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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/4020

26.8.2026

P10_TA(2026)0069

Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

Decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2026 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2025/2243(ACI))

(C/2026/4020)

Il Parlamento europeo,

—

visto il progetto di accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

—

visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

—

visto l'impegno assunto dall'allora candidata alla carica di Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in occasione della riunione straordinaria della Conferenza dei presidenti del 2 luglio 2024, di rivedere e migliorare l'accordo quadro,

—

vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 luglio 2024 di avviare la revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

—

vista la lettera in data 12 luglio 2024 della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Ursula von der Leyen, allora candidata alla carica di Presidente della Commissione europea,

—

vista la dichiarazione comune del 21 ottobre 2024 della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla revisione dell'accordo quadro, in particolare le nove priorità politiche ivi individuate,

—

vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 settembre 2025, che approva l'esito dei negoziati e l'accordo provvisorio raggiunto il 9 settembre 2025 («accordo»),

—

visto l'articolo 154, paragrafo 1, del suo regolamento,

—

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A10-0031/2026),

A.

considerando che i trattati prevedono espressamente una base giuridica per gli accordi interistituzionali, che consente la conclusione di tali accordi nel rispetto dei trattati, ivi compreso il principio di attribuzione, il quale non permette alcuna estensione delle competenze delle istituzioni dell'UE al di là dell'ambito di applicazione dei trattati;

B.

considerando che il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea pongono il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio nella procedura legislativa ordinaria e nelle questioni di bilancio e ne rafforzano il ruolo nella politica esterna dell'UE, ad eccezione del ruolo relativo alla politica estera e di sicurezza comune;

C.

considerando che l'articolo 122 TFUE fornisce al Consiglio una base giuridica per l'adozione di misure eccezionali sulla base di una proposta della Commissione;

D.

considerando che l'articolo 225 TFUE conferisce al Parlamento un diritto di iniziativa che gli consente di chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto dell'Unione;

E.

considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione risale al 2010 e che da allora la cooperazione interistituzionale si è notevolmente evoluta, come dimostrano la riforma «Parlamento 2024» e la successiva revisione del regolamento del Parlamento adottata nell'aprile 2024; che l'accordo quadro mira a garantire la coerenza con i trattati e a dare attuazione pratica alle prerogative di controllo, di verifica e di bilancio del Parlamento europeo;

F.

considerando che le due istituzioni attribuiscono la massima importanza al principio dell'equilibrio istituzionale e al principio di leale cooperazione reciproca, sanciti dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE,

G.

considerando che una valutazione congiunta dell'attuazione dell'accordo quadro effettuata a livello tecnico, d'intesa con la Presidente della Commissione, ha evidenziato la necessità di aggiornare e migliorare alcune delle sue disposizioni in modo da rispecchiare meglio l'equilibrio istituzionale e dare piena attuazione alle prerogative del Parlamento sancite dai trattati, per quanto riguarda le prerogative legislative, di bilancio e di controllo del Parlamento;

1.

ritiene che l'accordo rivisto costituisca un avanzamento istituzionale per il Parlamento nelle sue relazioni con la Commissione, sottolineando nel contempo che qualsiasi avanzamento di questo tipo deve essere ancorato ai trattati; ritiene che l'accordo rivisto rafforzi la responsabilità e la legittimità politiche, ampli il dialogo costruttivo, migliori il flusso di informazioni tra le due istituzioni e potenzi la cooperazione in materia di procedure e pianificazione, compresi i poteri di controllo e di indagine;

2.

accoglie con particolare favore i seguenti miglioramenti contenuti nell'accordo rivisto:

—

l'affermazione del principio della parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio e il ruolo della Commissione quale mediatore imparziale, in particolare garantendo un flusso di informazioni completo, tempestivo, dettagliato e trasparente verso il Parlamento che consenta un controllo democratico significativo, come dimostrato dall'impegno a informare il Parlamento in merito alle iniziative politiche e alle proposte legislative non incluse nel programma di lavoro della Commissione e a presentare iniziative chiave in Aula immediatamente dopo la loro adozione da parte del collegio dei commissari;

—

l'obbligo del Presidente eletto di presentare al Parlamento informazioni dettagliate sulla composizione del nuovo collegio dei commissari, compresa la struttura prevista;

—

l'impegno della Commissione a garantire che le sue valutazioni d'impatto siano condotte sotto la sua responsabilità attraverso una procedura trasparente che garantisca una valutazione indipendente;

—

il rafforzamento della responsabilità politica della Commissione garantendo la presenza dei membri competenti della Commissione al Parlamento, sia in Aula che nelle commissioni;

—

la garanzia che i membri della Commissione saranno generalmente convocati dal Parlamento nell'ambito della sua funzione di controllo politico e che il Parlamento possa chiedere che un determinato commissario sia presente in Aula qualora ciò sia giustificato da un punto all'ordine del giorno; in particolare la garanzia che, durante il tempo riservato alle interrogazioni, per una durata massima di 90 minuti, saranno presenti i membri della Commissione i cui portafogli sono attinenti alla tematica trattata nelle interrogazioni, al fine di garantire un dibattito significativo, aperto e democratico tra i deputati al Parlamento europeo e i membri della Commissione;

—

l'obbligo per i membri della Commissione di partecipare alle riunioni di commissione, limitando ai soli casi in cui la presenza di un commissario non sia espressamente richiesta la possibilità che questi possa essere sostituito da un alto funzionario in grado di fornire risposte nel merito alle domande dei membri della commissione;

—

l'impegno della Commissione a far sì che, ogniqualvolta intenda ritirare una proposta, il membro competente della Commissione partecipi alle riunioni delle commissioni per discutere tale intenzione;

—

l'impegno della Commissione a fornire una motivazione esaustiva e informazioni sui casi eccezionali e di emergenza in cui le sue proposte si basano sull'articolo 122 TFUE, sia al momento della presentazione della richiesta al Parlamento sia dopo l'attuazione dell'atto giuridico in questione;

—

il rafforzamento del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 TFUE, comprese le proposte di modifica o abrogazione della legislazione vigente, migliorando il seguito dato dalla Commissione alle richieste del Parlamento;

—

l'impegno della Commissione, ogniqualvolta chieda al Parlamento di decidere con urgenza su una proposta, a farlo per iscritto e a motivare la richiesta;

—

il miglioramento del flusso di informazioni relative agli accordi internazionali in tutte le fasi dei negoziati, rafforzando in tal modo la responsabilità democratica e la trasparenza nella politica esterna;

3.

ritiene che il controllo democratico sulla Commissione richieda non solo un quadro giuridico adeguato, ma anche un senso di responsabilità politica e di impegno politico; richiama l'attenzione sullo scambio formale tra i deputati al Parlamento e la Commissione durante la sessione plenaria, incluso il tempo delle interrogazioni, quale pietra angolare della democrazia europea; si impegna a investire ulteriormente in una cultura parlamentare e a promuoverla, in modo da garantire la partecipazione di entrambe le parti a tali sessioni, consentendo uno scambio significativo e sostanziale tra il Parlamento e la Commissione;

4.

deplora che la Commissione non abbia indicato se le nuove iniziative legislative saranno accompagnate da una valutazione d'impatto e non abbia fornito una giustificazione adeguata qualora tale valutazione d'impatto non sia presentata;

5.

invita la Commissione, alla luce dell'accordo rivisto e in quanto custode dei trattati, a rinnovare i suoi sforzi per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 226 TFUE e facilitare l'adozione, ormai attesa da lungo tempo, di un regolamento che disciplini l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo; si attende che la Commissione rispetti il principio di leale cooperazione reciproca in sede di valutazione delle proposte del Parlamento in materia e cooperi in buona fede con il Parlamento europeo per risolvere eventuali questioni in sospeso;

6.

si attende che la Commissione rispetti pienamente sia le disposizioni nuove che quelle esistenti dell'accordo; aggiunge che il Parlamento europeo dovrebbe effettuare un monitoraggio periodico dell'attuazione dell'accordo sin dalla sua entrata in vigore;

7.

approva la conclusione dell'accordo in allegato;

8.

incarica la sua Presidente di firmare l'accordo con la Presidente della Commissione e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica la sua Presidente di trasmettere per conoscenza la presente decisione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


ALLEGATO: ACCORDO QUADRO SULLE RELAZIONI TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA (in prosieguo «le due istituzioni»),

—

visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 295, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo «i trattati»),

—

visti gli accordi interistituzionali e i testi che regolano i rapporti fra le due istituzioni,

—

visto il regolamento del Parlamento,

—

visti gli orientamenti politici formulati e le relative dichiarazioni rilasciate dalla presidente eletta della Commissione il 18 luglio 2024, come pure la dichiarazione comune sui principi politici che costituirebbero la base di una revisione dell'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea rilasciata dalla presidente eletta della Commissione e dalla presidente del Parlamento il 21 ottobre 2024,

A.

considerando che il trattato di Lisbona rafforza la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione,

B.

considerando che le due istituzioni attribuiscono la massima importanza all'efficace recepimento ed attuazione del diritto dell'Unione,

C.

considerando che il presente accordo quadro non pregiudica i poteri e le prerogative del Parlamento, della Commissione o di ogni altra istituzione o organo dell'Unione, bensì tende ad assicurare che tali poteri e prerogative siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile,

D.

considerando che il presente accordo quadro dovrebbe essere interpretato conformemente al quadro istituzionale quale organizzato dai trattati,

E.

considerando che la Commissione tiene debitamente conto dei rispettivi ruoli conferiti dai trattati al Parlamento e al Consiglio, in particolare con riferimento al principio fondamentale della parità di trattamento di cui al punto 9,

F.

considerando che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, TUE, il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa,

G.

