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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/3072 |
15.6.2026 |
Ricorso proposto il 1o aprile 2026 – RU / Cedefop
(Causa T-218/26)
(C/2026/3072)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: RU (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare i) l’implicita omissione, da parte del direttore esecutivo del Cedefop, di attuare le decisioni della commissione di ricorso del 3 ottobre 2024 e del 6 agosto 2025; e ii) la decisione del direttore esecutivo del 22 dicembre 2025 che respinge espressamente il reclamo del ricorrente del 15 ottobre 2025 e, di conseguenza, rifiuta di dare piena attuazione a tali decisioni della commissione di ricorso, in particolare rifiutando di annullare l’illegittima assunzione del responsabile delle comunicazioni, di organizzare una nuova procedura legittima di assunzione e di concedere al ricorrente un risarcimento integrale; |
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condannare il convenuto al pagamento dell’importo di EUR 265 000 a titolo di danno materiale e di EUR 50 000 a titolo di danno morale subiti dal ricorrente; |
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condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità in quanto il direttore esecutivo ha rifiutato di revocare la decisione di avviare la procedura di assunzione illegittima e la decisione di nomina, nonostante l’accoglimento del reclamo contro il provvedimento di assunzione illegittimo. |
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione del danno morale. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione del danno materiale. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la decisione del direttore esecutivo del 22 dicembre 2025 si basa su stime non suffragate e apparentemente arbitrarie. |
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5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nei confronti del ricorrente nonché su un abuso di potere. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3072/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)