Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo ai disegni e ai modelli comunitari (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0660 def. - CNS 93/0463 */
Gazzetta ufficiale n. 062 E del 27/02/2001 pag. 0173 - 0230
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ai disegni e ai modelli comunitari (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Nel 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio ed al Parlamento europeo proposte riguardanti un regolamento sui disegni o modelli comunitari [1] (nel seguito "il regolamento") ed una direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [2] (nel seguito "la direttiva"). [1] GU C 29 del 31.1.1994, COM (93) 342 def. [2] GU C 345 del 23.12.1993, COM (93) 344 def. Il Consiglio economico e sociale ha espresso un primo parere il 6 luglio 1994 [3] ed un supplemento di parere il 22 febbraio 1995 [4]. [3] GU C 388 del 31.12.1994. [4] GU C 110 del 2.5.1995. Nel 1995 il Parlamento europeo ha deciso di discutere in primo luogo la proposta riguardante la direttiva, procedendo alla seconda lettura al momento di adottare una posizione in merito alla proposta di regolamento. In seguito a questa decisione il Parlamento ha adottato la sua opinione in merito alla direttiva nel corso della sessione plenaria del 9-13 ottobre 1995 [5]. [5] GU C 287 del 30.10.1995. La Commissione ha presentato la proposta modificata di direttiva il 21 febbraio 1996 [6]; successivamente il Consiglio ha adottato la propria posizione comune in merito alla direttiva il 17 giugno 1997 [7]. [6] GU C 142 del 14.5.1996, COM (96) 66 def. [7] GU C 237 del 4.8.1997. In seguito ad una procedura di conciliazione la direttiva è stata infine adottata il 13 ottobre 1998 [8]. [8] Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28. Il 21 giugno 1999 la Commissione ha adottato una proposta modificata di regolamento del Consiglio basata sull'articolo 308 del trattato [9]. [9] COM (1999) 310 def. - CNS 93/0463. Il Comitato economico e sociale ha adottato un ulteriore parere sulla proposta modificata della Commissione il 27 gennaio 2000 [10]. [10] GU C 75 del 15.3.2000, pag. 35. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in merito alla proposta modificata nella seduta del 16 giugno 2000 [11]. [11] GU C ... Facendo seguito ai pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale e tenendo conto dello sviluppo delle discussioni in sede di Consiglio la Commissione ha elaborato la presente proposta modificata, che prende in larga misura in considerazione i commenti espressi dalle istituzioni di cui sopra. Ciò riguarda in particolare le raccomandazioni che figurano nelle modifiche 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18 e 20 del Parlamento europeo. Per un commento dettagliato dei cambiamenti apportati si rinvia alla spiegazione fornita in merito ai singoli articoli. La Commissione non ha invece recepito alcune altre modifiche, vale a dire le nn. 10, 11, 21, 22 e 23, che non risultavano strettamente conformi a quanto convenuto nel 1998 nel contesto della direttiva su disegni e modelli. A questo proposito giova rilevare che la Commissione attribuisce un'importanza fondamentale al principio che il regolamento non debba scostarsi dai concetti consacrati dalla direttiva. Nel suo parere il Parlamento europeo faceva altresì riferimento alla questione della protezione di disegni e modelli applicati alle componenti di ricambio di prodotti complessi destinate alle riparazioni, che avevano formato oggetto delle modifiche nn. 6 e 12. Tale problema è stato oggetto di lunghe e complesse discussioni nell'ambito della procedura di conciliazione seguita per la direttiva, nell'ambito della quale è stato risolto con l'adozione del cosiddetto compromesso "freeze plus" (congelamento della situazione esistente con iniziative complementari). In tale contesto la Commissione si è impegnata, conformemente al compromesso raggiunto all'atto di adottare la direttiva, ad approfondire l'analisi della questione ed a presentare una proposta nell'ambito della direttiva entro quattro anni dalla data in cui essa entrerà in vigore. Le modifiche apportate dal PE tuttavia costituiscono di per se stesse una "clausola delle riparazioni", che consente di tutelare un disegno o modello applicato alle componenti di ricambio di un prodotto complesso qualora il prodotto cui il disegno o modello è applicato non venga impiegato per una riparazione. Il fatto di adottare tale impostazione riaprirebbe per giunta il complesso dibattito su tale clausola proprio nel bel mezzo della procedura di consultazione con le parti interessate avviata dalla Commissione sul tema delle parti di ricambio. La Commissione, ricettiva verso le modifiche apportate dal Parlamento europeo, le ha discusse al proprio interno e con gli Stati membri in sede di Consiglio. In seguito a tale discussione la Commissione ritiene che la soluzione prospettata nell'articolo 10 bis della sua proposta del 21 giugno 1999, il quale dispone che le parti di ricambio non possono godere di alcuna protezione nell'ambito del disegno o modello comunitario, consenta, pur senza pregiudicare l'esito del presente dibattito, di gestire con il minor numero possibile d'inconvenienti il sistema dei disegni e dei modelli comunitari, almeno fino a quando non si sia raggiunta una soluzione definitiva di questo problema. In questa luce è opportuno rilevare che tale parere ha ricevuto l'appoggio del Comitato economico e sociale [12]. [12] Paragrafo 2.5 del parere del Comitato economico e sociale del 27 gennaio 2000. Sotto questo profilo giova ricordare che la Commissione si era impegnata ad avviare subito dopo l'adozione della direttiva una serie di consultazioni con le parti più interessate, nell'intento di arrivare ad un accordo volontario tra di esse circa il libero impiego delle parti di ricambio e sulla protezione di cui esse dovevano godere. Tali consultazioni hanno nel frattempo avuto inizio e sono tuttora in corso. Per quanto riguarda il disegno o modello comunitario non registrato, nella proposta modificata dalla Commissione sono stati introdotti alcuni cambiamenti per chiarire la portata di questa forma di protezione e garantirne gli aspetti rilevanti per la certezza del diritto. Nel parere del 27 gennaio 2000 il Comitato economico e sociale ha ribadito l'importanza di disporre di una protezione per un disegno o modello comunitario non registrato. Tale forma di protezione risulterà più efficace per prodotti che hanno vita breve, quali tessili e giocattoli. Il Comitato tuttavia ha dato risalto alla necessità di chiarire ulteriormente il concetto di disegno o modello comunitario non registrato ed i diritti ad esso associati. In considerazione di tutto ciò, e conformemente alla modifica 14 del Parlamento europeo, la Commissione ha soppresso il riferimento al principio della "malafede" che figurava nell'articolo 20, paragrafo 2. Nel considerando n. 22 è stato inoltre inserito un chiarimento relativo alla portata della protezione fornita dal disegno o modello non registrato. Queste modifiche mirano a chiarire che la portata della protezione fornita dal disegno o modello comunitario non registrato risulta identica a quella del disegno comunitario registrato. Il disegno o modello comunitario non registrato non consente tuttavia al titolare dei diritti di proporre opposizione a disegni o modelli che costituiscono il risultato della creazione indipendente di un secondo ideatore. Per quanto riguarda la modifica 15 del Parlamento europeo la Commissione concorda con il parere di quest'ultimo in merito alla necessità del "diritto di informazione". La Commissione preferirebbe tuttavia trattare questo problema nel quadro della lotta alla contraffazione ed alla pirateria. In questa prospettiva la comunicazione della Commissione che dà seguito al "Libro verde sulla lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno" affronterà precisamente tale questione. Per quanto riguarda l'attribuzione obbligatoria della proprietà dei prodotti in infrazione al titolare del disegno o modello, quale viene proposta alla modifica 19 del Parlamento europeo, la Commissione ritiene che tale soluzione possa non rivelarsi appropriata in tutti i casi. Per tale motivo ed in considerazione altresì del fatto che la lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 93 lascia al giudice nazionale la possibilità di prendere tali provvedimenti qualora egli li ritenga necessari la Commissione non ha inserito nella direttiva disposizioni conformi a tale modifica. A richiesta del Parlamento europeo sono stati inoltre introdotti alcuni chiarimenti per quanto riguarda il momento dell'inizio e della fine della protezione (art. 12), le azioni pertinenti alla titolarità di un disegno o modello comunitario non registrato (art. 16) e la presunzione di validità di un disegno o modello comunitario non registrato (art. 89). Conformemente alla modifica 16 del Parlamento europeo ed alle raccomandazioni di cui al paragrafo 3.6 del parere del Comitato economico e sociale è stato infine soppresso l'articolo 27, paragrafo 5, che stabiliva un'eccezione alla natura unitaria del disegno o modello comunitario. Struttura della proposta Per rendere più chiara la presente proposta e non complicare inutilmente con il compito di esaminarla si è lasciato immutato il numero degli articoli rispetto alle proposte precedenti. È tuttavia opportuno rilevare che, in seguito alla soppressione del vecchio titolo VI "Durata della protezione del disegno o modello comunitario registrato", la numerazione dei titoli cambia dopo il Titolo V. Preambolo ed articoli La formulazione del considerando n. 2 è stata resa più chiara. Nel considerando n. 3 è stato inserito un riferimento alla direttiva. Il considerando n. 4 è stato allineato alla modifica 2 del Parlamento europeo, nell'ambito della quale si argomentava che la vecchia formulazione di tale considerando risultava oscura ed ambigua. Analogamente nel considerando n. 5 è stato soppresso il riferimento alla costituzione di un'autorità comunitaria dotata di poteri estesi a tutto il territorio della Comunità, conformemente alla modifica 3 del Parlamento europeo, poiché tale autorità è stata già costituita con decisione del Consiglio dei ministri il 29 ottobre 1993. La formulazione dei considerando nn. 10 e 11 è stata resa più vigorosa in consonanza con le modifiche 4 e 5 del Parlamento europeo. Sono stati aggiunti due nuovi considerando (nn. 12 e 14), che fanno riferimento alle componenti non visibili nel corso dell'impiego normale di un prodotto ed alla definizione di carattere individuale. Tali considerando rispecchiano i considerando nn. 12 e 13 della direttiva su disegni e modelli. Infine il considerando n. 13 del regolamento sul Marchio comunitario, che riguarda la struttura e la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee, è stato ripreso nel presente regolamento con il n. 32. Titolo I: Disposizioni generali Articolo 1: Il paragrafo 1 è stato allineato alla formulazione dell'articolo 1 del regolamento sul marchio comunitario, conformemente a quanto richiesto dal Parlamento europeo nella modifica 7. Anche il paragrafo 3 è stato allineato alla formulazione dell'articolo 1 del regolamento sul marchio comunitario. Titolo II: Diritto dei disegni e modelli Sezione 1: Requisiti per la protezione Conformemente alle modifiche 8 e 9 richieste dal Parlamento europeo, l'articolo 3, lettera a) e l'articolo 4, paragrafo 3 sono stati rispettivamente allineati all'articolo 1, lettera a) ed all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva. Analogamente la lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 6 è stata allineata alla corrispondente disposizione della direttiva (l'articolo 5, paragrafo 1). Sezione 2: Estensione e durata della protezione Conformemente alla modifica 13 del Parlamento europeo è stato soppresso il riferimento alla 'registrazione' che figurava nel secondo paragrafo dell'articolo 12. L'articolo 54 della proposta originaria è stato inoltre trasposto in questa sezione diventando così il nuovo articolo 13 bis. Di conseguenza si è eliminato l'intero Titolo VI, che conteneva soltanto un articolo. Sezione 3: Spettanza della privativa comunitaria Gli articoli 14 e 15 della proposta originale sono stati fusi in una disposizione unica. L'ex articolo 15, che diventa il secondo paragrafo dell'articolo 14, è stato riformulato per fornire chiare regole in merito alle condizioni d'esercizio della proprietà comune. L'articolo 16 contiene diversi elementi nuovi rispetto alla proposta originaria. Il primo paragrafo dell'articolo è stato riformulato per eliminare qualsiasi ambiguità in relazione al caso in cui una persona che possa vantare validi diritti sul disegno o modello comunitario non registrato li rivendichi in un procedimento legale una volta che il disegno o modello sia divulgato da terzi. Al paragrafo 1 sono state parimenti aggiunte le parole "sia stata registrata" per consentire alla persona cui legittimamente spetti un disegno o modello comunitario di rivendicare i suoi diritti non appena il disegno o modello sia applicato da una persona che non ha il diritto a farlo in forza dell'articolo 14. Nel paragrafo 3 è stato inserito un riferimento agli organi giudiziali competenti a comporre le controversie vertenti sulla spettanza del diritto ad un disegno o modello comunitario, vale a dire i tribunali nazionali. È stato infine cambiato il riferimento alla data a partire dalla quale sono possibili le rivendicazioni. La precedente data di riferimento, vale a dire "la data alla quale il disegno o modello ha cominciato ad esistere", è stata cambiata in una data più obiettiva, cioè quella della divulgazione nel caso di disegni o modelli comunitari non registrati, e quella di presentazione della richiesta nel caso di disegni o modelli comunitari registrati. Per quanto riguarda la presunzione a favore della persona registrata di cui all'articolo 18 si è apportata una modifica grazie alla quale tale presunzione vale anche per tutti i procedimenti, e non soltanto per quelli dinanzi all'Ufficio. Sezione 4: Effetti della privativa comunitaria In omaggio alla modifica 14 del Parlamento europeo ed allo scopo di garantire che la protezione conferita dalla privativa comunitaria non registrata non risulti eccessivamente ristretta si è soppresso il riferimento alla "malafede" che figurava nel paragrafo 2 dell'articolo 20. Si è inoltre chiarita la portata della protezione del disegno o modello non registrato grazie alla nuova formulazione del considerando n. 22, nel quale si afferma che la protezione fornita da un disegno o modello comunitario non registrato non dovrebbe estendersi a prodotti nel campo dei disegni e modelli che siano il risultato di un disegno o modello realizzato indipendentemente da un secondo ideatore. Per quanto riguarda i diritti conferiti dall'impiego precedente nei confronti di una privativa comunitaria registrata la precedente formulazione dell'articolo 25 poteva dare l'impressione sbagliata che l'utilizzatore precedente godesse di un'immunità generale da tutti gli effetti della privativa comunitaria registrata, piuttosto che di una protezione limitata riguardante il