52000PC0854(02)

Proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile /* COM/2000/0854 def. - CNS 2001/0025 */

Gazzetta ufficiale n. 062 E del 27/02/2001 pag. 0327 - 0330


Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il 24 febbraio 1997 il Consiglio ha adottato un'azione comune recante iniziative per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini [1]. L'azione comune affronta una vasta gamma di argomenti, come definizioni (fatta salva la possibilità di avere definizioni più specifiche nella normativa nazionale), giurisdizione, regole di procedura penale, assistenza alle vittime, cooperazione giudiziaria e a livello delle forze dell'ordine. Attraverso l'azione comune, gli Stati membri si sono impegnati a riesaminare le normative nazionali esistenti al fine di fare sì che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini fossero considerati reati.

[1] GU L 63 del 4.3.1997

Dopo l'adozione dell'azione comune nel 1997, le azioni ed iniziative contro lo sfruttamento sessuale dei bambini si sono notevolmente sviluppate in numero e contenuti, sia a livello di Unione europea, sia a livello locale, regionale ed in un contesto internazionale più ampio. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile suscitano sempre maggiori preoccupazioni e la necessità di porre rimedio con ulteriori iniziative alle divergenze nelle impostazioni giuridiche dei vari Stati membri è ampiamente dimostrata.

Inoltre, l'articolo 29 del trattato di Amsterdam contiene un esplicito riferimento ai reati contro i bambini. Il "piano d'azione di Vienna" [2] e il Consiglio europeo di Tampere hanno chiaramente invocato ulteriori iniziative legislative contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. Iniziative sul piano legislativo sono state anche annunciate dalla Commissione nel suo quadro di controllo [3]. Il 29 maggio 2000, il Consiglio ha adottato una decisione [4] relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet.

[2] GU C 19 del 23.1.1999

[3] COM (2000) 167 definitivo del 24.3.2000

[4] GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1.

Due esempi di simili iniziative in un contesto internazionale più ampio sono costituiti dal Protocollo facoltativo delle Nazioni Unite alla Convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile e la futura Convenzione sulla cibercriminalità elaborata in seno al Consiglio d'Europa, la quale affronta, tra le altre cose, la pornografia infantile nel settore informatico. La Commissione ha partecipato attivamente all'elaborazione di quest'ultimo strumento ed alcuni importanti elementi della futura convenzione sulla pornografia infantile nel settore informatico sono ripresi dalla presente proposta, anche se questa riguarda anche forme di pornografia infantile diverse da quelle collegate al contesto informatico.

Inoltre, le caratteristiche specifiche di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come quello che verrà a crearsi all'interno dell'Unione europea, dovrebbero permettere agli Stati membri di elaborare una decisione quadro in cui alcuni aspetti della normativa penale e della cooperazione giudiziaria vengano approfonditi più di quanto non fosse possibile mediante gli strumenti disponibili prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e gli strumenti messi a punto in un contesto internazionale più ampio. Ad esempio, una decisione quadro dovrebbe affrontare in modo più puntuale questioni quali incriminazione, pene e altre sanzioni, circostanze aggravanti, giurisdizione, comprese le disposizioni sulla giurisdizione extraterritoriale, ed estradizione.

Per concludere, la Commissione ritiene che un intervento più incisivo da parte dell'Unione europea sulla questione dello sfruttamento sessuale dei bambini e della pornografia infantile sia doveroso. L'uso di una decisione quadro, strumento introdotto dal trattato di Amsterdam, sarà in grado di rafforzare l'impostazione comune dell'Unione europea in questo campo e porre rimedio alle lacune della normativa esistente. La necessità di un'impostazione comune sullo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile deve anche essere considerata nella prospettiva del futuro allargamento dell'Unione europea.

La Commissione ha quindi deciso, così come aveva annunciato nel suo quadro di controllo, di presentare una proposta di decisione quadro sul ravvicinamento delle disposizioni di diritto penale, comprese le pene, dei vari Stati membri in materia di sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile. La proposta contiene altresì disposizioni relative a questioni giudiziarie orizzontali, quali giurisdizione e cooperazione tra gli Stati membri. La presente proposta riguarda lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Essa non comprende nel suo ambito di applicazione la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento, che sarà affrontata da una proposta distinta. La divisione della materia in due decisioni quadro permetterà al Consiglio di concentrarsi sullo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

2. BASE GIURIDICA

La presente proposta di decisione quadro riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Essa concerne inoltre, per una parte sostanziale, "la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni per quanto riguarda la criminalità organizzata". Pertanto, la base giuridica indicata nel preambolo è costituita dall'articolo 29, con un esplicito riferimento ai reati contro i minori, dall'articolo 31, lettera e) e dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea. La proposta non ha alcuna conseguenza finanziaria sul bilancio delle Comunità europee.

