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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/4239 |
31.7.2026 |
Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione (1)
(C/2026/4239)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Asti»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1396-AM08 — 11.5.2026
1. Nome del prodotto
«Asti»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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☑ |
Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Italia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA I
6. Qualifica come modifica ordinaria
Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso.
Si dichiara che la presente modifica rientra nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, perché:
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— |
non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica; |
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— |
non rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; |
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non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. |
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Inserimento tipologia Asti Spumante (anche metodo classico) Rosato o Rosé
Descrizione
Inserimento della tipologia Asti Rosato o Rosé o Asti Spumante Rosato o Rosé, per la cui produzione è previsto l’utilizzo dell’uva Brachetto.
Le modifiche di conseguenza riguardano i seguenti articoli del disciplinare di produzione:
Articoli 1: aggiunta della nuova tipologia di vino
Articolo, 2: base ampelografica nuiova tipologia di vino
Articolo 4: resa uva/ettaro (10 t/ha Moscato e 8 t/ha Brachetto) e titolo alcolometrico volumico naturale minimo (9 % vol spumante e 10 % vol metodo classico)
Articolo 5: resa uva/vino: 75 % resa; previsto uno specifico comma per la vinificazione.
Articolo 6: aggiunte le dexcrizioni organilettiche e chimiche delle nuove tipologie
Articolo 7
La presente modifica riguarda la sezione «Descrizione del vino o dei vini», «Rese massime», «Varietà di uve da vino», «Legame con la zona geografica» e «Ulteriori requisiti applicabili» del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Modifiche ai sistemi di confezionamento
Descrizione
Vengono modificate alcune disposizioni al confezionamento.
La presente modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare di produzione.
La presente modifica riguarda la sezione «Ulteriori requisiti applicabili» del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Aggiornamento Legame con l’ambiente
Descrizione
A seguito dell’introduzione della nuova tipolgia di vino, viene aggiornata la descrizione del legame con l’ambiente.
La presente modifica riguarda l’articolo 9 del disciplinare di produzione.
La presente modifica riguarda la sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Aggiornamento indicazioni Organismo di controllo
Descrizione
A seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non vengono più previsti, tra i contenuti obbligatori del disciplinare, il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.
Pertanto, l’articolo con i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.
La presente modifica riguarda l’articolo 10 del disciplinare di produzione.
La presente modifica non riguarda il documento unico.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Modifiche formali al disciplinare di produzione che non incidono nel contenuto del testo
Descrizione
Sono state apportate modifiche formali agli articoli del disciplinare di produzione che non incidono nel contenuto del testo. Si tratta di aggiornamenti ai riferimenti normativi, modifica dei titoli degli articoli e correzioni di errori ortografici.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino
«Asti»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1396-AM08 — 11.5.2026
1. Denominazione/denominazioni
«Asti»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
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6. |
Vino spumante di qualità del tipo aromatico |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Asti o Asti spumante anche con indicazione delle sottozone Santa Vittoria d’Alba e Strevi
Caratteristiche organolettiche
Spuma: fine, persistente.
Colore: da giallo paglierino a dorato tenue.
Odore: caratteristico, delicato.
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
6,00 |
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Acidità totale minima: |
4,50 |
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Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo g/l 15,0.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale) anche con indicazione delle sottozone Santa Vittoria d’Alba e Strevi
Caratteristiche organolettiche
Spuma: fine, persistente.
Colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue.
Odore: caratteristico, spiccato, delicato.
Sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
6,0 |
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Acidità totale minima: |
6,00 |
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Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17 (g/l).
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Moscato d’Asti vendemmia tardiva
Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo dorato.
Odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell’uva appassita con note speziate.
Sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
11 |
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Acidità totale minima: |
4,5 |
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Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Moscato d’Asti
Caratteristiche organolettiche
Colore: paglierino giallo più o meno intenso.
Odore: caratteristico e fragrante di Moscato.
Sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
4,5 |
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Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 % vol al 6,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Moscato d’Asti sottozona «Santa Vittoria d’Alba»
Caratteristiche organolettiche
Colore: paglierino con riflessi dorati.
Profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale.
Sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
5,0 |
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Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 % vol al 6,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Moscato d’Asti sottozona «Strevi»
Caratteristiche organolettiche
Colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato.
Odore: caratteristico e fragrante di moscato.
Sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
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Acidità totale minima: |
4,5 |
|
Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50 vol al 6,50 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Moscato d’Asti sottozona «Santa Vittoria d’Alba» vendemmia tardiva
Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo dorato brillante.
Profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell’uva appassita con note speziate.
Sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
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Acidità totale minima: |
4,5 |
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Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol di cui almeno 12,00 % vol svolti.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Asti o Asti spumante rosato o rosé
Caratteristiche organolettiche
spuma: fine, persistente;
Colore: rosa tenue, brillante.
Odore: caratteristico, delicato tipico delle uve di provenienza.
Sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosé a dolce.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
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Acidità totale minima: |
4,5 |
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Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
eTitolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
stratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Asti o Asti spumante rosato o rosé Metodo Classico (metodo tradizionale)
Caratteristiche organolettiche
Spuma: fine, persistente.
Colore: da rosa più o meno intenso, al granato chiaro.
Odore: caratteristico, spiccato, delicato.
Sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosé a dolce.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
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Acidità totale minima: |
5,5 |
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Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol. di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
—
Non applicabile
7.2. Rese massime
Asti o Asti Spumante,Moscato d’Asti
Resa massima:
|
Resa massima: |
10 000 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Asti o Asti Spumante Metodo Classico (metodo tradizionale)
Resa massima:
|
Resa massima: |
10 000 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Moscato d’Asti vendemmia tardiva
Resa massima:
|
Resa massima: |
6 000 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Moscato d’Asti sottozona Strevi
Resa massima:
|
Resa massima: |
9 500 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Moscato d’Asti sottozone Strevi e Santa Vittoria d’Alba
Resa massima:
|
Resa massima: |
9 500 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Moscato d’Asti sottozona Santa Vittoria d’Alba vendemmia Tardiva
Resa massima:
|
Resa massima: |
5 000 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Asti Spumante e Asti Spumante metodo classico sottozone Santa Vittoria d’Alba e Strevi
Resa massima:
|
Resa massima: |
9 500 |
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Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Asti Rosato o Rosé o Asti Spumante Rosato o Rosè
Resa massima:
|
Resa massima: |
10 000 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Asti Rosato o Rosé o Asti Spumante Metodo Classico Rosato o Rosè
Resa massima:
|
Resa massima: |
10 000 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
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— |
Brachetto N. |
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— |
Moscato bianco B. – Moscato |
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Asti» di cui all’art. 1 è delimitata come segue:
in provincia di Alessandria, l’intero territorio dei comuni di:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
in provincia di Asti, l’intero territorio dei comuni di:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
in provincia di Cuneo, l’intero territorio dei comuni di:
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d’Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
|
1. |
Vino |
L’area di produzione dei vini a DOCG «Asti» conta su 51 comuni delle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria, e, grazie alla diversità dei suoli, quota ed esposizione, è in grado di influire sulle caratteristiche dei vini a seconda del luogo di origine. La differenza dei suoli, pur avendo la stessa origina sedimentaria marina riferibile al Bacino Terziario Piemontese, permette di identificare due fasce: i territori nei comuni a nord di Canelli, a quote inferiori con suoli di tipo marnoso-argilloso, dalle pendenze contenute, che danno uve più mature e vini più strutturati, e i territori nei comuni a sud di Canelli, a quote superiori, con soli di tipo arenaceo-marnosi, a strati, notevolmente acclivi, dove prevale l’acidità e la finezza aromatica.
Per la categoria «Vino» saranno scelte le uve dalle caratteristiche di maggiore ricchezza in zuccheri ed un più ampio patrimonio aromatico provenienti dai territori a minore quota e/o dalle esposizioni a maggiori accumuli termici.
Categoria di prodotto vitivinicolo
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6. |
Vino spumante di qualità del tipo aromatico |
L’area di produzione dei vini a DOCG «Asti» conta su 51 comuni delle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria, e, grazie alla diversità dei suoli, quota ed esposizione, è in grado di influire sulle caratteristiche dei vini a seconda del luogo di origine. La differenza dei suoli, pur avendo la stessa origina sedimentaria marina riferibile al Bacino Terziario Piemontese, permette di identificare due fasce: i territori nei comuni a nord di Canelli, a quote inferiori con suoli di tipo marnoso-argilloso, dalle pendenze contenute, che danno uve più mature e vini più strutturati, e i territori nei comuni a sud di Canelli, a quote superiori, con soli di tipo arenaceo-marnosi, a strati, notevolmente acclivi, dove prevale l’acidità e la finezza aromatica.
Per la categoria «Vino spumante di qualità del tipo aromatico» oltre alla produzione delle tipologie zuccherine già previste dal vigente disciplinare, si rende pertanto necessario formalizzare la produzione delle tipologie a minor contenuto zuccherino che di fatto, grazie alla interazione del vitigno con l’ambiente, alla evoluzione del mercato, alle continue innovazioni tecnologiche, sono già prodotti in questo territorio. La cultura della vinificazione dell’uva Moscato bianco della zona è consolidata, grazie anche alla storica presenza del vitigno, da cui la capacità dei vignaioli e delle cantine di sapere interpretare il territorio a dare origine ad una così grande varietà di prodotti.
Viene integrato il legame relativamente alle nuove tipologie di prodotti vitivinicoli spumantizzati in quanto è tradizione consolidata la loro produzione. Per il «Vino Spumante» saranno scelte le uve dalle caratteristiche di maggiore freschezza acida e corredo aromatico più fine provenienti da quei territori a maggiore quota e/o versanti più freschi. La successiva vinificazione introdurrà ulteriore elemento distintivo nel vino finito andando a modulare la ricchezza in alcol, e quindi la dolcezza, elemento, l’alcool, che a sua volta influenza sulla volatilità degli aromi.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Deroga alla produzione in zona geografica delimitata
Nella legislazione nazionale
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti»(ivi comprese le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e le operazioni di spumantizzazione), oltre che all’interno della zona di produzione delle uve, possono essere effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio amministrativo delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO), limitrofe alla zona di produzione.
Titolo del requisito / della deroga
Imbottigliamento in zona delimitata
Nella legislazione nazionale
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» devono essere effettuate all’interno della zona di produzione. Conformemente alla normativa dell’Unione l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
Titolo del requisito / della deroga
Marchio collettivo
Nella legislazione nazionale
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
I vini della DOP Asti nell’etichettatura e presentazione sono contraddistinti in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori, descritti in apposito allegato A al disciplinare. Tale marchio è riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente. Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facoltà di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
Titolo del requisito / della deroga
Disposizioni per il confezionamento
Nella legislazione nazionale
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Asti» spumante o «Asti» anche nella tipologia rosato o rosé e «Ast» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale) anche nella tipologia rosato o rosé, confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite.
È vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacità superiore a 200 ml, l’utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure:
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— |
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; |
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— |
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. |
Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Moscato d’Asti» e «Moscato d’Asti» vendemmia tardiva devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. È vietato per tali tipologie l’uso del tappo a fungo e della gabbietta,
È inoltre vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
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— |
tappo corona, |
|
— |
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; |
|
— |
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. |
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24256
(1) Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (GU L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4239/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)