|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2026/3383 |
6.7.2026 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék – Ungheria) – Stappert Magyarország Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-115/25 (1) , Stappert Magyarország)
(Rinvio pregiudiziale - Politica commerciale comune - Dazi antidumping - Attuazione di misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio - Importazione di prodotti in acciaio inossidabile originari di Taiwan - Due numeri d’ordine validi - Esaurimento di uno dei due contingenti tariffari - Applicazione cumulativa dei dazi antidumping e dei dazi supplementari)
(C/2026/3383)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Stappert Magyarország Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria)
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, deve essere interpretato nel senso che: l’espressione «[s]e il contingente tariffario pertinente è esaurito», da cui dipende l’applicazione del dazio supplementare del 25 % previsto da tale disposizione, riguarda esclusivamente il numero d’ordine specifico indicato nella domanda di immissione in libera pratica. |
|
2) |
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: l’espressione «[q]ualora il dazio tariffario oltre contingente (…) diventi applicabile», ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 1, riguarda qualsiasi situazione in cui il dazio supplementare del 25 % diventi applicabile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/434, ivi compreso il caso in cui le importazioni non beneficiano del contingente tariffario pertinente per mancanza di una domanda di attribuzione. |
|
3) |
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483 deve essere interpretato nel senso che: la sospensione dei dazi antidumping definitivi prevista da tale disposizione si applica in tutti i casi in cui il dazio supplementare, il cui importo in valore è superiore ai dazi antidumping, diventi applicabile per qualsiasi motivo, in particolare quando le importazioni non beneficiano del contingente tariffario pertinente in mancanza di una domanda di attribuzione. |
|
4) |
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione 2019/159, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/434, e l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione 2021/1483, letti alla luce dei considerando 286 e 287 di quest’ultimo regolamento, devono essere interpretati nel senso che: un dazio antidumping e un dazio supplementare non possono essere imposti contemporaneamente quando, per le importazioni in questione, siano soddisfatte le condizioni di applicazione della sospensione previste dal suddetto articolo 2, ivi compreso il caso in cui, alla data dell’esaurimento di un contingente tariffario recante un determinato numero d’ordine, venga aperto un nuovo contingente tariffario, con un numero d’ordine diverso, per prodotti che rientrano nello stesso codice NC, e l’importatore abbia chiesto il beneficio del regime doganale preferenziale solo a titolo del contingente tariffario esaurito. |
(1) GU C, C/2025/1882.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3383/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)