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 8, TUE, la Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento,

H.

considerando che è opportuno aggiornare l'accordo quadro concluso nell'ottobre 2010 (1) e modificato nel febbraio 2018 (2) e sostituirlo con il testo seguente,

I.

considerando che le due istituzioni ricordano il loro obiettivo di cooperare al fine di aggiornare e semplificare la legislazione ed evitare oneri amministrativi, garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi della legislazione,

J.

considerando che le due istituzioni si sono impegnate a migliorare ulteriormente il flusso di informazioni e a promuovere la presenza dei rispettivi membri alle sedute plenarie e ad altre riunioni del Parlamento; che, in tale contesto, il Parlamento valuterà periodicamente la situazione al fine di migliorare ulteriormente la presenza dei deputati durante le sedute plenarie,

adottano il seguente accordo:

I.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

Per rispecchiare al meglio il partenariato speciale tra il Parlamento e la Commissione, le due istituzioni stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità politica della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e a migliorare lo scambio di informazioni fra le due istituzioni e la cooperazione sulle procedure e la pianificazione.

Essi concordano altresì disposizioni specifiche:

—

sulle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali, di cui all'allegato I,

—

sulla trasmissione di informazioni riservate al Parlamento, di cui all'allegato II,

—

sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, di cui all'allegato III,

—

e sul calendario per il programma di lavoro della Commissione di cui all'allegato IV.

II.   RESPONSABILITÀ POLITICA

2.

Dopo essere stato proposto dal Consiglio europeo, il presidente designato della Commissione presenta al Parlamento gli orientamenti politici per il suo mandato onde consentire che uno scambio di opinioni informato con il Parlamento abbia luogo prima che quest'ultimo esprima il suo voto elettivo.

3.

Il presidente eletto della Commissione informa il Parlamento in merito alla struttura prevista e all'equilibrio di genere del nuovo collegio dei commissari in tempo utile prima dell'avvio in Parlamento della procedura di approvazione della nuova Commissione da parte del Parlamento. A norma del suo regolamento, il Parlamento prende contatto con il presidente eletto della Commissione in tempo utile prima dell'avvio della procedura di approvazione della nuova Commissione. Il Parlamento tiene conto delle osservazioni formulate dal presidente eletto.

I membri designati della Commissione assicurano la piena pubblicità di tutte le informazioni pertinenti, in conformità degli obblighi di indipendenza di cui all'articolo 245 TFUE.

Le procedure sono concepite in modo da assicurare che l'intera Commissione designata sia giudicata in modo aperto, equo e coerente.

4.

Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione si assume la responsabilità politica dell'azione nel settore di cui è incaricato.

Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di identificare ogni conflitto di interessi che renda un membro della Commissione inidoneo ad assolvere il proprio mandato.

Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva azione adottata in dette circostanze e ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Parlamento.

La partecipazione di membri della Commissione a campagne elettorali è disciplinata dal Codice di condotta per i membri della Commissione europea (3).

I membri della Commissione possono partecipare a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento, anche in veste di candidati. Essi possono essere altresì designati dai partiti politici europei come capolista («Spitzenkandidat») per la carica di presidente della Commissione.

Il presidente della Commissione comunica tempestivamente al Parlamento se uno o più membri della Commissione parteciperanno a campagne elettorali in veste di candidati alle elezioni al Parlamento e gli notifica altresì le misure adottate per garantire il rispetto dei principi di indipendenza, onestà e delicatezza enunciati all'articolo 245 TFUE e nel Codice di condotta per i membri della Commissione europea.

I membri della Commissione che si presentano in veste di candidati o che partecipano a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento si impegnano ad astenersi, nel corso della campagna elettorale, dall'adottare posizioni in contrasto con l'obbligo di riservatezza del candidato o che violino il principio di collegialità.

I membri della Commissione che si presentano in veste di candidati o che partecipano a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento non possono utilizzare le risorse umane o materiali della Commissione per le attività connesse alla campagna elettorale.

5.

Qualora il Parlamento chieda al presidente della Commissione di ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione, il presidente prende in considerazione la possibilità di chiedere a tale membro di rassegnare le dimissioni, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 6, TUE. Il presidente chiede le dimissioni di tale membro ovvero illustra al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo nel corso della tornata successiva.

6.

Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione nel corso del mandato di tale membro, a norma dell'articolo 246, secondo comma, TFUE, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione l'esito della consultazione del Parlamento prima di prestare accordo alla decisione del Consiglio.

Il Parlamento assicura che le sue procedure siano espletate con la massima sollecitudine, onde consentire al presidente della Commissione di prendere seriamente in considerazione il parere del Parlamento prima che il nuovo membro sia nominato.

Allo stesso modo, a norma dell'articolo 246, terzo comma, TFUE, quando la restante durata del mandato della Commissione è breve, il presidente della Commissione prende seriamente in considerazione la posizione del Parlamento.

7.

Qualora intenda modificare la ripartizione delle competenze tra i membri della Commissione nel corso del suo mandato a norma dell'articolo 248 TFUE, il presidente della Commissione informa il Parlamento in tempo utile per la relativa consultazione parlamentare in merito a tali modifiche. La decisione del presidente di modificare la ripartizione dei portafogli può avere effetto immediato.

8.

Qualora presenti una revisione del codice di condotta per i membri della Commissione europea in materia di conflitto di interessi o di regole deontologiche, la Commissione chiede il parere del Parlamento.

III.   DIALOGO COSTRUTTIVO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

i)   Disposizioni generali

9.

La Commissione garantisce di applicare il principio fondamentale della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio, segnatamente per quanto concerne l'accesso alle riunioni e la messa a disposizione di contributi o di altre informazioni, in particolare nei settori legislativo e di bilancio.

10.

La Commissione coopera con il Parlamento e il Consiglio su un piano di parità, nel pieno rispetto dell'equilibrio tra le istituzioni e delle prerogative istituzionali loro conferite dai trattati. Se del caso, la Commissione adotta tutte le iniziative necessarie al fine di conciliare le posizioni dei colegislatori, agendo in qualità di mediatore imparziale.

11.

Nell'ambito delle sue competenze, la Commissione prende disposizioni volte a migliorare la partecipazione del Parlamento, in modo da tener conto dei pareri del Parlamento nella misura più ampia possibile nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

12.

Le disposizioni seguenti sono adottate per attuare il «partenariato speciale» tra il Parlamento e la Commissione:

—

su richiesta del Parlamento, il presidente della Commissione incontra la Conferenza dei presidenti almeno due volte l'anno per discutere questioni di interesse comune;

—

il presidente della Commissione intrattiene un dialogo regolare con il presidente del Parlamento sulle grandi questioni orizzontali e sulle principali proposte legislative. Tale dialogo dovrebbe altresì comprendere l'invito al presidente del Parlamento a partecipare alle riunioni del collegio dei commissari;

—

il presidente della Commissione o il membro della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali deve essere invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione quando devono essere discusse questioni specifiche inerenti alla predisposizione dell'ordine del giorno della plenaria, alle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione e ai settori legislativo e di bilancio;

—

si tengono annualmente riunioni tra la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei commissari per discutere di questioni di rilievo, tra cui la preparazione e l'attuazione del programma di lavoro della Commissione;

—

la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione informano la Commissione a tempo debito in merito ai risultati delle loro discussioni aventi una dimensione interistituzionale. Il Parlamento informa inoltre la Commissione in modo esaustivo e regolare dei risultati delle sue riunioni dedicate alla preparazione delle tornate, tenendo conto dei pareri della Commissione. È fatto salvo il punto 57;

—

al fine di assicurare un flusso regolare di informazioni pertinenti tra le due istituzioni, i segretari generali del Parlamento e della Commissione si incontrano regolarmente.