particolare tipo d'impiego che aveva iniziato a fare o per il quale aveva effettuato preparativi. Questa disposizione è stata quindi modificata per chiarire il campo d'applicazione della protezione e l'estensione dei diritti dell'utente precedente. Allo stesso scopo si è inserito nel regolamento un nuovo considerando (il n. 24). Sezione 5: Nullità L'articolo 27 contiene diversi nuovi elementi rispetto alla proposta originaria. La lettera c) del paragrafo 1 è stata riformulata e chiarificata. Il riferimento agli Stati membri nei paragrafi 3 e 4 è stato sostituito da un riferimento più chiaro nel nuovo paragrafo 5. Conformemente alla modifica 16 proposta dal Parlamento europeo è stato soppresso il vecchio paragrafo 5, che configurava un'eccezione al carattere unitario della privativa comunitaria. Considerando infine la competenza dell'Ufficio a prendere decisioni in tema di nullità stabilita dall'articolo 56 è sembrato necessario includere un riferimento all'Ufficio nel paragrafo 6. Titolo III: La privativa comunitaria come oggetto di proprietà L'articolo 33, riguardante le procedure fallimentari e le procedure analoghe, è stato modificato per uniformarlo alle disposizioni del regolamento del Consiglio (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza [13]. [13] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Il paragrafo 1 dispone il trattamento unificato della privativa comunitaria stabilendo che l'unico Stato membro cui tale privativa può venire inclusa in una procedura fallimentare od in una procedura analoga è quello sul cui territorio il debitore ha la sua principale sede d'interessi. Questa disposizione è consona alla soluzione adottata nel regolamento relativo alle procedure d'insolvenza, che tuttavia non è applicabile in Danimarca. Il paragrafo 2 specifica che in caso di proprietà collettiva di una privativa comunitaria la stessa disposizione si applica alla quota del comproprietario in questione. Il paragrafo 3 riguarda l'annotazione nel registro dei disegni e modelli comunitari. Titolo IV: Domanda di una privativa comunitaria registrata Sezione 1: Deposito e requisiti della domanda A norma del terzo paragrafo dell'articolo 37 quando l'Ufficio riceve una domanda dall'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro oppure dall'Ufficio dei disegni del Benelux ne informa il richiedente, indicando la data in cui tale domanda è pervenuta all'Ufficio stesso. Si ritiene dunque superfluo che gli uffici in questione provvedano anch'essi ad informare una seconda volta il richiedente dell'inoltro della sua domanda. Il secondo paragrafo dell'articolo 37 è stato modificato di conseguenza. Nel paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 39 è stato inserito un riferimento pertinente all'identificazione del rappresentante. Ai paragrafi di questo articolo è stata inoltre data una nuova numerazione. L'articolo 40, che tratta delle domande cumulative, contiene diversi nuovi elementi rispetto alla proposta originaria. Lo strumento delle "domande cumulative" mira ad agevolare la presentazione di richieste nei settori industriali che producono una quantità elevata di disegni e modelli, nei quali ottenere una privativa per ciascuno di essi comporterebbe costi ed oneri amministrativi troppo elevati. In funzione del numero di disegni o modelli contenuti nella richiesta il richiedente è tenuto a pagare una tassa supplementare di registrazione e pubblicazione, che dovrebbe corrispondere ad una percentuale delle tasse di base per ogni disegno o modello addizionale. Il nuovo paragrafo 4 dell'articolo 40 chiarisce come questi disegni o modelli siano indipendenti l'uno dall'altro e possano di conseguenza venir rinnovati, ceduti, annullati, trasferiti, ecc. a titolo individuale. Questo principio è rafforzato dall'ultima frase del considerando n. 26. Per rendere chiara la struttura della proposta di regolamento il vecchio articolo 46 (equiparazione del deposito comunitario al deposito nazionale) è stato spostato nella Sezione 1 del Titolo IV ed è diventato l'articolo 41 bis. Nell'articolo 42 è stato infine inserito un riferimento alla versione della classifica di Locarno di cui farà uso l'Ufficio. Sezione 2: Priorità Il nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 43 garantisce la compatibilità del regolamento comunitario in tema di disegni e modelli con l'articolo 4.E della Convenzione di Parigi. Titolo V: Procedimento di registrazione La lettera d) del secondo paragrafo dell'articolo 48 è stata soppressa poiché si ritiene sufficiente il riferimento agli articoli 39 e 40 fatto nella lettera a) di questo stesso paragrafo. All'articolo 48 è stato aggiunto un terzo paragrafo nel quale si afferma che le condizioni per l'esame della richiesta formale saranno definite nel regolamento d'attuazione dato che non costituiscono elementi di diritto sostanziale. Le modifiche apportate all'articolo 49, paragrafo 3, rappresentano una conseguenza della ristrutturazione dell'articolo 48. L'articolo 49 bis è stato modificato per dar risalto alla portata limitata dell'esame svolto dall'Ufficio. L'ultima frase dell'articolo 50 è stata riformulata per escludere ogni dubbio circa la data iscritta nel registro. È stato soppresso il riferimento alla rinuncia alla privativa comunitaria oggetto di un differimento della pubblicazione fatto all'articolo 52, paragrafo 4. Detta rinuncia è ora trattata nell'articolo 55, paragrafo 2. Anche l'articolo 52, paragrafo 5 è stato soppresso poiché una norma generale sulle domande cumulative è stata inclusa nell'articolo 40. Titolo VI: Durata della protezione del disegno o modello comunitario registrato Il Titolo VI è stato soppresso poiché l'ultima disposizione rimastavi, l'articolo 54 relativo al rinnovo, è stata spostata alla seconda sezione del Titolo II (Estensione e durata della protezione), diventando così l'articolo 13 bis. I titoli che seguono hanno di conseguenza ricevuto una nuova numerazione. Titolo VI (ex Titolo VII): Rinuncia e nullità della privativa comunitaria registrata L'articolo 55 contiene diversi nuovi elementi rispetto alla proposta originaria. - Il paragrafo 1 è stato allineato all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario. - Nel nuovo paragrafo 2 è stata inserita una disposizione riguardante la rinuncia alla privativa comunitaria la cui pubblicazione sia oggetto di un differimento. Gli effetti di tale rinuncia sono ormai identici a quelli della non rispondenza della domanda alle prescrizioni in tema di pubblicazione di cui all'articolo 52, paragrafo 4. - Il nuovo paragrafo 3 fornisce la possibilità di rinunciare a quegli elementi del disegno o modello che non possono usufruire della protezione, evitando in tal modo una possibile azione d'invalidità parziale ex articolo 27, paragrafo 6. - Il paragrafo 5 infine garantisce che il titolare di una privativa potenzialmente invalida non possa sfuggire alla giustizia rinunciando alla privativa stessa. L'articolo 56 (Domanda di dichiarazione di nullità) è stato semplificato ed allineato ai paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 27. Titolo IX (ex titolo X): Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative alle privative comunitarie per disegni e modelli L'articolo 83 ha ricevuto un nuovo numero; l'articolo 83 bis diventa l'articolo 83, paragrafo 4. Analogamente a quanto fatto per l'articolo 56, l'articolo 88, paragrafo 2 è stato semplificato ed allineato ai paragrafi 2-5 dell'articolo 27. L'articolo 86 (Competenza internazionale) è stato leggermente modificato per tenere conto dei casi in cui il convenuto o l'attore siano stabiliti in più Stati membri. L'articolo 89 (Presunzione di validità, difesa nel merito) è stato modificato rifacendosi a quanto suggerito nella modifica 18 del Parlamento europeo. Titolo XI (ex titolo XII): Disposizioni supplementari riguardanti l'Ufficio Il secondo paragrafo dell'articolo 116 (Divisioni annullamenti) è stato allineato all'articolo 129 del regolamento sul marchio comunitario. Titolo XII (ex titolo XIII): Disposizioni finali Per rispecchiare i cambiamenti intervenuti nella "Procedura di comitatologia" per quanto riguarda l'adozione del regolamento d'attuazione e del regolamento sulle tasse, secondo quanto stabilito nella decisione 1999/468/CE, si è elaborato un nuovo articolo 125 provvedendo a modificare di conseguenza l'articolo 124, paragrafo 3, e l'articolo 124 bis. Allo stesso scopo è stato aggiunto un nuovo considerando (il n. 35). 1993/0463 (CNS) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ai disegni e ai modelli comunitari IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione [14], [14] GU C 29 del 31.1.1994, pag. 20 e GU .... visto il parere del Parlamento europeo [15], [15] GU ... visto il parere del Comitato economico e sociale [16], [16] GU C 110 del 2.5.1995, pag. 12 e GU C 75 del 15.3.2000, pag. 35. considerando quanto segue: (1) Il trattato prevede la creazione di un mercato interno, l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. Un regime unificato per il rilascio di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità favorirebbe pertanto il conseguimento di questi obiettivi. (2) Soltanto i paesi del Benelux si sono dotati di una legge uniforme sulla protezione del disegno industriale, mentre in tutti gli altri Stati membri la protezione dei disegni e modelli è garantita soltanto in forza della rispettiva legislazione nazionale ed ha un'efficacia circoscritta al territorio dei singoli Stati membri. Disegni e modelli identici possono pertanto essere protetti secondo modalità diverse in Stati membri diversi e nell'interesse di titolari diversi. Questa situazione determina inevitabilmente conflitti nel commercio fra gli Stati membri. (3) Le notevoli divergenze riscontrabili tra le legislazioni nazionali in materia di disegni e modelli impediscono e falsano la concorrenza su scala comunitaria tra i fabbricanti di prodotti tutelati poiché, a differenza di quanto avviene sui mercati nazionali, nella Comunità il commercio e la concorrenza dei prodotti in cui è incorporato un disegno o un modello risultano ostacolati e falsati dalla pletora di domande, uffici, procedure, leggi, diritti esclusivi con efficacia nazionale e dal cumulo delle spese amministrative, con la conseguenza che chi richiede la protezione deve far fronte a costi e tasse elevati. La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [17] provvede al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia e contribuisce a porre rimedio a detta situazione. [17] GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28. (4) Indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la tutela di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti che incorporano un disegno o modello garantito da diritti nazionali di privativa di cui sono titolari persone diverse, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci. (5) S'impone dunque l'adozione di una disciplina comunitaria dei disegni e modelli, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un diritto di privativa tutelato in modo unitario sull'insieme del territorio degli Stati membri. (6) Spetta pertanto alla Comunità adottare provvedimenti idonei al raggiungimento di tali obiettivi, che non possono essere conseguiti mediante l'iniziativa individuale degli Stati membri e che, in considerazione della portata e degli effetti che può avere l'istituzione di una disciplina comunitaria dei disegni e modelli e di un'autorità competente in materia, possono essere conseguiti soltanto dalla Comunità. (7) Un'elevata qualità di disegni e modelli costituisce una caratteristica importante dell'industria comunitaria ai fini della concorrenza con l'industria di altri paesi e in molti casi il fattore decisivo per il successo commerciale del prodotto in cui trova attuazione. Una protezione potenziata dei disegni e modelli non soltanto promuove quindi il contributo dei singoli progettisti all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi. Di conseguenza un sistema di tutela dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta di fondamentale importanza per l'industria comunitaria. (8) Un siffatto sistema di tutela costituisce il presupposto imprescindibile per arrivare ad ottenere una tutela corrispondente sui principali mercati d'esportazione della Comunità. (9) Le disposizioni sostanziali del presente regolamento sul diritto di privativa dei disegni e modelli devono essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. (10) Non si deve intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli. Beninteso tale principio non implica la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Analogamente non si deve ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione ai disegni o modelli relativi a particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non devono essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche dei medesimi presentino i requisiti per godere della protezione. (11) I particolari meccanici dei prodotti modulari possono peraltro costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e devono quindi essere ammesse ad usufruire della protezione. (12) La protezione non andrebbe invece accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata ovvero che non risultano soddisfare di per se stesse i requisiti della novità e dell'individualità. Le caratteristiche di un disegno o modello che non beneficiano della protezione per questi motivi non andrebbero dunque prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione. (13) La direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli non ha consentito di realizzare un completo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l'impiego di disegni e modelli tutelati in componenti di prodotti complessi a fini di riparazione. Nell'ambito della procedura di consultazione disposta da detta direttiva la Commissione s'è dunque impegnata a passare in rassegna le conseguenze delle disposizioni contenute nella direttiva stessa tre anni dopo che questa sia entrata in vigore, con particolare riferimento ai settori industriali maggiormente interessati dalle discussioni in corso sulla questione di una clausola sulle riparazioni, applicabile alle componenti di prodotti complessi. In tali circostanze è opportuno escludere dalla tutela derivante dal presente regolamento disegni e modelli di componenti di prodotti complessi fino a quando il Consiglio non abbia deciso, in base ad una proposta della Commissione, quale politica perseguire in questo campo. (14) Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si deve stabilire se l'impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni industriali già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica od in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'ideatore nell'elaborare il disegno o modello. (15) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme in tema di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, in particolare per quanto riguarda gli accordi di licenza. (16) Una privativa comunitaria dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esigenze di tutti i settori industriali della Comunità, che sono numerosi e