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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/3209 |
11.6.2026 |
Avviso relativo alla prova di origine valida per le esportazioni dall'UE verso gli Stati del Pacifico nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE-Pacifico a decorrere dal 1o settembre 2026
(C/2026/3209)
Il presente avviso è pubblicato per informazione delle autorità doganali, degli esportatori e degli operatori economici coinvolti nelle esportazioni dall'UE verso gli Stati del Pacifico che sono parte dell'accordo interinale di partenariato economico UE-ESA («APE»).
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo II dell'APE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione 1/2026 del comitato per il commercio UE-Pacifico del 30 gennaio 2026 (1), a decorrere dal 1o settembre 2026 i prodotti originari dell'UE beneficiano, all'importazione negli Stati del Pacifico, del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'APE solo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato conformemente alla legislazione dell'UE.
A decorrere da tale data, l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi alle esportazioni dall'UE verso gli Stati del Pacifico. Di conseguenza, i certificati di circolazione EUR.1 non saranno più accettati dagli Stati del Pacifico per richiedere il trattamento tariffario preferenziale previsto dall'APE. Gli esportatori devono indicare il numero REX assegnato nelle dichiarazioni su fattura compilate nell'ambito dell'APE. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV del protocollo II. Se, conformemente alla legislazione dell'UE, a un esportatore non è assegnato un numero REX, gli esportatori possono compilare una dichiarazione su fattura senza dover indicare un numero REX.
(1) GU L, 2026/498, 18.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/498/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3209/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)