13.

Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare.

14.

La Commissione non rende pubblica una proposta legislativa o un'iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento per iscritto.

Sulla base del programma di lavoro della Commissione, le due istituzioni individuano preventivamente e di comune accordo le iniziative chiave da presentare in seduta plenaria. Il Parlamento può decidere che tali iniziative chiave siano presentate sotto forma di discussione prevista immediatamente dopo la loro adozione da parte del collegio dei commissari. In linea di principio, la Commissione presenta queste iniziative prima in seduta plenaria e solo successivamente al pubblico.

Analogamente, le due istituzioni individuano le proposte e le iniziative con riguardo alle quali fornire informazioni presentandole alla Conferenza dei presidenti o prendendo opportuni contatti con la competente commissione parlamentare e il suo presidente.

Tali decisioni sono adottate nel quadro del dialogo regolare fra le due istituzioni previsto al punto 12 e sono aggiornate regolarmente, tenendo conto di ogni sviluppo politico.

Inoltre, la Commissione informa il Parlamento, comprese le sue commissioni parlamentari, in modo esaustivo e tempestivo, in merito ad altre future iniziative politiche e proposte legislative non incluse nel programma di lavoro della Commissione e rientranti nelle prerogative legislative e di bilancio del Parlamento.

La Commissione trasmette inoltre in modo strutturato informazioni complete, tempestive e dettagliate al Parlamento, comprese le sue commissioni parlamentari, affinché il Parlamento possa esercitare le sue funzioni di controllo politico e consultazione previste dai trattati.

15.

Se un documento interno della Commissione, di cui il Parlamento non è stato informato a norma del presente accordo quadro, è diffuso all'esterno delle istituzioni, il presidente del Parlamento può chiedere che esso venga trasmesso al Parlamento senza indugio, al fine di inoltrarlo ai deputati che ne facciano richiesta.

16.

La Commissione fornisce informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione e l'attuazione della normativa dell'Unione, ivi compresi norme non vincolanti e atti delegati. Se richiesta dal Parlamento, la Commissione può altresì invitare degli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni.

Le disposizioni pertinenti sono stabilite nell'allegato I.

17.

Entro tre mesi dall'approvazione di una risoluzione parlamentare la Commissione riferisce per iscritto al Parlamento sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivoltele dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere.

Tale termine può essere abbreviato se la richiesta è urgente. Esso può essere prorogato di un mese, se una richiesta richiede un lavoro più esaustivo e ciò è debitamente comprovato. Il Parlamento garantisce che tali informazioni siano ampiamente diffuse in seno all'istituzione.

Il Parlamento si adopera per evitare la presentazione di interrogazioni orali o scritte su questioni in relazione alle quali la Commissione ha già informato il Parlamento della sua posizione mediante una comunicazione scritta sul seguito dato.

18.

Conformemente al punto 12, trattino 5, il Parlamento informa debitamente la Commissione quando intende elaborare una relazione di iniziativa legislativa in cui richiede una proposta di atto dell'Unione a norma dell'articolo 225 TFUE.

Successivamente, la commissione competente invita la Commissione a procedere a uno scambio di opinioni sul progetto di relazione. Gli scambi di opinioni con la Commissione e le comunicazioni ufficiali del presidente della commissione competente ai membri responsabili della Commissione proseguono, se del caso, durante l'intero processo preparatorio.

Qualsiasi richiesta di proposta di atto dell'Unione presentata dal Parlamento a norma dell'articolo 225 TFUE è accompagnata da una relazione che illustra in dettaglio i motivi per cui il Parlamento reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, tenendo conto anche dell'onere previsto e delle implicazioni finanziarie dell'atto in questione. A tal fine, la commissione competente per il merito può chiedere alla Commissione di fornire consulenza tecnica.

La Commissione esamina in modo tempestivo e dettagliato le richieste di proposte di atti dell'Unione presentate dal Parlamento a norma dell'articolo 225 TFUE, comprese le proposte di modifica o abrogazione della legislazione vigente.

La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi, specificando il seguito che ad esse intende dare, mediante l'adozione di una comunicazione specifica. Successivamente, la Commissione può essere invitata a rilasciare una dichiarazione in Aula per informare il Parlamento in merito al seguito che intende dare, o può essere invitata dalla commissione competente per il merito a una delle sue successive riunioni per fornire tali informazioni e scambiare opinioni con la commissione.

Nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà e in conformità dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), la Commissione presenta una proposta legislativa al più tardi dopo un anno o la include nel programma di lavoro dell'anno successivo. Su richiesta, la Commissione aggiorna il Parlamento in merito ai lavori preparatori. Se non presenta una proposta, la Commissione informa il Parlamento delle motivazioni precise, anche in relazione a qualunque altro aspetto sollevato dai colegislatori in relazione alle analisi relative al valore aggiunto europeo e al costo della «non Europa», e fornisce, se del caso, un'analisi delle possibili alternative.

Quando il Parlamento decide, nell'ambito della procedura di bilancio, di proporre un progetto pilota o un'azione preparatoria in relazione a una richiesta di proposta di atto dell'Unione in fase di elaborazione da parte del Parlamento o da esso adottata a norma dell'articolo 225 TFUE, il Parlamento trasmette alla Commissione la sua proposta di progetto pilota o di azione preparatoria, menzionando in particolare il nesso con la richiesta elaborata o adottata a norma dell'articolo 225 TFUE.

Su richiesta del Parlamento, la Commissione fornisce consulenza tecnica e sostegno nell'elaborazione di tale progetto pilota o azione preparatoria. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per progetti pilota e azioni preparatorie possono essere eseguiti soltanto se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 58 del regolamento finanziario (5).

19.

La Commissione si impegna altresì a favorire fin dalle prime fasi una stretta cooperazione con il Parlamento su qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa derivante da iniziative dei cittadini europei.

20.

Qualora siano presentate iniziative, raccomandazioni o richieste di atti legislativi a norma dell'articolo 289, paragrafo 4, TFUE, la Commissione, previa richiesta in tal senso, informa il Parlamento, dinanzi alla commissione parlamentare competente, in merito alla sua posizione su tali proposte.

21.

In merito alla procedura di discarico, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 40.

22.

Le due istituzioni concordano di cooperare nell'ambito delle relazioni con i parlamenti nazionali.

Il Parlamento e la Commissione cooperano sull'attuazione del protocollo n. 2 TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale cooperazione include le disposizioni relative all'eventuale necessaria traduzione dei pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali.

Qualora le soglie di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2 TFUE siano rispettate, la Commissione fornisce le traduzioni di tutti i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali insieme alla sua posizione al riguardo.

23.

La Commissione trasmette al Parlamento l'elenco dei gruppi di esperti da essa costituiti al fine di assistere la Commissione nell'esercizio del suo diritto di iniziativa. L'elenco è aggiornato con regolarità e reso di pubblico dominio.

Inoltre, la Commissione informa opportunamente la commissione parlamentare competente, su richiesta specifica e motivata del suo presidente, in merito alle attività e alla composizione di tali gruppi.

24.

Le due istituzioni, servendosi di meccanismi appropriati, intrattengono un dialogo costruttivo su importanti questioni amministrative, in particolare sulle questioni che hanno implicazioni dirette sull'amministrazione del Parlamento. Quando la Commissione condivide informazioni con il Consiglio su tali questioni e sulle loro potenziali implicazioni finanziarie, tali informazioni sono condivise simultaneamente con il Parlamento.

25.

Nel preparare modifiche del suo regolamento suscettibili di incidere sulle relazioni del Parlamento con la Commissione, il Parlamento trasmette tempestivamente tali modifiche alla Commissione prima di chiederne il parere. Se intende formulare un parere, la Commissione lo fa in tempo utile prima della votazione su tali emendamenti in seno alla commissione competente per il merito. La commissione competente per il merito esamina tale parere e avvia un dialogo costruttivo con la Commissione prima della votazione in seno alla commissione competente per il merito.

Al membro della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali è data la possibilità di procedere a uno scambio di opinioni con il Parlamento conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro e di rilasciare una dichiarazione in Aula prima della votazione.