diversificati. (17) Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile. (18) È dunque opportuno disporre di due forme di tutela, la prima di breve periodo, accordata ai disegni e modelli non registrati, la seconda accordata per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati. (19) Un disegno o modello comunitario registrato esige l'istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento ed alle quali sia stata assegnata una data di deposito. In linea di massima tale sistema di registrazione non dovrebbe basarsi su un esame approfondito, da compiersi prima della registrazione e volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione, così da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti. (20) Un disegno o modello comunitario sarà tutelato soltanto qualora risulti nuovo, intendendosi con ciò che non è identico ad alcun altro disegno o modello messo in precedenza a disposizione del pubblico, e presenti inoltre una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli. (21) Occorre altresì permettere all'ideatore od al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è incorporato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato. A questo fine risulta necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall'autore o dal suo avente causa, o qualsiasi divulgazione non autorizzata effettuata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato, non pregiudichi le caratteristiche di novità e d'individualità del disegno o modello in questione. (22) La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. È pertanto opportuno che la protezione del disegno o modello comunitario non registrato si concreti unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello. Tale diritto dovrà bensì estendersi anche al commercio dei prodotti in cui sono attuati disegni o modelli contraffatti, ma non a prodotti con elementi di disegno industriale che costituiscano il risultato di un disegno o modello elaborato indipendentemente da un altro ideatore. (23) Compete alla legge nazionale garantire l'osservanza anche coattiva di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. Tali sanzioni dovranno permettere d'inibire dovunque gli atti di contraffazione, indipendentemente dall'ordinamento in cui si chieda la tutela coattiva del diritto. (24) A chiunque possa provare di aver cominciato ad utilizzare in buona fede all'interno della Comunità un disegno o modello che benefici della protezione di una privativa comunitaria registrata senza averlo copiato, ovvero di aver compiuto seri e validi preparativi a tale scopo, deve essere riconosciuto il diritto ad un impiego limitato del disegno o modello in questione. A tal fine per "utilizzare" deve intendersi qualunque utilizzazione o preparativo serio e valido ad essa finalizzato, inclusa l'utilizzazione a fini commerciali, che abbia avuto inizio prima della data in cui è stata presentata la richiesta di privativa comunitaria registrata. (25) Uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento è istituire una procedura di rilascio del disegno o modello comunitario registrato che riduca al minimo costi ed adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori. (26) I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario registrato. Per questi settori sussiste anche l'esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda cumulativa deve rendere possibile di soddisfare. I disegni o modelli contenuti in una domanda cumulativa tuttavia sono indipendenti l'uno dall'altro ai fini della dichiarazione di nullità, della rinuncia e dell'esecuzione dei diritti. (27) L'usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello comunitario potrebbe talora vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione, cosicché la possibilità di differire la data della pubblicazione per un lasso di tempo ragionevole rappresenta una soluzione in tali casi. (28) Regole procedurali che impongano di proporre in un'unica località le azioni in materia di validità di un disegno o modello comunitario registrato consentirebbero di risparmiare tempo e denaro rispetto a procedure nelle quali vengano aditi più organi giudiziali nazionali. (29) Occorre pertanto istituire mezzi di ricorso, inclusa la possibilità d'impugnazione dinanzi a un organo di appello e, in ultima istanza, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Siffatta procedura contribuirebbe allo sviluppo di un'interpretazione uniforme dei requisiti di validità dei disegni e modelli comunitari. (30) È di fondamentale importanza che i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari vengano fatti osservare efficacemente in tutto il territorio della Comunità. A tale scopo occorre dettare norme particolari per le controversie relative a disegni o modelli comunitari. Per le azioni di contraffazione e per le azioni dirette ad ottenere la declaratoria di nullità, inoltre, il fatto di limitare il numero dei tribunali nazionali competenti può giovare alla specializzazione dei giudici. A tal fine gli Stati membri devono designare tribunali dei disegni e modelli comunitari. (31) Le disposizioni relative ai mezzi di ricorso devono per quanto possibile impedire la scelta del foro più favorevole. Occorre pertanto stabilire chiare norme in tema di competenza giurisdizionale internazionale. (32) In forza della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee [18], modificata da ultimo dalla decisione 1999/291/CE, CECA, Euratom [19], detto tribunale esercita in primo grado le attribuzioni demandate alla Corte di giustizia dai trattati che istituiscono le Comunità, in particolare per quanto riguarda i ricorsi promossi a norma dell'articolo 230, secondo comma del trattato CE, nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie figuranti nell'atto costitutivo di un organismo di diritto comunitario. Di conseguenza le attribuzioni demandate dal presente regolamento alla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni degli organi giurisdizionali di ricorso sono esercitate in primo grado dal suddetto tribunale, conformemente a quanto disposto dalla decisione summenzionata. [18] GU L 319 del 25.11.1988, pag. 1 e corrigendum in GU L 241 del 17.8.1988, pag. 4. [19] GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 52. (33) Il presente regolamento non deve escludere l'applicabilità ai disegni e modelli che fruiscono della tutela comunitaria delle norme nazionali in tema di proprietà industriale o di altre norme pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile. (34) In attesa di un'armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore. (35) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [20]. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa. [20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (36) I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Disegni e modelli comunitari 1. I disegni e modelli che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento, secondo le modalità da esso stabilite sono denominati in prosieguo "disegni e modelli comunitari". 2. Un disegno o modello è tutelato dalle disposizioni del presente regolamento: a) mediante "privativa comunitaria non registrata" se è stato messo a disposizione del pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento; b) mediante "privativa comunitaria registrata" se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento. 3. La privativa comunitaria ha carattere unitario. Essa produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità; può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, ovvero di decisione di nullità o di interdizione dell'uso soltanto per l'intera Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento. Articolo 2 Ufficio L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), denominato in prosieguo "l'Ufficio", istituito dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio [21], denominato in prosieguo "il regolamento sul marchio comunitario", provvede alle funzioni di cui al presente regolamento. [21] GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. TITOLO II DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI Sezione 1 Requisiti per la protezione Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) "disegno o modello": l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento; b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale od artigianale, compresi tra l'altro i componenti destinati ad essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori; c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituiti consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. Articolo 4 Requisiti generali per la protezione 1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale. 2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità. 3. Per "normale utilizzazione" ai sensi del paragrafo 2, lettera a) s'intende qualsiasi uso da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione. Articolo 5 Novità 1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato messo a disposizione del pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui si domanda la protezione è stato messo a disposizione del pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. 2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Articolo 6 Carattere individuale 1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato messo a disposizione del pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui si domanda la protezione è stato messo a disposizione del pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. 2. Nell'apprezzare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'ideatore nella realizzazione del disegno o modello. Articolo 7 Data di riferimento - soppresso - Articolo 8 Divulgazione 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione od in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito od implicito di riservatezza. 2. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato: a) dal suo ideatore o avente diritto oppure da terzi in seguito a informazioni o atti del suo ideatore o avente diritto, e b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato in seguito ad un abuso commesso nei confronti del suo ideatore o avente diritto. Articolo 9 Disegno o modello di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione 1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. 2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. 3. In deroga al paragrafo 2 la privativa per disegni o modelli aventi le caratteristiche di cui agli articoli 5 e 6, è garantita anche quando il disegno o modello ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare. Articolo 10 Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico od al buon costume Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico od al buon costume. Articolo 10 bis Disposizioni transitorie 1. Fino all'adozione, su proposta della Commissione, delle pertinenti modifiche al presente regolamento, non costituisce disegno o modello comunitario quello applicato ad un prodotto od in esso incorporato che consista in un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto il disegno o modello dipende. 2. La proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 è presentata in concomitanza e tenendo conto delle modifiche che la Commissione proponga in materia a norma dell'articolo 18 della direttiva 98/71/CE. Sezione 2 Estensione e durata della protezione Articolo 11 Estensione della protezione 1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. 2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'ideatore nella realizzazione del disegno o modello. Articolo 12 Durata della protezione dei disegni e modelli comunitari non registrati 1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto, senza ulteriori formalità, mediante privativa comunitaria non registrata, per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello stesso è stato messo per la prima volta a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1) si ritiene che un disegno o modello sia stato messo a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità se è stato pubblicato in qualsiasi modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti divulgato sul territorio in questione, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale, negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia messo a disposizione del pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito od implicito di riservatezza. Articolo 13 Durata e fine della protezione dei disegni e modelli comunitari registrati In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto da una privativa comunitaria registrata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere che la protezione sia prorogata per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda. Articolo 13 bis Rinnovo della privativa communitaria 1. La privativa comunitaria registrata è rinnovata a richiesta del titolare o di qualsiasi persona da questi esplicitamente delegata, purché sia stata pagata la tassa di rinnovo. 2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare della privativa comunitaria ed i titolari di diritti registrati sulla privativa in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non comporta alcuna responsabilità dell'Ufficio. 3. La domanda di rinnovo deve essere effettuata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela e la relativa tassa deve essere pagata nello stesso termine. In caso contrario la domanda di rinnovo e il pagamento della tassa possono essere effettuati entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza indicata nella frase precedente, subordinatamente al pagamento di una soprattassa entro lo stesso termine. 4. Gli effetti del rinnovo decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso viene registrato. Sezione 3 Titolarità Della Privativa Comunitaria Articolo 14 Diritto di privativa comunitaria 1. Il diritto di privativa comunitaria spetta all'ideatore del disegno o modello od ai suoi aventi causa. 2. Se il disegno o il modello è stato sviluppato da due o più persone il diritto alla privativa comunitaria spetta ad esse congiuntamente. Le condizioni di esercizio di tale diritto vengono stabilite mediante accordo contrattuale tra i contitolari. In mancanza di siffatto accordo: a) nel caso di una privativa comunitaria registrata, si applica la legge dello Stato membro in cui è stata domandata la registrazione a norma dell'articolo 37, oppure b) nel caso di una privativa comunitaria non registrata, si fa riferimento: i. alla legge dello Stato membro in cui tutti gli ideatori hanno la sede od il domicilio alla data di riferimento; ii. quando il punto (i) non sia applicabile, alla legge dello Stato membro in cui tutti gli ideatori hanno una stabile organizzazione alla data di riferimento; iii. quando i punti (i) e (ii) non siano applicabili, alla legge dello Stato membro in cui il disegno o modello oggetto della privativa comunitaria non registrata è stato messo per la prima volta a disposizione del pubblico a termini dell'articolo 12. 