3. LA DECISIONE QUADRO: ARTICOLI

Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini usati nella decisione quadro. Le lettere a), b) e c) contengono definizioni fondamentali ai fini dell'applicazione della decisione quadro. La lettera a) fornisce la definizione di "bambino", la lettera b) fornisce la definizione di "pornografia infantile" e la lettera c) di "sistema informatico".

La definizione di "bambino" considera tale, ai fini della presente decisione quadro, qualsiasi persona d'età inferiore ai diciotto anni. Per quanto riguarda la relazione tra tale età e la definizione di pornografia infantile, la Commissione considera che la rappresentazione di minori di diciotto anni coinvolti in condotte sessualmente esplicite costituisce sfruttamento sessuale di bambini. Pertanto, anche qualora un minore di diciotto anni abbia raggiunto la maturità necessaria per prendere una decisione informata sul proprio coinvolgimento in attività sessuali, ciò non può includere la rappresentazione di tali attività. L'età di diciotto anni è conforme a quanto stabilito nella Convenzione sui diritti dell'infanzia.

La definizione di cui alla lettera b) riguarda il materiale pornografico che rappresenta bambini coinvolti in condotte sessualmente esplicite. Il termine "rappresentazione visiva" deve essere interpretato come comprendente pellicole non sviluppate e videocassette, nonché dati immagazzinati nella memoria di un computer o attraverso mezzi elettronici suscettibili di essere convertiti in immagini. Per quanto riguarda, specificamente, la nozione di condotta sessualmente esplicita che coinvolge un bambino, questa deve essere interpretata come comprendente almeno:

a) rapporti sessuali, compresi quelli genitali-genitali, orali-genitali, anali-genitali o orali-anali;

b) zoofilia;

c) masturbazione;

d) abuso sadico o masochista; oppure

e) esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica.

La lettera d) fornisce la definizione di "persona giuridica". La definizione di persona giuridica è tratta dal secondo protocollo alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [5].

[5] GU C 221 del 19.7.1997.

Articolo 2 (Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini)

L'articolo 2 impone agli Stati membri l'obbligo di fare sì che lo sfruttamento sessuale dei bambini sia punito come reato. La lettera a) dispone che le varie forme di sfruttamento di bambini nella prostituzione sono punibili come reato. La lettera b) dispone che il coinvolgimento di un bambino in condotte sessuali, in presenza delle circostanze indicate ai punti da i) a iii), è punibile come reato. La nozione di condotta sessuale deve essere interpretata, ai fini della presente decisione quadro, come comprendente le condotte di cui all'articolo 1 sulle condotte sessualmente esplicite in relazione alla pornografia infantile.

Articolo 3 (Reati di pornografia infantile)

L'articolo 3 impone agli Stati membri l'obbligo di fare sì che le varie forme di condotte intenzionali relative alla pornografia infantile siano punite come reato. Il paragrafo 1, lettera a) riguarda la produzione di pornografia infantile, il paragrafo 1, lettera b) la distribuzione, diffusione e la trasmissione di pornografia infantile, il paragrafo 1, lettera c) l'offerta o comunque la messa a disposizione di pornografia infantile, e, infine, il paragrafo 1, lettera d), l'acquisto o il possesso di pornografia infantile.

I "verbi d'azione" nelle lettere da a) a d) corrispondono non solo alla futura convenzione sulla cibercriminalità, ma anche ad elementi presenti nelle legislazioni penali degli Stati membri. L'intenzione della Commissione è stata quella di comprendere, nel modo più completo possibile, nell'ambito della decisione, i comportamenti tipici che costituiscono il reato di pornografia infantile.

Il paragrafo 1 dell'articolo contiene inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di fare sì che i reati descritti siano punibili come tali anche quando la condotta comprenda, in tutto o in parte, l'uso di un sistema informatico.