26.

Qualora sia invocata la riservatezza sulle informazioni trasmesse a norma del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni di cui all'allegato II.

ii)   Accordi internazionali e allargamento

27.

Al fine di consentire al Parlamento di esercitare la sua funzione di controllo politico, esso è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, compresa la definizione delle direttive negoziali. La Commissione agisce in modo da dare piena attuazione ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 218 TFUE, nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE.

La Commissione applica le disposizioni di cui all'allegato III.

28.

Qualora avvii negoziati con paesi terzi in merito a qualsiasi modalità di cooperazione interparlamentare nel quadro di un accordo internazionale, la Commissione chiede il parere del Parlamento e ne tiene conto.

29.

Qualora la Commissione intenda proporre al Consiglio l'applicazione provvisoria di un accordo internazionale, ne informa quanto prima il Parlamento motivando tale decisione, tenendo presente che l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE consente l'applicazione provvisoria solo se necessario.

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa e nel pieno rispetto dell'equilibrio istituzionale, salvo se debitamente giustificato da altre circostanze la Commissione, nel proporre una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, propone che in tale decisione il Consiglio autorizzi la Commissione a procedere alla notifica dell'applicazione provvisoria a terzi in modo tale che il Parlamento sia in grado di dare la sua approvazione a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE entro un periodo di tempo ragionevole. In tal caso, il Parlamento si adopera per organizzare la procedura di approvazione in modo da garantire che tale notifica possa essere trasmessa al terzo o ai terzi rispetto all'accordo internazionale il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

30.

La Commissione informa immediatamente ed esaurientemente il Parlamento in merito a qualsiasi proposta presentata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, nonché in merito a tutti i casi in cui la Commissione si avvale dei poteri ad essa conferiti a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

31.

Alla luce dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE e al fine di garantire un flusso equo di informazioni, quando negozia e conclude accordi internazionali non vincolanti, la Commissione ne informa il Parlamento, fatta salva l'applicazione delle norme sulla trasmissione di informazioni riservate di cui all'allegato II.

32.

Quando un paese terzo presenta domanda di adesione a un accordo internazionale di cui l'Unione è parte e che prevede la possibilità per le parti contraenti di sollevare obiezioni in merito all'adesione di un paese terzo, il Parlamento è informato di tale domanda di adesione contemporaneamente al Consiglio.

33.

Le informazioni di cui al punto 27 sono fornite al Parlamento, in tempo utile, per consentire a questi di esprimere eventualmente il suo parere e alla Commissione di tener conto del parere del Parlamento nella misura più ampia possibile. Tali informazioni sono, di norma, fornite al Parlamento per il tramite delle commissioni parlamentari responsabili e, se del caso, in seduta plenaria.

Il Parlamento e la Commissione si impegnano a determinare adeguate procedure e garanzie per la trasmissione di informazioni riservate dalla Commissione al Parlamento, a norma delle disposizioni dell'allegato II.

34.

Le due istituzioni riconoscono che, in virtù dei loro diversi ruoli istituzionali, la Commissione deve rappresentare l'Unione europea nei negoziati internazionali, ad eccezione di quelli relativi alla politica estera e di sicurezza comune e degli altri casi previsti dai trattati.

Qualora la Commissione rappresenti l'Unione in conferenze internazionali, su richiesta del Parlamento essa facilita la partecipazione di una delegazione di deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, alle delegazioni dell'Unione, in modo che lo stesso sia immediatamente e pienamente informato sullo svolgimento della conferenza. La Commissione si impegna, se del caso, a informare sistematicamente la delegazione del Parlamento sull'esito dei negoziati.

I deputati del Parlamento europeo non possono partecipare direttamente a tali negoziati. A condizione che sia possibile sotto il profilo giuridico, tecnico e diplomatico, la Commissione può accordare loro lo status di osservatori. In caso di rifiuto, la Commissione informa il Parlamento dei motivi dello stesso.

La Commissione facilita inoltre la partecipazione dei deputati del Parlamento europeo, in qualità di osservatori, a tutte le relative riunioni di sua competenza prima e dopo le sessioni negoziali.

35.

Alle stesse condizioni, la Commissione tiene sistematicamente informato il Parlamento e assicura l'accesso, nella misura possibile, ai deputati del Parlamento europeo che fanno parte di delegazioni dell'Unione alle riunioni, comprese, nella misura possibile, le riunioni preparatorie e di coordinamento, di organismi istituiti da accordi internazionali multilaterali di cui l'Unione è parte, quando tali organismi sono chiamati ad adottare decisioni che richiedono l'approvazione del Parlamento o la cui attuazione può richiedere l'adozione di atti giuridici secondo la procedura legislativa ordinaria, o decisioni che comportano impegni finanziari significativi da parte dell'Unione nei confronti di paesi terzi.

36.

La Commissione accorda altresì alla delegazione del Parlamento che fa parte di delegazioni dell'Unione a conferenze internazionali l'accesso, in tali occasioni, a tutte le infrastrutture della delegazione dell'Unione, in linea con il principio generale di buona cooperazione tra le istituzioni e tenendo conto della logistica a disposizione.

Il presidente del Parlamento trasmette al presidente della Commissione una proposta per l'inclusione di una delegazione del Parlamento nella delegazione dell'Unione al più tardi 4 settimane prima dell'inizio della conferenza, specificando il capo della delegazione del Parlamento e il numero di deputati del Parlamento europeo da includere. In casi debitamente motivati, tale termine può essere eccezionalmente abbreviato.

Il numero di deputati del Parlamento europeo inclusi nella delegazione del Parlamento e quello del personale di sostegno devono essere proporzionati alla dimensione complessiva della delegazione dell'Unione.

37.

La Commissione tiene il Parlamento pienamente informato sullo svolgimento dei negoziati di adesione, e in particolare sugli aspetti e sviluppi principali di tali trattative, in modo da consentirgli di formulare il suo parere in tempo utile nel quadro delle appropriate procedure parlamentari.

38.

Allorché il Parlamento adotta una raccomandazione sulle questioni di cui al punto 37, a norma del suo regolamento, e allorché la Commissione decide, per importanti motivi, di non poterla sostenere, essa ne illustra i motivi dinanzi al Parlamento in seduta plenaria o durante la successiva riunione della commissione parlamentare competente.

iii)   Esecuzione del bilancio

39.

Prima di assumere, nel corso di conferenze dei donatori, obbligazioni finanziarie che implichino nuovi impegni finanziari e richiedano l'accordo dell'autorità di bilancio, la Commissione informa l'autorità di bilancio e ne esamina le osservazioni. Per tutte le obbligazioni finanziarie, la Commissione si adopera al meglio per informare l'autorità di bilancio in merito alle fonti di finanziamento degli impegni finanziari.

40.

Nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 319 TFUE, la Commissione trasmette ogni informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio considerato, che venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico a norma del regolamento del Parlamento.

Se intervengono nuovi elementi riguardo ad esercizi precedenti per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti.

iv)   Relazioni con le agenzie decentrate

41.

I candidati alla carica di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione dovrebbero presentarsi per un'audizione dinanzi alle commissioni parlamentari.

Inoltre, nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie, costituito nel marzo 2009, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato un approccio comune per quanto riguarda il ruolo e la posizione delle agenzie decentrate nel panorama istituzionale dell'Unione, in cui sono stabiliti orientamenti comuni per la creazione, la struttura e il funzionamento di tali agenzie, nonché le questioni in materia di finanziamento, bilancio, controllo e gestione.

IV.   COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE E DI PIANIFICAZIONE LEGISLATIVA

i)   Programma di lavoro della Commissione e programmazione dell'Unione europea

42.

La Commissione avvia la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione al fine di concludere accordi interistituzionali.

43.

Ogni anno la Commissione presenta il suo programma di lavoro.

44.

Le due istituzioni collaborano secondo il calendario di cui all'allegato IV.

La Commissione tiene conto delle priorità indicate dal Parlamento.

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa, la Commissione fornisce quanti più dettagli possibile circa i contenuti di ciascun punto previsto nel suo programma di lavoro, tra cui le iniziative legislative e non legislative proposte e il calendario previsto.

45.

La Commissione motiva la mancata presentazione di singole proposte del suo programma di lavoro per l'anno considerato o i casi in cui si discosta da tale programma di lavoro. Il membro della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali si impegna a riferire regolarmente alla Conferenza dei presidenti di commissione per esporre l'attuazione politica del programma di lavoro della Commissione per l'anno considerato.

ii)   Procedure per l'adozione di atti

46.

