materia d'insolvenza negli Stati membri e lo sviluppo del mercato interno esigono un adattamento di talune disposizioni di detta direttiva.

(4) La sicurezza e la trasparenza giuridica richiedono inoltre che siano determinati il campo di applicazione e talune definizioni della direttiva 80/987/CEE. Occorre in particolare precisare, nel campo di applicazione della direttiva, le possibilità di esclusione concesse a titolo eccezionale, agli Stati membri e sopprimerne l'allegato.

(5) Per garantire una tutela equa dei lavoratori interessati, è opportuno adattare la definizione dello stato d'insolvenza alle nuove tendenze legislative negli Stati membri in materia e ricomprendere nella nozione anche le procedure d'insolvenza diverse dalla procedura di liquidazione. Tale modifica risulta al tempo stesso necessaria per garantire la coerenza con la direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti [21].

[21] GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26. Direttiva modificata dalla direttiva 98/50/CE (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88).

(6) Occorre garantire che i lavoratori di cui alle direttive 97/81/CE del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dalla CEEP e dalla CES [22], 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato [23] e 91/383/CEE del 25 giugno 1991 che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale [24] non siano esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

[22] GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva 98/23/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 10).

[23] GU L 175 del 10.7.1999 pag. 43.

[24] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

(7) Per garantire la sicurezza giuridica dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in numerosi Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è necessario introdurre una disposizione che determini esplicitamente l'istituzione competente per il pagamento dei crediti salariali in questi casi e di garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.

(8) Per facilitare l'identificazione delle procedure d'insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali, occorre prevedere che gli Stati membri notifichino le procedure d'insolvenza dando luogo all'intervento dell'organismo di garanzia alla Commissione e agli altri Stati membri.

(9) Occorre modificare la direttiva 80/987/CEE.

(10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva, cioè l'adeguamento di talune disposizioni della direttiva 80/987/CEE, per tener conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio raggiunti a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per raggiungere questi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo primo

La direttiva 80/987/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva 80/987/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1980 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro".

2) Le sezioni I e II sono sostituite dalle seguenti:

"SEZIONE I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo primo

1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) i membri della famiglia occupati da una persona fisica;

b) i pescatori remunerati a parte.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento concorsuale previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro basato sull'insolvenza del datore di lavoro e che comporta lo spossessamento parziale o totale di questo datore di lavoro e la designazione di un curatore e inoltre l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative:

a) ha deciso l'apertura del procedimento, oppure

b) ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.

2. La presente direttiva fa salve le disposizioni di diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione"; "diritto quesito" e "diritto in corso di acquisizione".

Gli Stati membri tuttavia non possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

a) i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;

b) i lavoratori aventi un contratto a durata determinata ai sensi della direttiva 1999/70/CE;

c) i lavoratori aventi una relazione di lavoro interinale ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 91/383/CEE.

3. Si intende per "stabilimento", ai fini della presente direttiva, qualsiasi luogo in cui il datore di lavoro esercita in modo non transitorio un'attività economica con mezzi umani e beni.

SEZIONE II

Disposizioni relative alle istituzioni di garanzia

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro.

I diritti presi in considerazione dall'organismo di garanzia sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all'articolo 3.

2. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non pagati dall'organismo di garanzia. Questa durata non può tuttavia essere inferiore al periodo consistente negli ultimi tre mesi di retribuzione non pagata.

Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore ai sei mesi.

3. Gli Stati membri possono fissare un massimale per i pagamenti effettuati dall'organismo di garanzia.

Quando gli Stati membri ricorrono a questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.

3) È inserita la seguente sezione III bis:

"SEZIONE III bis

Disposizioni relative alle situazioni transnazionali

Articolo 8 bis

1. Quando un'impresa avente stabilimenti sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 e quando l'apertura della procedura d'insolvenza è stata richiesta in uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, l'organismo di garanzia competente è quello di quest'ultimo Stato membro.

2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto che disciplina l'organismo di garanzia competente.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui copertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d'insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.

Articolo 8 ter

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8bis, gli Stati membri prevedono una collaborazione tra le amministrazioni pubbliche competenti."

4) È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le procedure nazionali d'insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano.

La Commissione procede alla pubblicazione di dette notificazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

5) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al primo comma agli stati di insolvenza dei datori di lavoro dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee..

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro

Riferimento:

Proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà, per quale motivo una legislazione comunitaria è necessaria in questo settore e quali sono i suoi principali obiettivi-

L'adeguamento della direttiva 80/987/CEE agli sviluppi legislativi e alle realtà del mercato interno dev'essere garantita da uno strumento legislativo. Tale strumento intende al tempo stesso apportare una più ampia sicurezza giuridica ai lavoratori subordinate mediante un consolidamento della giurisprudenza della Corte di giustizia. La modifica della direttiva 80/987/CEE costituisce inoltre l'unico modo per garantire un'applicazione effettiva delle disposizioni della direttiva in situazioni d'insolvenza transnazionali.