Il paragrafo 2 si applica a due tipi specifici di materiale pornografico infantile che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in condotte sessualmente esplicite. Il primo tipo è quello in cui una persona sembra essere un bambino, e il secondo quello in cui le immagini contengono rappresentazioni alterate o anche generate interamente da un computer, per esempio, cioè simulate o fabbricate. Il paragrafo 2 quindi si applica al materiale pornografico che non comporta uno sfruttamento sessuale "effettivo" ai fini della rappresentazione. L'interesse da proteggere è qui diverso da quello relativo alla pornografia infantile cui si riferisce il paragrafo 1; infatti, mentre il paragrafo 1 è diretto a proteggere i bambini da abusi sessuali, il paragrafo 2 mira invece a proteggere i bambini dall'essere usati come oggetti sessuali e ad impedire la diffusione ulteriore di rappresentazioni di pseudo pornografia infantile, in quanto potenziale fattore di istigazione allo sfruttamento sessuale dei bambini.

Il paragrafo 2 richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le condotte relative a materiale pornografico che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in condotte sessualmente esplicite siano punite come reato. Tali misure non pregiudicano le altre definizioni della presente decisione quadro. Tuttavia, riguardo, in particolare, alla situazione in cui la rappresentazione concerne una persona che appare essere un bambino, ossia non un'immagine artefatta, ma l'immagine di una persona reale, gli Stati membri escludono l'incriminazione nelle situazioni in cui sia dimostrato che l'immagine appartiene in effetti ad una persona al di sopra dei diciotto anni di età. Questa disposizione garantisce che, come regola minima in tutti gli Stati membri, la fattispecie resta qualificabile come reato nei casi in cui un organo giurisdizionale sia convinto che l'immagine rappresentata sembra appartenere ad un bambino, ma l'età effettiva resta sconosciuta.

Articolo 4 (Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo)

L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento o la complicità nello sfruttamento sessuale dei bambini e nella pornografia infantile siano puniti come reato.

L'articolo 4, paragrafo 2, riguarda specificamente il tentativo. Esso impone agli Stati membri di fare sì che il tentativo di sfruttamento dei bambini, di produzione, distribuzione, diffusione, trasmissione, offerta o comunque messa a disposizione di materiale pornografico infantile sia punito come reato. La disposizione di cui al paragrafo 2 non riguarda il tentativo di acquisto e possesso intenzionale di materiale pornografico infantile.

Articolo 5 (Pene e circostanze aggravanti)

L'articolo 5 riguarda pene e circostanze aggravanti. Il paragrafo 1 stabilisce che i reati di cui agli articoli 2, 3, e 4 devono essere punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la reclusione in carcere per una durata massima non inferiore ai quattro anni. Per quanto riguarda l'acquisto e il possesso intenzionali è specificato che la pena massima non deve essere inferiore ad un anno. Tali pene sono sufficienti a far rientrare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile nell'ambito di applicazione di altri strumenti già adottati al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea contro la criminalità organizzata, quali l'azione comune 98/699/GAI [6] sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e l'azione comune 98/733/GAI [7] relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea.

[6] GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

[7] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

Essendo sfruttamento sessuale dei minori e pornografia infantile dei reati molto seri, i paragrafi da 2 a 4 stabiliscono che gli Stati membri devono fare sì che, laddove ricorrano circostanze aggravanti, il reato sia punibile con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni. La proposta della Commissione di fissare a non meno di otto anni la pena massima in caso di circostanze aggravanti poggia sulla considerazione che le pene applicabili per i reati di sfruttamento sessuale dei minori e pornografia infantile debbano riflettere la gravità del reato stesso ed avere un forte effetto deterrente.

La proposta enumera quattro circostanze aggravanti tipiche dei reati di prostituzione infantile, di sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia infantile. Tale lista di circostanze non deve considerarsi esaustiva, e non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale. Un'illustrazione più dettagliata del significato, ai fini della presente decisione quadro, delle circostanze aggravanti enumerate è fornita di seguito:

- quando il reato "coinvolge un bambino di età inferiore ai dieci anni" o, nel caso della pornografia infantile, "rappresentazioni di bambini di età inferiore ai dieci anni". Questa circostanza mira a fornire una tutela giuridica rafforzata ed esplicita ai bambini molto piccoli e evidenzia, in termini di pene possibili, la gravità dello sfruttamento sessuale di bambini molto piccoli;