La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emendamenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate.

Formulando il suo parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell'articolo 294 TFUE, la Commissione si impegna a tenere nella massima considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura. Nel caso in cui, dopo l'esame da parte del collegio, la Commissione decida, per importanti motivi, di non approvare o sostenere detti emendamenti, ne espone i motivi dinanzi al Parlamento e, comunque, nel parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), TFUE.

47.

In sede di esame di un'iniziativa presentata da almeno un quarto degli Stati membri, in conformità dell'articolo 76 TFUE, il Parlamento si impegna a non adottare alcuna relazione nella commissione competente prima di aver ricevuto il parere della Commissione sull'iniziativa in questione.

La Commissione si impegna a esprimere il suo parere su una siffatta iniziativa entro 10 settimane dalla sua presentazione.

48.

La Commissione fornisce a tempo debito una motivazione dettagliata prima di ritirare qualsivoglia proposta su cui il Parlamento abbia già espresso la sua posizione in prima lettura. Su richiesta delle commissioni parlamentari competenti, il membro competente della Commissione partecipa alle riunioni delle commissioni per discutere l'intenzione del collegio dei commissari di ritirare una proposta, preferibilmente nel contesto di dialoghi strutturati.

La Commissione procede a un esame di tutte le proposte pendenti all'inizio di ogni nuovo mandato della Commissione, al fine di confermarle politicamente o di ritirarle, tenendo debitamente conto della posizione del Parlamento.

49.

Per le procedure legislative speciali sulle quali il Parlamento deve essere consultato, incluse altre procedure quali quelle previste all'articolo 148 TFUE, la Commissione:

i)

adotta misure intese a migliorare la partecipazione del Parlamento, in maniera da tener conto, nella misura del possibile, della sua posizione e, in particolare, da garantire che il Parlamento disponga del tempo necessario per esaminare la proposta della Commissione;

ii)

provvede a rammentare, in tempo utile, alle istanze del Consiglio di non pervenire a un accordo politico sulle sue proposte, fintantoché il Parlamento non abbia adottato il proprio parere e chiede che la discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che i membri del Consiglio abbiano avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole entro il quale esaminare il parere del Parlamento;

iii)

provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che richiedono una nuova consultazione del Parlamento in caso di modifica sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione, e informa il Parlamento sull'eventuale richiamo alla necessità di una nuova consultazione fatto al Consiglio;

iv)

si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal Parlamento. Nel caso in cui, per motivi importanti e previo esame della questione da parte del collegio dei commissari, decidesse di non ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione dinanzi al Parlamento.

50.

La Commissione dà debitamente seguito alle richieste del presidente del Parlamento di convocare un incontro interistituzionale a norma dell'articolo 324 TFUE.

51.

Da parte sua, al fine di migliorare la pianificazione legislativa, il Parlamento si impegna a:

i)

programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattandoli al programma di lavoro della Commissione in vigore e alle risoluzioni adottate su quest'ultimo, in particolare ai fini di una migliore programmazione delle discussioni prioritarie;

ii)

rispettare un termine ragionevole, sempreché ciò sia utile alla procedura, per adottare la sua posizione in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria o il suo parere secondo la procedura di consultazione;

iii)

nominare, nella misura del possibile, i relatori sulle future proposte non appena adottato il programma di lavoro della Commissione;

iv)

esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consultazione qualora gli siano state trasmesse tutte le informazioni utili.

52.

Il Parlamento e la Commissione ricordano che, fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il ricorso all'articolo 122 TFUE è possibile solo in via eccezionale e alle rigorose condizioni stabilite in tale disposizione.

La Commissione si impegna a fornire senza indugio una motivazione e informazioni esaustive sui casi eccezionali e di emergenza in cui le proposte della Commissione si basano sull'articolo 122 TFUE.

Qualora l'atto giuridico proposto possa avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione, si applica la procedura stabilita nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione (6), firmata il 16 dicembre 2020.

Non prima di tre mesi dall'entrata in vigore dell'atto giuridico basato sull'articolo 122 TFUE e successivamente a intervalli adeguati, il membro responsabile della Commissione riferisce, su richiesta del presidente del Parlamento, in merito all'attuazione dell'atto giuridico in questione, compresa una valutazione dell'atto giuridico.

53.

Ove giustificato da sviluppi imprevisti, la Commissione può chiedere al Parlamento di decidere con urgenza su una proposta.

Tale richiesta è presentata per iscritto e supportata da una motivazione contenente la giustificazione della richiesta stessa e l'indicazione dei termini giuridicamente obbligatori, se del caso.

Prima della votazione sulla richiesta di procedura d'urgenza, la Commissione, su propria richiesta, ha la possibilità di rilasciare una dichiarazione in Aula per spiegare la sua richiesta.

54.

La Commissione assicura che le sue valutazioni d'impatto siano svolte sotto la sua responsabilità, attraverso una procedura trasparente che garantisca una valutazione indipendente. Le valutazioni d'impatto sono pubblicate a tempo debito, tenendo conto di un certo numero di scenari diversi, tra cui l'opzione di mantenimento dello status quo, e sono, in linea di massima, presentate alla commissione parlamentare competente durante la fase di messa a disposizione d'informazioni ai parlamenti nazionali prevista dai protocolli n. 1 e n. 2 TFUE.

55.

Nei settori in cui il Parlamento partecipa abitualmente al processo legislativo, la Commissione fa ricorso a norme non vincolanti, ove opportuno e in casi debitamente motivati, dopo aver accordato al Parlamento la possibilità di esprimere il proprio parere. La Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata su come il suo parere sia stato tenuto in conto in sede di adozione della proposta.

56.

Al fine di garantire un migliore controllo del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione e il Parlamento si impegnano a inserire tavole di concordanza obbligatorie e termini ultimi vincolanti per il recepimento, che, nel caso delle direttive, non dovrebbero di norma essere superiori ai due anni.

Oltre alle relazioni specifiche e alla relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione mette a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto dal Parlamento, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce, caso per caso e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, in particolare di quelle riconosciute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

V.   PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI LAVORI PARLAMENTARI

57.

La Commissione è presente, su richiesta, alle sedute plenarie o ad altre riunioni del Parlamento.

La Commissione assicura che i membri della Commissione siano presenti alle sedute plenarie per l'esame dei punti figuranti all'ordine del giorno che rientrano nell’ambito delle loro responsabilità o su richiesta specifica del Parlamento nell'ambito della sua funzione di controllo politico, tranne qualora vi siano motivi debitamente giustificati per la loro mancata presenza. Qualora circostanze specifiche relative ad un punto all'ordine del giorno lo giustifichino, il Parlamento può chiedere che un determinato membro della Commissione sia presente in Aula.

Qualora siano apportate modifiche all'ordine del giorno della plenaria, la Commissione si adopera per garantire un'adeguata rappresentanza corrispondente ai punti all'ordine del giorno.

Il Parlamento si adopera in generale per riunire i punti figuranti all'ordine del giorno delle tornate che rientrano nell’ambito delle responsabilità di un membro della Commissione. Qualora la Commissione proponga un determinato orario per trattare un punto all'ordine del giorno al fine di agevolare la partecipazione del membro responsabile della Commissione, il Parlamento si adopera per soddisfare tale richiesta.

58.

Ad ogni tornata il Parlamento può invitare la Commissione per il tempo riservato alle interrogazioni, che ha una durata massima di novanta minuti, in relazione a una o più tematiche decise dalla Conferenza dei presidenti al più tardi il giovedì precedente la tornata in questione. I membri della Commissione che partecipano al tempo riservato alle interrogazioni hanno un portafoglio attinente alla tematica su cui vertono le interrogazioni loro rivolte.

Il tempo riservato alle interrogazioni può prevedere altresì la presenza del presidente della Commissione su invito del presidente del Parlamento.

59.

I membri della Commissione sono ascoltati su loro richiesta.

Fatto salvo l'articolo 230 TFUE, le due istituzioni concordano regole generali relative alla ripartizione del tempo di parola tra le istituzioni.

Le due istituzioni concordano sulla necessità di rispettare il tempo di parola loro concesso a titolo indicativo.

60.

Al fine di garantire la presenza dei membri della Commissione, il Parlamento si impegna a fare quanto in suo potere per mantenere invariati i suoi progetti definitivi di ordine del giorno.

Qualora il Parlamento modifichi il suo progetto di ordine del giorno definitivo o qualora sposti punti all'interno dell'ordine del giorno di una tornata, ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione si adopera al massimo per garantire la presenza del membro della Commissione responsabile.