Il contenuto dello strumento proposto è conforme anche al principio di proporzionalità, dato che determina un minimo comunitario di tutela, pur lasciando agli Stati membri il compito di fissare le modalità, le date e i periodi da prendere in considerazione.

La legislazione comunitaria non impone limiti amministrativi, finanziari o giuridici suscettibili di pregiudicare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Impatto sulle imprese

2. Chi sarà interessato alla proposta-

Saranno i lavoratori subordinati che hanno diritti salariali non pagati nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato d'insolvenza come definito dalla direttiva, che sono interessati dal presente testo.

La presente modifica della direttiva intende consolidare i diritti di questi lavoratori in situazioni d'insolvenza transnazionali nel senso fin d'ora determinato dalla giurisprudenza della Corte.

3. Quali misure dovranno adottare le imprese per conformarsi alla proposta-

Nessuna.

4. Quali effetti economici potrà avere la proposta-

La presente proposta intende rafforzare la fiducia dei lavoratori subordinati e la loro convinzione che lo sviluppo del mercato interno e la crescita della competitività delle imprese siano accompagnati da una tutela adeguata dei lavoratori. Essa è fin d'ora in grado di avere effetti benefici sulla politica del mercato interno e sulla coesione economica e sociale.

a) Quale sarà l'impatto-

- sull'occupazione-

La proposta contribuirà a migliorare la qualità e a rafforzare la stabilità dell'occupazione, assicurando un minimo di tutela ai lavoratori vittime dell'insolvenza del loro datore di lavoro, soprattutto quando si tratta di un'impresa avente stabilimenti in almeno due Stati membri.

- sull'investimento e la creazione di nuove imprese-

La presente proposta rientra nel quadro delle azioni legislative destinate a far sì che il mercato interno contribuisca ad uno sviluppo durevole ed equilibrato che prenda in considerazione la competitività delle imprese e le preoccupazioni in materia occupazionale. La proposta faciliterà quindi l'investimento e la creazione di nuove imprese nel mercato interno.

- sulla posizione concorrenziale delle imprese-

Trattandosi di un'azione di controllo e di accompagnamento del dinamismo del mercato interno, gli effetti sulla posizione concorrenziale delle imprese che operano in almeno due Stati membri saranno benefici.

b) È necessario creare nuove procedure amministrative-

No, tutte le strutture e procedure sono già messe in atto dal recepimento della direttiva 80/987/CEE.

c) Costi e vantaggi in termini quantitativi-

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 80/987/CEE, le modalità di finanziamento dell'organismo di garanzia sono determinate dagli Stati membri che devono tuttavia osservare tre principi. Uno di questi principi (iscritto al punto b) prevede che "i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri."

Questo principio non è modificato dalla presente proposta.

I vantaggi per imprese in difficoltà economiche derivanti da un organismo di garanzia pubblica sono significativi.

d) Quali costi deriveranno dalla direttiva-

La modifica proposta non dovrebbe riguardare le modalità di finanziamento né l'importo dei contributi delle imprese esistenti negli Stati membri. La proposta di direttiva segue l'evoluzione della giurisprudenza.

e) Cosa dovranno realizzare le imprese in termini di controllo e di valutazione-

La direttiva non prevede alcuna misura di controllo o di valutazione da parte delle imprese.

5. La proposta contiene misure volte a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.-

La direttiva del 1980 non effettua alcuna distinzione in funzione della dimensione delle imprese. Essa prevede l'intervento di un organismo pubblico nei casi d'insolvenza delle imprese. Tuttavia la proposta di modifica riguarda in particolare le imprese che hanno stabilimenti in almeno due Stati membri.

6. Consultazione

Conformemente all'articolo 138, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario. Qui di seguito sono riassunte le reazioni giunte alla Commissione.

L'Unione europea dell'artigianato e della piccole e medie imprese (UEAPME) riafferma il suo parere favorevole riguardo alla determinazione esplicita dell'organismo di garanzia competente in situazioni transnazionali e considera che sarebbe quella del paese in cui il lavoratore esercita abitualmente la sua attività subordinata e nel quale il datore di lavoro dovrebbe versare i suoi contributi.

Riguardo alla nozione d'insolvenza, l'UEAPME ritiene che sarebbe utile stabilire un quadro generale accompagnato da un elenco di riferimento che riprende le procedure nazionali esistenti.

Per quanto concerne la coerenza con altre direttive, L'UEAPME sottolinea in particolare la specificità del rapporto tra il lavoratore interinale, l'agenzia di lavoro e l'impresa che ne fa uso. È quindi solo in caso d'insolvenza dell'agenzia interinale in qualità di datore di lavoro che il lavoratore può beneficiare della tutela prevista dalla direttiva.

Infine, l'UEAPME è favorevole a una semplificazione del regime di limitazione temporale e alla fissazione di un minimo comunitario obbligatorio, a condizione tuttavia che tale minimo non sia aumentato in tale occasione.

La Confederazione europea dei sindacati (CES) è favorevole alla revisione della direttiva 80/987/CEE e può mettersi d'accordo sul contenuto di quest'ultima nel modo in cui è stata esposta nel documento di consultazione.

In particolare la CES appoggia la proposta d'inserire una nuova disposizione nella direttiva che determina esplicitamente l'organismo di garanzia competente in situazioni transnazionali.

La revisione dovrebbe anche riguardare la definizione della nozione d'insolvenza, anche se in taluni casi di "ricostruzione", si può immaginare un rischio di "deviazione" del meccanismo della direttiva. La revisione dovrebbe anche stabilire la coerenza con la direttiva "trasferimenti d'impresa" e garantire che i lavoratori a tempo parziale, a durata determinata e i lavoratori interinali non possano essere esclusi dal campo di applicazione.

La CES sostiene la strategia secondo cui la futura direttiva fissa un minimo garantito di tutela, pur lasciando agli Stati membri la libertà di determinare date e periodi di riferimento.

Riguardo all'allegato e al campo di applicazione, la CES attira l'attenzione sul numero crescente dei lavoratori che non sono considerati subordinati del datore di lavoro, ma che hanno un contratto di prestazione di servizi. Essa chiede di fare in modo che queste persone che possono essere escluse dagli Stati membri ai sensi della direttiva esistente, siano tutte coperte dalla direttiva modificata.

La Confederazione europea dei quadri (CEC) è favorevole alla soluzione proposta dalla Commissione per determinare l'organismo di garanzia in situazioni transnazionali.

La soluzione proposta per definire la nozione d'insolvenza sembra essere adeguata e flessibile. L'elenco delle procedure nazionali dovrebbe essere flessibile, in modo da consentire l'inserimento automatico di qualsiasi cambiamento delle regolamentazioni nazionali.

La CEC appoggia soluzioni proposte per garantire una migliore coerenza con altre direttive comunitarie. Essa considera che la proposta dovrebbe includere il concetto del "lavoratore economicamente dipendente", che potrebbe sfuggire alla definizione classica del "lavoratore subordinato".

Per la semplificazione del regime di limitazioni temporali, la CEC fa notare che la Commissione dovrebbe garantire che il periodo di riferimento non comporti una diminuzione del minimo garantito.

L'Unione delle confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro europei (UNICE) rimane poco convinta della necessità di modificare la direttiva.

Relativamente alla dimensione transnazionale, essa ritiene che la questione sollevata dalla Commissione trova già una soluzione nella giurisprudenza e che non sarebbe necessario codificarla. L'UNICE tuttavia considera che se la Commissione intende presentare una proposta di revisione in questo senso, dovrebbe anche garantire che l'istituzione di garanzia che effettua i pagamenti a titoli di anticipo nel caso di una procedura avviata in un altro Stato membro, possa recuperare le somme impegnate. La questione del recupero non sarebbe affrontata in modo soddisfacente nel nuovo regolamento del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza.

Secondo l'UNICE la coerenza con la direttiva "trasferimento d'imprese" è assicurata dal riferimento fatto alla direttiva 80/987/CEE nella direttiva 98/50/CE.

In merito al campo di applicazione, l'UNICE considera che sia i lavoratori subordinati a tempo parziale che quelli subordinati a durata determinata sono coperti dalla direttiva 80/987/CEE. I lavoratori interinali sarebbero coperti nel caso d'insolvenza del datore di lavoro (agenzia di lavoro).

Il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale (CEEP) è dell'avviso che per quanto riguarda la dimensione transnazionale, è necessario aggiornare la direttiva per garantire la sicurezza giuridica necessaria e consolidare i diritti dei lavoratori subordinati nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia. Esso appoggia la proposta di inserire una nuova disposizione nella direttiva per determinare esplicitamente l'organismo di garanzia competente quando un'impresa avente stabilimenti in numerosi Stati membri si trovi in stato d'insolvenza e quando l'apertura del procedimento è stata richiesta in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività.

Il CEEP è favorevole anche alla revisione della definizione del concetto d'insolvenza, attualmente giudicato troppo limitato, che dovrebbe garantire al tempo stesso la coerenza con la direttiva 98/50/CE. Il CEEP potrebbe aderire al suggerimento di far riferimento ai procedimenti collettivi che comportano la rinuncia parziale o totale del debitore e la designazione di un sindacato.

L'European Community Shipowners' Association (ECSA) appoggia il punto di vista espresso dall'UNICE. Nel caso di una revisione della direttiva, l'ECSA auspica che l'Allegato sia mantenuto riguardo agli equipaggiamenti delle imbarcazioni.