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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/3072

15.6.2026

Ricorso proposto il 1o aprile 2026 – RU / Cedefop

(Causa T-218/26)

(C/2026/3072)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RU (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i) l’implicita omissione, da parte del direttore esecutivo del Cedefop, di attuare le decisioni della commissione di ricorso del 3 ottobre 2024 e del 6 agosto 2025; e ii) la decisione del direttore esecutivo del 22 dicembre 2025 che respinge espressamente il reclamo del ricorrente del 15 ottobre 2025 e, di conseguenza, rifiuta di dare piena attuazione a tali decisioni della commissione di ricorso, in particolare rifiutando di annullare l’illegittima assunzione del responsabile delle comunicazioni, di organizzare una nuova procedura legittima di assunzione e di concedere al ricorrente un risarcimento integrale;

condannare il convenuto al pagamento dell’importo di EUR 265 000 a titolo di danno materiale e di EUR 50 000 a titolo di danno morale subiti dal ricorrente;

condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità in quanto il direttore esecutivo ha rifiutato di revocare la decisione di avviare la procedura di assunzione illegittima e la decisione di nomina, nonostante l’accoglimento del reclamo contro il provvedimento di assunzione illegittimo.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione del danno morale.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione del danno materiale.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la decisione del direttore esecutivo del 22 dicembre 2025 si basa su stime non suffragate e apparentemente arbitrarie.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nei confronti del ricorrente nonché su un abuso di potere.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3072/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)