- quando il reato "è commesso con particolare crudeltà". Questa circostanza mira a penalizzare il maggiore grado di forza o di pressione esercitata dall'autore del reato e il grado di disprezzo per la salute e l'integrità fisica e mentale della vittima; maggiore il grado di forza, pressione o disprezzo, più grave il reato;

- quando il reato "genera proventi consistenti". Questa circostanza potrebbe, ove opportuno, essere interpretata in analogia con i reati di sfruttamento della prostituzione aggravati e dovrebbe comportare almeno un arricchimento significativo dell'autore;

- quando il reato "è commesso nel contesto di un'organizzazione criminale". Questa circostanza deve essere interpretata conformemente all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI [8] relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea;

[8] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

- quando il reato "comprende la rappresentazione di un bambino sottoposto a violenza morale o fisica". Questa circostanza è volta a penalizzare le rappresentazioni che contengano elementi di violenza morale o fisica che indichino che si fa male al bambino o che lo stesso è in preda ad una forte paura; maggiore il grado di violenza morale o fisica, più grave il reato.

Il paragrafo 5 dell'articolo 5 richiede che gli Stati membri prevedano l'interdizione, temporanea o permanente, delle persone fisiche che siano state condannate per uno dei reati previsti dalla presente decisione quadro dall'esercizio di attività professionali attinenti alla cura di bambini.

Articolo 6 (Responsabilità delle persone giuridiche)

È anche necessario prevedere le situazioni in cui delle persone giuridiche siano implicate nello sfruttamento sessuale dei bambini e nella pornografia infantile. L'articolo 6 contiene quindi disposizioni che permettono di ritenere responsabile una persona giuridica per i reati previsti agli articoli 2, 3, e 4, commessi a vantaggio della stessa da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica. Il termine responsabilità deve essere interpretato come responsabilità che può essere di natura penale o civile (vedasi anche l'articolo 7 sulle sanzioni).

Inoltre, il paragrafo 2 prevede che una persona giuridica può essere ritenuta responsabile anche qualora la commissione del reato a suo vantaggio sia stata resa possibile dalla mancata sorveglianza o dal mancato controllo da parte della persona in grado di esercitarlo. Il paragrafo 3 indica che la pendenza di un procedimento contro una persona giuridica non preclude la possibilità di procedere parallelamente contro una persona fisica.

Per quanto riguarda, in particolare, il reato di pornografia infantile a mezzo di sistemi informatici , l'articolo 6 è importante in riferimento alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione. L'articolo 6 non incide sulle disposizioni della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") [9], riguardanti la responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione. Gli articoli da 12 a 14 di tale direttiva definiscono le condizioni in presenza delle quali i prestatori non possono essere ritenuti responsabili per le attività di semplice trasporto, memorizzazione temporanea (detta caching) e hosting, e l'articolo 15 precisa che gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

[9] GU L 178 del 17.7.2000, pag.1.

La finalità della presente decisione quadro è quella di fare sì che i prestatori siano ritenuti responsabili quando commettono reati di pornografia infantile a beneficio dei prestatori stessi. Allo stesso modo, la responsabilità del prestatore scatta qualora la commissione del reato da parte di un soggetto sottoposto alla sua autorità sia stata resa possibile dalla mancata sorveglianza sullo stesso, e il reato sia commesso a vantaggio del prestatore.

Articolo 7 (Sanzioni applicabili alle persone giuridiche)

L'articolo 7 stabilisce un requisito per le sanzioni applicabili alle persone giuridiche. Esso prescrive che siano irrogate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; l'obbligo minimo è quello d'imporre ammende di carattere penale o non penale. Esso indica inoltre altre sanzioni tipiche applicabili alle persone giuridiche.

Articolo 8 (Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale)

La natura internazionale dei reati di sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile richiede, perché la risposta a livello penale sia efficace, che le disposizioni in materia di giurisdizione ed estradizione siano, nel limite di quanto è permesso dagli ordinamenti nazionali, il più chiare ed avanzate possibile in modo da evitare il rischio di elusione dell'azione penale da parte degli autori del reato.