61.

La Commissione può proporre di iscrivere punti all'ordine del giorno, ma non successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata. Il Parlamento tiene nella massima considerazione tali proposte.

62.

Le commissioni parlamentari si adoperano per mantenere invariati i propri progetti di ordini del giorno e ordini del giorno.

Qualora una commissione parlamentare modifichi il suo progetto di ordine del giorno o l'ordine del giorno, ne informa immediatamente la Commissione. In particolare, le commissioni parlamentari si impegnano a rispettare un termine ragionevole per consentire la presenza dei membri della Commissione alle loro riunioni.

63.

I membri della Commissione e i presidenti delle commissioni parlamentari corrispondenti stabiliscono insieme un calendario annuale per la partecipazione dei membri della Commissione alle riunioni delle commissioni corrispondenti al loro portafoglio in vista di dialoghi strutturati e altri scambi.

64.

Su invito, i membri della Commissione partecipano alle riunioni delle commissioni parlamentari per discutere questioni relative a fascicoli specifici o all'attuazione di atti e programmi dell'Unione, o per fornire alla commissione informazioni su questioni di interesse, salvo qualora vi siano motivi debitamente giustificati per la loro mancata partecipazione.

Qualora la presenza di un membro della Commissione a una riunione di commissione parlamentare non sia espressamente richiesta, la Commissione provvede a farsi rappresentare da un alto funzionario in grado di fornire risposte nel merito alle domande dei membri della commissione.

65.

Quando la commissione richiede informazioni per iscritto e tempestive, la Commissione risponde in tempo utile affinché se ne tenga conto nella preparazione della posizione del Parlamento. La commissione si adopera per garantire che le richieste scritte non si sovrappongano a questioni già affrontate nel contesto di un dialogo strutturato o di uno scambio di opinioni con i membri della Commissione.

66.

Le commissioni parlamentari si adoperano per coordinare le loro attività, anche evitando di organizzare riunioni in contemporanea sullo stesso argomento, e si impegnano a non discostarsi dall'ordine del giorno, affinché la Commissione possa garantire di essere rappresentata a un livello appropriato.

Se è stata richiesta la presenza di un alto funzionario (direttore generale o direttore) in occasione di una riunione di commissione in cui è trattata una proposta della Commissione, il rappresentante della Commissione è autorizzato a intervenire.

VI.   DISPOSIZIONI FINALI

67.

La Commissione conferma il proprio impegno a esaminare quanto prima gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di determinare se tali atti devono essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE.

L'obiettivo finale della creazione di un sistema coerente di atti delegati e di atti di esecuzione, pienamente conforme al trattato, dovrebbe essere conseguito attraverso una valutazione graduale della natura e dei contenuti delle misure attualmente soggette alla procedura di regolamentazione con controllo, al fine di adeguarle a tempo debito al regime di cui all'articolo 290 TFUE.

68.

Le disposizioni del presente accordo quadro integrano l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» senza modificarlo e senza pregiudicare una sua eventuale revisione.

Il Parlamento e la Commissione concordano sulla necessità di rafforzare l'attuale meccanismo di relazione interistituzionale, a livello politico e tecnico, nell'ambito dell'accordo «Legiferare meglio», onde garantire un'efficace cooperazione interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio.

69.

La Commissione si impegna ad avviare la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, al fine di concludere accordi interistituzionali a norma dell'articolo 17 TUE.

70.

Nel corso di ogni legislatura, le due istituzioni decidono di comune accordo se sia necessario rivedere l'attuazione del presente accordo quadro e dei suoi allegati.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per la Commissione europea

La presidente


(1)   GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2010/1120/oj.

(2)   GU L 45 del 17.2.2018, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2018/217/oj.

(3)   GU C 65 del 21.2.2018, pag. 7.

(4)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(5)   GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

(6)   GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 5.


ALLEGATO I

Riunioni della Commissione con gli esperti nazionali

Il presente allegato stabilisce le modalità di applicazione del punto 16 dell'accordo quadro.

1.   Ambito di applicazione

Le disposizioni del punto 16 dell'accordo quadro riguardano le seguenti riunioni:

(1)

le riunioni della Commissione che si svolgono nell'ambito di gruppi di esperti costituiti dalla Commissione, alle quali sono invitate autorità nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati;

(2)

le riunioni ad hoc della Commissione alle quali sono invitati esperti nazionali di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti delegati.

Le riunioni dei comitati di «comitatologia» sono escluse, fatte salve specifiche disposizioni attuali e future riguardanti la messa a disposizione d'informazioni al Parlamento per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).

2.   Informazioni da trasmettere al Parlamento

La Commissione si impegna a trasmettere al Parlamento la stessa documentazione che fornisce alle autorità nazionali in relazione alle riunioni summenzionate. La Commissione trasmette tali documenti, inclusi gli ordini del giorno, a una casella di posta elettronica funzionale del Parlamento contemporaneamente al loro invio agli esperti nazionali.

3.   Invito degli esperti del Parlamento

Su richiesta del Parlamento, la Commissione può decidere di invitare il Parlamento a inviare esperti del Parlamento a partecipare alle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali di cui al punto 1.


(1)  Le informazioni da fornire al Parlamento europeo sulle attività dei comitati di «comitatologia» e le prerogative del Parlamento nell'esperimento delle procedure di comitatologia sono chiaramente definite in altri atti: (1) il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj); (2) l'accordo interistituzionale del 3 giugno 2008 tra il Parlamento e la Commissione sulle procedure di comitatologia (GU C 143 del 10.6.2008, pag. 1); (3) gli strumenti necessari per l'applicazione dell'articolo 291 TFUE.


ALLEGATO II

Trasmissione al Parlamento di informazioni riservate

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate, quali definite al punto 1.2, della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati.

1.2.

Per «informazione» si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.

1.2.1.

Per «informazioni riservate» si intendono le «informazioni classificate UE» (ICUE) e le «informazioni sensibili non classificate» (ISNC), quali definite ai punti 1.2.2 e 1.2.3.

1.2.2.

Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intendono le informazioni e i materiali, classificati come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE/EU SECRET», «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o aventi contrassegni di classificazione nazionali o internazionali equivalenti, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri, indipendentemente dal fatto che le informazioni suddette provengano dall'interno dell'Unione ovvero dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali.

a)

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

b)

SECRET UE/EU SECRET: questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

c)

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri.

d)

RESTREINT UE/EU RESTRICTED: questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.

1.2.3.

Per «informazioni sensibili non classificate» (ISNC) si intendono le informazioni o i materiali diversi dalle ICUE che devono essere protetti in forza degli obblighi giuridici iscritti nei trattati o in atti adottati in attuazione dei trattati, o in ragione della loro sensibilità, incluse le informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

1.3.

Conformemente alle disposizioni del presente allegato, la Commissione trasmette tempestivamente al Parlamento le ICUE e le ISNC al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il suo ruolo in virtù dei trattati. La Commissione agisce di propria iniziativa o su richiesta tempestiva di uno degli organi parlamentari o di uno dei titolari di un mandato indicati nel punto 1.4.

1.4.

Nel contesto del presente allegato possono chiedere ICUE e ISNC alla Commissione:

—

il presidente del Parlamento,

—

i presidenti delle commissioni parlamentari interessate,

—

l'Ufficio di presidenza e la conferenza dei presidenti, e

—

il capo della delegazione del Parlamento facente parte della delegazione dell'Unione ad una conferenza internazionale.

1.5.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, nella misura in cui non siano coperte, al momento della richiesta di uno degli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al punto 1.4, da una decisione definitiva della Commissione o da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e le informazioni relative alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Tale disposizione si applica senza pregiudizio del punto 56 dell'accordo quadro e dei diritti di controllo del bilancio del Parlamento.

1.6.

Le presenti disposizioni si applicano senza pregiudizio della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1), nonché le pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (2).

2.   Regole generali

2.1.

Conformemente al punto 1.3, la Commissione trasmette al Parlamento, appena possibile, tutte le ICUE e le ISNC necessarie all'esercizio delle prerogative e delle competenze di quest'ultimo, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, rispettano:

—

i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti a un equo processo e il diritto alla tutela della vita privata,

—

le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari,

—

la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali,

—

la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano nell'ambito della sicurezza pubblica, della difesa, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari.

In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

Le ICUE e le ISNC che provengono da uno Stato membro, da un'altra istituzione, da un'organizzazione internazionale o da un paese terzo sono trasmesse, declassate o declassificate solo previo accordo dei medesimi.