3. Qualora un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto di privativa comunitaria spetta al datore di lavoro, salvo diversa convenzione. Articolo 15 Pluralità d'ideatori - soppresso - Articolo 16 Azioni pertinenti alla titolarità della privativa comunitaria 1. Quando un disegno o modello comunitario non registrato viene divulgato da chi non sia legittimato a farlo ovvero quando una privativa comunitaria sia stata registrata o richiesta a nome di chi sia abilitato a tal fine a norma dell'articolo 14, il soggetto abilitato in forza di detto articolo può agire in giudizio, fatte salve le altre azioni che possa eventualmente esperire per esser riconosciuto come il legittimo titolare della privativa risultante dal disegno o modello comunitario. 2. Chi ritenga di avere congiuntamente diritto alla privativa comunitaria registrata può agire in giudizio, a norma del paragrafo 1, per esserne riconosciuto contitolare. 3. Le domande giudiziali di cui ai paragrafi 1 e 2 vanno proposte in tribunale nel termine di due anni dalla data di pubblicazione di una privativa comunitaria registrata o dalla data in cui è stato divulgato il disegno o modello comunitario non registrato. Non si applica alcun limite di tempo se chi non ha diritto alla privativa agiva in mala fede al momento in cui il disegno o modello in questione è stato oggetto di una domanda di privativa comunitaria registrata, è stato divulgato o gli è stato trasferito. 4. Nel caso dei disegni o modelli comunitari registrati, deve essere annotato nel registro quanto segue: a) la menzione della domanda giudiziale di cui al paragrafo 1; b) la decisione definitiva od ogni altro atto concluso del procedimento; c) ogni cambiamento di titolarità della privativa comunitaria registrata risultante dalla decisione definitiva. Articolo 17 Effetti di una sentenza sulla titolarità della privativa comunitaria registrata 1. Qualora in esito al procedimento legale di cui all'articolo 16, si verifichi un cambiamento integrale della titolarità della privativa comunitaria registrata, le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all'iscrizione del nuovo titolare nel registro. 2. Il titolare della privativa comunitaria registrata o il licenziatario che abbiano utilizzato il disegno o il modello nella Comunità o abbiano compiuto preparativi seri e validi a tale scopo prima dell'inizio del procedimento legale di cui all'articolo 16, possono continuare ad utilizzare il disegno o il modello purché chiedano, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli. 3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare o, a seconda dei casi, il licenziatario hanno agito in malafede al momento in cui hanno iniziato ad utilizzare il disegno o modello o compiuto preparativi a tale fine. Articolo 18 Presunzione a favore della persona iscritta nel registro Si presume titolare della privativa in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio come pure in ogni procedimento in altra sede la persona a nome della quale è registrata la privativa comunitaria ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona che ha presentato la relativa domanda. Articolo 19 Diritto dell'ideatore ad esser menzionato Nei confronti del richiedente o del titolare di una privativa comunitaria registrata l'ideatore del disegno o del modello può far valere il diritto di essere menzionato come tale dinanzi all'Ufficio e nel registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo la menzione di quest'ultimo può sostituire l'indicazione dei singoli ideatori del disegno o modello. Sezione 4 Effetti della privativa comunitaria Articolo 20 Diritti conferiti dalla privativa comunitaria 1. La privativa comunitaria registrata conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'uso a terzi senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è applicato o incorporato ovvero la detenzione di tale prodotto per i detti fini. 2. La privativa comunitaria non registrata conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva da pedissequa imitazione di un disegno o modello tutelato da privativa comunitaria. 3. Il paragrafo 2 si applica anche alla privativa comunitaria registrata soggetta a differimento della pubblicazione, sino a quando i dati pertinenti iscritti nel registro ed il fascicolo relativo alla domanda non sono stati messi a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 52, paragrafo 4. Articolo 21 Diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata - soppresso - Articolo 22 Limitazione degli effetti della privativa comunitaria 1. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non possono essere esercitati in caso di: a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) atti compiuti a fini di sperimentazione; c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte. 2. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non possono inoltre venir esercitati in relazione: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale ed aerea immatricolati in paesi terzi che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità; b) all'importazione nella Comunità di pezzi di ricambio ed accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti; c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra. Articolo 23 Uso di un disegno o modello comunitario registrato a fini di riparazione - soppresso - Articolo 24 Esaurimento dei diritti I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non si estendono agli atti compiuti in relazione a prodotti nei quali sia incorporato o applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dalla privativa stessa quando i prodotti siano stati posti in commercio nella Comunità dal titolare della privativa comunitaria o con il suo consenso. Articolo 25 Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato 1. Gode di un diritto derivante da una precedente utilizzazione il terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, prima della data di priorità, iniziato in buona fede ad impiegare sul territorio della Comunità un disegno o modello che usufruisca della protezione della privativa comunitaria registrata, non copiato da quest'ultima, o compiuto preparativi seri e validi a tal fine. 2. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il disegno o modello per gli scopi per i quali era stato impiegato o si erano compiuti seri e validi preparativi per impiegarlo prima della data di deposito o di priorità della privativa comunitaria registrata. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non sono opponibili al terzo in rapporto a tale utilizzazione. 3. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione non si estende alla concessione ad altre persone di licenze per l'utilizzazione del disegno o modello in questione. 4. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione può esser trasferito unicamente quando il terzo sia un'impresa ed il trasferimento del diritto sia concomitante a quello della parte dell'impresa nell'ambito della quale si era svolta l'attività in questione o si erano compiuti i preparativi ad essa pertinenti. Sezione 5 Nullità Articolo 26 Nullità 1. Una privativa comunitaria registrata può esser dichiarata nulla dall'Ufficio in seguito ad una richiesta in tal senso rivoltagli conformemente alle procedure di cui ai titoli VI ed VII, ovvero da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un'azione per contraffazione. 2. Una privativa comunitaria non registrata può esser dichiarata nulla da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in seguito ad una richiesta in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un'azione per contraffazione. 3. Una privativa comunitaria può esser dichiarata nulla anche dopo che la privativa comunitaria è scaduta, o è stata oggetto di rinuncia. Articolo 27 Cause di nullità 1. La privativa comunitaria può essere dichiarata nulla solo nei seguenti casi: a) se il disegno o modello tutelato non è un disegno o modello a termini dell'articolo 3, lettera a), ovvero b) se il disegno o modello tutelato non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 10 bis, ovvero c) se, in forza di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto alla privativa comunitaria a norma dell'articolo 14, ovvero d) se un disegno o modello concorrente è stato messo a disposizione del pubblico dopo la data di presentazione della domanda o, in caso di rivendicazione della priorità, dopo la data di priorità, ed è tutelato da una data precedente mediante privativa comunitaria registrata o relativa domanda oppure mediante privativa nazionale registrata di uno Stato membro o relativa domanda, ovvero e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro, ovvero g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (in prosieguo: "la Convenzione di Parigi"), ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro. 2. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere addotti esclusivamente dal titolare della privativa comunitaria a termini dell'articolo 14. 3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere addotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore. 4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera g) possono essere addotti esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato ad utilizzare il disegno o modello. 5. I paragrafi 3 e 4 si applicano fatto salvo il diritto degli Stati membri di stabilire che i motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) e g) possano venir addotti anche da una competente autorità dello Stato membro in questione che agisca di propria iniziativa. 6. Un disegno o modello dichiarato nullo in applicazione del paragrafo 1, lettere b), e), f) o g) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è preservata l'identità. Nel mantenimento in forma modificata possono rientrare la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare della privativa comunitaria ovvero l'iscrizione nel registro di una decisione giudiziale o dell'Ufficio che dichiari la parziale nullità della privativa comunitaria registrata. Articolo 28 Effetti della nullità 1. Una privativa comunitaria dichiarata nulla è considerata, fin dall'inizio, idonea a produrre gli effetti di cui al presente regolamento. 2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare della privativa comunitaria od all'arricchimento senza giusta causa, l'effetto retroattivo della nullità della privativa comunitaria non incide: a) sulle decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità; b) sui contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; a titolo equitativo può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in esecuzione del contratto. TITOLO III LA PRIVATIVA COMUNITARIA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ Articolo 29 Assimilazione della privativa comunitaria alla privativa nazionale 1. Ove non sia diversamente stabilito dagli articoli da 30 a 34, la privativa comunitaria in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare: a) ha il proprio domicilio o è stabilito alla data di riferimento, ovvero b) quando la lettera a) non sia applicabile, dispone di una stabile organizzazione alla data di riferimento. 2. Nel caso di privative comunitarie registrate il paragrafo 1 si applica in funzione delle iscrizioni fatte nel registro. 3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o, in difetto, della lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 1 viene determinato: a) per le privative comunitarie non registrate, con riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari; b) per le privative comunitarie registrate, con riferimento al contitolare iscritto al primo posto dell'elenco che figura nel registro. 4. Quando non ricorrono le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio. Articolo 30 Trasferimento della privativa comunitaria registrata Il trasferimento della privativa comunitaria registrata è soggetto alle seguenti disposizioni: a) su istanza di parte l'atto di trasferimento è trascritto nel registro e pubblicato; b) fino a quando il trasferimento non è trascritto nel registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione della privativa; c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le corrispondenti dichiarazioni non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di trascrizione del trasferimento; d) tutti i documenti che in forza dell'articolo 70 vanno notificati al titolare della privativa comunitaria registrata sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare od al rappresentante da questi eventualmente nominato. Articolo 31 Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato 1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali. 2. Su istanza di parte i diritti di cui al paragrafo 1 sono trascritti nel registro e pubblicati. Articolo 32 Esecuzione forzata su una privativa comunitaria registrata 1. La privativa comunitaria registrata può essere oggetto di provvedimenti di esecuzione forzata. 2. Hanno competenza esclusiva nei procedimenti di esecuzione forzata su privative comunitarie registrate i giudici e le autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 29. 3. Su istanza di parte l'esecuzione forzata è trascritta nel registro e pubblicata. Articolo 33 Procedure fallimentari e procedure analoghe 1. Una privativa comunitaria può venir inclusa in una procedura fallimentare od in una procedura analoga soltanto sul territorio dello Stato membro in cui il debitore ha la sua principale sede d'interessi. 2. In caso di proprietà collettiva di una privativa comunitaria il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario in questione. 3. Quando una privativa comunitaria è inclusa in una procedura fallimentare od in una procedura analoga, a richiesta dell'autorità nazionale competente l'inclusione viene annotata nel registro di cui all'articolo 50 e pubblicata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 77, paragrafo 1. Articolo 34 Licenze 1. Una privativa comunitaria può essere oggetto di licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. 2. Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario. 3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per violazione della privativa comunitaria soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare della privativa per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva. 4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare della privativa comunitaria. 5. Se la privativa comunitaria è registrata la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di parte, iscritte nel registro e pubblicate. Articolo 35 Opponibilità ai terzi 1. L'opponibilità ai terzi degli atti di cui agli articoli 30, 31 e 32 ed all'articolo 34 è disciplinata dalla legge dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 29. 2. In materia di privative comunitarie registrate, gli atti di cui agli articoli 30, 31 e 34 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro trascrizione nel registro. Prima della loro trascrizione gli atti suddetti sono cionondimeno opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sulla privativa comunitaria registrata dopo la data dell'atto, del quale erano però a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti. 3. Il paragrafo 2 non è applicabile nei confronti di chi abbia acquisito la privativa comunitaria registrata od un diritto su di essa mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale. 4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento l'opponibilità ai terzi del fallimento o delle procedure analoghe in cui sia inclusa la privativa comunitaria è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata in base a disposizioni interne o convenzioni internazionali. Articolo 36 La domanda di privativa comunitaria registrata in quanto oggetto di proprietà 1. In quanto oggetto di proprietà la domanda di disegno o modello comunitario registrato è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 29. 2. Alle domande di privativa comunitaria registrata si applicano per quanto di ragione gli articoli da 30 a 35. Se gli effetti di una di queste disposizioni dipendono dalla trascrizione nel registro, tale formalità va adempiuta all'atto della risultante registrazione della privativa comunitaria. TITOLO IV DOMANDA DI PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA Sezione 1 Deposito e requisiti della domanda Articolo 37 Deposito ed inoltro della domanda 1. La domanda di privativa comunitaria registrata va depositata, a scelta del richiedente: a) presso l'Ufficio, ovvero b) presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro, ovvero c) nei paesi del Benelux, presso l'Ufficio dei disegni del Benelux. 2. Qualora una domanda venga depositata presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei disegni del Benelux l'Ufficio interessato provvede ad inoltrarla all'Ufficio nel termine di due settimane dalla data del deposito. I suddetti uffici hanno facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa d'importo non superiore alle spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda stessa. 3. Non appena gli sia pervenuta una domanda di deposito inoltrata dall'Ufficio centrale nazionale di uno Stato membro o dall'Ufficio dei disegni del Benelux, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente indicando la data di ricevimento della domanda. 4. Decorsi almeno dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione redige una relazione sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di privativa comunitaria registrata, corredata delle proposte di revisione eventualmente ritenute opportune. Articolo 38 Inoltro della domanda - soppresso - Articolo 39 Requisiti della domanda 1. La domanda di privativa comunitaria registrata deve contenere: a) una richiesta di registrazione; b) indicazioni che permettano d'identificare il richiedente; c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello. 2. La domanda deve inoltre contenere: a) un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare il disegno o modello o ai quali esso dev'essere applicato; b) la classificazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare il disegno o modello o ai quali esso dev'essere applicato in funzione della classe attribuitagli; c) la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che l'ideatore od il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di venir citati. 3. La domanda può altresì contenere: a) una descrizione esplicativa della rappresentazione del disegno o modello; b) una richiesta di differimento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 52; c) indicazioni atte a consentire d'identificare l'eventuale rappresentante del richiedente. 4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito e della tassa di pubblicazione. Se viene presentata domanda di differimento della pubblicazione a norma del paragrafo 3, lettera b) la tassa per il differimento sostituisce quella di pubblicazione. 5. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 124 (in prosieguo "il regolamento di esecuzione"). 6. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) nonché al paragrafo 3, lettera a) non influiscono sulla portata della protezione accordata ai disegni e modelli in quanto tale. Articolo 40 Domande cumulative 1. Più disegni o modelli possono essere depositati mediante un'unica domanda cumulativa diretta ad ottenere privative comunitarie registrate. Eccettuato il caso in cui si tratti di modelli ornamentali, le domande cumulative sono ammesse solo se i prodotti in cui s'intendono incorporare i disegni o modelli od ai quali i disegni o modelli devono essere applicati appartengono tutti alla stessa classe della Classifica internazionale dei disegni industriali. 2. Oltre che al pagamento delle tasse di cui all'articolo 39, paragrafo 4 la domanda cumulativa è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Se la domanda cumulativa contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, la soprattassa di pubblicazione è sostituita da quella per il differimento della pubblicazione. Per ciascun disegno o modello addizionale le soprattasse sono ragguagliate a una percentuale delle tasse ordinarie. 3. La domanda cumulativa deve soddisfare le condizioni di cui al regolamento d'esecuzione. 4. Ciascuno dei disegni o modelli contenuti in una domanda o registrazione cumulativa può essere fatto valere od essere oggetto di licenze, diritti reali, sequestri, procedure fallimentari o procedure analoghe, rinuncia o dichiarazione di nullità indipendentemente dagli altri. Il rinnovo può venir richiesto per una parte soltanto dei disegni o modelli contenuti in una domanda cumulativa. Disposizioni dettagliate in materia figurano nel regolamento d'esecuzione. Articolo 41 Data di deposito 1. La data del deposito di una domanda di privativa comunitaria registrata è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 39, paragrafo 1 viene presentata all'Ufficio dal richiedente ovvero, qualora la domanda venga depositata presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei disegni del Benelux, la data del deposito presso tali uffici. 2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1 la data di deposito di una domanda inoltrata presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'Ufficio dei disegni del Benelux che pervenga all'Ufficio più di due mesi dopo la data in cui è stata presentata la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 è la data alla quale detta documentazione è pervenuta all'Ufficio. Articolo 41 bis Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale La domanda di privativa comunitaria registrata alla quale sia stata fissata una data di deposito equivale, negli Stati membri, a un regolare deposito nazionale, compreso all'occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda stessa. Articolo 42 Classificazione Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Ufficio si avvale della più recente versione disponibile della classifica dei disegni e modelli di cui all'allegato all'Accordo che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968. Sezione 2 Priorità Articolo 43 Diritto di priorità 1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di privativa per disegni o modelli in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi od all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce per un periodo di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda di un diritto di priorità ai fini del deposito di una domanda di privativa comunitaria registrata per il medesimo disegno o modello. 1 bis Chi depositi una domanda di privativa comunitaria registrata facendo valere un diritto di priorità basato sul deposito di un modello d'utilità usufruisce di un diritto di priorità per un periodo di sei mesi a norma del paragrafo 1. 2. È riconosciuto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare secondo il diritto dello Stato nel quale è stato effettuato od in forza di accordi bilaterali o multilaterali. 3. Per deposito nazionale regolare s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dal suo esito. 4. Ai fini della determinazione della priorità si considera come prima domanda di privativa la domanda successiva depositata per lo stesso disegno o modello e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta a consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicazioni di priorità. In tal caso la domanda anteriore non può servire in seguito come base per rivendicare il diritto di priorità. 5. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte alla Convenzione di Parigi od all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto se ed in quanto risulti pubblicamente che questo Stato concede, in base ad un deposito effettuato presso l'Ufficio e rispondente a requisiti equivalenti a quelli contenuti nel presente regolamento, un diritto di priorità che produce effetti equivalenti. Articolo 44 Rivendicazione della priorità Il richiedere la privativa comunitaria registrata che intenda fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente. Se la lingua in cui è redatta quest'ultima non è una delle lingue dell'Ufficio, questo può esigere la traduzione della domanda anteriore in una di tali lingue. Articolo 45 Effetti del diritto di priorità Per effetto del diritto di priorità la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di privativa comunitaria registrata ai fini degli articoli 5, 6, 8, 25, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 52, paragrafo 1. Articolo 46 Equiparazione del deposito comunitario a quello nazionale - Questo articolo è diventato l'articolo 41 bis - Articolo 47 Priorità derivante dalla presentazione in esposizioni 1. Chi richiede la privativa comunitaria registrata avendo presentato i prodotti nei quali il disegno o modello è incorporato o applicato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta a termini della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, quale rivista da ultimo il 30 novembre 1972 può, far valere se deposita la domanda entro i sei mesi successivi alla prima presentazione di tali prodotti, un diritto di priorità decorrente da tale data a termini dell'articolo 45. 2. Il richiedente che intenda far valere la priorità a norma del paragrafo 1 deve fornire le prove dell'avvenuta presentazione dei prodotti nei quali il disegno o modello si attua od ai quali esso è applicato osservando le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 3. La priorità derivante dalla presentazione a esposizioni riconosciuta in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 43. TITOLO V PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE Articolo 48 Esame dei requisiti formali per il deposito 1. L'Ufficio accerta che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 1 per l'assegnazione di una data di deposito. 2. L'Ufficio esamina se: a) la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 39, paragrafi 2, 3, 4 e 5 nonché, nell'ipotesi di domanda cumulativa, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2; b) la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento d'attuazione per quanto riguarda gli articoli 39 e 40; c) la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 81, paragrafo 2; d) sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata. 3. Le condizioni pertinenti all'esame dei requisiti formali per il deposito sono stabilite nel regolamento d'esecuzione. Articolo 49 Irregolarità sanabili 1. Qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 48 rilevi la presenza d'irregolarità atte a venir sanate l'Ufficio domanda al richiedente di sanarle entro il termine prescritto. 2. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 39, paragrafo 1 l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro i termini prescritti le irregolarità non sono state sanate la domanda non viene considerata una domanda di privativa comunitaria registrata. 3. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettere a) b) e c), incluso il pagamento delle tasse, ed il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nei termini prescritti, l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda contenente le irregolarità. Se entro i termini prescritti le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'Ufficio respinge la domanda. 4. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro i termini prescritti tale fatto comporta la decadenza dal diritto di priorità ai fini del deposito della domanda. Articolo 49 bis Impedimenti alla registrazione 1. Quando nello svolgere l'esame di cui all'articolo 48 l'Ufficio rileva che il disegno o modello per cui si richiede la protezione a) non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, lettera a ), ovvero b) risulta contrario all'ordine pubblico od al buon costume, esso respinge la domanda. 2. La domanda è respinta soltanto dopo che il richiedente sia stato messo in grado di ritirarla o di modificarla, ovvero di presentare le proprie osservazioni in proposito. Articolo 50 Registrazione La domanda di disegno o modello comunitario registrato che soddisfa i requisiti prescritti e che non sia stata respinta in forza dell'articolo 49 bis, è iscritta dall'Ufficio nel registro dei disegni e modelli comunitari in quanto disegno o modello comunitario registrato. La data della registrazione è quella del deposito della domanda di cui all'articolo 41. Articolo 51 Pubblicazione A seguito della registrazione l'Ufficio pubblica la privativa comunitaria registrata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 77, paragrafo 1. Il contenuto della pubblicazione è definito nel regolamento d'attuazione. Articolo 52 Differimento della pubblicazione 1. All'atto di depositare la domanda chi richieda la privativa comunitaria registrata può chiedere che la pubblicazione di detta privativa venga differita di un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione della priorità, dalla data di priorità. 2. In seguito a tale richiesta, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50, si effettua la registrazione della privativa comunitaria registrata, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione, fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2. 3. L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari la notizia del differimento della pubblicazione della privativa comunitaria registrata. La notizia è accompagnata dall'indicazione dell'identità del titolare della privativa comunitaria registrata, della data di deposito della domanda e degli altri particolari prescritti dal regolamento di esecuzione. 4. Allo scadere del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l'Ufficio consente la pubblica consultazione della documentazione e di tutte le annotazioni e trascrizioni riportate nel registro attinenti alla domanda di privativa comunitaria registrata e pubblica la privativa stessa nel Bollettino dei disegni comunitari registrati sempreché sia stata pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di pubblicazione o, nel caso di domanda cumulativa, la relativa soprattassa. Se il titolare non ottempera a queste prescrizioni la privativa comunitaria registrata si considera fin dall'inizio priva degli effetti di cui al presente regolamento. 5. - soppresso - 6. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su una privativa comunitaria registrata sono proponibili solo quando le informazioni contenute nel registro e nella documentazione relativa alla domanda siano state comunicate alla parte convenuta. Articolo 53 Durata della protezione - soppresso - Articolo 54 Rinnovo (Questo articolo è diventato l'articolo 13 bis) - L'intero Titolo VI della versione precedente è stato soppresso - TITOLO VI RINUNCIA ALLA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA E NULLITÀ DELLA STESSA Articolo 55 Rinuncia 1. La dichiarazione di rinuncia alla privativa comunitaria registrata va fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare della privativa stessa. Essa acquista efficacia alla data in cui viene trascritta nel registro. 