Il paragrafo 1 stabilisce una serie di criteri che conferiscono alle autorità giudiziarie e di polizia nazionali la giurisdizione per perseguire ed esaminare casi relativi ai reati di cui alla presente decisione quadro. Lo Stato membro stabilisce la propria giurisdizione in tre casi:

a) qualora il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, a prescindere dallo status o dalla nazionalità dell'autore (principio di territorialità), oppure

b) qualora l'autore del reato sia un cittadino di quello Stato (principio della personalità attiva). Il criterio basato sullo status di cittadino comporta l'acquisizione della giurisdizione a prescindere dalla lex locus delicti. Spetta agli Stati membri perseguire reati commessi all'estero. Ciò risulta di particolare importanza per Stati membri che non estradano i loro cittadini, oppure

c) qualora il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di quello Stato membro.

Tuttavia, poiché non tutte le tradizioni giuridiche degli Stati membri riconoscono la possibilità di giurisdizione extraterritoriale per tutti i tipi di reato, gli Stati membri hanno la facoltà, fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 1, di limitare la propria giurisdizione alla prima di queste tre situazioni. Inoltre, se non si avvalgono di tale facoltà, possono sempre limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), ai casi in cui il reato sia stato commesso fuori dal proprio territorio.

Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che alcuni Stati membri non autorizzano l'estradizione dei loro cittadini e cerca di garantire che le persone sospettate di sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile non riescano ad eludere l'azione penale grazie al rifiuto di estradarle in quanto cittadini di quello Stato.

Lo Stato membro che non autorizza l'estradizione dei propri cittadini deve adottare, ai sensi del paragrafo 3, le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati in argomento ed, eventualmente, a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio. Il paragrafo 4 stabilisce che gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne devono informare il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione.

L'articolo 8, paragrafo 5, mira ad assicurare che gli Stati membri stabiliscano la propria giurisdizione sui reati commessi tramite accesso dell'autore, dal proprio Stato membro, al sistema informatico di un paese terzo, ad esempio immagazzinando o mettendo a disposizione pornografia infantile su un server/da un server di un paese terzo.

Articolo 9 (Vittime)

Nell'approccio dell'Unione europea nei riguardi dello sfruttamento sessuale dei bambini e della pornografia infantile, la tutela e l'assistenza alle vittime gioca un ruolo di primaria importanza. La Commissione ritiene pertanto che si debba inserire in questa decisione quadro un articolo sulle vittime. Questo approccio generale comprende anche l'assistenza sociale ai bambini volta ad aiutarli a superare le conseguenze di tali eventi ed a reintegrarsi nella loro vita normale.

Articolo 10 (Cooperazione tra Stati membri)

La finalità dell'articolo 10 è quella di avvalersi degli strumenti sulla cooperazione giudiziaria internazionale a cui gli Stati membri hanno aderito e di applicarli alla materia trattata dalla presente decisione quadro. Ad esempio, molti accordi bilaterali e multilaterali, nonché convenzioni dell'Unione europea, contengono disposizioni pattizie relative all'assistenza legale reciproca e all'estradizione. Un'altra finalità di quest'articolo è quella di favorire lo scambio d'informazioni.

Il paragrafo 1 prescrive che gli Stati membri si prestino la più ampia assistenza reciproca in caso di procedimenti penali per sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile. In caso di conflitto positivo di giurisdizioni, il paragrafo 2 stabilisce che gli Stati membri si consultino a vicenda nell'intento di coordinare le loro iniziative per pervenire ad un'azione penale efficace. Lo stesso paragrafo prevede un uso adeguato dei meccanismi di cooperazione esistenti, come lo scambio di magistrati di collegamento [10] e la rete giudiziaria europea [11]. Il paragrafo 3 pone l'accento sull'importanza di designare dei punti di contatto preposti allo scambio di informazioni, ed indica espressamente che Europol ed i punti di contatto comunicati ai sensi della decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet [12] devono essere adeguatamente coinvolti. Nel paragrafo 4 è prevista la diffusione dell'informazione relativa ai punti di contatto designati per lo scambio d'informazioni relative allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.

[10] GU L 105 del 27.4.1996.

[11] GU L 191del 7.7.1998, pag. 4.

[12] GU L 138 del 9.6.2000.