2.2.

Le ICUE e le ISNC sono trasmesse al Parlamento e trattate e protette da quest'ultimo in conformità delle norme minime comuni in materia di sicurezza applicate dalle due istituzioni.

Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, la Commissione si assicura di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le norme e le definizioni internazionali e con le sue norme interne, tenendo conto nel contempo della necessità del Parlamento di poter accedere alle ICUE per l'effettivo esercizio delle sue competenze e prerogative.

2.3.

Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione o sul suo livello adeguato di classificazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2, le due istituzioni si consultano senza indugio e prima della trasmissione del documento. Nel corso di tali consultazioni, il Parlamento è rappresentato dal presidente dell'organo parlamentare interessato, accompagnato se del caso dal relatore, ovvero dal titolare di un mandato, che ha presentato la richiesta. La Commissione è rappresentata dal competente membro della Commissione, previa consultazione del Commissario responsabile per le questioni di sicurezza. In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

2.4.

Se, al termine della procedura di cui al punto 2.3, il disaccordo persiste, il presidente del Parlamento, su richiesta motivata del competente organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, le ICUE e le ISNC in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3.2 del presente allegato. La Commissione informa per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso.

2.5.

L'accesso alle ICUE è concesso in conformità delle norme applicabili in materia di nulla osta di sicurezza del personale.

2.5.1.

L'accesso alle informazioni classificate «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE/EU SECRET» e «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» può essere concesso unicamente ai funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali che lavorano presso il segretariato generale o un gruppo politico del Parlamento, nonché agli esperti nazionali distaccati, per i quali tali informazioni sono assolutamente necessarie, che siano stati previamente designati come aventi una «necessità di sapere» e ai quali sia stato rilasciato un nulla osta di sicurezza adeguato.

2.5.2.

Tenuto conto delle prerogative e delle competenze del Parlamento, il presidente del Parlamento può concedere l'accesso alle informazioni classificate «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» a un deputato cui non sia accordato alcun accesso in virtù della sua funzione conformemente al diritto nazionale del suo Stato membro di elezione e che non possa ottenere un nulla osta di sicurezza adeguato a causa della mancanza di una siffatta procedura nel suo Stato membro di elezione, dopo che tale deputato ha firmato una dichiarazione sull'onore in cui si impegna a non divulgare tali informazioni a terzi, e a condizione che il Parlamento non abbia ricevuto da un'autorità di sicurezza nazionale competente informazioni che sconsiglino la concessione di tale accesso.

L'accesso alle informazioni «SECRET UE/EU SECRET» è concesso ai deputati cui sia stato rilasciato un nulla osta di sicurezza adeguato o che abbiano accesso alle ICUE in virtù della loro funzione conformemente al diritto nazionale.

2.5.3.

I dettagli sulla categoria o sulle categorie di persone per le quali è richiesto l'accesso alle ICUE e alle ISNC sono comunicati contemporaneamente alla richiesta.

Prima di ottenere l'accesso a tali informazioni, gli interessati sono informati sul grado di riservatezza delle informazioni e sugli obblighi in materia di sicurezza che ne derivano.

3.   Modalità di accesso e di trattamento delle ICUE e delle ISNC

3.1

Le ICUE comunicate a norma delle procedure di cui ai punti 2.2, 2.3 e, se del caso, al punto 2.4, sono messe a disposizione, sotto la responsabilità del presidente o di un membro della Commissione, dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ne abbia fatto richiesta alle seguenti condizioni:

Il Parlamento e la Commissione garantiscono l'annotazione o la registrazione delle ICUE per garantirne la tracciabilità.

Nello specifico, le ICUE classificate come «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» e «SECRET UE/EU SECRET» sono trasmesse dall'ufficio di registrazione delle ICUE competente della Commissione all'ufficio di registrazione delle ICUE del Parlamento, che sarà responsabile di metterle a disposizione all'organo parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta.

La trasmissione di ICUE classificate come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» è soggetta a ulteriori modalità concordate tra la Commissione e l'organo parlamentare/il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, al fine di garantire un livello di protezione proporzionato alla classificazione.

3.2.

Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4, l'accesso e le modalità previsti per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo prima di trasmettere l'informazione. Tale accordo tra il membro della Commissione competente per il settore interessato e l'organo parlamentare (rappresentato dal suo presidente)/il titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, prevede in particolare la scelta di una delle opzioni di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 al fine di garantire il grado di riservatezza adeguato.

3.2.1.

Per quanto concerne i destinatari delle ICUE si dovrebbe prevedere una delle seguenti opzioni:

—

l'informazione destinata unicamente al presidente del Parlamento, in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali,

—

l'Ufficio di presidenza e/o la Conferenza dei presidenti,

—

il presidente e il relatore della commissione parlamentare interessata,

—

tutti i membri (titolari e sostituti) della commissione parlamentare interessata,

—

tutti i deputati del Parlamento europeo.

È vietato rendere pubbliche le informazioni classificate come «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o di livello superiore e trasmetterle a qualsiasi altro destinatario senza il consenso della Commissione.

È vietato rendere pubbliche le informazioni classificate come «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» senza il consenso della Commissione.

Fatta salva l'ultima frase del punto 2.1., le informazioni classificate come «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» possono essere trasmesse all'interno del Parlamento ai deputati, funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali che lavorano presso il segretariato generale o un gruppo politico del Parlamento, nonché a esperti nazionali distaccati, che siano stati opportunamente istruiti e abbiano una «necessità di sapere».

Il Parlamento informa la Commissione delle categorie di persone che hanno ricevuto l'accesso alle informazioni classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED». Il Parlamento tiene un registro delle persone che hanno avuto accesso alle ICUE.

3.2.2.

Per quanto concerne le modalità per il trattamento delle ICUE, si dovrebbero prevedere le seguenti opzioni:

a)

l'esame delle informazioni in una zona protetta se le informazioni sono classificate come «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» e oltre;

b)

lo svolgimento di una riunione a porte chiuse, cui partecipano esclusivamente i membri dell'Ufficio di presidenza, i membri della Conferenza dei presidenti o i membri titolari e sostituti della commissione parlamentare competente, ed i funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali che lavorano presso il segretariato generale o un gruppo politico del Parlamento, nonché gli esperti nazionali distaccati, che siano stati previamente designati dal presidente come aventi una «necessità di sapere» e la cui presenza sia assolutamente necessaria, a condizione che sia stato loro rilasciato il nulla osta di sicurezza del livello richiesto, tenendo conto delle seguenti condizioni:

—

tutti i documenti sono numerati, distribuiti all'inizio della riunione e nuovamente ritirati al termine di quest'ultima. Non è consentito prendere appunti né fare fotocopie,

—

il verbale della riunione non fa alcun riferimento all'esame del punto trattato secondo la procedura riservata.

Prima della trasmissione, tutti i dati personali sono soppressi dai documenti.

Le ICUE e le ISNC trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento sono soggette a un livello di protezione equivalente a quello riconosciuto alle stesse informazioni trasmesse per iscritto. Ciò può includere una dichiarazione sull'onore ad opera dei destinatari dell'informazione di non divulgarne il contenuto a terzi.

3.2.3.

Quando informazioni scritte devono essere esaminate in una zona protetta, il Parlamento assicura che siano applicate le seguenti misure:

—

sistema di archiviazione sicuro per le ICUE e le ISNC,

—

una zona protetta senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza fax, senza «scanner» o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmissione di documenti, ecc.,

—

disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla zona protetta, che prevedano di firmare all'entrata in un registro apposito e una dichiarazione con cui ci si impegna a non diffondere le ICUE esaminate.

3.2.4.

Ciò non preclude che altre misure equivalenti siano concordate tra le istituzioni.

3.3

Le ISNC comunicate in conformità delle procedure di cui ai punti 2.2 e 2.3 sono, nel caso di informazioni fornite su iniziativa della Commissione, messe a disposizione dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato competente in materia a norma del regolamento del Parlamento e, nel caso di una richiesta, messe a disposizione dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che abbia presentato la richiesta. Le informazioni sono trasmesse in modo criptato, utilizzando un'architettura e una chiave di cifratura sotto il controllo del Parlamento in base al principio della «necessità di sapere» e conformemente alle istruzioni di trattamento pertinenti.

