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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/4208 |
27.7.2026 |
Avviso all'attenzione delle persone giuridiche oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2026/1816 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1817 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
(C/2026/4208)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone giuridiche che figurano nell'allegato I della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2026/1816 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1817 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone giuridiche debbano essere incluse nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone giuridiche sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l'attenzione delle persone giuridiche in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Anteriormente al 27 novembre 2026 le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l'attenzione delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) GU L, 2026/1816, 23.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1816/oj.
(3) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(4) GU L, 2026/1817, 23.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1817/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4208/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)