2. Quando oggetto della rinuncia è una privativa comunitaria per la quale è stato concesso un differimento della pubblicazione si considera che fin dall'inizio detta privativa non abbia prodotto gli effetti di cui al presente regolamento. 3. Una privativa comunitaria registrata può costituire oggetto di rinuncia parziale purché, nella sua forma modificata, possieda i requisiti per ottenere la protezione e sia mantenuta l'identità del disegno o modello. 4. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del proprietario di eventuali diritti iscritti nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza la rinuncia è trascritta nel registro unicamente se il titolare della privativa dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare; la trascrizione della rinuncia è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. 5. Se dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari è stata promossa un'azione ai sensi dell'articolo 14 relativa alla titolarità della privativa comunitaria registrata, l'Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso del ricorrente. Articolo 56 Istanza di dichiarazione di nullità 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare all'Ufficio un'istanza volta ad ottenere che sia dichiarata nulla una privativa comunitaria registrata. 2. La domanda va presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della relativa tassa. 3. La domanda è inammissibile qualora una domanda con lo stesso oggetto e fondata sugli stessi motivi sia stata decisa, nei confronti delle stesse parti, da un tribunale dei disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato. Articolo 57 Esame della domanda 1. Qualora ritenga ammissibile la domanda di nullità l'Ufficio accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 27 ostino al mantenimento della privativa comunitaria registrata. 2. Nel corso dell'esame della domanda, da effettuarsi osservando le disposizioni del regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le proprie deduzioni in merito alle comunicazioni effettuate dall'Ufficio stesso o dalle altre parti. 3. La declaratoria di nullità della privativa comunitaria registrata è trascritta nel registro una volta divenuta definitiva. Articolo 58 Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto violatore della privativa 1. Qualora venga depositata una domanda di nullità della privativa comunitaria registrata e fino a quando l'Ufficio non abbia preso una decisione definitiva in proposito qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per violazione della stessa privativa può essere ammesso a intervenire nel procedimento di nullità purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione è stata promossa. È parimenti legittimato ad intervenire nel procedimento di nullità, alle stesse condizioni, qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare della privativa comunitaria ha chiesto giudizialmente nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta violazione della privativa nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono violazione della privativa comunitaria. 2. L'istanza di intervento va presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la tassa relativa all'istanza di nullità nonché quelle di cui all'articolo 56, paragrafo 2. Una volta adempiuta questa formalità essa è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eventuali eccezioni previste dal regolamento di esecuzione. TITOLO VII RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DELL'UFFICIO Articolo 59 Decisioni soggette a ricorso 1. È ammesso il ricorso contro le decisioni degli esaminatori, dell'amministrazione competente per marchi e disegni, delle divisioni affari legali e delle divisioni annullamenti. Il ricorso ha effetto sospensivo. 2. Le decisioni interlocutorie adottate nei confronti di una delle parti sono impugnabili soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che esse non consentano un'impugnazione autonoma. Articolo 60 Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento La parte le cui domande siano state respinte può presentare ricorso contro la decisione che ha concluso il procedimento. Le altre parti sono di diritto parti nel procedimento di ricorso. Articolo 61 Termini e formalità Il ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della decisione impugnata . Il ricorso non si considera presentato fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa. I motivi di ricorso devono essere presentati per iscritto entro quattro mesi dalla data di notificazione della decisione impugnata. Articolo 62 Revisione 1. Se ritiene il ricorso ammissibile e fondato l'organo che ha emesso la decisione impugnata riforma la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento oppone il ricorrente a un'altra parte. 2. Se il ricorso non è accolto entro un mese dal ricevimento dei motivi esso è immediatamente deferito alla commissione dei ricorsi, senza decisione sul merito. Articolo 63 Esame dei ricorsi 1. Se il ricorso è ammissibile la commissione ricorsi ne esamina la fondatezza. 2. Qualora lo reputi necessario, durante l'esame del ricorso la commissione dei ricorsi invita le parti a presentare, entro il termine da essa assegnato, le proprie deduzioni in merito effettuate dalla stessa commissione ovvero comunicazioni dalle altre parti. Articolo 64 Decisioni sui ricorsi 1. Previo esame del merito, la commissione ricorsi delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuovo esame. 2. Qualora la commissione ricorsi rinvii la causa per nuova esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, quest'ultimo è vincolato dai principi giuridici fissati nella decisione della commissione ricorsi, nei limiti in cui i fatti di causa siano immutati. 3. Gli effetti delle decisioni della commissione ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato ricorso alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto. Articolo 65 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia 1. Contro le decisioni della commissione ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del Trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione o per sviamento di potere. 3. La Corte di giustizia può annullare o riformare le decisioni impugnate. 4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti soccombenti nel procedimento dinanzi alla commissione ricorsi. 5. Il ricorso è presentato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione ricorsi. 6. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia. TITOLO VIII PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 66 Motivazione delle decisioni Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti abbiano presentato le proprie deduzioni. Articolo 67 Esame dei fatti per iniziativa dell'Ufficio 1. Nel corso del procedimento l'Ufficio procede di propria iniziativa all'esame dei fatti. Nei procedimenti relativi alle istanze tendenti alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio è effettuato tuttavia nei limiti dei fatti, mezzi di prova e argomenti dedotti dalle parti e delle domande da queste presentate, salvo il caso in cui siano invocati i motivi di nullità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) ed agli articoli 10 e 10 bis. 2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove non dedotti dalle parti in tempo utile. Articolo 68 Fase orale del procedimento 1. Quando ne ravvisi l'opportunità l'Ufficio procede alla discussione orale di propria iniziativa o su istanza di parte. 2. La procedura orale, compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria della divisione dinanzi alla quale esso si svolge, qualora la pubblicità dell'udienza possa comportare un pregiudizio grave e ingiustificato in particolare per una delle parti del procedimento. Articolo 69 Assunzione dei mezzi di prova 1. Tra i mezzi di prova esperibili nei procedimenti dinanzi all'Ufficio rientrano i seguenti: a) l'audizione delle parti; b) la richiesta d'informazioni; c) la produzione di documenti ed elementi di prova; d) l'audizione dei testimoni; e) le consulenze tecniche; f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese. 2. La competente divisione dell'Ufficio può affidare l'istruttoria ad uno dei suoi membri. 3. Se ritiene necessaria la deposizione orale di una parte, di un testimone o di un perito l'Ufficio cita la persona interessata a comparire. 4. Le parti vengono informate dell'audizione dei testimoni e dei periti dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande ai testimoni e periti. Articolo 70 Notifiche L'Ufficio procede d'ufficio a notificare ogni decisione, citazione e comunicazione cui decorra un termine o la cui notifica è prescritta da altre disposizioni del presente regolamento o del regolamento di esecuzione ovvero disposta dal presidente dell'Ufficio. Articolo 71 Reintegrazione nei diritti 1. Il richiedente od il titolare della privativa comunitaria registrata od ogni altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo usato la diligenza imposta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine fissato dall'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti se a norma del presente regolamento ciò comporti automaticamente la decorrenza da un diritto o dalla facoltà di proporre ricorso. 2. L'istanza di reintegrazione va presentata per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. L'istanza non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine. Nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo della registrazione o di mancato pagamento della relativa tassa dal periodo di un anno viene detratto il periodo supplementare di sei mesi di cui la seconda frase dell'articolo 13 bis, paragrafo 3. 3. L'istanza di reintegrazione deve essere motivata ed indicare i fatti su cui è fondata. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa. 4. La divisione dell'Ufficio competente a pronunciarsi sull'atto omesso decide in merito all'istanza di reintegrazione. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini di cui al paragrafo 2 ed all'articolo 43, paragrafo 1. 6. Il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata reintegrato nei diritti non può invocarli contro il terzo che, nel corso del periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda di registrazione o del diritto di registrazione della privativa comunitaria registrata e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto stesso, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o applicato un disegno o modello che rientri nell'ambito di tutela della privativa comunitaria registrata. 7. Il terzo che possa avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente od il titolare della privativa comunitaria registrata nel termine di due mesi dalla data in cui è pubblicata la notizia della reintegrazione. 8. Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di concedere la reintegrazione nei diritti quando non siano stati osservati i termini di cui il presente regolamento nei riguardi delle rispettive autorità nazionali. Articolo 72 Rinvio ai principi generali In assenza di disposizioni procedurali nel presente regolamento, nel regolamento di esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni ricorsi, l'Ufficio fa riferimento ai principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri. Articolo 73 Cessazione degli obblighi pecuniari 1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile. 2. Il diritto di chiedere all'Ufficio il rimborso di tasse o di somme versate in eccesso si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto. 3. Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto dalla richiesta di pagamento della tassa. Il termine di cui al paragrafo 2 è interrotto dalla presentazione di un'istanza scritta e motivata. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione. Esso scade alla fine del sesto anno successivo all'anno civile in cui era iniziata la decorrenza iniziale, a meno che sia stata proposta domanda giudiziale per far valere il diritto, nel qual caso il termine non può scadere prima che sia decorso un anno dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva. Sezione 2 Spese Articolo 74 Ripartizione delle spese 1. La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di una privativa comunitaria registrata o nei procedimenti di ricorso sopporta l'onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute per il procedimento, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione dei mandatari, consulenti e avvocati, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese nel regolamento di esecuzione. 2. Ove le parti soccombano in una o più delle loro domande, o quando l'equità lo esiga, la divisione annullamenti o la commissione ricorsi decidono una diversa ripartizione delle spese. 3. La parte che pone fine ad un procedimento davanti all'Ufficio rinunciando al disegno comunitario registrato o non rinnovandone la registrazione, ovvero rinunciando al procedimento volto a farne dichiarare la nullità o al ricorso, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dalla parte avversa, conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2. 4. In caso di non luogo a procedere la divisione annullamenti o la commissione ricorsi decidono sulle spese in via equitativa. 5. Quando dinanzi alla divisione annullamenti od alla commissione ricorsi le parti addivengono in via transattiva ad una ripartizione delle spese diversa da quella di cui ai paragrafi da 1 a 4 la divisione competente dell'Ufficio ne prende atto. 6. Su istanza di parte i cancellieri della divisione annullamenti o della commissione ricorsi fissano l'importo delle spese da pagare in applicazione dei paragrafi da 1 a 5. Su istanza presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, detto importo può essere riveduto con decisione della divisione annullamenti o della commissione ricorsi. Articolo 75 Esecuzione delle decisioni in materia di spese 1. Le decisioni definitive dell'Ufficio che liquidano l'ammontare delle spese costituiscono titolo esecutivo. 2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta, previa unicamente la verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale designata a tale scopo dal governo di ciascuno Stato membro, che la comunica all'Ufficio e alla Corte di giustizia. 3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione a norma della legge nazionale adendo direttamente l'autorità competente. 4. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Il controllo della regolarità dei procedimenti esecutivi resta tuttavia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali. Sezione 3 Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri Articolo 76 Registro dei disegni e modelli comunitari L'Ufficio tiene un registro denominato "registro dei disegni e modelli comunitari", nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento di esecuzione prescrivono l'annotazione o la trascrizione. Il registro può essere consultato da chiunque, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 52, paragrafo 2, in merito alle iscrizioni riguardanti le privative comunitarie registrate per le quali sia stato richiesto il differimento della pubblicazione. Articolo 77 Pubblicazioni periodiche 1. L'Ufficio pubblica periodicamente un "Bollettino dei disegni e modelli comunitari", che contiene le trascrizioni e le annotazioni consultabili dal pubblico riportate nel registro, nonché tutte le altre notizie la cui pubblicità sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione. 2. Comunicazioni ed informazioni di carattere generale emananti dal presidente dell'Ufficio, nonché ogni altra notizia attinente al presente regolamento od alla sua applicazione, verranno pubblicate nella "Gazzetta ufficiale dell'Ufficio", di cui all'articolo 85 del regolamento sul marchio comunitario. Articolo 78 Consultazione dei fascicoli 1. I fascicoli relativi a domande di privativa comunitaria registrata non ancora pubblicate ed i fascicoli relativi a privative comunitarie registrate per le quali è stato disposto il differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 52 o che sono stati oggetto di rinuncia prima del periodo di differimento od alla sua scadenza possono essere consultati dal pubblico solo con il consenso del richiedente o del titolare della privativa comunitaria registrata. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare della privativa comunitaria registrata prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia. Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato fornisce la prova che il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata hanno compiuto atti volti a contestare nei suoi confronti i diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata. 3. Dopo la pubblicazione della privativa comunitaria registrata i fascicoli possono essere consultati da chiunque ne faccia richiesta. 4. Il regolamento di esecuzione stabilisce in quali casi determinati documenti del fascicolo possono essere esclusi dalla consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3. Articolo 79 Cooperazione amministrativa Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e gli organi giudiziari o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, a richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione dei fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziari, pubblici ministeri o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli tale consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 78. Articolo 80 Scambio di pubblicazioni 1. L'Ufficio dei disegni e modelli comunitari e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si scambiano a richiesta, gratuitamente e per le proprie necessità, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni. 2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio ed alla trasmissione di pubblicazioni. Sezione 4 Rappresentanza Articolo 81 Principi generali in tema di rappresentanza 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio. 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non abbiano nella Comunità né residenza né domicilio né la sede industriale o commerciale reale ed effettiva devono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio, nei modi indicati all'articolo 82, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento ad esclusione del deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato; il regolamento di esecuzione può prevedere ulteriori eccezioni. 3. Le persone fisiche e giuridiche che hanno nella Comunità la residenza, il domicilio o una sede industriale o commerciale reale ed effettiva possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente, il quale deve depositare presso l'Ufficio stesso una procura firmata, da inserire nel fascicolo, i cui particolari sono specificati dal regolamento di esecuzione. Il dipendente di una persona giuridica cui si applica il presente paragrafo è altresì legittimato a rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, senza però avere nella Comunità né residenza, né domicilio, né una sede industriale o commerciale reale ed effettiva. Articolo 82 Rappresentanza professionale 1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all'Ufficio di cui al presente regolamento può essere assunta soltanto da: a) avvocati abilitati in uno Stato membro ed aventi domicilio professionale nella Comunità, purché siano abilitati ad agire in tale Stato quali rappresentanti in materia di proprietà industriale, oppure b) rappresentanti abilitati iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario, oppure c) persone iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli, di cui al paragrafo 4. 2. Le persone di cui al paragrafo 1, lettera c) hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell'ambito di procedimenti dinanzi all'Ufficio pertinenti a disegni e modelli. 3. Il regolamento di esecuzione dispone se e a quali condizioni i rappresentanti ammessi ad agire dinanzi all'Ufficio devono depositarvi una procura firmata, da inserire nei fascicoli. 4. Può essere iscritta nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli ogni persona fisica in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadina di uno Stato membro; b) eserciti la propria attività commerciale o lavorativa nella Comunità; c) sia abilitata a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti al disegno industriale dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dinanzi all'Ufficio del Benelux. Se nello Stato in questione l'abilitazione a rappresentare terzi in questioni pertinenti al disegno industriale non è subordinata al possesso di una particolare qualificazione professionale, le persone che chiedono l'iscrizione nell'elenco devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato. L'osservanza di questa condizione non è tuttavia richiesta per coloro ai quali, in forza della normativa vigente in uno Stato membro, sia ufficialmente riconosciuto il possesso delle qualifiche professionali richieste per rappresentare persone fisiche o giuridiche in tema di proprietà industriale dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale del medesimo Stato. 5. L'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 4 ha luogo in seguito a richiesta accompagnata da un attestato dell'Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti specificati dal paragrafo suddetto. 6. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga alle disposizioni di cui: a) al paragrafo 4, lettera a, in circostanze eccezionali; b) al paragrafo 4, lettera c), seconda frase, qualora il richiedente fornisca la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste. 7. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui il rappresentante abilitato può essere cancellato dall'elenco. TITOLO IX COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE ALLE PRIVATIVE COMUNITARIE PER DISEGNI E MODELLI Sezione 1 Competenza ed esecuzione Articolo 83 Applicazione della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze 1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti le privative comunitarie ed alle domande di privativa comunitaria registrata nonché ai procedimenti relativi alle azioni vertenti su privative comunitarie e privative nazionali che godono di protezione simultanea si applica la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, come modificata dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati che hanno aderito alle Comunità europee, in prosieguo "la Convenzione di Bruxelles". 2. Le disposizioni della Convenzione di Bruxelles applicabili ai sensi del paragrafo 1 producono effetti nei confronti di uno Stato membro soltanto nel testo vigente nei suoi confronti a una data determinata. 3. Nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 85: a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 24 della Convenzione di Bruxelles; b) si applicano gli articoli 17 e 18 della Convenzione di Bruxelles entro i limiti previsti dall'articolo 86, paragrafo 4 del presente regolamento; c) le disposizioni del titolo II della Convenzione di Bruxelles che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione. 4. Le disposizioni della Convenzione di Bruxelles applicabili in forza dell'articolo 83 non producono effetti nei confronti degli Stati membri per i quali la Convenzione non sia ancora entrata in vigore. Fino al momento dell'entrata in vigore negli Stati membri in questione le procedure di cui all'articolo 83, paragrafo 1 sono disciplinate da eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali che regolino i rapporti con gli altri Stati membri interessati ovvero, in mancanza di tali convenzioni, dalle disposizioni di diritto nazionale applicabili in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Articolo 83 bis Disposizioni transitorie - Questo articolo è divenuto l'articolo 83, paragrafo 4 Sezione 2 Controversie in tema di violazione e validità delle privative comunitarie Articolo 84 Tribunali dei disegni e modelli comunitari 1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero limitato per quanto possibile di organi giurisdizionali di primo e di secondo grado (tribunali per il contenzioso dei disegni e modelli comunitari), per assolvere le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento. 2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari, indicandone la denominazione e la competenza territoriale. 3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale di detti tribunali che intervenga successivamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2. 4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 5. Fino a quando un determinato Stato membro non ha proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2 i procedimenti relativi alle azioni di cui all'articolo 85, per i quali le autorità giudiziarie di detto Stato sono competenti in forza dell'articolo 86, vanno proposte dinanzi al giudice di questo Stato cui spetterebbe la competenza per territorio e per materia nei procedimenti relativi ai diritti di privativa nazionali per disegni e modelli. Articolo 85 Competenza in tema di violazione e validità delle privative I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva: a) per tutte le azioni in tema di violazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni in tema d'incombente violazione di privative comunitarie; b) per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una violazione della privativa comunitaria, qualora siano ammesse dalla legge nazionale; c) per tutte le azioni volte a far dichiarare la nullità della privativa comunitaria non registrata; d) per le domande riconvenzionali di nullità della privativa comunitaria registrata proposte nei procedimenti di cui alla lettera a). Articolo 86 Competenza internazionale 1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di Bruxelles applicabili in forza dell'articolo 83, le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. 2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri le azioni di cui sopra sono proposte dinanzi ai tribunali giurisdizionali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. 3. Se né il convenuto né l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro le azioni di cui sopra sono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio. 4. In deroga al disposto dei paragrafi 1, 2 e 3: a) si applica l'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari; b) si applica l'articolo 18 della Convenzione di Bruxelles se il convenuto è citato dinanzi a un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari. 5. Le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85, lettere a) e d) possono parimenti essere proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di violazione è stato commesso o è incombente. Articolo 87 Sfera di competenza in materia di violazione della privativa 1. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari a norma dell'articolo 86, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di violazione commessi o incombenti nel territorio di qualsiasi Stato membro. 2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari a norma dell'articolo 86, paragrafo 5 può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di violazione commessi o incombenti nel territorio dello Stato membro in cui è situato. Articolo 88 Azione e domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria 1. Le azioni di nullità e le domande riconvenzionali di nullità possono essere fondate soltanto sulle cause contemplate dall'articolo 27. 2. L'azione o la domanda riconvenzionale di nullità può esser proposta da chi ne ha diritto in forza dell'articolo 27, paragrafi 2, 3, 4 e 5. 3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare della privativa comunitaria non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui si trova il giudice adito. 4. La validità della privativa comunitaria non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di violazioni. Articolo 89 Presunzione di validità - Difesa nel merito 1. Nei procedimenti relativi ad azioni per violazione o incombente violazione della privativa comunitaria registrata i tribunali dei disegni e modelli comunitari ritengono la validità della privativa comunitaria a meno che il convenuto non la contesti mediante domanda riconvenzionale di nullità. 2. Nei procedimenti relativi ad azioni per violazione o incombente violazione della privativa comunitaria non registrata in cui il titolare fornisca elementi atti a dimostrare in che modo il disegno o modello possiede il requisito dell'individualità, il tribunale dei disegni e modelli comunitari ritiene il disegno o modello valido a meno che la sua validità non venga contestata dal convenuto mediante domanda riconvenzionale di nullità. 3. Nei procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 l'eccezione di nullità della privativa comunitaria sollevata davanti a un tribunale dei disegni e modelli comunitari in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammessa dal giudice adito solo se ed in quanto il convenuto chieda l'annullamento della privativa comunitaria in forza di una precedente privativa nazionale a termini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) di cui sia titolare. Articolo 90 Sentenze che pronunciano sulla validità delle privative comunitarie 1. Quando la validità della privativa comunitaria è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari mediante domanda riconvenzionale di nullità: a) il tribunale dichiara nulla la privativa comunitaria se accerta che una delle cause di cui all'articolo 27 osta al mantenimento della privativa stessa; b) il tribunale respinge la domanda se accerta che nessuna delle cause di cui all'articolo 27 osta al mantenimento della privativa comunitaria. 2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria ne comunica la data di presentazione all'Ufficio, il quale la annota nel registro. 3. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità può, su istanza del titolare della privativa comunitaria e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che il tribunale stesso stabilisce. Se la domanda non viene presentata entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 3. 