È vietato rendere pubbliche le ISNC senza il consenso della Commissione. Fatta salva l'ultima frase del punto 2.1., le ISNC possono essere trasmesse all'interno del Parlamento a deputati, funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali che lavorano presso il segretariato generale o un gruppo politico del Parlamento, nonché a esperti nazionali distaccati, che siano stati opportunamente istruiti e abbiano una «necessità di sapere».

Il Parlamento informa la Commissione delle categorie di persone che hanno ricevuto l'accesso a tali informazioni. Il Parlamento tiene un registro delle persone che hanno ricevuto l'accesso alle ISNC.

3.4.

In caso di perdita o compromissione accertata o presunta di ICUE o di ISNC fornite dalla Commissione, l'autorità di sicurezza del Parlamento europeo ne informa immediatamente l'autorità di sicurezza della Commissione. L'autorità di sicurezza del Parlamento europeo avvia un'indagine e informa l'autorità di sicurezza della Commissione dei suoi risultati e delle misure adottate per evitare che i fatti si ripetano.

In caso di mancata osservanza del presente allegato o delle norme di sicurezza interna del Parlamento, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni irrogate ai membri di cui al regolamento del Parlamento e, per quanto riguarda i funzionari e gli altri dipendenti del Parlamento, le disposizioni applicabili dell'articolo 86 dello statuto dei funzionari o dell'articolo 49 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (3), nonché qualsiasi altra disposizione applicabile.

4.   Disposizioni finali

4.1.

La Commissione e il Parlamento europeo prendono tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente allegato.

A tal fine, i servizi competenti della Commissione e del Parlamento coordinano strettamente l'attuazione del presente allegato. Ciò comprende la verifica reciproca della tracciabilità delle ICUE e delle ISNC e il controllo congiunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate dalle due istituzioni.

4.2.

Il Parlamento e la Commissione rivedono il presente allegato e, se necessario, lo adeguano, conformemente al punto 70 dell'accordo quadro, alla luce degli sviluppi relativi a:

—

le future disposizioni in materia di sicurezza che interessano il Parlamento e la Commissione,

—

altri accordi o atti giuridici rilevanti per la trasmissione di informazioni tra le istituzioni.


(1)   GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/167/oj.

(2)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj.

(3)  Lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).


ALLEGATO III

Negoziazione e conclusione di accordi internazionali

Il presente allegato definisce modalità dettagliate per la messa a disposizione di informazioni al Parlamento in merito alle negoziazioni e alla conclusione di accordi internazionali di cui ai punti 27, 33 e 34 dell'accordo quadro:

1.   

la Commissione informa il Parlamento della sua intenzione di proporre l'avvio di negoziati nello stesso momento in cui ne informa il Consiglio;

2.   

in linea con le disposizioni di cui al punto 33 dell'accordo quadro, la Commissione, nel proporre progetti di direttive negoziali in vista della loro adozione da parte del Consiglio, li presenta contemporaneamente al Parlamento;

3.   

la Commissione tiene in debito conto le osservazioni del Parlamento durante le negoziazioni;

4.   

in linea con le disposizioni di cui al punto 27 dell'accordo quadro, la Commissione tiene regolarmente e tempestivamente informato il Parlamento in merito allo svolgimento dei negoziati finché l'accordo non sia stato siglato e indica se e in che modo le osservazioni del Parlamento sono state integrate nei testi oggetto di negoziato e, in caso contrario, ne illustra i motivi;

5.   

nel caso di accordi internazionali la cui conclusione richieda l'approvazione del Parlamento, la Commissione fornisce al Parlamento, durante la procedura negoziale, tutte le informazioni importanti che trasmette anche al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio). Tali informazioni includono i progetti di emendamento alle direttive negoziali adottate, i progetti di testi negoziali, gli articoli concordati, la data concordata per la firma dell'accordo nonché il testo dell'accordo da siglare. La Commissione trasmette altresì al Parlamento, così come trasmette al Consiglio (o al comitato speciale designato dal Consiglio) qualsiasi documento pertinente ricevuto da terzi, previo consenso dell'originatore. La Commissione tiene informata la commissione parlamentare responsabile circa l'evoluzione dei negoziati e, in particolare, illustra in che modo le osservazioni del Parlamento siano state tenute in considerazione;

6.   

nel caso di accordi internazionali per la cui conclusione non è necessaria l'approvazione del Parlamento, la Commissione assicura che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato, fornendo informazioni che coprono almeno i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali adottate, il successivo svolgimento dei negoziati nonché la conclusione degli stessi;

7.   

in linea con le disposizioni di cui al punto 33 dell'accordo quadro, la Commissione fornisce al Parlamento informazioni esaustive a tempo debito al momento della firma di un accordo internazionale, e informa quanto prima il Parlamento qualora ne intenda proporre al Consiglio l'applicazione provvisoria, illustrandone le ragioni, a meno che motivi di urgenza non glielo impediscano;

8.   

la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento contemporaneamente e a tempo debito della propria intenzione di proporre al Consiglio la sospensione di un accordo internazionale e ne illustra i motivi;

9.   

per quanto riguarda gli accordi internazionali che rientrano nell'ambito della procedura di approvazione disciplinata dal TFUE, la Commissione tiene altresì il Parlamento pienamente informato prima di approvare le modifiche a un accordo, autorizzate in deroga dal Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE.


ALLEGATO IV

Calendario per il programma di lavoro della Commissione

Il programma di lavoro della Commissione è corredato da un elenco di proposte legislative e non legislative per gli anni successivi. Il programma di lavoro della Commissione copre l'anno successivo e fornisce un'indicazione dettagliata delle priorità della Commissione per gli anni seguenti. Il programma di lavoro della Commissione può quindi costituire la base per un dialogo strutturato con il Parlamento, al fine di conseguire un'intesa comune.

Il programma di lavoro della Commissione include altresì le iniziative programmate in materia di norme non vincolanti, di ritiri e di semplificazione.

1.   

Nel primo semestre di un determinato anno, i membri della Commissione avviano un dialogo regolare e continuo con le commissioni parlamentari competenti sull'attuazione del programma di lavoro della Commissione per quell'anno e sulla preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione. Sulla base di tale dialogo, ogni commissione parlamentare riferisce in merito agli esiti alla Conferenza dei presidenti di commissione.

2.   

Parallelamente, la Conferenza dei presidenti di commissione avvia uno scambio di opinioni regolare con il vicepresidente della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali, onde valutare lo stato di attuazione dell'attuale programma di lavoro della Commissione, discutere della preparazione del futuro programma di lavoro della Commissione e tracciare il bilancio dei risultati del dialogo bilaterale in corso fra le commissioni parlamentari interessate e i membri della Commissione competenti.

3.   

In giugno, la Conferenza dei presidenti di commissione presenta alla Conferenza dei presidenti una relazione sintetica, che dovrebbe includere i risultati dell'analisi dell'attuazione del programma di lavoro della Commissione e le priorità del Parlamento per il successivo programma di lavoro della Commissione. Il Parlamento informa la Commissione in merito a tali priorità.

4.   

Sulla base di detta relazione sintetica, il Parlamento, nella tornata di luglio, adotta una risoluzione in cui illustra la sua posizione e che include, in particolare, le richieste basate su relazioni di iniziativa legislativa.

5.   

Ogni anno durante la prima tornata di settembre, si tiene una discussione sullo stato dell'Unione, durante la quale il presidente della Commissione pronuncia un discorso in cui fa il punto della situazione per l'anno in corso e presenta le priorità per gli anni successivi. A tal fine, il presidente della Commissione presenta contemporaneamente per iscritto al Parlamento i principali elementi che sottendono all'elaborazione del programma di lavoro della Commissione per l'anno seguente.

6.   

Dall'inizio di settembre, le commissioni parlamentari e i membri della Commissione competenti possono incontrarsi per uno scambio di opinioni maggiormente approfondito sulle priorità future per ciascuna delle rispettive aree d'azione. Tali riunioni si concludono, se del caso, con una riunione tra la Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei Commissari e una riunione tra la Conferenza dei presidenti e il presidente della Commissione.

7.   

In ottobre la Commissione adotta il suo programma di lavoro per l'anno seguente. Successivamente, il presidente della Commissione presenta tale programma di lavoro al Parlamento a un livello adeguato.

8.   

Il Parlamento può tenere una discussione e adottare una risoluzione nella tornata di dicembre.

9.   

Il presente calendario si applica a ogni ciclo regolare di programmazione, eccezion fatta per gli anni in cui si tengono le elezioni del Parlamento e che coincidono con la fine del mandato della Commissione.

10.   

Il presente calendario non inficia alcun accordo o programmazione interistituzionale futura.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4020/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)