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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/3375 |
6.7.2026 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão – Portogallo) – Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), CD Tondela – Futebol, SAD, e a. / Autoridade da Concorrência
(Causa C-133/24 (1) , CD Tondela e a.)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Calcio professionistico - Accordo di non assunzione (no-poach) di giocatori, concluso da un’associazione sportiva nazionale e da un insieme di club a seguito della sospensione della stagione sportiva 2019/2020 a causa della pandemia di COVID-19 - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto - Mercato del lavoro - Assunzione dei giocatori da parte dei club - Risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dei giocatori - Scadenza del contratto di lavoro - Termini dell’accordo - Contesto economico e giuridico in cui si inserisce tale accordo - Scopi oggettivi che l’accordo persegue rispetto alla concorrenza - Giustificazione - Condizioni - Perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale - Necessità - Proporzionalità)
(C/2026/3375)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), CD Tondela – Futebol, SAD, Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD, Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD, Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, Boavista Futebol Clube – Futebol, SAD, Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD, Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda., Estoril Praia – Futebol, SAD, Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., Leixões Sport Clube – Futebol, SAD, Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD, Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda., Futebol Clube de Penafiel, SAD, Portimonense Futebol, SAD, Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., Santa Clara Açores – Futebol, SAD, Varzim Sport Club – Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva Vilafranquense – Futebol, SAD, Futebol Clube de Famalicão – Futebol, SAD, Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda., Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD, Marítimo da Madeira, Futebol, SAD, Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD
Convenuta: Autoridade da Concorrência
Dispositivo
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1) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, deve essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, a meno che dall’esame concreto del tenore di tale accordo, dei suoi scopi obiettivi nei confronti della concorrenza nonché del contesto economico e giuridico specifico nel quale esso si inserisce risultino le ragioni precise per le quali l’autorità o il giudice competente ritiene che una siffatta qualificazione non possa essere accolta. |
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2) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che il divieto da esso enunciato non si applica a un accordo con il quale i club partecipanti ai campionati di calcio professionistico di uno Stato membro si sono impegnati, di concerto con l’associazione sportiva nazionale interessata, a non assumere i loro rispettivi giocatori nell’ipotesi in cui tali giocatori avessero risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro adducendo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale ad essa connessa, e in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, se, da un lato, tale accordo non può essere qualificato come accordo avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e se, dall’altro, è dimostrato che detto accordo è giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, alla luce del quale esso appare adeguato, necessario e proporzionato in senso stretto. |
(1) GU C, C/2024/3891.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3375/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)