Articolo 11 (Attuazione)

L'articolo 11 riguarda l'attuazione e il seguito da dare alla decisione quadro. Esso dispone che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione quadro entro il 31 dicembre 2002. È anche previsto che, entro la stessa data, gli Stati membri trasmettano al Segretariato generale del Consiglio ed alla Commissione le disposizioni legislative operanti il recepimento degli obblighi discendenti dalla presente decisione quadro nell'ordinamento giuridico nazionale. Il Consiglio, sulla base di un rapporto redatto a partire da tali informazioni e di una relazione scritta prodotta dalla Commissione, valuterà, entro il 30 giugno 2004, in che misura gli Stati membri abbiano adottato tutte le misure necessarie per dare attuazione alla presente decisione quadro.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

L'articolo 12 dispone che la decisione quadro entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2001/0025 (CNS)

Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia [13], le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, la Commissione nel suo quadro di controllo [14] ed il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 11 aprile 2000 [15] contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, tra cui l'adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.

[13] GU C 19 del 23.1.1999.

[14] COM (2000) 167 definitivo, paragrafo 4.3 Lotta contro determinate forme di criminalità.

[15] A5-0090/2000.

(2) L'azione comune del 24 febbraio 1997 [16] per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet [17] devono essere seguite da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri ed a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

[16] GU L 63 del 4.3.1997.

[17] GU L 138/1 del 9.6.2000.

(3) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 30 marzo 2000 [18] relativa alla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia [19] ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e allo stesso tempo chiede alla Commissione di avanzare una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminosi.

[18] A5-0052/2000.

[19] COM (99) 262.

(4) Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo armoniosi.

(5) Il fenomeno della pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento dei bambini, è in crescita e si diffonde attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di Internet.

(6) L'importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere integrata da quella dell'Unione europea.

(7) È necessario affrontare i gravi reati di sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia infantile con un approccio globale che comprenda quali parti integranti al tempo stesso elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, e la cooperazione giudiziaria più ampia possibile; la presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

(8) È necessario introdurre, contro gli autori dei reati di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile nell'ambito d'applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l'azione comune 98/699/GAI [20] sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e l'azione comune 98/733/GAI [21] relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea.

[20] GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

[21] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(9) La presente decisione quadro non pregiudica i poteri della Comunità europea.

(10) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, integrando gli strumenti adottati dal Consiglio quali l'azione comune 96/700/GAI [22], che crea un programma di incentivazione e di scambi per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP), l'azione comune 96/748/GAI [23], che estende il mandato conferito all'Unità Droghe di Europol, la decisione del Consiglio e del Parlamento europeo 293/2000/CE [24] sul programma DAPHNE relativo a misure preventive dirette a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne, l'azione comune 98/428/GAI [25] sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea, il piano d'azione contro i contenuti illegali e nocivi di Internet [26], l'azione comune 96/277/GAI [27], relativa ad un quadro di scambio di magistrati di contatto diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'azione comune 98/427/GAI [28] sulla buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale,

[22] GU L 322 del 12.12.1996.

[23] GU L 342 del 31.12.1996.

[24] GU L 34 del 9.2 2000.

[25] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

[26] GU L 33 del 6.2.1999.

[27] GU L 105 del 27.4.1996.

[28] GU L 191 del 7.7.1998.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1 Definizioni

Ai sensi della presente decisione quadro s'intende per:

a) "bambino" una persona d'età inferiore ai diciotto anni;

b) "pornografia infantile" materiale pornografico che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in condotte sessualmente esplicite;

c) "sistema informatico" qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma;

d) "persona giuridica" qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2 Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini

Ciascuno Stato membro adotta le misure legislative necessarie affinché sia punita come reato la condotta di chi:

a) costringe, sfrutta, induce, trae profitto dalla o comunque favorisce la prostituzione di un bambino;

b) coinvolge un bambino in atti sessuali, laddove:

i) faccia uso di persuasione o coercizione, violenza o minacce, oppure

ii) dia denaro, altri articoli di valore economico o altre forme di remunerazione ad un bambino in cambio di favori sessuali, oppure

iii) faccia uso dell'autorità o dell'influenza che ha sulla vulnerabilità del bambino.

Articolo 3 Reati di pornografia infantile

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure legislative necessarie affinché siano punite come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali:

a) produzione di pornografia infantile, oppure

b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile, oppure

c) offerta o comunque messa a disposizione di pornografia infantile, oppure

d) acquisto o possesso di pornografia infantile.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, fatte salve le definizioni altrimenti previste nella presente decisione quadro, le condotte di cui al paragrafo 1 siano punite come reato qualora riguardino materiale pornografico che rappresenta visivamente un bambino coinvolto in attività sessualmente esplicite, a meno che non sia dimostrato che la persona che rappresenta il bambino aveva un'età superiore ai diciotto anni al momento della rappresentazione.