4. Quando la sentenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari su una domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria registrata è diventata definitiva il tribunale trasmette all'Ufficio copia del provvedimento. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio annota gli estremi del provvedimento nel registro secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 5. La domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria registrata è inammissibile qualora l'Ufficio abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento tra le stesse parti promosso per il medesimo oggetto e fondato sugli stessi motivi. Articolo 91 Effetti delle sentenze che pronunciano sulla validità Una volta passata in giudicato, la sentenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari che annulla la privativa comunitaria produce in tutti gli Stati membri gli effetti di cui all'articolo 28. Articolo 92 Diritto applicabile 1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano in ogni materia deferita alla loro competenza le rispettive legislazioni nazionali, le disposizioni applicabili del presente regolamento nonché le rispettive norme di diritto internazionale privato. 2. Ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento i tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo, relativi ai diritti di privativa nazionale dei disegni e modelli, vigenti nello Stato membro in cui il tribunale stesso è ubicato. Articolo 93 Sanzioni nei procedimenti relativi a violazioni della privativa 1. Se nell'ambito di un procedimento per violazione o incombente violazione della privativa accerta che il convenuto ha violato la privativa comunitaria o compiuto atti tali da costituire minaccia di violazione il tribunale dei disegni e modelli comunitari emette nei suoi confronti, a meno che non vi si oppongano motivi particolari, le seguenti ordinanze: a) un'ordinanza con cui gli vieta di continuare gli atti di violazione o di incombente violazione; b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti di cui si tratta; c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti che violano la privativa, qualora il loro proprietario sia a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultino ovvi date le circostanze; d) qualsiasi ordinanza che imponga sanzioni d'altro genere commisurate alle circostanze, previste dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di violazione o d'incombente violazione, nonché dalle relative norme di diritto internazionale privato. 2. Il tribunale adotta in conformità della legge nazionale anche i provvedimenti intesi ad assicurare l'osservanza delle ordinanze di cui al paragrafo 1. Articolo 94 Provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare 1. In relazione a una privativa comunitaria può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, l'applicazione di provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, contemplati dalla legge di detto Stato in relazione alla privativa nazionale anche quando, in forza del presente regolamento, sia riconosciuta al tribunale dei disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito. 2. Nei procedimenti in cui si chiedono provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, sono ammissibili le eccezioni di nullità sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria. Si applica per analogia l'articolo 89, paragrafo 2. 3. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari competente in base all'articolo 86, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può disporre provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione prescritte dal titolo III della Convenzione di Bruxelles, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta ad alcun altro organo giurisdizionale. Articolo 95 Disposizioni in tema di connessione 1. Se non vi sono motivi particolari per la prosecuzione del procedimento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari dinanzi al quale è promossa una delle azioni di cui all'articolo 85, che non consista in una domanda di accertamento dell'insussistenza di violazioni della privativa, sospende il procedimento di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità della privativa comunitaria sia già stata eccepita con domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari ovvero, nel caso in cui si tratti di una privativa comunitaria registrata, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio. 2. Se non vi sono motivi particolari per la prosecuzione del procedimento l'Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità della privativa comunitaria, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità della privativa comunitaria sia già stata eccepita con domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei disegni e modelli comunitari quest'ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi ad esso. 3. In caso di sospensione del procedimento il dei disegni e modelli comunitari può adottare provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, per la durata della sospensione. Articolo 96 Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado e relativi ricorsi 1. Le sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 85, sono impugnabili davanti ai tribunali competenti dei disegni e modelli comunitari di secondo grado 2. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il tribunale. 3. Alle sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado si applicano le norme nazionali applicabili ai ricorsi dinanzi ad organi giurisdizionali di secondo grado. Sezione 3 Altre controversie relative alle privative comunitarie Articolo 97 Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli comunitari 1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza a norma dell'articolo 83, paragrafi 1 o 4, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 85 sono proposte dinanzi al giudice competente per territorio e per materia per le azioni relative ai diritti di privativa nazionale registrata dei disegni e dei modelli dello Stato stesso. 2. Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma dell'articolo 83, paragrafi 1 o 4 e del paragrafo 1 del presente articolo, per le azioni relative ai diritti di privativa comunitaria dei disegni e modelli diverse da quelle di cui all'articolo 85 dette azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio. Articolo 98 Obblighi degli organi giudiziali nazionali Il giudice nazionale adito con un'azione relativa ad una privativa comunitaria registrata non contemplata all'articolo 85 ritiene la validità della privativa stessa. Si applicano per analogia, l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 94, paragrafo 2. TITOLO X EFFETTI SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI Articolo 99 Azioni esperite parallelamente in base alla privativa comunitaria e a privative nazionali 1. Qualora siano promosse azioni per violazione o incombente violazione per le stesse ragioni e tra le stesse parti davanti ai giudici di Stati membri diversi, aditi rispettivamente sulla base della privativa comunitaria e di una privativa nazionale che consenta la duplice tutela, il giudice adito in secondo luogo deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento pendente dinanzi a lui qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice. 2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito in un'azione per violazione o incombente violazione fondata su una privativa comunitaria respinge l'istanza quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva di merito tra le medesime parti in base ad una privativa nazionale che consenta la duplice tutela. 3. Il giudice adito in un'azione per violazione o incombente violazione di una privativa nazionale respinge l'istanza quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva di merito tra le medesime parti in relazione ad un disegno o modello comunitario che consenta la duplice tutela. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare. Articolo 100 Relazioni con altre forme di tutela previste dal diritto nazionale 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali vigenti in materia di privative non registrate, di marchi d'impresa o di altri segni distintivi, di brevetti per invenzione, di modelli di utilità, di caratteri tipografici, di responsabilità civile e di concorrenza sleale. 2. Ai disegni e modelli protetti da una privativa comunitaria si applicano le norme degli Stati membri che tutelano il diritto d'autore a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato ideato o realizzato in una qualsiasi forma. Gli Stati membri determinano l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere. TITOLO XI DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RIGUARDANTI L'UFFICIO Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 101 Disposizioni generali Fatte salve contrarie disposizioni del presente titolo, alle funzioni dell'Ufficio di cui al presente regolamento si applica il titolo XII del regolamento sul marchio comunitario. Articoli da 102 a 106 - soppressi - Sezione 2 Direzione dell'Ufficio Articolo 107 Poteri supplementari del presidente Oltre ad espletare le funzioni e i poteri conferitigli dall'articolo 119 del regolamento sul marchio comunitario il presidente dell'Ufficio può, previa consultazione del consiglio di amministrazione e, nel caso del regolamento relativo alle tasse, del comitato del bilancio, sottoporre alla Commissione proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento di esecuzione, del regolamento relativo alle tasse nonché di qualsiasi altra disposizione, se ed in quanto i regolamenti suddetti riguardino i disegni e i modelli comunitari registrati. Articolo 108 Nomina del presidente e dei vicepresidenti - soppresso - Sezione 3 Consiglio d'amministrazione Articolo 109 Poteri supplementari del Consiglio d'amministrazione Oltre alle competenze attribuitegli dal regolamento sul marchio comunitario o da altre disposizioni del presente regolamento, il Consiglio d'amministrazione: a) stabilisce la data a partire della quale potrà procedersi al deposito delle domande di disegno e modello comunitario registrato a norma dell'articolo 128, paragrafo 2; b) è consultato prima dell'adozione degli orientamenti relativi all'esame dei requisiti formali, dell'esame dei motivi che giustificano il rifiuto della registrazione e ai procedimenti di annullamento dinanzi all'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento. Articoli da 110 a 112 - soppressi - Sezione 4 Applicazione dei procedimenti Articolo 113 Competenza delle divisioni dell'Ufficio Sono competenti a prendere decisioni nei procedimenti istituiti dal presente regolamento: a) gli esaminatori; b) la divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli; c) le divisioni annullamenti; d) le commissioni dei ricorsi. Articolo 114 Esaminatori Un esaminatore è competente a prendere decisioni in nome dell'Ufficio in merito alle domande di registrazione delle privative comunitarie. Articolo 115 La divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli 1. La divisione legale e di amministrazione dei marchi istituita dal regolamento sul marchio comunitario diventa la divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli. 2. Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento sul marchio comunitario detta divisione è competente a prendere le decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza di un esaminatore o di una divisione annullamenti. Essa è in particolare competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro dei disegni e modelli comunitari. Articolo 116 Divisioni annullamenti 1. Le divisioni annullamenti sono competenti a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati. 2. Una divisione annullamenti è formata da tre membri, dei quali almeno uno deve avere formazione giuridica. Articolo 117 Commissioni dei ricorsi Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento sul marchio comunitario, la commissione dei ricorsi istituita da tale regolamento è competente a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni riguardanti disegni e modelli comunitari degli esaminatori, delle divisioni annullamenti, della divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli. Articoli da 118 a 123 - soppressi - TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 124 Regolamento di esecuzione 1. Le disposizioni di applicazione del presente regolamento sono adottate nel contesto di un regolamento di esecuzione. 2. Oltre alle tasse stabilite dagli articoli precedenti vengono riscosse tasse, secondo le modalità di applicazione particolareggiate fissate dal regolamento di esecuzione e dal regolamento relativo alle tasse, nei seguenti casi: a) pagamento tardivo della tassa di registrazione; b) pagamento tardivo della tassa di pubblicazione; c) pagamento tardivo della tassa per il differimento della pubblicazione; d) pagamento tardivo di soprattasse per domande cumulative; e) rilascio di una copia del certificato di registrazione; f) trascrizione del trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato; g) trascrizione di una licenza o di altri diritti su un disegno o modello comunitario registrato; h) cancellazione della trascrizione di una licenza o di altri diritti; i) rilascio di un estratto dal registro; j) consultazione di un fascicolo; k) rilascio di copie di documenti contenuti in un fascicolo; l) comunicazione d'informazioni contenute in un fascicolo; m) riesame della liquidazione delle spese procedurali da rimborsare; n) rilascio di copie certificate conformi della domanda. 3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento relativo alle tasse vengono adottati e modificati con la procedura di cui all'articolo 125, paragrafo 2. Articolo 124 bis Norme procedurali delle commissioni ricorsi Senza pregiudizio per gli adeguamenti eventualmente necessari né per eventuali disposizioni aggiuntive, ai ricorsi proposti dinanzi le commissioni ricorsi nell'ambito del presente regolamento si applicano le norme procedurali di queste stesse commissioni, adottate seguendo la procedura di cui all'articolo 125, paragrafo 2. Articolo 125 (nuovo) Istituzione di un comitato e di una procedura per l'adozione dei regolamenti d'attuazione 1. La Commissione viene assistita da un comitato denominato "Comitato per le questioni relative alle tasse ed alle norme di attuazione del regolamento su disegni e modelli comunitari", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, quanto disposto dall'articolo 7 di tale decisione. 3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. Articoli da 125 a 127 della vecchia versione - soppressi - Articolo 128 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Le domande di privative comunitarie registrate possono essere depositate presso l'Ufficio a decorrere dalla data fissata dal Consiglio di amministrazione su raccomandazione del presidente dell'Ufficio. 3. Le domande di privative comunitarie registrate depositate nei tre mesi che precedono la data di cui al paragrafo 2 si considerano depositate a tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente