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Serie C


C/2026/3375

6.7.2026

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão – Portogallo) – Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), CD Tondela – Futebol, SAD, e a. / Autoridade da Concorrência

(Causa C-133/24  (1) , CD Tondela e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Calcio professionistico - Accordo di non assunzione (no-poach) di giocatori, concluso da un’associazione sportiva nazionale e da un insieme di club a seguito della sospensione della stagione sportiva 2019/2020 a causa della pandemia di COVID-19 - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto - Mercato del lavoro - Assunzione dei giocatori da parte dei club - Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dei giocatori - Scadenza del contratto di lavoro - Termini dell’accordo - Contesto economico e giuridico in cui si inserisce tale accordo - Scopi oggettivi che l’accordo persegue rispetto alla concorrenza - Giustificazione - Condizioni - Perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale - Necessità - Proporzionalità)

(C/2026/3375)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), CD Tondela – Futebol, SAD, Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD, Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD, Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, Boavista Futebol Clube – Futebol, SAD, Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD, Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda., Estoril Praia – Futebol, SAD, Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., Leixões Sport Clube – Futebol, SAD, Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD, Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda., Futebol Clube de Penafiel, SAD, Portimonense Futebol, SAD, Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., Santa Clara Açores – Futebol, SAD, Varzim Sport Club – Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva Vilafranquense – Futebol, SAD, Futebol Clube de Famalicão – Futebol, SAD, Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda., Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD, Marítimo da Madeira, Futebol, SAD, Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Convenuta: Autoridade da Concorrência

Dispositivo

1)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, deve essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, a meno che dall’esame concreto del tenore di tale accordo, dei suoi scopi obiettivi nei confronti della concorrenza nonché del contesto economico e giuridico specifico nel quale esso si inserisce risultino le ragioni precise per le quali l’autorità o il giudice competente ritiene che una siffatta qualificazione non possa essere accolta.

2)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica a un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, se, da un lato, tale accordo non può essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e se, dall’altro, è dimostrato che detto accordo è giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, alla luce del quale esso appare adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto.


(1)  GU C, C/2024/3891.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3375/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)