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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/3623 |
20.7.2026 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 maggio 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal – Portogallo) – Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira / Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira
(Causa C-545/24 (1) , Utiledulci)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regime di aiuti incompatibile con il mercato interno - Modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE - Regolamento (UE) 2015/1589 - Recupero dell’aiuto - Obbligo di recupero - Articolo 16, paragrafo 3 - Esecuzione immediata ed effettiva - Autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri - Sospensione del procedimento di esecuzione fiscale nazionale - Condizione relativa alla costituzione di una garanzia adeguata - Compatibilità)
(C/2026/3623)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira
Convenuta: Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira
Dispositivo
L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE],
deve essere interpretato nel senso che:
esso impone alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali di disapplicare disposizioni nazionali che consentano la sospensione di un procedimento di esecuzione fiscale diretto a recuperare un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno qualora il beneficiario dell’aiuto fornisca una garanzia, quale una garanzia bancaria, una cauzione, una fideiussione, un pegno, un’ipoteca volontaria o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire il recupero del credito dell’esecutante, o addirittura a seguito di una domanda di tale beneficiario diretta a essere esonerato dall’obbligo di fornire una siffatta garanzia, a meno che la fornitura della garanzia non privi detto beneficiario del vantaggio concorrenziale connesso a tale aiuto.
(1) JO C, C/2024/6637.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3623/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)