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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/4295 |
17.8.2026 |
Sentenza del Tribunale del 1° luglio 2026 – Airbus Defence and Space e Marlink Events/AED
(Causa T-105/24) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Fornitura di comunicazioni via satellite, di apparecchiature e servizi connessi - Rigetto di un’offerta - Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Obbligo di esaminare le offerte in conformità ai criteri enunciati nei documenti di gara - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Responsabilità extracontrattuale - Perdita di un’opportunità - Risarcimento)
(C/2026/4295)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Airbus Defence and Space SAS (Tolosa, Francia), Marlink Events SAS (Choisy-le-Roy, Francia) (rappresentanti: M. Lordonnois e Q. Lejeune, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per la difesa (rappresentanti: G. Serra e E. Robert, agenti, assistiti da P. de Bandt, Z. Irusta Ortega e M.-R. Gherghinaru, avvocati)
Oggetto
Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, sulla base dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento della decisione dell'Agenzia europea per la difesa (AED) del 12 dicembre 2023, che respinge l'offerta del consorzio dalle medesime congiuntamente costituito (in prosieguo: il «consorzio») presentata nell'ambito della gara d'appalto 23.ISE.JP.001 intitolata «Fornitura di comunicazioni via satellite nelle bande C, Ku, (civ)Ka, L e UHF, di apparecchiature per le bande (mil)Ka & X e servizi connessi» (in prosieguo: l'«appalto di cui trattasi») e che aggiudica detto appalto alla Telespazio France SAS (in prosieguo: la «decisione del 12 dicembre 2023»). Esse chiedono, inoltre, l'annullamento della lettera dell'AED del 23 gennaio 2024 con la quale quest'ultima, in particolare, ha confermato loro l'esito della gara d'appalto (in prosieguo: la «lettera del 23 gennaio 2024») e l'annullamento della decisione dell'AED del 24 gennaio 2024 di firmare il contratto relativo all'appalto di cui trattasi con la Telespazio France. Sulla base dell'articolo 268 TFUE le ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a causa di tali atti.
Dispositivo
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1) |
La decisione dell’Agenzia europea per la difesa (AED) del 12 dicembre 2023, che ha respinto l’offerta del raggruppamento costituito dalla Airbus Defence and Space SAS e dalla Marlink Events SAS, presentata nell’ambito della gara d’appalto 23.ISE.JP.001 intitolata «Fornitura di comunicazioni via satellite nelle bande C, Ku, (civ)Ka, L e UHF, di apparecchiature per le bande (mil)Ka e X e servizi connessi» e che ha aggiudicato tale appalto alla Telespazio France SAS, e la decisione dell’AED del 23 gennaio 2024, con la quale quest’ultima, in particolare, ha confermato al raggruppamento l’esito della gara d’appalto e ha respinto la richiesta della Airbus Defence and Space e della Marlink Events volta ad ottenere la comunicazione di alcune valutazioni ricevute in sede di valutazione delle offerte, sono annullate. |
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2) |
L’Unione europea, rappresentata dall’AED, è tenuta a risarcire il danno subito dalla Airbus Defence and Space e dalla Marlink Events a titolo di perdita di un’opportunità, per il consorzio costituito da queste due società, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui al punto 1 del dispositivo. |
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3) |
L’importo del risarcimento dovuto dall’Unione, rappresentata dall’AED, alla Airbus Defence and Space è fissato in EUR 3 864 315, cui si aggiungono gli interessi di mora maturati a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. |
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4) |
L’importo del risarcimento dovuto dall’Unione, rappresentata dall’AED, alla Marlink Events è fissato in EUR 458 185, cui si aggiungono gli interessi di mora maturati a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza e fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla BCE per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. |
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5) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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6) |
L’AED è condannata alle spese. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4295/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)