Articolo 4 Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione, il favoreggiamento, e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano puniti come reato.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), sia punito come reato.

Articolo 5

Pene e circostanze aggravanti

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), e all'articolo 4 siano punibili con pene efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la reclusione in carcere per una durata massima non inferiore ai quattro anni e, per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), non inferiore ad un anno.

2. Fatta salva la possibilità di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 4, con riferimento alla fattispecie prevista da quest'ultima, siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando:

- il reato coinvolge un bambino di età inferiore ai dieci anni, o

- il reato è commesso con particolare crudeltà, o

- il reato genera proventi consistenti, o

- il reato è commesso nel contesto di un'organizzazione criminale.

3. Fatta salva la possibilità di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4, con riferimento alla fattispecie prevista da quest'ultima, siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando:

- il reato coinvolge un bambino di età inferiore ai dieci anni, o

- il reato è commesso con particolare crudeltà.

4. Fatta salva la possibilità di adottare eventuali definizioni aggiuntive a livello di legislazione nazionale, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), e all'articolo 4, con riferimento alle fattispecie prevista da queste ultime, siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando:

- il reato coinvolge la rappresentazione di bambini di età inferiore ai dieci anni, o

- il reato coinvolge la rappresentazione di bambini sottoposti a violenza morale o fisica, o

- il reato genera proventi consistenti, o

- il reato è commesso nel contesto di un'organizzazione criminale.

5. Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di interdire, in via temporanea o permanente, le persone fisiche che siano state condannate per uno dei reati previsti negli articoli 2, 3 o 4, dall'esercizio di attività attinenti alla cura di bambini.

Articolo 6 Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1, abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 7 Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico, oppure

b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale, oppure

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, oppure

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento, oppure

e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 8 Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 laddove:

a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure

b) l'autore del reato sia un suo cittadino, oppure

c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l'estradizione dei propri cittadini deve adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed, eventualmente, a perseguirli qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne devono informare il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

5. Al fine di stabilire la giurisdizione sui reati di cui all'articolo 3, ciascuno Stato membro considera che il reato sia stato commesso in tutto o in parte sul suo territorio quando il reato sia stato commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore ha avuto accesso da tale territorio, a prescindere dal fatto che il sistema stesso si trovi o meno su tale territorio.

Articolo 9 Vittime

Ciascuno Stato membro deve garantire che alle vittime dei reati previsti nella presente decisione quadro sia riconosciuta una tutela legale adeguata nonché la legittimazione a stare in giudizio. Gli Stati membri dovranno, in particolar modo, garantire che attività investigative e procedimenti giudiziari non cagionino ulteriori danni alle vittime.

Articolo10 Cooperazione tra Stati membri

1. Gli Stati membri, conformemente alle convenzioni e agli accordi di vario tipo bilaterali o multilaterali applicabili, si prestano la più ampia assistenza reciproca nei procedimenti penali relativi ai reati previsti alla presente decisione quadro.

2. Nei casi in cui più Stati membri abbiano giurisdizione sui reati previsti dalla presente decisione quadro, tali Stati si consultano a vicenda nell'intento di coordinare le loro iniziative per pervenire ad un'azione penale efficace. Si dovrà fare un uso adeguato dei meccanismi di cooperazione esistenti, quali lo scambio di magistrati di collegamento e la rete giudiziaria europea.

3. Ai fini dello scambio d'informazioni relativo ai reati di cui agli articoli 2, 3, e 4, e in conformità con le regole sulla protezione dei dati, gli Stati membri stabiliscono dei punti di contatto operativi o utilizzano i meccanismi di cooperazione esistenti. In particolare, gli Stati membri assicurano il pieno coinvolgimento di Europol, entro i limiti del suo mandato, e dei punti di contatto comunicati ai sensi della decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile.

4. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione del punto di contatto designato per lo scambio d'informazioni relative allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile. Il Segretariato generale del Consiglio informa gli altri Stati membri dei punti di contatto designati.

Articolo 11 Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli Stati membri trasmettono, entro la stessa data, al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che operano il recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 30 giugno 2004, valuterà, sulla base di un rapporto redatto a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo12 Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente