|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2026/3974 |
3.8.2026 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 giugno 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa – Romania) – ZN / GSP Offshore SRL
(Causa C-216/25 (1) , GSP Offshore)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Trasferimento al cessionario degli obblighi derivanti da un contratto di lavoro esistente alla data del trasferimento d’impresa - Facoltà per gli Stati membri di prevedere la responsabilità solidale del cedente e del cessionario - Articolo 8 - Applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli ai lavoratori - Trasferimento dell’obbligo di pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente - Possibilità di applicare una disposizione nazionale che subordina il trasferimento di un obbligo al consenso del creditore)
(C/2026/3974)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Constanţa
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ZN
Convenuta: GSP Offshore SRL
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che: osta all’applicazione, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi di detta direttiva, e in relazione al pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente, di una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, cosicché il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente relativi al pagamento dei diritti retributivi in parola sarebbe soggetto al consenso del lavoratore interessato, e ciò indipendentemente dal fatto che la disposizione nazionale di cui si tratta abbia carattere generale o speciale. |
|
2) |
L’articolo 8 della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che: osta all’applicazione, nell’ambito di un trasferimento d’impresa, ai sensi di detta direttiva, e in relazione al pagamento di diritti retributivi non versati dal cedente, di una disposizione nazionale che subordina la cessione di un obbligo tra due debitori all’accordo del creditore, cosicché il trasferimento al cessionario degli obblighi del cedente relativi al pagamento di tali diritti retributivi sarebbe soggetto al consenso del lavoratore interessato. |
(1) GU C, C/2025/3496.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3974/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)